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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/11/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 305/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da e – con Avv.ti TOMMASO Parte_1 Parte_2
NN e EL AN NG PREITE;
contro
– con il Funzionario dott. Controparte_1
ADAMO CASTELNUOVO;
oggi 5.11.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. NN TOMMASO, per la parte resistente la dott.ssa TE MIGLIORINO e la dott.ssa LAURA
TENTORI.
L'Avv. NN per , quanto all'anzianità preruolo, chiede la Pt_1
conferma di quanto azionato, in quanto anche i giorni di servizio dell'anno scolastico
2005-2006 sono computabili perché da considerarsi in continuità con l'anno scolastico successivo. A fronte dell'eccezione sulla detrazione dell'acconto al netto, piuttosto che al lordo, ridetermina la domanda economica in € 476,64 per il preruolo;
stante l'eccezione di prescrizione ridetermina la domanda per il post ruolo in €
718,10. Osserva che, se dovessero essere detratti i 46 gg dell'as 2005-2006
l'anzianità di servizio complessiva al 31.12.2024 sarebbe di anni 17, mesi 5 e gg. 14
e non di anni 17 e mesi 3 come indicato dalla controparte.
Il insiste per lo scomputo dei predetti 46 gg., in tal caso confermando CP_1
quanto dedotto da controparte, cioè che l'anzianità complessiva al 31.12.2024 sarebbe di 17, mesi 5 e gg. 14. Non contesta la domanda economica per il post ruolo di € 718,10, quanto al preruolo si rimette.
l'Avv. NN ridetermina per il preruolo la domanda Parte_3
economica in € 862,52, per il post ruolo in € 523,73 come indicato da controparte.
Conferma il computo dell'anzianità preruolo e post ruolo. La parte resistente si rimette.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 305/2025 , avente per oggetto “servizio preruolo
– differenze retributive – ricostruzione di carriera”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) - con il patrocinio degli Avv.ti NN TOMMASO PREITE e C.F._2
EL AN NG, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 22/05/2025, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il allegando di essere dipendenti Controparte_1
dell'Amministrazione convenuta, in qualità di collaboratori scolastici, essendo state immesse in ruolo entrambe il 1.9.2014, solo dopo avere prestato per diversi anni le stesse mansioni in esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo. Spiegando di avere ottenuto dalla Corte d'Appello di Milano l'accoglimento della domanda (rigettata in primo grado) di condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate sino all'immissione in ruolo, le ricorrenti, dolendosi del fatto che l'Amministrazione scolastica 3 non abbia dato corretta esecuzione alla precedente sentenza della Corte d'Appello, non emettendo il corretto decreto di ricostruzione della carriera e non erogando integralmente quanto loro dovuto a titolo di differenze retributive, hanno fatto valere il diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, con integrale riconoscimento dell'anzianità preruolo e con applicazione dei gradoni stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva, alla stregua di quanto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità.
Le ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
NEL MERITO:
1. PER TT TE: Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n 2113/2016, accertare e dichiarare, anche in applicazione della sentenza della Corte d'Appello ormai passata in giudicato, il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale di tutta l'anzianità di servizio preruolo dal 26.4.2006 al 31.08.2014 pari a Anni 7, mesi 2 e giorni 29 ed alla data del 31.12.2024 un'anzianità complessiva di Anni 17 mesi 6 e giorni 29 e per l'effetto condannare parte convenuta alla corretta ricostruzione giuridica ed economica della carriera della ricorrente dal 26.4.2006 con collocazione della ricorrente nella corretta posizione stipendiale ad Ella spettante per legge e, conseguentemente, ricostruita la carriera giuridica ed economica, condannare parte convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente per il periodo preruolo, a titolo risarcitorio, della somma di € 999,88 (già detratti € € 714,88 percepiti) nonché al pagamento per il periodo post ruolo sino al 31.12.2024 della somma di € 4357,76 (comprensiva del rateo di 13.ma ), o la diversa somma maggiore
o minore risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
2. PER : Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n Parte_2
2063/2018, accertare e dichiarare, anche in applicazione della sentenza della Corte d'Appello ormai passata in giudicato, il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale di tutta l'anzianità di servizio preruolo dal 27.11.2006 al 30.06.2014 pari a Anni 6, mesi 3 e giorni 27 e alla data del 31.12.2024 la sig.ra ha maturato Parte_2 un'anzianità complessiva di Anni 16 mesi 7 e giorni 27 e per l'effetto condannare parte convenuta alla corretta ricostruzione giuridica ed economica della carriera della ricorrente dal 27.11.2006 con collocazione della ricorrente nella corretta posizione stipendiale ad Ella spettante per legge e, conseguentemente, ricostruita la carriera giuridica ed economica, condannare parte convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente per il periodo preruolo, a titolo risarcitorio, della somma di € 1310,78 (già detratti € 403,98 percepiti) nonché al pagamento per il periodo post ruolo sino al 31.12.2024 della somma di € 3795,69 (comprensiva del rateo di 13.ma ), o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
Si è costituito in giudizio il , eccependo la prescrizione dei crediti retributivi CP_1
azionati e formulando eccezioni sul computo dell'anzianità, oltre che sull'entità delle domande economiche.
