Articolo 49 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 48Articolo 46
Versione
12 dicembre 1991
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Versione
27 dicembre 1992
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Versione
10 dicembre 1994
Art. 49. (( (Efficacia di singole disposizioni). )) (( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995. ))
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
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