Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento sommario di cognizione in grado di appello iscritto al n. 768
del Ruolo Generale dell'anno 2022, promosso da
(CF ) con il patrocinio dell'Avvocatura Parte_1 P.IVA_1
dello Stato
- appellante -
Contro
nato in [...] il [...] (CF Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. Silvia Starnadori C.F._1
-
appellato -
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del 12 marzo 2022 del Tribunale di
Bologna.
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso ex art. 30, comma 6, D.lgs. Controparte_1
286/1998, dinanzi al Tribunale di Bologna, avverso il provvedimento del Questore della
Provincia di RA del 1 settembre 2021, notificato il 9 settembre 2021, con il quale era stata rigettata la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi degli artt. 30, co. 6 del D.lgs. 286/1998,3 e 20 del D.lg. n.150/2011 e
702 bis e ss. C.p. c.
Si è costituito in giudizio il e ha chiesto il rigetto del Parte_1
ricorso, evidenziandone l'infondatezza.
Nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado è stata acquisita documentazione e sono stati sentiti il ricorrente e la moglie . Testimone_1
Il Tribunale di Bologna ha, quindi, accolto, con l'ordinanza in questa sede appellata, la domanda proposta da e, per l'effetto, ha ordinato alla Controparte_1
Questura di RA il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19, co. 2 d.lgs. n. 296/1998 e DPR n. 394/199 in favore del ricorrente, dichiarando interamente compensate le spese di lite.
Il Tribunale di Bologna, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
pag. 2/11 -che, con riferimento alla richiesta di soggiorno per figlio minore, non sussistevano i
Contr requisiti richiesti dall'art. 30 lett. d) essendo tali requisiti venuti meno, dal momento che la figlia di on risiedeva più in Italia;
CP_1 CP_1
Contr
-che la domanda era, tuttavia, fondata ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) per la sopravvenuta circostanza della convivenza del ricorrente con la moglie, di nazionalità
italiana, la quale, peraltro, era in attesa del loro secondo figlio;
-che i precedenti penali del ricorrente non costituivano cause ostative al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in presenza del divieto di espulsione di cui all'art. 19 co.2, D.lgs. 286/1998;
-che potevano essere integralmente compensate le spese di lite, posto che il ricorso era stato accolto per fatti sopravvenuti in corso di causa.
2-Avverso l'ordinanza predetta, ha proposto appello il Parte_1
affidandolo ad un unico articolato motivo con il quale è stata denunciata “Violazione ed
erronea applicazione dell'art. 19 comma 2 lett. c del D.L.vo 286/98 anche in relazione
agli artt. 31, comma 3, e 18 bis, comma 4 bis d. lgs. 286/1998 e si è affermata la”
legittimità del provvedimento di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per motivi
familiari adottato dalla Questura di RA”. In particolare, il Parte_1
ha sostenuto che i precedenti penali dell'odierno appellato, di particolare gravità in quanto relativi a reati di violenza domestica e a delitti in materia di stupefacenti,
risultavano ostativi al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, essendo sintomatici di spiccata pericolosità sociale. Il , pertanto, Parte_1
ha concluso chiedendo la riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna.
pag. 3/11 Si è costituito in giudizio il quale, dopo aver Controparte_1
richiamato gli atti difensivi e la documentazione prodotta in primo grado, ha evidenziato che il Giudice di primo grado aveva espresso in modo corretto il proprio convincimento,
considerando dirimente la condizione in cui il cittadino si trovava al momento del giudizio, che ne impediva l'espulsione.
È intervenuto il PROCURATORE GENERALE e ha chiesto il rigetto dell'appello.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione, all'esito della trattazione cartolare, in data 6 dicembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3- Va, innanzitutto, sottolineato che non appare condivisibile l'orientamento, peraltro minoritario, della giurisprudenza di legittimità che afferma che la formula impiegata dal legislatore nell'art. 19 d.lg. n. 286 del 1998, secondo cui, ove lo straniero sia convivente con coniuge cittadino italiano, ricorre una fattispecie di inespellibilità, "salvo che nei
casi previsti dall'articolo 13, comma 1", debba essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione adottato dal Ministro dell'Interno, previa “notizia al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri, all'esito della valutazione comparativa degli interessi in questione” (vedi Cass.30828/2018).
Può, invece, senz'altro affermarsi che il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, comma 2, lett. c, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possano essere derogati,
anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrano le condizioni ostative contenute nell'art. 13, comma 1, del d. lg. cit., consistenti in "motivi di ordine pubblico o sicurezza
pag. 4/11 dello Stato" ed oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e successivamente del giudice eventualmente adito (vedi Cass. Civile
20719/2011; Cass. 24739/2018; Cass. 19337/2016).
