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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5871 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA P.IVA_ nella causa iscritta nel RGN. nell'anno 2021 avente ad oggetto: revocatoria ordinaria atto di compravendita immobiliare
TRA
con sede legale in Bologna, Piazza Sergio Vieira De Mello n. 6, con capitale Parte_1
sociale di euro 290.122.715,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale P. IVA unica di Gruppo n. , R.E.A. 538056, Società iscritta P.IVA_2 P.IVA_3 presso il registro degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del
D.Lgs n. 385/1993 (T.U.B.) al n. 19496, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
Unipol Gruppo S.p.A., in persona del Suo procuratore speciale Dott. nato a [...] Parte_2
(PN), il 08 febbraio 1969 (cod. fisc. ), domiciliato per la carica presso la sede C.F._1
della Società, nella sua qualità di procuratore speciale, il quale agisce per tutto conto, interesse ed in rappresentanza della società medesima in forza dei poteri conferiti con procura speciale rogata il
04.02.2021 dal dott. notaio in Bologna, rep. N. 94763/10993 registrata a Bologna Persona_1
il giorno 09 febbraio 2021 al n. 6174 – 1T, rappresentata e difesa dall'avv. di Martino Giuseppina
(cod. fisc. ) del Foro di OR AT (NA) giusta specifico mandato C.F._2
reso in allegato al presente atto e tutti domiciliati in OR AT (NA) c.a.p. 80058 alla Via
Carminiello n. 9 C, presso e nello studio dell'avv. di Martino Giuseppina
ATTRICE
E
(CF: ) nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
Modena alla via Paolo Borsellino n. 230 i.7, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al
1 presente atto, dall'Avv. Renato Esposito, con studio in IA d'RC (NA) alla Via F.
Terracciano n.39, C.F. , presso e nel cui studio elettivamente domicilia C.F._4
CONVENUTO
E
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ) residente in CP_2 C.F._5
Modena alla Via Paolo Borsellino n. 230 i.7
CONVENUTA CONTUMACE
E
, CF: , nata a [...] il [...] ed ivi residente alla CP_3 C.F._6
via Strada Provinciale Montagna Spaccata n. 250 e il Sig. CF: Parte_3
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], tutti C.F._7
elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Luigi Mercantini n. 23, presso lo studio degli Avvocati
Mario Montella (CF: ) e (CF: , C.F._8 CP_4 C.F._9
che li rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTI
E
Dott.ssa nata a [...] in data [...] (CF. Controparte_5
), in virtù dei poteri alla stessa conferiti, giusta procura speciale del C.F._10
24/05/2021 autenticata dal TA Dr. rep. 144391, racc. 37236 registrata a Persona_2
Milano DP II il 27/05/2021, al numero 54297 serie 1T, rilasciata dal dott. nella Persona_3 sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di in Parte_4 forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/05/2021, quale mandataria di
[...]
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in Napoli, alla Parte_5 P.IVA_4
Via Santa Brigida n39, in persona dell'Amministratore Delegato , rappresentata e difesa CP_6 dall'Avv. Massimiliano Cesare (CF ) e con questi elettivamente domiciliata C.F._11
in presso e nel suo studio in Napoli alla Piazza Giulio Rodinò n. 18
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.03.25 tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU, all'esito della camera di consiglio, assumeva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, con ordinanza comunicata in data
12.03.25.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
2 Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, la deduceva: Parte_1
- Di essere subentrata alla , già come da verbale Controparte_7 Controparte_8 dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28.06.2011 rogato dal TA Persona_4
Rep. n. 8724 Racc. n. 5812 ;
[...]
- Di essere creditrice nato a [...] il [...] (c. f. Controparte_1
) residente in [...], per le seguenti C.F._12
ragioni di credito: € 23.694,55 (S. E. & O.) per saldo debitore del conto corrente n. 01/008/2859 oltre competenze, spese ed interessi convenzionali maturati e maturandi al tasso di mora del 14% dall'ultima liquidazione fino al soddisfo;
€ 71.743,51 (S. E. & O.) per saldo debitore del conto corrente n. 01/008/3760 oltre competenze, spese, ed interessi legali maturati e maturandi dall'ultima liquidazione fino al soddisfo;
€ 7.563,74 (S. E. & O.) per residuo contratto di finanziamento per prestito personale “Già Tuo” n. 06/008/6185381 oltre competenze, spese ed interessi convenzionali di mora maturati e maturandi al tasso del 12,63% (tasso nominale 7,63
+5% di mora) dal 13.04.2016 fino al soddisfo, per complessivi € 103.001,80 oltre interessi e competenze;
- Che il credito era maturato in forza dell'accensione rispettivamente in data 27.11.2006 ed in data
12.10.2009 presso l'Istituto Bancario - Filiale di Modena n. 008 di due conti correnti rispettivamente n. 2859 e n. 3760 con utilizzo dei servizi di incasso ed accettazione di effetti e documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero, con agganciate aperture di credito utilizzabili anche come smobilizzo crediti/anticipo fatture (giusta relativi contratti sottoscritti il 27.09.2007,
14.07.2008, 12.01.2010 e 27.10.2011) e finanziamento chirografario sottoscritto in data
16.06.2008 - con annesso documento di sintesi e piano di ammortamento per la erogazione di €
20.000,00;
- Che il come documentato dagli estratti conto analitici, dettagliati e Controparte_1 completi fin dall'apertura del rapporto che allegavano, si rendeva inadempiente e permaneva nell'inadempimento tanto che in data 25.02.2016, gli inviava raccomandata a/r n.
