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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4786 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 3355 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
avv.ti Maria Elena Rossano (C.F. ) e Antonio Vena (C.F. ) in CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica a ruolo della causa di appello e con loro elettivamente domiciliato in Napoli alla via Mergellina n. 220 presso lo studio dell'avv. Lucio Tramontano.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del della Giunta Regionale, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
dall'avv. Anna Carbone (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale CodiceFiscale_4
alle liti per notar del 14.03.2018 e con lei elettivamente domiciliata in Avellino c/o CORECO Persona_1
coll. CP_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “La difesa dell'arch. si riporta integralmente all'atto di appello;
in Parte_1
particolare si riporta alle conclusioni che qui si intendano per integralmente trascritte. Impugna sin da ora le
pagina 1 di 10 conclusioni avversarie;
conclude affinché la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, voglia
riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna l'odierno appellante alla restituzione, in favore
dell'ente, della somma di euro 12.402,70, e per l'effetto: 1) confermare il decreto ingiuntivo n. 212/16 emesso
dal Tribunale di Avellino;
2) condannare l'ente al pagamento delle spese di entrambi i gradi Controparte_1
del giudizio. Chiede, quindi, la decisione della causa con la concessione dei termini per la redazione della
comparsa conclusionale e di replica”.
PER L'APPELLATA: “L'avv. Anna Carbone, per la si riporta alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, ai verbali di causa e alla documentazione depositata e conclude, in conformità, per il
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Produce sentenza n. 2947/24 del Consiglio di Stato
avente ad oggetto l'impugnativa dell'atto con cui la ha rideterminato il compenso spettante Controparte_1
all'arch. per lo svolgimento dell'attività di commissario dell' territoriale “Calore Pt_1 Controparte_4
Irpino”. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. del 24.11.2015 l'arch. ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Avellino di ingiungere alla il pagamento in proprio favore della somma di € 7.409,61. A Controparte_1
sostegno della pretesa azionata in via monitoria il ricorrente ha dedotto che la dopo averlo Controparte_1
nominato Commissario Straordinario per la costituzione dell'Ente d'Ambito territoriale “Calore Irpino” con decreto Presidenziale n. 1828 del 04.03.1998, disponeva la revoca della predetta nomina con successivo decreto presidenziale n. 14270 del 27.09.1999.
Quest'ultimo provvedimento veniva impugnato dall'arch. innanzi al TAR Campania - sede di Pt_1
Napoli il quale, con sentenza n. 4484/2001, accoglieva il ricorso ed annullava il decreto di revoca così statuendo:
“L'illegittimità degli atti impugnati comporta l'obbligo per l'Amministrazione al risarcimento del danno, ai
sensi dell'art. 7 L. n. 205 del 21.7.2000, che la adempierà corrispondendo anche al Controparte_1
ricorrente il compenso per l'intero mandato, maggiorato di interessi legali fino al soddisfo”.
La con decreto n. 1 del 13.01.2003, aveva quindi determinato in € 80.861,01 il Controparte_1
compenso dovuto al il quale impugnava anche tale provvedimento innanzi al Tar che, con Pt_1 CP_1
sentenza n. 20700/2005, aveva però rigettato il ricorso confermando la liquidazione di cui al decreto n. 1/2003.
Nelle more del giudizio di appello proposto dal , che si concludeva con la conferma della Pt_1
pagina 2 di 10 sentenza del Tar da parte del Consiglio di Stato, la aveva poi provveduto all'aggiornamento Controparte_1
delle competenze liquidate all'esponente per l'attività di Commissario Straordinario che, maggiorate di accessori e spese legali, con decreto dirigenziale n. 694 del 21.10.2008 venivano quantificate in € 135.958,88 corrisposti in data 28.11.2008. Anche la liquidazione di cui al decreto dirigenziale n. 694/2008 veniva tuttavia censurata dall'arch. che, ritenendola non esaustiva rispetto al disposto della sentenza del Tar Campania n. Pt_1
4484/2001, con il ricorso per ingiunzione quantificava le sue spettanze in complessivi € 142.577,95 di cui €
80.861,01 per sorta capitale, € 16.724,21 per rivalutazione monetaria, € 1.951,70 per cassa previdenziale, €
19.907,38 per iva al 20%, € 1.549,37 per spese legali liquidate nella sentenza n. 4484/01, € 19.562,75 per interessi e € 2.021,53 per spese forfettarie al 2,5%. Restava perciò da corrispondere la differenza di € 7.409,61,
comprensiva degli ulteriori interessi maturati, di cui alla richiesta ingiunzione di pagamento.