4 All'odierna udienza la difesa attorea ha rettificato in parte le domande tenendo conto dei rilievi di controparte e della prescrizione quinquennale.
2. Merita anzitutto accoglimento la domanda volta all'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica per tutti i periodi di servizio preruolo prestati dalla ricorrente, con conseguente condanna del a detta ricostruzione. La sentenza della CP_1
Corte d'Appello di Milano si è infatti limitata a statuire il diritto al pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e la retribuzione spettante al lavoratore a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità.
Ciò premesso, anche in applicazione dei principi già enunciati dalla Corte d'Appello, che ha accolto la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio, va riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, senza alcuna discriminazione rispetto ai lavoratori di pari livello ed anzianità.
Per quanto qui rileva l'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994, prevede che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali
è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”. Inoltre, l'art. 570 D.Lgs. n. 297/1994 statuisce che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
La questione del divieto di discriminazione nella ricostruzione della carriera giuridica ed economica del personale ATA, che è già oggetto di giudicato tra le odierne parti in causa per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano, è stata risolta dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 31150/2019 del 15.10.2019 pubblicata in data 28.11.2019
(confermata dalla successiva sent. Cass. n. 2924/2020 pubblicata il 7.2.2020), che ha
5 definitivamente stabilito che “l'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo CES UNICE e CEEP allegato alla Direttiva
N.1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi ai fini economici nei limiti dei due terzi. Il Giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la Direttiva, ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'Amministrazione, l'intero servizio prestato".
I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno, tra l'altro, affermato che:
- l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli
a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Ro. Sa. punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11
a C-305/11, Va. ed altri, punto 36);
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); Persona_1
6 - il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-
677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici Persona_2
italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C-393/11, Bertazzi);
- i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17,
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Per_3
Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi";
7 - le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»;
- quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018,
Mo., è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»;
- nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art.
49 CCNL 1995).
- la comparabilità non può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali
a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le
8 supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche ( v. Cass.,
n. 31150/2019)”.
La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che “una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, DO Santana punti da 49 a 56)”.
In definitiva va censurata la condotta dell'Amministrazione scolastica, che pretende di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello disattendendone le statuizioni, sicché va qui accertato il diritto delle ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio preruolo, non potendosi condividere la diversa determinazione di un minore periodo, effettuata dal CP_1
in applicazione della normativa discriminatoria -che va disapplicata- e dovendosi considerare che la difesa attorea non contesta, ai diversi fini della progressione stipendiale, che il servizio svolto nell'anno 2013 non sia utile ai fini di detta progressione stipendiale, a causa del blocco degli aumenti stipendiali (cfr. prospetto sub doc. n. 15 di parte ricorrente). La questione della rilevanza giuridica dell'anno 2013 è stata decisa in senso favorevole dalla sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione in data 21.5.2025 n. 13619/2025 (che ne ha invece escluso la rilevanza economica anche per gli anni successivi).
Non vi sono ragioni per escludere dal computo dell'anzianità preruolo della sig.ra Pt_1
i giorni di lavoro prestati, sia pure in numero ridotto, nell'a.s. 2005/2006, in quanto si pongono in continuità con il servizio prestato nell'a.s. successivo.
