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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5316 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 18297 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare, e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato al viale Gramsci n. 21, presso lo studio dell'avv. D'AUSILIO LUCIO ( ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione
- OPPONENTE - 2
E
( ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA B. CIRINO n.1 NAPOLI
presso lo studio dell'avv. ABETE STEFANO MARIA
( ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione a pignoramento presso terzi di cui agli artt. 72-bis e 48-bis
DPR n. 602/1973, identificato con il n. 71/2022/61296
notificatogli ad istanza della convenuta in suo danno attesa l'asserita omessa corresponsione delle somme incorporate nelle cartelle esattoriali n. 071 2017
0009598138/000, 071 2017 0054409679/000, 071 2018
0013169523/000, 071 2018 0060524618/000, 071 2019
0122960046/000, 071 2019 0137089574/000, 071 2020
0003650935/000, 071 2020 0032949571/000 e 071 2020
0075034200/000 sottese alla intimazione di pagamento n. 071 3
250TERM001847. Il giudizio fa seguito al parziale accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione pronunciata con ordinanza del 30.05.2023 con cui il Giudice
dell'Esecuzione sulla base di quanto emerso dagli atti e dalla documentazione depositata, nonché in ragione delle controdeduzioni da parte dell'Ente, ritenendo “prima facie”
parzialmente fondati gli assunti attorei, sospendeva la procedura esecutiva concedendo il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Secondo la prospettazione di parte opponente l'esecuzione sarebbe illegittima perché fondata su talune cartelle esattoriali che risultavano essere state annullate o essere state oggetto di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231–252, L. 197/2022 (cd.
“Rottamazione-quater”).
Si è costituita parte opposta che ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione in difetto di tempestiva impugnazione delle cartelle presupposte nonché
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione a fronte della prova della regolare notifica delle cartelle,
chiedendo il rigetto dell'opposizione perché inammissibile ed infondata. 4
All'udienza del giorno 8 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
L'opposizione è risultata fondata e va pertanto accolta.
Il pignoramento presso terzi opposto si fonda su una serie di cartelle sottese all'intimazione di pagamento n. 071
2022 9029955032000.
In ordine alle cartelle, emesse tutte per infrazioni al codice della strada ovvero per sanzioni amministrative ex
L. 689/81, l'opponente formula in sostanza una contestazione dell'esistenza del credito e, dunque del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Eccepisce l'intervenuto annullamento giudiziario di parte delle pretese a seguito di specifica opposizione a cartella spiegata innanzi al competente Ufficio del giudice di pace.
Di talché, ha sostenuto l'avvenuto annullamento da parte del giudice di pace delle seguenti cartelle esattoriali,
dando atto che l'intimazione di pagamento era sub iudice e che per essa la pronuncia di annullamento è intervenuta solo in corso di causa (cfr. allegati):
- la cartella n. 071 2017 0009598138/000 annullata con sentenza n. 38786/2017 emessa dal g.d.p. di Napoli;
- la cartella n. 071 2017 0054409679/000 annullata con sentenza n. 27501/2018 emessa dal g.d.p. di Napoli;
5
- la cartella n. 071 2018 0013169523/000 annullata con sentenza n. 32247/2019 emessa dal g.d.p. di Napoli;
- la cartella n. 071 2018 0060524618/000 annullata con sentenza n. 20680/2021 emessa dal g.d.p. di Napoli;
- la cartella n. 071 2019 0122960046/000 annullata con sentenza n. 6595/2023 emessa dal g.d.p. di Napoli;
- la cartella n. 071/2020/0003650935/000 annullata con sentenza n. 7669/2023emessa dal g.d.p. di Napoli;
- la cartella n. 071/2020/0032949571/000 annullata con sentenza n. 34112/2023 emessa dal g.d.p. di Napoli;
- la cartella n. 071/2020/0075034200 annullata con sentenza n. 485/2024 emessa dal g.d.p. di Napoli;
-l'intimazione di pagamento n. 071 2022 9029955032000
annullata con sentenza n. 4390/2025 emessa dal g.d.p. di
Napoli.
La parte ha dunque eccepito il giudicato esterno sulle menzionate cartelle attestato mediante deposito in copia conforme delle su citate sentenze emesse dal giudice di pace di Napoli.
