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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 801 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Francesco Corsi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trasacco, alla via Cesare C.F._2
Baronio 3
- OPPONENTE -
e p. I.V.A. e, per essa, quale procuratore Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
p. I.V.A. ) P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Raffaele Zurlo (c.f. ) e dall'Avv. Andrea Ornati (c.f. , C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia, alla via Paolo Emilio Taviani 170
- OPPOSTA -
1 Conclusioni: per l'opponente, come da atto di opposizione e da note di trattazione scritta depositate in data 18.4.2025; per l'opposta, come da comparsa di costituzione e da note di trattazione scritta depositate in data 23.4.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 5.5.2019 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 157/19 del Tribunale di Avezzano, notificato in data
26.3.2019, con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 5.965,10 oltre interessi e spese in favore di
(a titolo di residui importi dovuti in forza di due contratti di finanziamento – nn. Controparte_1
6101418020 e 1112184826 - intervenuti con la società poi incorporata nella Controparte_3 [...]
la quale ha infine successivamente ceduto il credito alla società Controparte_4
ricorrente in monitorio).
L'opponente ha in primo luogo disconosciuto gli estratti di saldaconto e le liste di movimenti prodotte in sede monitoria ed ha comunque eccepito l'inidoneità di tale documentazione a giustificare l'emissione del decreto opposto, risultando allo scopo inidoneo un mero documento di saldaconto peraltro sfornito della prova sia del ricevimento degli estratti conto sia dei contratti di finanziamento da stipulare in forma necessariamente scritta.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto opposto, nonché, in via subordinata, di rideterminare l'eventuale importo ritenuto dovuto epurando l'importo richiesto dagli interessi e dagli oneri illegittimamente addebitati sin dalla data di apertura del conto corrente.
2. Si è costituita la quale ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione Controparte_1
del decreto opposto, di rigettare l'opposizione, nonché, in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento della maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
La società opposta ha in particolare dedotto: i) di essersi resa cessionaria del credito e non del contratto, sicché non le sono opponibili eventuali patologie del rapporto contrattuale o pagamenti effettuati ad altro soggetto giuridico;
ii) la non rilevanza, sul piano probatorio, della consulenza tecnica di parte prodotta dall'opponente; iii) la genericità del disconoscimento operato dall'opponente con riguardo alla documentazione prodotta in sede monitoria;
iv) la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto opposto, in quanto dall'estratto conto prodotto si evince l'integrale movimentazione dei rapporti azionati in via monitoria.
3. Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in
2 epigrafe indicato con ordinanza del 6.5.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c.
4. L'opposizione proposta è fondata e può dunque trovare accoglimento.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a tale parte provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr., Cass., ord. n. 14640/18 con cui è stato appunto chiarito che, a fronte di opposizione non fondata solo su motivi formali, nella fase di opposizione spetta al creditore produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e documentare l'andamento del rapporto stesso, così fornendo la piena prova della propria pretesa).
Nella specie, contrariamente a quanto prospettato da parte opposta, non può ritenersi che l'opponente non abbia contestato la sottoscrizione apposta ai contratti di finanziamento né può ritenersi, pertanto, che l'esistenza del vincolo contrattuale sia pacifica.
La mancata produzione dei contratti di finanziamento è stata infatti espressamente eccepita con l'opposizione, sicché deve escludersi che ricorra nella specie una contestazione solo formale dei documenti posti a base del ricorso monitorio (si veda pagina 8 dell'opposizione, laddove si fa peraltro riferimento agli “asseriti” contratti di finanziamento).
Grava dunque sul creditore opposto, anche se cessionario del credito azionato, l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo fonte dell'obbligazione che assume essere stata non adempiuta dall'opponente
(cfr., ex plurimis, Cass., ord. n. 13685/19).
Giova peraltro evidenziare che la mancata produzione dei contratti è stata anche diffusamente valutata con l'ordinanza del 18.9.2019 con cui è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Occorre poi anche sottolineare che il titolo fonte del credito azionato sarebbe costituito da un contratto per cui la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità ex art. 117 T.U.B. (peraltro anche richiamato dal successivo art. 125 bis), sicché la nullità in questione ben poteva comunque essere oggetto di rilievo d'ufficio ex art. 127 T.U.B. (cfr., Cass., ord. n. 22385/19, nonché Cass., ord. n.
2338/24, con la quale è stato solo precisato che il rilievo officioso della nullità per difetto di forma incontra il limite dell'interesse del contraente debole, interesse nella specie non è all'evidenza ravvisabile in capo all'opponente).
Né infine può giungersi a diverse conclusioni, circa la necessaria stipulazione dei contratti in forma scritta, argomentando dai riferimenti, invero non univoci, alla stipula di contratti aventi ad oggetto
3 l'emissione di carte di credito c.d. revolving, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che tali carte hanno una tipica funzione di finanziamento che ne conforma la relativa disciplina (cfr., Cass., sent. n. 12838/25).
Da quanto precede consegue il necessario accoglimento dell'opposizione, in quanto l'opposta non ha prodotto i contratti fonte del credito azionato né in sede monitoria né nella presente fase di opposizione.
Deve da ultimo escludersi che ricorrano nella specie i presupposti per accertare, sulla scorta delle norme sulla ripetizione dell'indebito, l'esistenza di un eventuale credito restitutorio relativo al capitale erogato maggiorato degli interessi legali (cfr., in materia di nullità per difetto di forma di un contratto di finanziamento, Cass., ord. n. 27390/23).
Risulta infatti dirimente considerare che nella specie difetta la proposizione di una puntuale domanda in tal senso (tale non potendosi ritenere la domanda svolta in via subordinata dall'opposta, in quanto generica e non fondata sull'eventuale ritenuta nullità dei contratti) e che non ne risulterebbero comunque assolti gli oneri di allegazione e prova (in difetto di documentazione idonea a dimostrare, univocamente, le condizioni pattuite non più utilmente applicabili e, non ultimo, modalità e tempistica dell'erogazione del credito).
L'opposizione proposta deve dunque essere accolta con conseguente revoca del decreto opposto, risultando conseguentemente assorbite le ulteriori questioni prospettate dalle parti.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dell'opposta, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
tali sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€
5.201,00/€ 26.000,00), tenuto conto della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 801 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 157/19 del Tribunale di Avezzano;
[...]
2. CONDANNA al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi ed € 145,00 per spese, oltre spese
4 generali, I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data 27.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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