È chiaro, dunque, che l'ipotesi della convivenza con coniuge di nazionalità italiana,
dalla quale può sorgere il diritto alla tutela della unità familiare, deve essere bilanciata con l'esigenza di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
In proposito, uno dei criteri ai quali fare riferimento per il bilanciamento dei citati interessi, è offerto dall'art. 5 comma 5 bis del d. lgs. n. 286/1998,x il quale dispone che
“Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai
fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati
previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”. Del resto,
anche l'art. 4 comma 3 del D.lgs. n. 286/1998 vieta l'ingresso nel territorio dello Stato
italiano allo “straniero ………………….. che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso
pag. 5/11 di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del
codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti […]”.
Dal quadro normativo così ricostruito emerge l'intenzione del legislatore di allontanare dal territorio nazionale gli stranieri che mostrino una pericolosità sociale tale da poter costituire una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, anche nel caso in cui tali soggetti abbiano dei vincoli familiari nel territorio italiano (secondo la giurisprudenza, <…..sotto altro, ma connesso, aspetto, la convivenza coniugale è stata
ritenuta condizione insufficiente a fondare un divieto di revoca del permesso di
soggiorno pressoché assoluto: la condizione soggettiva della convivenza coniugale con
cittadina italiana non esclude il potere amministrativo di procedere alla revoca del
titolo di soggiorno in presenza della condizione di pericolosità sociale secondo il
paradigma normativo applicabile alla fattispecie ………………., imponendo al giudice
del merito soltanto di verificare in concreto la sussistenza di tale condizione impeditiva
del protrarsi del titolo di soggiorno>; cfr. Cass. n. 19337/2016; Cass. n. 18553/2014).
Occorre invero “………la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato
in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia
concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la
valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma
5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di
legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel
territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)” (Cass. civ. Sez. I, Ord.,
26.02.2019, n. 5597; Cass. 28/06/2018 n. 17070).
pag. 6/11 D' altra parte, l'art. 18 bis comma 4 bis del D.lgs. 286/1998 stabilisce che, nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo (tra i quali,
per quel che in questa sede interessa, i delitti previsti dagli artt. 572 e 582 c. p.) ,
commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.
4-Orbene, risulta assolutamente pacifico, in fatto, che, in data 28.03.2019, nei confronti dell'appellato, sia stata pronunciata dal GIP presso il Tribunale di RA, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Art. 444, 445 cpp), irrevocabile il
29.03.2019, per il reato di detenzione illecita di stupefacenti (artt. 73 commi 1 bis, 4 e 5
D.P.R. 309/90), commesso il 15.02.2019 in DO AD (pena applicata reclusione mesi 6, multa euro 3.000,00), e che, in data 09.11.2018, il medesimo Gip abbia pronunciato ulteriore sentenza di applicazione pena, irrevocabile il 28.03.2019, per i reati di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, lesioni personali aggravate,
minaccia, violazione di domicilio, resistenza a P.U., (artt. 337,572,582,612,614 c.p.)
commessi dall'ottobre 2017 a luglio 2018 in RA (pena applicata due anni e quattro mesi di reclusione).
I reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni sono stati commessi in danno della coniuge , avendo, tra l'altro, Testimone_1 Controparte_1
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ferito la moglie con un coltello mentre la stessa si trovava in stato di gravidanza. In conseguenza di tali fatti, l'odierno appellato, con decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna del 29 aprile- 3 maggio pag. 7/11 2019, è stato sospeso dalla responsabilità genitoriale in relazione alla figlia
[...]
e la moglie , che assumeva sostanze stupefacenti nel CP_3 Testimone_1
periodo della gravidanza, e la bambina, che è stata affidata al Servizio Sociale
territorialmente competente, sono state collocate in idonea Comunità.
Sul tema, va, peraltro, evidenziato che, per il reato di maltrattamenti in famiglia, ai sensi dell'articolo 380 c.p.p., richiamato dal co. 3 dell'art. 4 e dal co. 5 bis dell'art. 5 d.lgs. n.
286/1998, è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
I fatti di violenza domestica dei quali si è detto costituiscono, per la loro particolare gravità, desumibile anche dalle modalità di realizzazione della condotta delittuosa, della quale si è dato conto, indice sintomatico di elevata pericolosità sociale e di spiccata inclinazione alla violenza del loro autore, che si è reso protagonista di azioni notevolmente lesive di interessi facenti capo a proprio familiare.