Sul punto va premesso che la giurisprudenza di legittimità
è costante nel ritenere che l'eccezione di giudicato esterno sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
esso, al pari di un giudicato interno, è 6
rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. civ., SS. UU. sent. n.
13916/2006; Cass. civ., sent. n. 20802/2010; Cass. civ.,
sent. n. 8614/2011; Cass. civ., sent. n. 6102/2014; Cass.
civ., sent. n. 11365/2015; Cass. civ., sent. n.
9059/2016). Tale regola, posta a tutela del principio del ne bis in idem, identifica il giudicato al pari della norma di diritto da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio.
La medesima giurisprudenza di legittimità ha precisato
(Cass. SS.UU. n. 226/2001) che “l'esistenza di un giudicato
esterno, è, al pari di quella del giudicato interno,
rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare
sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti
nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato
interno e quello esterno, non solo hanno la medesima
autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma
corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata
dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni
giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non
interessano soltanto le parti in causa, risultando
l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse 7
del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse
pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti
in cui ciò sia concretamente possibile – per l'intera
comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di
un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva
allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non
subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle
eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la
stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato
e fase del giudizio di merito”.
È tuttavia necessario distinguere la rilevabilità d'ufficio del giudicato dalla prova che deve essere presente nel processo per consentire al giudice di rilevare il giudicato esterno eccepito.
Ebbene, nella fattispecie si ritiene sufficiente e adeguata la prova fornita da parte opponente mediante il deposito delle copie delle sentenze di annullamento rese dal giudice di pace anche se non corredate dall'ulteriore certificazione della mancata proposta impugnazione ai sensi dell'art. 124 c.p.c., ritenendo che della prova contraria della proposizione dell'impugnazione ovvero dell'avvenuta riforma delle decisioni di primo grado sia onerata parte opposta (Cass. n. 1833/1998). 8
Nella fattispecie opinando diversamente risulterebbe minata la garanzia di effettività del principio di certezza delle situazioni giuridiche e di stabilità delle decisioni.
Parte opposta insiste, inoltre, nella legittimità
dell'azione esecutiva intrapresa a dispetto delle intervenute pronunce giurisdizionali. La posizione del concessionario convenuto che anche rispetto a tali pretese insiste – nonostante le sentenze di annullamento depositate
- per il riconoscimento del diritto di procedere ad esecuzione forzata e per la declaratoria di legittimità del pignoramento presso terzi, rivela ulteriormente la natura puramente dilatoria delle difese spiegate e dell'eccepita insufficienza del solo deposito delle sentenze di annullamento, non ravvisandosi alcun contrario elemento idoneo a minare la dedotta definitività dei menzionati provvedimenti giudiziari.
Ne consegue che le pretese creditorie incorporate nelle cartelle annullate con sentenza sono da ritenersi inesistenti con conseguente illegittimità dell'esecuzione forzata intrapresa per il loro soddisfacimento coattivo.
In definitiva l'opposizione va accolta dichiarando illegittimo il pignoramento presso terzi opposto in relazione agli importi di cui alle cartelle di pagamento n. 9
071 2017 0009598138/000, 071 2017 0054409679/000, 071 2018
0013169523/000, 071 2018 0060524618/000, 071 2019
0122960046/000, 071 2019 0137089574/000, 071 2020
0003650935/000, 071 2020 0032949571/000 e 071 2020
0075034200/000 sottese alla intimazione di pagamento n. 071
2022 9029955032000 e pertanto insussistente il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per le pretese creditorie ivi contenute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) accoglie l'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti dell' e per Controparte_1
l'effetto dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi opposto in ordine alle cartelle di pagamento n. 071
2017 0009598138/000, 071 2017 0054409679/000, 071 2018
0013169523/000, 071 2018 0060524618/000, 071 2019
0122960046/000, 071 2019 0137089574/000, 071 2020
0003650935/000, 071 2020 0032949571/000 e 071 2020
0075034200/000 sottese alla intimazione di pagamento n. 071 10
b) condanna al pagamento Controparte_1
delle spese della presente fase di giudizio che liquida, in favore di in complessivi euro 1.500,00 Parte_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Napoli, 28/05/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 9029955032000 e dall'avviso di accertamento n.