91000061325922 a mezzo la quale lo diffidava alla sistemazione delle rate arretrate di finanziamento ed alla sistemazione dello sconfinamento dei due conti correnti preannunciando, in caso del protrarsi dell'inadempimento, le azioni legali;
- Rimaste le obbligazioni inadempiute, otteneva decreto ingiuntivo n. 2188/2016 Rg. 4466/2016 emesso dal Tribunale di Modena in data 23.06.2016 provvisoriamente esecutivo, notificato al debitore il 16.08.2016, non opposto, e pertanto divenuto definitivamente esecutivo;
- Successivamente veniva a sapere che , già titolare della impresa Controparte_1
individuale IMPRESA DI PULIZIE A.D.F. DI DO DI NC aveva effettuato la
3 cancellazione dal Registro delle Imprese della medesima ditta individuale già a far data del
28.01.2014 e che, da indagini effettuate presso i Registri Immobiliari, non vi fossero proprietà utilmente aggredibili in capo al debitore, tenuto altresì conto che il con Controparte_1
rogito per TA del 23.01.2012 rep 9069 racc 5106 trascritto il 30.01.2012 ai Persona_5
nn. 2485-2003, aveva costituito – in evidente frode alla creditrice e, pertanto, Controparte_7 al solo scopo di sottrarre alla garanzia del credito l'unico bene di cui era intestatario - un fondo patrimoniale conferendo in esso, per far fronte agli asseriti bisogni della famiglia, la nuda proprietà del seguente cespite immobiliare sito nel Comune di Napoli, facente parte del fabbricato sito alla Via Trovatore (già Terza Traversa Campanile) n. 84 e precisamente: - Appartamento posto al primo piano, distinto con il numero interno 1 (uno), composto di 7 (sette) vani catastali con annesso terrazzo a livello;
confinante con proprietà proprietà e detta Via Per_6 CP_9
Trovatore, salvo se altri;
censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli, esattamente intestato a nato a [...] il [...] nuda proprietà 1/1 bene personale e Controparte_1 [...]
nato a [...] [...] usufrutto per 1000/1000, come segue: , Controparte_10 Pt_6
Foglio10, particella 394, sub. 1, z.c. 5, Cat. A/2, Cl. 6, vani 7, R.C. € 1.030,33, Traversa
Campanile n. 84, piano 1;
- Al fine di recuperare ai fini esecutivi il bene, l'attrice radicava giudizio per la revocatoria ex art
2901 cc rubricato al n. Rg. 627/2017 del Tribunale di Modena che, previamente dichiarata la contumacia di entrambi i coniugi, con sentenza n. 1748/2019 pubbl. il 18/11/2019, non appellata e pertanto passata in giudicato, statuiva “…dichiara inefficace nei confronti di Controparte_7
la costituzione del fondo patrimoniale con atto stipulato a ministero del TA dott.ssa Per_5
in data 23.01.2012 per rogito TA , rep. 9069 racc. 5106 trascritto il
[...] Persona_5
30.01.2012 ai nn. 2485-2003…”.
Tutto ciò premesso, tuttavia, da successivi accertamenti immobiliari era emerso che il debitore,
[...]
con atto di compravendita del 23/11/2016 per rogito TA dott.ssa CP_1 [...]
rep. 3441 racc.2608 trascritto il 29.11.2016 ai nn. 30955-23371 aveva alienato alla Persona_7
sig.ra nata a [...] il [...] (cod. fisc. ) che acquistava CP_3 C.F._6 ai sensi dell'art. 1411 cc per il proprio figlio, nato a [...] il Parte_3
07.07.1999 (cod. fisc. ), all'epoca del rogito minorenne “… allo scopo di C.F._7 beneficiarlo di idonea casa di abitazione… “, il suindicato unico bene per la nuda proprietà quota intera già conferito nel fondo patrimoniale la cui costituzione - come detto - era stata già dichiarata inefficace ex art 2901 cc nei confronti della attrice giusta suindicata sentenza del Tribunale di Modena
n. 1748/2019 pubbl. il 18/11/2019.
