12 dicembre 1991
27 dicembre 1992
10 dicembre 1994
Commentari • 17
- 1. Contenuto della domandaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo II DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Art. 318 c.p.c. Contenuto della domanda. 1.La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto. 2.Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies.Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo 281-undecies, terzo e quarto comma, …
Leggi di più… - 2. Termini per le impugnazioniAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. Art. 82 c.p.c.: PatrocinioAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo III DELLE PARTI E DEI DIFENSORI Capo II Dei difensori Art. 82 c.p.c. Patrocinio. 1.Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.[4] 2.Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona. 3.Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col …
Leggi di più… - 4. Pronuncia secondo dirittoAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo V DEI POTERI DEL GIUDICE Art. 113 c.p.c. Pronuncia secondo diritto. 1.Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità. 2.Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.[3] [4] [5] [6] [1] La L. 25 luglio 1966, n. 571 come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite di valore entro il quale il …
Leggi di più… - 5. Giudice dell'appelloAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1432Provvedimento: […] 5. L'avvenuta soppressione dell'ufficio del giudice conciliatore (fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti: art. 44 della legge n. 374 del 1991), al quale è subentrato il giudice di pace (dal 1°.5.1995: art. 49 n.della legge 374 del 1991, come modificato dalla legge n. 673 del 1994), de- termina che il rinvio va effettuato a quest'ultimo.Leggi di più...
- scontro tra automezzi·
- principio regolatore della materia·
- conseguenze·
- presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 cod.civ·
- accertamento della responsabilità civile·
- danni causati dalla circolazione di veicoli·
- configurabilità·
- decisione equitativa del giudice conciliatore·
- applicabilità·
- provvedimenti del giudice civile·
- sentenza·
- secondo equità
- 2. Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1999, n. 4602Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 49 della legge n. 374 del 1991, come sostituito dall'art. 13 D.L. n. 571 del 1994 convertito in legge n. 673 del 1994, a decorrere dal 1 maggio 1995 è stato soppresso il giudice conciliatore ed è entrato in funzione il giudice di pace, restando ferma la competenza del conciliatore e l'applicazione della disciplina processuale previgente soltanto per le cause pendenti dinanzi allo stesso organo.Leggi di più...
- conseguenze·
- condizioni·
- domicilio del procuratore·
- rilevanza·
- obbligo di elezione di domicilio da parte del procuratore·
- domicilio eletto dalla parte·
- irrilevanza·
- riassunzione del giudizio di merito·
- necessità·
- notifica al procuratore costituito·
- al procuratore·
- notificazione·
- procedimento civile
- 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 12/08/2009, n. 8148Provvedimento: […] Sennonché, se normalmente al giuramento segue l'effettiva immissione nelle funzioni giudiziarie, e quindi l'avvio del loro esercizio, nel caso de quo ciò non si è verificato, perché, come noto, l'art. 49 della legge n. 374/1991 ha stabilito che:Leggi di più...
- sostituzione di norma·
- discrezionalità legislativa·
- conferimento incarico di coordinatore ufficio del giudice di pace·
- questione di costituzionalità·
- criteri di anzianità per l'incarico·
- legittimità costituzionale art. 15 legge n. 374/1991·
- interesse a ricorrere·
- sentenze manipolative·
- autonomia del Consiglio superiore della magistratura·
- annullamento deliberazione del Consiglio superiore della magistratura·
- parità di trattamento·
- principio di buon andamento
- 4. Trib. Bergamo, sentenza 28/12/2024, n. 2349Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale ordinario di BERGAMO Seconda sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 136/2024 promossa da: , nata il 16/06/1977 a CROTONE (C.F. Parte_1 ), con il patrocinio dell'avv. DE LIGUORO ALFREDO, con C.F._1 elezione di domicilio in VIA T. TASSO n. 67 24121 BERGAMO, nello studio dell'avv. DE LIGUORO ALFREDO; ATTORE – OPPONENTE contro , con sede legale a Treviglio - BG (C.F./P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio …Leggi di più...
- morosità incolpevole·
- decadenza assegnazione alloggio popolare·
- art. 26 L.r. 16/2016·
- patrocinio a spese dello Stato·
- opposizione all'esecuzione·
- art. 615 c.p.c.·
- art. 25 Reg. reg. 4/2017·
- giurisdizione giudice ordinario·
- contraddittorio amministrativo·
- titolo esecutivo
- 5. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 29/09/2023, n. 5379Provvedimento: Sentenza n. 5379/2023 Depositato il 29/09/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 26/09/2023 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: PE VA, Presidente ANGELONI MARIO MARCO, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice in data 26/09/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 5656/2021 depositato il 25/11/2021 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente …Leggi di più...
- valore causa·
- giudice di pace·
- interpretazione normativa·
- circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E/2022·
- spese processuali·
- esenzione imposta di registro·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- art. 46 legge n. 374/1991·
- art. 96 c.p.c.