Art. 49. (( (Efficacia di singole disposizioni). )) (( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995. ))
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12 dicembre 1991
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27 dicembre 1992
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10 dicembre 1994
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- 1. Termini per le impugnazioni (popup)https://www.avvocatoandreani.it/
Art. 325 c.p.c. Termini per le impugnazioni. 1.Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. [2] 2.Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta. [1] La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si …
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Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1432Provvedimento: […] 5. L'avvenuta soppressione dell'ufficio del giudice conciliatore (fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti: art. 44 della legge n. 374 del 1991), al quale è subentrato il giudice di pace (dal 1°.5.1995: art. 49 n.della legge 374 del 1991, come modificato dalla legge n. 673 del 1994), de- termina che il rinvio va effettuato a quest'ultimo.Leggi di più...
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