3. Con l'odierna azione le ricorrenti intendono inoltre ottenere la liquidazione del saldo delle differenze retributive maturate prima dell'immissione in ruolo, in ragione del fatto che fino alla data di proposizione del ricorso il non aveva ancora dato corretta esecuzione al CP_1
giudicato relativo al pagamento delle differenze retributive per il periodo preruolo.
9 Va allora decisa in questa sede la domanda relativa al quantum delle differenze stipendiali, che per il periodo preruolo sono coperte dal giudicato, sicchè è irrilevante l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in questa sede dalla parte datoriale.
Il principio affermato dalla Corte d'Appello (e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) implica che nella ricostruzione, ai fini giuridici ed economici, della carriera del personale ATA l'anzianità maturata nei servizi non di ruolo vada computata come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, con la medesima progressione professionale riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
Come già detto, non può pertanto trovare applicazione la normativa (artt. 569 e 570 del Lgs.vo n. 297/1994) che prevede il riconoscimento del servizio preruolo per intero unicamente per i primi tre anni (piuttosto che quattro), con la riduzione/penalizzazione di un terzo per gli anni successivi e va invece riconosciuto per intero il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo.
Al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, deve quindi ritenersi che il lavoratore precario abbia diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali anche nel corso del “precariato”.
Il principio vale anche dopo l'immissione in ruolo del lavoratore a tempo determinato.
Tale tesi risulta avallata dalla Corte di Cassazione che, nella citata sentenza n. 31150/2019, ha espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo: “Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 DO
10 punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Per_4
Valenza ed altri, punto 36)”.
La progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva va riconosciuta anche per il periodo successivo alla conclusione del contratto a tempo indeterminato, con conservazione dello scaglione retributivo acquisito in ragione del servizio preruolo sino al passaggio allo scaglione successivo.
Le ricorrenti hanno quindi diritto al pagamento di quanto ancora dovuto per il periodo pre ruolo.
Si prende atto che per il periodo successivo all'immissione in ruolo la difesa attorea ha ridotto le domande economiche, in ragione della prescrizione quinquennale.
L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal MINISTERO può valere soltanto con riferimento al periodo successivo all'immissione in ruolo, non per le differenze retributive maturate prima dell'immissione in ruolo e già accertate in via generica dalla Corte d'Appello, con sentenza passata in giudicato, nei limiti della più ampia prescrizione decennale.
L'Amministrazione va quindi condannata a pagare alle ricorrenti, le differenze retributive indicate in dispositivo e da intendersi al lordo delle ritenute fiscali, trattandosi sì di somma dovuta a titolo risarcitorio, come stabilito dalla Corte d'Appello, ma pur sempre di una somma volta a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi e perciò soggetta a tassazione (cfr. sent. Cass. n. 5108/2019).
Va altresì riconosciuto il diritto delle ricorrenti al pagamento delle ulteriori differenze stipendiali maturate dopo l'immissione in ruolo, come rideterminate all'odierna udienza, dovendosi però osservare che rispetto a tale ulteriore credito va considerata la natura retributiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza 10219/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore delle domande accolte e dell'attività difensiva svolta, tenendo conto del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
e , nei confronti del
[...] Parte_2 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
11 accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti all'immediato riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima dell'immissione in ruolo;
condanna il alla ricostruzione della carriera delle Controparte_1
ricorrenti, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo;
accerta ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera, il diritto delle ricorrenti al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo pari a:
- anni 7, mesi 2 e giorni 29 per , Parte_1
- anni 6, mesi 3 e giorni 27 per , Parte_2
e dell'anzianità di servizio complessiva pari (alla data del 31.12.2024) pari a:
- anni 17, mesi 6 e giorni 29 per , Parte_1
- anni 16, mesi 7 e giorni 27 per;
Parte_2
condanna la parte resistente a corrispondere alle ricorrenti le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per gli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato e così quantificate:
- per € 476,64 per il periodo precedente all'immissione in ruolo Parte_1
e € 718,10 per il periodo successivo all'immissione in ruolo;
- per € 862,52 per il periodo precedente all'immissione in ruolo Parte_2
e € 523,73 per il periodo successivo all'immissione in ruolo;
oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 118,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie
12 pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 5 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 305/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da e – con Avv.ti TOMMASO Parte_1 Parte_2
NN e EL AN NG PREITE;
contro
– con il Funzionario dott. Controparte_1
ADAMO CASTELNUOVO;
oggi 5.11.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. NN TOMMASO, per la parte resistente la dott.ssa TE MIGLIORINO e la dott.ssa LAURA
TENTORI.