4 Al suindicato rogito notarile di compravendita ( per TA dott.ssa del Persona_7
23.11.2016 rep. 3441 racc.2608) interveniva anche il sig. nato a [...] Controparte_10
il 02.04.1938 (cod. fisc. quale usufruttuario per disporre in favore della C.F._13
medesima sig. che accettava ed acquistava ex art 1411 cc per il proprio figlio CP_3
minorenne anche tale diritto di usufrutto. Parte_3
Ciò posto con il detto rogito la sig.ra acquistava ex art 1411 cc per il figlio CP_3 [...] il diritto di proprietà per l'intera quota del già descritto immobile. Parte_3
Con successivo atto del 19/07/2017 rep. racc 3595/2712 per TA Persona_7
trascritto il 25/07/2017 ai nn. 20890- 1935 il sig. nato a [...] il Parte_3
07.07.1999 (cod. fisc. ), pochi giorni dopo appena divenuto maggiorenne, C.F._7
aveva dichiarato “…di voler profittare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1411, 3 co. c.c., della stipulazione in suo favore conclusa da ”. CP_3
La suindicata unità immobiliare veniva venduta per asseriti € 105.000,00, in buona parte asseritamente pagati anche prima del rogito e risultava che presso di essa continuava a dimorare l'usufruttuario senza che mai il proprietario vi avesse trasferito la propria Controparte_1
residenza.
Visto il perdurante inadempimento del debitore, e le suindicate circostanze di fatto Controparte_1
e di diritto, poiché l'atto di vendita per rogito notaio del 23.11.2016 rep. 3441 Persona_7
racc. 2608 e la successiva dichiarazione di voler profittare ex art 1411 co 3 cc era pregiudizievole delle ragioni creditorie della esponente subentrata alla in quanto Parte_1 Controparte_7
posto in essere al solo scopo di sottrarre il bene (nuda proprietà 1/1) alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., chiedeva la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto in parola nei suoi confronti con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva , innanzitutto, eccependo la prescrizione dell'azione revocatoria in Controparte_1
quanto esercitata oltre il quinquennio dalla data del rogito e, nel merito, contestando tutte le osservazioni mosse a suo carico dalla banca evidenziando l'assenza di alcun intento frodatorio dell'atto in parola e la congruità del prezzo versato dall'acquirente con le condizioni e la tipologia di immobile, in relazione al quale l'accordo per la vendita era stato concluso già prima della dedotta insorgenza del debito in favore della banca.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano altresì e intanto deducendo di non avere la prima CP_3 Parte_3 mai ricevuto la notifica dell'atto ed il secondo solo in ritardo ( 06.12.21) e ciò ai fini all'eccezione della prescrizione già formulata da controparte e cui si associavano;
nel merito, assumeva che l'acquisto era stato eseguito già nel 2014 con alcuni anticipi di versamenti sia al nudo proprietario
5 che all'usufruttuario e bloccato con il contratto di locazione concluso dall'ex marito Parte_3
nel 2016 e rispondeva alla volontà dei genitori di far abitare tutti i figli vicini, in considerazione del fatto che nello stesso stabile le due figlie e nel 2005 avevano già Persona_8 Controparte_11
acquisito un altro immobile con alcuni box auto.
Alcuna conoscenza aveva l'acquirente delle condizioni economiche del venditore cui non era legata da alcun rapporto di amicizia o parentela pregressa e il prezzo, congruo alla tipologia dell'immobile e decurtato dalle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria intraprese e pagate dal nuovo proprietario e della percentuale derivante dall'occupazione del conduttore per una durata ancora consistente, era stato integralmente pagato anche con la collaborazione del figlio medio tempore divenuto maggiorenne e capace di produrre reddito e di accedere anche un finanziamento per coadiuvarla.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
Rigettate le eccezioni preliminari in ordine alla validità della notifica e riservata al merito la valutazione dell'eccezione di prescrizione, il GU assegnava su richiesta delle parti i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le memorie e la documentazione allegata, il GU ammetteva in parte l'ordine di esibizione come articolato dalla parte attrice e la prova orale come articolata dalle parti ed all'esito conferiva incarico al CTU Arch. al fine di verificare la congruità del prezzo di vendita Persona_9 dell'immobile con il suo effettivo valore ed i prezzi di mercato dell'epoca.
Medio tempore si costituiva con comparsa di intervento ed in qualità di cessionaria del credito vantato da la quale mandataria di che chiedeva Parte_1 Parte_4 Parte_5 di subentrare nella posizione dell'attrice e beneficiare delle difese spiegate oltre che della decisione.
Integrata la relazione inizialmente depositata dal tecnico con ulteriori quesiti articolati dalla convenuta all'esito, il GU all'udienza dell'11.03.25, previo deposito delle note scritte CP_3
contenenti le conclusioni delle parti, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza ( 12.03.25).
In rito va precisato che con comparsa di intervento del 17.05.23 si costituiva in giudizio la
[...]
a mezzo della mandataria che, in qualità di nuova titolare del Pt_5 Parte_4
credito in forza di cessione in blocco ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 ° settembre
1993, n. 385, come di volta in volta modificato , da (la "Cedente") mediante Parte_1
contratto di cessione sottoscritto in data 5 agosto 2022, avente efficacia giuridica decorrente dal 14 dicembre 2022 ed efficacia economica decorrente dal 1 aprile 2022, giusta Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 20 dicembre 2022 n. 147- Parte Seconda (la "Cessione"), chiedeva di
6 subentare nella posizione processuale dell'attrice e di ottenere in suo favore la declaratoria di inefficacia dell'atto.
Orbene, intanto va chiarito che la parte interventrice ha dato prova della propria legittimazione attiva a mezzo del deposito dell'estratto di Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di intervento) da cui è consentito verificare che il credito ceduto risponde ai requisiti descritti nell'atto di cessione ivi sinteticamente richiamati.
Invero va rammentato infatti che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi. È necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali” ( ex multis cfr. Tribunale Roma sez. I, 16/04/2021,
n.6502)
In ogni caso, sul punto va dichiarata infondata, pur nell'ammissibilità dell'intervento, la domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, ( Cassazione civile sez. I, 22/10/2009,
n.22424) “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”( cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171 ).
In un caso analogo anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “La cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”( Tribunale Mantova sez. II,
16/02/2021, n.174; ma vedi anche Corte appello Venezia sez. I, 10/01/2018, n.15 ).
Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione di tutte le parti (compresa la stessa cedente che non ha più partecipato affatto al giudizio dopo la costituzione dell'interventrice) all'estromissione dell' dal giudizio, conseguendone che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei Parte_1
confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
7 Ancora in via del tutto preliminare va confermata la contumacia di evocata in giudizio CP_2 per aver prestato la dichiarazione ex art. 169 c.c. nell'atto di compravendita impugnato e dichiarata la regolarità delle notifiche della citazione effettuate sia nei confronti di ( la Parte_3
notifica si è perfezionata in data 26.11.21, a mani della sorella dichiarata Controparte_11
dall'ufficiale giudiziario quale capace e convivente ) e perfezionatasi ex art. 143 c.p.c. CP_3
(cfr. nota depositata dall'attrice in data 13.03.22).
In ogni caso, come è noto ogni vizio che non riguardi l'editio actionis ma la vocatio in ius del soggetto viene sanato dalla costituzione in giudizio del convenuto.
Quanto poi alle conseguenze che le asserzioni in ordine alla mancata ricezione dell'atto dalla CP_3
o dal ( che sostiene di aver avuto conoscenza effettiva dell'atto solo in data 06.12.21 e non in Pt_3
data 26.11.21 come risulta dalla relata di notifica agli atti), anzitutto, giova rammentare che l'art. 2903
c.c. disciplina espressamente la prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria, disponendo che
“L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”.
Peraltro, in materia, la giurisprudenza ha avuto cura di precisare che “L'art. 2903 cod. civ., laddove statuisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretato (mediante coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione di cui all'art. 2935 cod.civ.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui è stata data pubblicità dell'atto ai terzi, in quanto è soltanto da quel momento che il diritto può esser fatto valere e che
l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume un effetto estintivo. Pertanto, nel caso di un atto di donazione, per valutare la tempestività dell'azione revocatoria, bisogna guardare alla data di trascrizione dell'atto presso l'Agenzia del Territorio” (Corte appello Venezia sez. II, 18/05/2023, n.
1100).
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito anche di recente che “La disposizione dell'art.
2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari).