2022 9029955032000;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 18297 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare, e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato al viale Gramsci n. 21, presso lo studio dell'avv. D'AUSILIO LUCIO ( ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione
- OPPONENTE - 2
E
( ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA B. CIRINO n.1 NAPOLI
presso lo studio dell'avv. ABETE STEFANO MARIA
( ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione a pignoramento presso terzi di cui agli artt. 72-bis e 48-bis
DPR n. 602/1973, identificato con il n. 71/2022/61296
notificatogli ad istanza della convenuta in suo danno attesa l'asserita omessa corresponsione delle somme incorporate nelle cartelle esattoriali n. 071 2017
0009598138/000, 071 2017 0054409679/000, 071 2018
0013169523/000, 071 2018 0060524618/000, 071 2019
0122960046/000, 071 2019 0137089574/000, 071 2020
0003650935/000, 071 2020 0032949571/000 e 071 2020
0075034200/000 sottese alla intimazione di pagamento n. 071 3
250TERM001847. Il giudizio fa seguito al parziale accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione pronunciata con ordinanza del 30.05.2023 con cui il Giudice
dell'Esecuzione sulla base di quanto emerso dagli atti e dalla documentazione depositata, nonché in ragione delle controdeduzioni da parte dell'Ente, ritenendo “prima facie”
parzialmente fondati gli assunti attorei, sospendeva la procedura esecutiva concedendo il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Secondo la prospettazione di parte opponente l'esecuzione sarebbe illegittima perché fondata su talune cartelle esattoriali che risultavano essere state annullate o essere state oggetto di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231–252, L. 197/2022 (cd.
“Rottamazione-quater”).
Si è costituita parte opposta che ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione in difetto di tempestiva impugnazione delle cartelle presupposte nonché
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione a fronte della prova della regolare notifica delle cartelle,
chiedendo il rigetto dell'opposizione perché inammissibile ed infondata. 4
All'udienza del giorno 8 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
L'opposizione è risultata fondata e va pertanto accolta.
Il pignoramento presso terzi opposto si fonda su una serie di cartelle sottese all'intimazione di pagamento n. 071
2022 9029955032000.
In ordine alle cartelle, emesse tutte per infrazioni al codice della strada ovvero per sanzioni amministrative ex
L. 689/81, l'opponente formula in sostanza una contestazione dell'esistenza del credito e, dunque del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Eccepisce l'intervenuto annullamento giudiziario di parte delle pretese a seguito di specifica opposizione a cartella spiegata innanzi al competente Ufficio del giudice di pace.
Di talché, ha sostenuto l'avvenuto annullamento da parte del giudice di pace delle seguenti cartelle esattoriali,
dando atto che l'intimazione di pagamento era sub iudice e che per essa la pronuncia di annullamento è intervenuta solo in corso di causa (cfr. allegati):
- la cartella n. 071 2017 0009598138/000 annullata con sentenza n. 38786/2017 emessa dal g.d.p. di Napoli;
- la cartella n. 071 2017 0054409679/000 annullata con sentenza n. 27501/2018 emessa dal g.d.p. di Napoli;
5
- la cartella n. 071 2018 0013169523/000 annullata con sentenza n. 32247/2019 emessa dal g.d.p. di Napoli;
- la cartella n. 071 2018 0060524618/000 annullata con sentenza n. 20680/2021 emessa dal g.d.p. di Napoli;
- la cartella n. 071 2019 0122960046/000 annullata con sentenza n. 6595/2023 emessa dal g.d.p. di Napoli;
- la cartella n. 071/2020/0003650935/000 annullata con sentenza n. 7669/2023emessa dal g.d.p. di Napoli;
- la cartella n. 071/2020/0032949571/000 annullata con sentenza n. 34112/2023 emessa dal g.d.p. di Napoli;
- la cartella n. 071/2020/0075034200 annullata con sentenza n. 485/2024 emessa dal g.d.p. di Napoli;
-l'intimazione di pagamento n. 071 2022 9029955032000
annullata con sentenza n. 4390/2025 emessa dal g.d.p. di
Napoli.
La parte ha dunque eccepito il giudicato esterno sulle menzionate cartelle attestato mediante deposito in copia conforme delle su citate sentenze emesse dal giudice di pace di Napoli.