[...]
infatti, sotto l'effetto di stupefacenti, ha aggredito la moglie mentre CP_1
la stessa era in attesa della prima figlia (nata nel 2019), ferendola con un coltello. Il
reato di maltrattamenti di famiglia è, comunque, un reato abituale, per la cui commissione non è sufficiente una sola condotta, ma è necessario che si realizzino più
azioni, reiterate nel tempo, lesive dell'integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o moralmente, realizzate nei confronti di una persona della famiglia, come è avvenuto nel caso che ci occupa, essendosi gli illeciti comportamenti protratti per circa un anno. La spiccata inclinazione alla violenza dell'appellato non ha trovato, del resto, un freno neppure nello stato di gravidanza della moglie.
pag. 8/11 Gli elementi di fatto in precedenza evidenziati depongono indubbiamente per una inidoneità dell'appellato all'esercizio della funzione genitoriale e al ruolo di marito,
tanto più che non risulta che abbia mai provveduto al Controparte_1
sostentamento del nucleo familiare e che abbia vissuto con la primogenita
[...]
, posto che la bambina, nata nel 2019, dopo essere stata collocata in CP_3
comunità con la madre, vive attualmente in Tunisia con i nonni paterni (vedi sul punto le dichiarazioni di del 20 gennaio 2022). Nulla di CP_1 CP_1
specifico è dato sapere, d'altra parte, circa i successivi eventi riguardanti il nucleo familiare in questione se non che, per il mese di aprile 2022, era prevista la nascita del secondogenito della coppia (vedi dichiarazioni di del 20 gennaio Testimone_1
2022).
Si vuole, insomma, evidenziare che non è dato conoscere se Controparte_1
dopo i gravi fatti dei quali si è dato conto e dopo avere scontato la pena
[...]
applicatagli per i delitti commessi, sia effettivamente tornato a vivere stabilmente con e abbia realmente avviato e proseguito un progetto di vita comune Testimone_1
con la moglie, tanto più che non risulta, comunque, dimostrato che l'odierno appellato svolga continuativamente attività lavorativa e che lo stesso tragga, quindi, i mezzi di sussistenza, per sé ed eventualmente per il nucleo familiare, ove ricostituito, da fonti lecite. Non è dato neppure sapere se il figlio, che sarebbe nato nell'aprile 2022, sia collocato con i genitori o altrove (in proposito, va, in ogni caso, sottolineato che non sussisterebbe il divieto di espulsione di cui all'art. 19 comma 2 lett. d del D.lgs.
286/1998, nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 27 luglio 2000 n.376, essendo decorsi sei mesi dalla nascita del bambino).
pag. 9/11 L'assenza di prova della effettiva ricostruzione di una comunanza di vita con la moglie,
successivamente alle gravi condotte di violenza domestica perpetrate, non essendo a tal fine idonee le generiche dichiarazioni di circa il superamento dei Testimone_1
problemi con il marito (vedi dichiarazioni della el 20 gennaio 2022, dinanzi Tes_1
al primo Giudice), non permette di configurare, nella specie, l'ipotesi di divieto di espulsione di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) del D.lg. 286/1998, anche alla luce della considerazione che l'appellato si è reso colpevole proprio di delitti che attentano al legame e agli interessi che il richiesto permesso di soggiorno mira a soddisfare. Non
sono emersi, d'altra parte, elementi che possano indurre al convincimento che abbia superato l'inclinazione alla violenza, Controparte_1
specialmente in ambito familiare, della quale si è dato conto, anche grazie allo svolgimento di continuativa attività lavorativa.
In proposito, giova ricordare che, in tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana, il giudice di merito è tenuto ad accertare l'effettività
della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari (vedi Cassazione civile sez.
I - 02/02/2023, n. 3279).
4- In accoglimento dell'appello del e in riforma della Parte_1
ordinanza del 12 marzo 2022 del Tribunale di Bologna, va, pertanto, rigettata la domanda proposta in primo grado da Controparte_1
Le difficoltà interpretative ed applicative delle disposizioni in esame giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
pag. 10/11
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-In accoglimento dell'appello del e in riforma della Parte_1
ordinanza del Tribunale di Bologna del 12 marzo 2022, rigetta la domanda di
Controparte_1
II- Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 25
marzo 2025
Il Consigliere estensore
Rosario Lionello Rossino
Il Presidente
Giuseppe De Rosa
pag. 11/11