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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 180/2025
TRIBUNALE DI SCIACCA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
IL GIUDICE TUTELARE
Visto il ricorso che precede, iscritto al n° 180/2025 R.G.V.G., nel procedimento camerale avente ad oggetto:
“AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE SOMME IN NOME E PER CONTO
DEI FIGLI MINORI”
- visto l'art. 320 cod. civ. per il quale i “capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelate, il quale ne determina l'impiego”;
- visto l'art. 374 cod. civ. per il quale è necessaria, ai fini della suddetta riscossione di capitali, apposita autorizzazione del Giudice Tutelare;
- ritenuto che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta dal/dai genitore/genitori istante/i ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 320 cod. civ. e dell'art. 374 cod. civ. sopra richiamato
P.Q.M.
Autorizza parte istante alla riscossione delle somme specificate in ricorso, onerando medesima parte istante a vincolare le somme su libretto/deposito e/o titoli sottoposti a vincolo pupillare intestato al minore e di rendere conto a questo giudice tutelare.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Sciacca, 27/03/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott
FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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TRIBUNALE DI SCIACCA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
IL GIUDICE TUTELARE
Visto il ricorso che precede, iscritto al n° 180/2025 R.G.V.G., nel procedimento camerale avente ad oggetto:
“AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE SOMME IN NOME E PER CONTO
DEI FIGLI MINORI”
- visto l'art. 320 cod. civ. per il quale i “capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelate, il quale ne determina l'impiego”;
- visto l'art. 374 cod. civ. per il quale è necessaria, ai fini della suddetta riscossione di capitali, apposita autorizzazione del Giudice Tutelare;
- ritenuto che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta dal/dai genitore/genitori istante/i ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 320 cod. civ. e dell'art. 374 cod. civ. sopra richiamato
P.Q.M.
Autorizza parte istante alla riscossione delle somme specificate in ricorso, onerando medesima parte istante a vincolare le somme su libretto/deposito e/o titoli sottoposti a vincolo pupillare intestato al minore e di rendere conto a questo giudice tutelare.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Sciacca, 27/03/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott
FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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