Sul punto va premesso che la giurisprudenza di legittimità
è costante nel ritenere che l'eccezione di giudicato esterno sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
esso, al pari di un giudicato interno, è 6
rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. civ., SS. UU. sent. n.
13916/2006; Cass. civ., sent. n. 20802/2010; Cass. civ.,
sent. n. 8614/2011; Cass. civ., sent. n. 6102/2014; Cass.
civ., sent. n. 11365/2015; Cass. civ., sent. n.
9059/2016). Tale regola, posta a tutela del principio del ne bis in idem, identifica il giudicato al pari della norma di diritto da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio.
La medesima giurisprudenza di legittimità ha precisato
(Cass. SS.UU. n. 226/2001) che “l'esistenza di un giudicato
esterno, è, al pari di quella del giudicato interno,
rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare
sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti
nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato
interno e quello esterno, non solo hanno la medesima
autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma
corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata
dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni
giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non
interessano soltanto le parti in causa, risultando
l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse 7
del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse
pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti
in cui ciò sia concretamente possibile – per l'intera
comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di
un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva
allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non
subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle
eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la
stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato
e fase del giudizio di merito”.
È tuttavia necessario distinguere la rilevabilità d'ufficio del giudicato dalla prova che deve essere presente nel processo per consentire al giudice di rilevare il giudicato esterno eccepito.
Ebbene, nella fattispecie si ritiene sufficiente e adeguata la prova fornita da parte opponente mediante il deposito delle copie delle sentenze di annullamento rese dal giudice di pace anche se non corredate dall'ulteriore certificazione della mancata proposta impugnazione ai sensi dell'art. 124 c.p.c., ritenendo che della prova contraria della proposizione dell'impugnazione ovvero dell'avvenuta riforma delle decisioni di primo grado sia onerata parte opposta (Cass. n. 1833/1998). 8
Nella fattispecie opinando diversamente risulterebbe minata la garanzia di effettività del principio di certezza delle situazioni giuridiche e di stabilità delle decisioni.
Parte opposta insiste, inoltre, nella legittimità
dell'azione esecutiva intrapresa a dispetto delle intervenute pronunce giurisdizionali. La posizione del concessionario convenuto che anche rispetto a tali pretese insiste – nonostante le sentenze di annullamento depositate
- per il riconoscimento del diritto di procedere ad esecuzione forzata e per la declaratoria di legittimità del pignoramento presso terzi, rivela ulteriormente la natura puramente dilatoria delle difese spiegate e dell'eccepita insufficienza del solo deposito delle sentenze di annullamento, non ravvisandosi alcun contrario elemento idoneo a minare la dedotta definitività dei menzionati provvedimenti giudiziari.
Ne consegue che le pretese creditorie incorporate nelle cartelle annullate con sentenza sono da ritenersi inesistenti con conseguente illegittimità dell'esecuzione forzata intrapresa per il loro soddisfacimento coattivo.
In definitiva l'opposizione va accolta dichiarando illegittimo il pignoramento presso terzi opposto in relazione agli importi di cui alle cartelle di pagamento n. 9
071 2017 0009598138/000, 071 2017 0054409679/000, 071 2018
0013169523/000, 071 2018 0060524618/000, 071 2019
0122960046/000, 071 2019 0137089574/000, 071 2020
0003650935/000, 071 2020 0032949571/000 e 071 2020
0075034200/000 sottese alla intimazione di pagamento n. 071
2022 9029955032000 e pertanto insussistente il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per le pretese creditorie ivi contenute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) accoglie l'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti dell' e per Controparte_1
l'effetto dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi opposto in ordine alle cartelle di pagamento n. 071
2017 0009598138/000, 071 2017 0054409679/000, 071 2018
0013169523/000, 071 2018 0060524618/000, 071 2019
0122960046/000, 071 2019 0137089574/000, 071 2020
0003650935/000, 071 2020 0032949571/000 e 071 2020
0075034200/000 sottese alla intimazione di pagamento n. 071 10
b) condanna al pagamento Controparte_1
delle spese della presente fase di giudizio che liquida, in favore di in complessivi euro 1.500,00 Parte_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Napoli, 28/05/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 9029955032000 e dall'avviso di accertamento n.
2022 9029955032000;