Il provvedimento monitorio, adottato dal Tribunale di Avellino il 10.02.2016 ed individuato dal n.
212/2016, è stato tempestivamente opposto dalla che ne ha chiesto la revoca eccependo Controparte_1
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del TAR.
L'opponente ha inoltre contestato il quantum debeatur deducendo che la stessa liquidazione di €
135.958,88 di cui al decreto dirigenziale n. 694 del 21.10.2008 era frutto di un errore in quanto con esso veniva prevista anche la rivalutazione monetaria, per un importo pari a € 14.443,53, sebbene questa non fosse stata riconosciuta dalla sentenza del Tar Campania n. 4484/2001 la quale si limitava a condannare la CP_1
al pagamento del compenso spettante per l'incarico di Commissario Straordinario maggiorato di
[...]
interessi sino al soddisfo. In via riconvenzionale la assumendo di aver versato più del Controparte_1
dovuto, ha quindi chiesto la condanna dell'arch. e restituirle la somma di € 14.443,53 indebitamente Pt_1
percepita a titolo di rivalutazione monetaria.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni venendo poi decisa con sentenza pubblicata il 07.04.2021 e non notificata la quale, disattesa la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione, ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo n.
212/2016 e condannando l'arch. , in forza della riconvenzionale proposta, a restituire alla Pt_1 CP_1
la somma indebitamente riscossa di € 12.402,70 con gli interessi legali dal 15.03.2016 al saldo.
[...]
Detta sentenza, per quanto di interesse, è stata così motivata: “…In merito alla non debenza dell'importo
di € 2.021,53 a titolo di spese forfettarie, non essendo tale voce prevista nella sentenza del Tar Campania n.
pagina 3 di 10 4484/2001, v'è da dire che tale importo è dovuto. La previsione di tale rimborso mira a ristorare il
professionista di quelle voci di spese che sono effettive ma non documentabili...
la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9385 del 9 aprile 2019, ha ribadito che il rimborso delle spese
generali spetta in via automatica e con determinazione ex lege, considerandosi ricompreso nella liquidazione
del compenso, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza (Cass. 17046/2015; Cass.
8512/2011; Cass. 23053/2009).
La somma di € 14.443,53 versata a titolo di rivalutazione monetaria non è dovuta in quanto non è stata
riconosciuta dalla sentenza del Tar Campania n. 4484/2001. Secondo una consolidata giurisprudenza (cfr.
Cass., sez. II, 29 aprile 2015, n. 8705) la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente
dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado
di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum
della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.
Ne consegue che, ove il giudice della cognizione, nel pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, non
statuisca espressamente nel senso della spettanza anche degli interessi e della rivalutazione monetaria, la
relativa domanda deve ritenersi, sotto tale profilo, implicitamente respinta.
Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno, che non contiene
statuizioni espresse in merito a interessi e rivalutazione, preclude, dunque, l'ulteriore richiesta, in sede di
esecuzione, di tali voci di danno.
La domanda riconvenzionale trova accoglimento. Ai sensi dell'art. 2033 cc chi ha eseguito un
pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato;
ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal
giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno
della domanda. Il pagamento dell'indebito è dunque l'atto con cui taluno esegue un pagamento non dovuto: tale
atto dà luogo ad un'obbligazione di restituzione...
Nel caso in esame la liquidazione dell'importo di € 135.958.88 di cui al D.D. n. 694/2008 risulta frutto
di un evidente errore, essendo stato con lo stesso riconosciuta la rivalutazione monetaria, di importo pari ad €
14.443,53, nonostante che tale rivalutazione non fosse stata riconosciuta dalla sentenza del Tar CP_1
n.4484/2001 la quale si è limitata a condannare la esclusivamente al pagamento del compenso e degli CP_1
interessi legali.
pagina 4 di 10 La ai sensi dell'art. 2033 cc, avendo eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto Controparte_1
di ripetere ciò che ha pagato;
ha, inoltre, diritto agli interessi sul credito principale a decorre dalla data della
domanda di restituzione dell'indebito ovvero dalla notifica della citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Alla liquidazione dell'importo di € 135.958.88 di cui al D.D. n. 694/2008 deve essere riconosciuta a
la somma di € 2.040,75, a titolo di spese forfettarie, mentre deve essere decurtata la somma di Parte_1
€ 14.443,53 a titolo di rivalutazione monetaria in quanto indebitamente riconosciuta.
deve restituire alla la somma di € 12.402,70 così dovuta: € Parte_1 Controparte_1
14.443,53, rivalutazione, - € 2.040,75, spese forfettarie, maggiorata degli interessi legali a far data dalla
notifica dell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo 15/03/2016.
Giustificati motivi per dichiarare la compensazione integrale delle spese”.
§§§§§§
Con atto notificato il 20.07.2021 ed iscritto a ruolo il 22.07.2021 ha tempestivamente Parte_1
appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla nella parte in cui lo ha condannato a restituire alla la somma di euro 12.402,70 confermando il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso dal Controparte_1
Tribunale di Avellino e condannando parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello in quanto privo del requisito di specificità, ossia di una ragionata critica alla motivazione della sentenza impugnata, chiedendone in ogni caso il rigetto anche nel merito.
La causa, acquisita la visibilità in via telematica del fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe. La controversia è stata quindi introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
In accoglimento della preliminare eccezione formulata dalla va dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto da perché non conforme, dal punto di vista Parte_1
contenutistico, ai dettami dell'art. 342 c.p.c.
E' infatti costante in giurisprudenza l'affermazione secondo cui nel giudizio di appello, il quale non costituisce un novum iudicium, la cognizione del giudice è circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante pagina 5 di 10 attraverso specifici motivi di gravame e tale specificità in particolare impone che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, dirette ad incrinare il fondamento logico-
giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che nell'atto di appello, attraverso cui si opera la consumazione del diritto di impugnazione, accanto alla parte volitiva deve essere sempre presente, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto dell'eventuale acquiescenza della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice non essendo sufficiente che l'atto consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ma risultando altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità avuto riguardo alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. tra tante cass. n. 18932/2016 e cass. n. 21566/2017).
Tali requisiti dell'atto di appello, come chiarito dalla Suprema Corte con la pronunzia a Sezioni Unite n.
27199/2017, non sono stati modificati in seguito alla novellazione dell'art. 342 c.p.c. operata dal D.L. n. 83 del
2012 conv. in L. n. 134/2012 richiedendosi tuttora che l'impugnazione contenga, in aggiunta alla parte volitiva,
un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata attraverso l'enunciazione chiara, precisa e circostanziata degli errori commessi dal primo giudice in sede decisoria.
Delle caratteristiche sin qui evidenziate difetta senz'altro l'appello proposto dal il quale, senza Pt_1
confrontarsi minimamente con la motivazione posta a base della sentenza impugnata, si limita a svolgere una serie di argomentazioni del tutto avulse dalla ratio decidendi ad essa sottesa.
La pronunzia di primo grado, nel condannare il alla restituzione di quanto corrispostogli dalla Pt_1
a titolo di rivalutazione monetaria, ha infatti conferito assorbente rilievo al fatto che la Controparte_1
rivalutazione non gli è stata riconosciuta dalla sentenza del Tar n. 4484 del 2001, la quale ha sancito CP_1
l'obbligo dell'Amministrazione al risarcimento del danno scaturente dall'illegittima revoca della sua nomina a
Commissario Straordinario per la costituzione dell' precisando che detta Controparte_5
obbligazione va adempiuta corrispondendo al ricorrente “il compenso per l'intero mandato, maggiorato di
interessi legali fino al soddisfo”. Ciò in quanto, precisa il tribunale, pur essendo pacifico che “la rivalutazione
monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono
essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio…atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum
della domanda risarcitoria”, la circostanza che nel pronunciarsi su tale domanda il giudice “non statuisca
pagina 6 di 10 espressamente nel senso della spettanza anche degli interessi e della rivalutazione monetaria” fa sì che “la
relativa domanda deve ritenersi, sotto tale profilo, implicitamente respinta” con la conseguenza che “Il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno che non contiene statuizioni
espresse in merito a interessi e rivalutazione…preclude…l'ulteriore richiesta in sede di esecuzione di tali voci di
danno”. In altre parole - secondo il tribunale - il fatto che il Tar ha determinato il risarcimento, specificando che esso deve essere quantificato nei termini sopra indicati, fa sì che non è possibile interpretare il riferimento al risarcimento del danno contenuto nella sentenza come qualcosa di diverso e di ulteriore rispetto alla corresponsione del compenso maggiorato degli interessi.
È dunque questa la ratio decidendi con cui l'appellante avrebbe dovuto confrontarsi, prodigandosi nell'individuare le ragioni per le quali la decisione adottata è da reputarsi affetta da errore e chiarendo perché
tale percorso argomentativo è fallace. Immemore dell'onere da cui era gravato il ha invece esordito Pt_1
rappresentando una serie di vicende estranee al presente giudizio e che nulla hanno a che vedere con la motivazione della sentenza impugnata.
Con la prima delle doglianze formulate, dal titolo “Sui presupposti per l'esercizio dell'autotutela
amministrativa”, l'appellante ha infatti riferito quanto segue: “…la data 11-03-2016, ha Controparte_6
comunicato all'esponente l'avvio del procedimento di rettifica della Determina Dirigenziale n. 1/2003 e del
Decreto Dirigenziale n. 694/2008, finalizzata alla modifica in autotutela dei compensi liquidati in favore
dell'Arch. per l'attività svolta…Con il decreto dirigenziale n. 122 del 6.04.2016 la Pt_1 Controparte_1
ha rideterminato motu proprio, ed in modo del tutto arbitrario, l'importo liquidabile rispetto alla determina
dirigenziale n. 1/2003 ed al Decreto Dirigenziale n.694/2008, eliminando la rivalutazione monetaria all'epoca
riconosciuta all'Arch. , con conseguente maggior somma di euro 17.679,51 e che l'esponente, avendo Pt_1
indebitamente ricevuto (secondo l'errata prospettazione dell'ente), dovrebbe restituire.
Il comportamento gravemente emulativo della ha indotto l'Arch. ad Controparte_1 Pt_1
impugnare il Decreto Dirigenziale n. 122 del 6/4/2016 innanzi al TAR Campania Sede di Napoli, ed iscritto a
ruolo con il n. r.g. 2944/2016…
La causa dinanzi al TAR Campania-sez. Napoli, fissata per la discussione nel merito sulla invocata
dichiarazione di illegittimità del decreto del 06-04-2016, è stata decisa con la sentenza n.5670/20, appellata
dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso iscritto al n. r.g. 800/21, in attesa di fissazione di udienza...
pagina 7 di 10 L'atto di autotutela della è intervenuto a distanza di ben otto anni dalla notifica Controparte_1
dell'atto da annullare, e senza un'adeguata motivazione in proposito. Già solo per questo residuano dubbi sul
fatto che le somme eventualmente incassate in surplus dall'Arch. sarebbero comunque irripetibili, Pt_1
talché incassate in perfetta buona fede.
L'amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità,
imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui
corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato
nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento.
Non va trascurata, infatti, la circostanza fondamentale che nel giudizio dinanzi all'Ecc.mo Consiglio di
Stato, avente ad oggetto l'impugnativa della determina di liquidazione del compenso, la ha Controparte_1
resistito all'azione giudiziaria ritenendo che la detta determina fosse esente da vizi e da errori, salvo, poi,
ritornare sui propri passi a distanza di ben tredici anni. Ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/90, come
modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della Legge 7 agosto 2015 n. 124: “Il provvedimento amministrativo
illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può
essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole,
comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,
e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da
altro organo previsto dalla legge (…)”.
L'esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti giuridici ammette la rimozione di una situazione di
vantaggio attribuita ad un privato da un atto amministrativo specifico, solo al ricorrere di determinate
condizioni: fra queste ultime rientra un intervallo di tempo tale da non ingenerare nel privato la convinzione
circa la stabilità del rapporto (C.d.S., sez. IV 16-04-2015).
L'art. 6 comma 1 lett. d) numero 1 della legge 07-08-2015 n.124, entrata in vigore il 28-08-2015,
intervenendo sulla disciplina dell'annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo, ha posto il limite temporale
all'esercizio del potere di annullamento in autotutela degli atti amministrativi attribuito alla pubblica
amministrazione. La nuova disciplina introdotta ha sostituito l'elastico limite temporale del termine
ragionevole, con uno espresso e rigido, sicché l'annullamento d'ufficio dovrà sempre intervenire entro un
pagina 8 di 10 termine, comunque, non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti...”.
La doglianza, lungi dal confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, individuandone eventuali criticità, si limita dunque a ripercorrere le vicende di un separato giudizio amministrativo introdotto dall'appellante che, peraltro, si è concluso in senso sfavorevole all'arch. . Pt_1
Con sentenza n. 2947/2024, depositata dalla difesa della in allegato alle note ex art. Controparte_1
127-ter c.p.c. del 13.06.2025, il Consiglio di Stato ha infatti rigettato l'impugnativa proposta dall'arch. Pt_1
avverso la sentenza del Tar n. 5670 del 30.11.2020 che, a sua volta, respingeva il ricorso proposto CP_1
dall'appellante facendo valere l'illegittimo esercizio del potere di autotutela tramite il decreto dirigenziale n. 122
del 06.04.2016 con cui veniva rettificata la misura del compenso riconosciutogli dai decreti nn. 1/2003 e
694/2008 eliminando l'importo da questi ultimi calcolato a titolo di rivalutazione monetaria.
§§§§§§
Solo apparentemente più aderente ai contenuti della sentenza appellata è poi il secondo ed ultimo motivo di gravame che, a ben vedere, non sfugge a sua volta alla sanzione di inammissibilità non confrontandosi in alcun modo con il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado per incrinarne il fondamento.
Con tale motivo, dal titolo “Sulla natura di debito di valore della somma dovuta”, l'appellante afferma infatti, sinteticamente, che: “Il Tribunale di Avellino ha erroneamente qualificato il debito della CP_1
nei confronti dell'arch. quale debito di valuta, anziché di valore, non cogliendo che la
[...] Pt_1
condanna dell'ente, come da sentenza del giudice amministrativo, non era al pagamento del compenso, ma al
pagamento del risarcimento del danno sotto forma di compenso per l'intero mandato, anziché per il periodo
effettivamente svolto. Ciò perché l'interruzione del mandato era dipesa esclusivamente dal comportamento
ingiusto dell'ente, produttivo, quindi, dell'obbligo al risarcimento del danno”.
Non è tuttavia vero che il giudice di primo grado abbia negato la natura di debito di valore dell'obbligazione di risarcimento danni che, al contrario, è stata espressamente riconosciuta affermando che la rivalutazione monetaria e gli interessi ne costituiscono una componente suscettibile di essere riconosciuta dal giudice anche d' ufficio. L'autore della pronuncia impugnata ha tuttavia condivisibilmente soggiunto che, se nel pronunciarsi sulla domanda risarcitoria il giudice non statuisce espressamente nel senso della spettanza al leso anche della rivalutazione, la relativa domanda deve ritenersi respinta sicché, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna non contenente statuizioni in merito a interessi e rivalutazione, resta preclusa la possibilità
pagina 9 di 10 di ottenerne il riconoscimento. Da ciò la logica conclusione che la somma di € 14.443,53 versata dalla CP_1
all'arch. non è dovuta in quanto non gli è stata riconosciuta dalla sentenza del Tar
[...] Pt_1 CP_1
n. 4484/2001 si cui egli fonda la propria pretesa creditoria.
Di tale contenuto argomentativo della sentenza impugnata l'appellante non tiene alcun conto, limitandosi a ribadire la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, senza nulla controdedurre rispetto al contenuto della decisione di primo grado che non risulta, di fatto, investita da nessuna concreta censura con conseguente inammissibilità dell'appello.
§§§§§§
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore fino a € 26.000,00.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da in vista della riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Avellino n. 551/2021 pubblicata il 07.04.2021.
2) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute dalla Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al
15% di detti compensi ed accessori di legge.
3) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per Parte_1
la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, in data 07.10.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_7
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