L'Avv. NN per , quanto all'anzianità preruolo, chiede la Pt_1
conferma di quanto azionato, in quanto anche i giorni di servizio dell'anno scolastico
2005-2006 sono computabili perché da considerarsi in continuità con l'anno scolastico successivo. A fronte dell'eccezione sulla detrazione dell'acconto al netto, piuttosto che al lordo, ridetermina la domanda economica in € 476,64 per il preruolo;
stante l'eccezione di prescrizione ridetermina la domanda per il post ruolo in €
718,10. Osserva che, se dovessero essere detratti i 46 gg dell'as 2005-2006
l'anzianità di servizio complessiva al 31.12.2024 sarebbe di anni 17, mesi 5 e gg. 14
e non di anni 17 e mesi 3 come indicato dalla controparte.
Il insiste per lo scomputo dei predetti 46 gg., in tal caso confermando CP_1
quanto dedotto da controparte, cioè che l'anzianità complessiva al 31.12.2024 sarebbe di 17, mesi 5 e gg. 14. Non contesta la domanda economica per il post ruolo di € 718,10, quanto al preruolo si rimette.
l'Avv. NN ridetermina per il preruolo la domanda Parte_3
economica in € 862,52, per il post ruolo in € 523,73 come indicato da controparte.
Conferma il computo dell'anzianità preruolo e post ruolo. La parte resistente si rimette.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 305/2025 , avente per oggetto “servizio preruolo
– differenze retributive – ricostruzione di carriera”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) - con il patrocinio degli Avv.ti NN TOMMASO PREITE e C.F._2
EL AN NG, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 22/05/2025, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il allegando di essere dipendenti Controparte_1
dell'Amministrazione convenuta, in qualità di collaboratori scolastici, essendo state immesse in ruolo entrambe il 1.9.2014, solo dopo avere prestato per diversi anni le stesse mansioni in esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo. Spiegando di avere ottenuto dalla Corte d'Appello di Milano l'accoglimento della domanda (rigettata in primo grado) di condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate sino all'immissione in ruolo, le ricorrenti, dolendosi del fatto che l'Amministrazione scolastica 3 non abbia dato corretta esecuzione alla precedente sentenza della Corte d'Appello, non emettendo il corretto decreto di ricostruzione della carriera e non erogando integralmente quanto loro dovuto a titolo di differenze retributive, hanno fatto valere il diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, con integrale riconoscimento dell'anzianità preruolo e con applicazione dei gradoni stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva, alla stregua di quanto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità.
Le ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
NEL MERITO:
1. PER TT TE: Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n 2113/2016, accertare e dichiarare, anche in applicazione della sentenza della Corte d'Appello ormai passata in giudicato, il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale di tutta l'anzianità di servizio preruolo dal 26.4.2006 al 31.08.2014 pari a Anni 7, mesi 2 e giorni 29 ed alla data del 31.12.2024 un'anzianità complessiva di Anni 17 mesi 6 e giorni 29 e per l'effetto condannare parte convenuta alla corretta ricostruzione giuridica ed economica della carriera della ricorrente dal 26.4.2006 con collocazione della ricorrente nella corretta posizione stipendiale ad Ella spettante per legge e, conseguentemente, ricostruita la carriera giuridica ed economica, condannare parte convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente per il periodo preruolo, a titolo risarcitorio, della somma di € 999,88 (già detratti € € 714,88 percepiti) nonché al pagamento per il periodo post ruolo sino al 31.12.2024 della somma di € 4357,76 (comprensiva del rateo di 13.ma ), o la diversa somma maggiore
o minore risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
2. PER : Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n Parte_2
2063/2018, accertare e dichiarare, anche in applicazione della sentenza della Corte d'Appello ormai passata in giudicato, il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale di tutta l'anzianità di servizio preruolo dal 27.11.2006 al 30.06.2014 pari a Anni 6, mesi 3 e giorni 27 e alla data del 31.12.2024 la sig.ra ha maturato Parte_2 un'anzianità complessiva di Anni 16 mesi 7 e giorni 27 e per l'effetto condannare parte convenuta alla corretta ricostruzione giuridica ed economica della carriera della ricorrente dal 27.11.2006 con collocazione della ricorrente nella corretta posizione stipendiale ad Ella spettante per legge e, conseguentemente, ricostruita la carriera giuridica ed economica, condannare parte convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente per il periodo preruolo, a titolo risarcitorio, della somma di € 1310,78 (già detratti € 403,98 percepiti) nonché al pagamento per il periodo post ruolo sino al 31.12.2024 della somma di € 3795,69 (comprensiva del rateo di 13.ma ), o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
Si è costituito in giudizio il , eccependo la prescrizione dei crediti retributivi CP_1
azionati e formulando eccezioni sul computo dell'anzianità, oltre che sull'entità delle domande economiche.
4 All'odierna udienza la difesa attorea ha rettificato in parte le domande tenendo conto dei rilievi di controparte e della prescrizione quinquennale.
2. Merita anzitutto accoglimento la domanda volta all'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica per tutti i periodi di servizio preruolo prestati dalla ricorrente, con conseguente condanna del a detta ricostruzione. La sentenza della CP_1
Corte d'Appello di Milano si è infatti limitata a statuire il diritto al pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e la retribuzione spettante al lavoratore a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità.
Ciò premesso, anche in applicazione dei principi già enunciati dalla Corte d'Appello, che ha accolto la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio, va riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, senza alcuna discriminazione rispetto ai lavoratori di pari livello ed anzianità.
Per quanto qui rileva l'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994, prevede che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali
è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”. Inoltre, l'art. 570 D.Lgs. n. 297/1994 statuisce che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
La questione del divieto di discriminazione nella ricostruzione della carriera giuridica ed economica del personale ATA, che è già oggetto di giudicato tra le odierne parti in causa per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano, è stata risolta dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 31150/2019 del 15.10.2019 pubblicata in data 28.11.2019
(confermata dalla successiva sent. Cass. n. 2924/2020 pubblicata il 7.2.2020), che ha
5 definitivamente stabilito che “l'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo CES UNICE e CEEP allegato alla Direttiva
N.1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi ai fini economici nei limiti dei due terzi. Il Giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la Direttiva, ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'Amministrazione, l'intero servizio prestato".
I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno, tra l'altro, affermato che:
- l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli
a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Ro. Sa. punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11
a C-305/11, Va. ed altri, punto 36);
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); Persona_1
6 - il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-
677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici Persona_2
italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C-393/11, Bertazzi);
- i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17,
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Per_3
Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi";
7 - le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»;
- quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018,
Mo., è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»;
- nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art.
49 CCNL 1995).
- la comparabilità non può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali
a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le
8 supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche ( v. Cass.,
n. 31150/2019)”.
La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che “una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, DO Santana punti da 49 a 56)”.
In definitiva va censurata la condotta dell'Amministrazione scolastica, che pretende di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello disattendendone le statuizioni, sicché va qui accertato il diritto delle ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio preruolo, non potendosi condividere la diversa determinazione di un minore periodo, effettuata dal CP_1
in applicazione della normativa discriminatoria -che va disapplicata- e dovendosi considerare che la difesa attorea non contesta, ai diversi fini della progressione stipendiale, che il servizio svolto nell'anno 2013 non sia utile ai fini di detta progressione stipendiale, a causa del blocco degli aumenti stipendiali (cfr. prospetto sub doc. n. 15 di parte ricorrente). La questione della rilevanza giuridica dell'anno 2013 è stata decisa in senso favorevole dalla sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione in data 21.5.2025 n. 13619/2025 (che ne ha invece escluso la rilevanza economica anche per gli anni successivi).
Non vi sono ragioni per escludere dal computo dell'anzianità preruolo della sig.ra Pt_1
i giorni di lavoro prestati, sia pure in numero ridotto, nell'a.s. 2005/2006, in quanto si pongono in continuità con il servizio prestato nell'a.s. successivo.
3. Con l'odierna azione le ricorrenti intendono inoltre ottenere la liquidazione del saldo delle differenze retributive maturate prima dell'immissione in ruolo, in ragione del fatto che fino alla data di proposizione del ricorso il non aveva ancora dato corretta esecuzione al CP_1
giudicato relativo al pagamento delle differenze retributive per il periodo preruolo.
9 Va allora decisa in questa sede la domanda relativa al quantum delle differenze stipendiali, che per il periodo preruolo sono coperte dal giudicato, sicchè è irrilevante l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in questa sede dalla parte datoriale.
Il principio affermato dalla Corte d'Appello (e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) implica che nella ricostruzione, ai fini giuridici ed economici, della carriera del personale ATA l'anzianità maturata nei servizi non di ruolo vada computata come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, con la medesima progressione professionale riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
Come già detto, non può pertanto trovare applicazione la normativa (artt. 569 e 570 del Lgs.vo n. 297/1994) che prevede il riconoscimento del servizio preruolo per intero unicamente per i primi tre anni (piuttosto che quattro), con la riduzione/penalizzazione di un terzo per gli anni successivi e va invece riconosciuto per intero il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo.
Al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, deve quindi ritenersi che il lavoratore precario abbia diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali anche nel corso del “precariato”.
Il principio vale anche dopo l'immissione in ruolo del lavoratore a tempo determinato.
Tale tesi risulta avallata dalla Corte di Cassazione che, nella citata sentenza n. 31150/2019, ha espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo: “Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 DO
10 punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Per_4
Valenza ed altri, punto 36)”.
La progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva va riconosciuta anche per il periodo successivo alla conclusione del contratto a tempo indeterminato, con conservazione dello scaglione retributivo acquisito in ragione del servizio preruolo sino al passaggio allo scaglione successivo.
Le ricorrenti hanno quindi diritto al pagamento di quanto ancora dovuto per il periodo pre ruolo.
Si prende atto che per il periodo successivo all'immissione in ruolo la difesa attorea ha ridotto le domande economiche, in ragione della prescrizione quinquennale.
L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal MINISTERO può valere soltanto con riferimento al periodo successivo all'immissione in ruolo, non per le differenze retributive maturate prima dell'immissione in ruolo e già accertate in via generica dalla Corte d'Appello, con sentenza passata in giudicato, nei limiti della più ampia prescrizione decennale.
L'Amministrazione va quindi condannata a pagare alle ricorrenti, le differenze retributive indicate in dispositivo e da intendersi al lordo delle ritenute fiscali, trattandosi sì di somma dovuta a titolo risarcitorio, come stabilito dalla Corte d'Appello, ma pur sempre di una somma volta a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi e perciò soggetta a tassazione (cfr. sent. Cass. n. 5108/2019).
Va altresì riconosciuto il diritto delle ricorrenti al pagamento delle ulteriori differenze stipendiali maturate dopo l'immissione in ruolo, come rideterminate all'odierna udienza, dovendosi però osservare che rispetto a tale ulteriore credito va considerata la natura retributiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza 10219/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore delle domande accolte e dell'attività difensiva svolta, tenendo conto del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
e , nei confronti del
[...] Parte_2 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
11 accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti all'immediato riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima dell'immissione in ruolo;
condanna il alla ricostruzione della carriera delle Controparte_1
ricorrenti, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo;
accerta ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera, il diritto delle ricorrenti al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo pari a:
- anni 7, mesi 2 e giorni 29 per , Parte_1
- anni 6, mesi 3 e giorni 27 per , Parte_2
e dell'anzianità di servizio complessiva pari (alla data del 31.12.2024) pari a:
- anni 17, mesi 6 e giorni 29 per , Parte_1
- anni 16, mesi 7 e giorni 27 per;
Parte_2
condanna la parte resistente a corrispondere alle ricorrenti le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per gli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato e così quantificate:
- per € 476,64 per il periodo precedente all'immissione in ruolo Parte_1
e € 718,10 per il periodo successivo all'immissione in ruolo;
- per € 862,52 per il periodo precedente all'immissione in ruolo Parte_2
e € 523,73 per il periodo successivo all'immissione in ruolo;
oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 118,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie
12 pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 5 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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