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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1226/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1226/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. MILITELLO MARIA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. MILITELLO MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto. Il
Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premettevano di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario il 28.4.1999, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Niscemi, anno 1999 Parte II Serie A n. 18, unione dalla quale è nata una figlia in data 15.5.2000, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, e che con Per_1
Decreto del 2.7.2018 il Tribunale di Gela aveva omologato la loro separazione personale. Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio – non essendosi medio tempore riconciliati – chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
All'udienza del 17.12.2024, tenuta con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la conferma delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per la dichiarazione della cessazione del vincolo matrimoniale.
La causa, con ordinanza emessa in pari data, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L.
898/1970 – ossia, per quel che rileva nel caso che ci occupa, almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (udienza celebrata in data 18.6.2018)
– senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione all'accoglimento delle condizioni divisate dai coniugi – il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.4.1999 tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] l'[...], trascritto nei registri
[...] CP_1 dello Stato Civile del Comune di Niscemi al n. 18 Parte II Serie A dell'anno 1999
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 28.4.1999, indicate nel ricorso congiunto;
Parte_1 CP_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
25.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1226/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. MILITELLO MARIA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. MILITELLO MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto. Il
Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premettevano di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario il 28.4.1999, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Niscemi, anno 1999 Parte II Serie A n. 18, unione dalla quale è nata una figlia in data 15.5.2000, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, e che con Per_1
Decreto del 2.7.2018 il Tribunale di Gela aveva omologato la loro separazione personale. Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio – non essendosi medio tempore riconciliati – chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
All'udienza del 17.12.2024, tenuta con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la conferma delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per la dichiarazione della cessazione del vincolo matrimoniale.
La causa, con ordinanza emessa in pari data, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L.
898/1970 – ossia, per quel che rileva nel caso che ci occupa, almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (udienza celebrata in data 18.6.2018)
– senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione all'accoglimento delle condizioni divisate dai coniugi – il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.4.1999 tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] l'[...], trascritto nei registri
[...] CP_1 dello Stato Civile del Comune di Niscemi al n. 18 Parte II Serie A dell'anno 1999
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 28.4.1999, indicate nel ricorso congiunto;
Parte_1 CP_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
25.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo