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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 484/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5656/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Email_2elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica RE Reggino - 91015560807
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240029604229000 CONT DI BONIFIC
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato l'11.9.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e CONSORZIO DI BONIFICA IR NO e depositato in data 2.10.2025, Ricorrente_1 , come rappresentata e difesa in atti, proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA di PAGAMENTO n. 09420240029604229000 per un importo complessivo di euro 275,88 notificatale il 19.8.2025 con cui si intimava il pagamento della quota consortile per l'anno 2022 sui terreni, in ambito di competenza del Consorzio, di proprietà della predetta. Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per non essere adeguatamente motivata la debenza del contributo in difetto di valida allegazione e dimostrazione in ordine all'effettività del beneficio derivato ai fondi del ricorrente per effetto dall'attività del Consorzio. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con condanna alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e opponeva la propria estraneità e carenza di legittimazione in ordine alla fondatezza e legittimità della pretesa. Il Consorzio impositore restava intimato. All'odierna udienza camerale la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fondato il rilievo concernente la carenza di motivazione dell'atto impugnato (sia pure sotto un profilo diverso da quello opposto). La cartella riferisce invero la pretesa alla approvazione del piano di classifica che sarebbe avvenuta con delibera n. 199 del 5.6.2017 pubblicata sul BURC n. 58 del 19.6.2017, delibera che in realtà riguarda l'approvazione del Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese. Tanto già motiva l'accoglimento del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, mentre devono trovare compensazione con AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, seguono la soccombenza del Consorzio e sono liquidate, in aggiunta al contributo unificato, nella misura indicata in dispositivo, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, ove dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio di Bonifica RE Reggino alla rifusione, in aggiunta al contributo unificato, delle competenze di lite liquidate in euro 145,00, oltre accessori ove dovuti con distrazione in favore del difensore antistatario. Compensa con AdER.. Il Giudice (Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5656/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Email_2elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica RE Reggino - 91015560807
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240029604229000 CONT DI BONIFIC
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato l'11.9.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e CONSORZIO DI BONIFICA IR NO e depositato in data 2.10.2025, Ricorrente_1 , come rappresentata e difesa in atti, proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA di PAGAMENTO n. 09420240029604229000 per un importo complessivo di euro 275,88 notificatale il 19.8.2025 con cui si intimava il pagamento della quota consortile per l'anno 2022 sui terreni, in ambito di competenza del Consorzio, di proprietà della predetta. Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per non essere adeguatamente motivata la debenza del contributo in difetto di valida allegazione e dimostrazione in ordine all'effettività del beneficio derivato ai fondi del ricorrente per effetto dall'attività del Consorzio. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con condanna alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e opponeva la propria estraneità e carenza di legittimazione in ordine alla fondatezza e legittimità della pretesa. Il Consorzio impositore restava intimato. All'odierna udienza camerale la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fondato il rilievo concernente la carenza di motivazione dell'atto impugnato (sia pure sotto un profilo diverso da quello opposto). La cartella riferisce invero la pretesa alla approvazione del piano di classifica che sarebbe avvenuta con delibera n. 199 del 5.6.2017 pubblicata sul BURC n. 58 del 19.6.2017, delibera che in realtà riguarda l'approvazione del Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese. Tanto già motiva l'accoglimento del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, mentre devono trovare compensazione con AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, seguono la soccombenza del Consorzio e sono liquidate, in aggiunta al contributo unificato, nella misura indicata in dispositivo, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, ove dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio di Bonifica RE Reggino alla rifusione, in aggiunta al contributo unificato, delle competenze di lite liquidate in euro 145,00, oltre accessori ove dovuti con distrazione in favore del difensore antistatario. Compensa con AdER.. Il Giudice (Dott. Francesco Petrone)