Nel caso di specie, la trascrizione dell'atto impugnato avveniva in data 29.11.16, mentre la notifica ai primi dei litisconsorti necessari ( ; interveniva in data 26.11.21 Controparte_1 CP_2
( data di consegna del plico all'Ufficiale Giudiziario):
8 Invero, “Il termine di prescrizione dell'azione revocatoria può essere interrotto solo dalla domanda giudiziale pertanto la prescrizione è interrotta dall'esercizio della azione ossia dalla consegna dell'atto introduttivo del giudizio all' ufficiale giudiziario per la notifica e non dalla ricezione di esso da parte del destinatario”( ex multis Corte appello Palermo sez. III, 16/02/2017, n.272; ma vedi sulla scissione degli effetti anche sostanziali della domanda C. cost., ord. 23 gennaio 2004 n. 28 che ha sottolineato che trattasi di regola generale «per l'interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni» ).
In particolare, atteso che “A mente dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei condebitori solidali hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori, ovviamente anche se non partecipati dell'atto interruttivo” (Tribunale Roma sez. IV,
02/09/2009, n. 17903; Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, n. 8217).
E non si può dubitare che “Nel caso in cui sia proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente e conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune solo di esse, è necessario
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse” tanto che “la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso”( Cassazione civile sez. III, 06/03/2023, n.6598).
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute e l'assorbimento di ogni altra questione legata a tale contestazione.
Ciò premesso, in via preliminare, onde correttamente inquadrare la vicenda oggetto dell'esame del
Tribunale, giovi ricordare che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. (c.d. actio pauliana) e' quel mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere del creditore
(revocante) di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.
Funzione dell'azione e' pertanto quella di tutelare l'interesse del creditore contro atti di disposizione del debitore incidenti in modo pregiudizievole sulla consistenza del suo patrimonio: tale finalita', eminentemente cautelare, si realizza attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione del debitore e consente poi l'esperimento di azioni cautelari e esecutive sul bene distratto.
Presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria risultano essere la sussistenza del credito da parte del soggetto che agisce, l'eventus damni - ovvero il compimento di un atto che non necessariamente determini l'insolvenza del debitore, ma renda anche soltanto piu' difficoltosa una eventuale futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio non solo sotto il profilo
9 quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo- e la scientia damni da parte del debitore, consistente nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Ove poi l'atto sia a titolo oneroso occorre la prova anche della partecipatio fraudis del terzo.
Quanto all'elemento soggettivo, infatti, trattandosi di atto dispositivo del patrimonio compiuto successivamente al sorgere del credito, e' richiesta in capo al debitore la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto puo' arrecare alle ragioni del creditore.
Il pregiudizio, come si e' visto, e' dato dal pericolo attuale e concreto di insolvenza.
La conoscenza deve quindi avere ad oggetto tale pericolo e non la semplice eventualita' che il patrimonio risulti insufficiente.
Non occorre tuttavia che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore, essendo sufficiente la previsione dell'insolvenza, la quale colpisce normalmente tutti i creditori (cfr., ad esempio, Cass. civile, sez. III, 23/11/1985, n. 5824, in Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 11: "In tema di revocatoria ordinaria, a tutela di un credito insorto prima dell'atto dispositivo del debitore del quale si chiede la declaratoria d'inefficacia, il requisito della conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso, non richiede la consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati").
Quale presupposto dell'azione, la prova della conoscenza del danno da parte del debitore e' a carico del revocante. Trattandosi di uno stato soggettivo, tale la prova puo' essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, il cui apprezzamento e' devoluto al giudice di merito ed e' incensurabile in sede di legittimita' ove congruamente motivato (cfr. Cass. civile, sez. III, 18 settembre 2015 n. 18315;
Cass. civile, sez. VI 18 luglio 2014 n. 16498; Cass. civile, sez. III, 30 dicembre 2014 n. 27546).
Incide sull'analisi delle risultanze istruttorie sia la natura dell'atto ( a titolo oneroso o gratuito) sia la sua anteriorità o posteriorità rispetto all'insorgenza del credito.
Al riguardo e' opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c., l'anteriorita' del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere valutata avendo riguardo al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (Cass. n. 17356 del 2011) o del relativo accertamento giudiziario
(Cass., n. 1050 del 1996 ; Tribunale Roma sez. II, 31/01/2020, n.2114).
Difatti, la qualita' di creditore e' da intendersi in senso ampio, come titolare di un credito gia' esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi cosi la tutela alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidita' ed esigibilita' del credito stesso (cfr., tra le altre, Cass., sez. Ili, 15 maggio 2018, n. 11755).
10 Dunque, “in tema di azione revocatoria ordinaria il legislatore, nell'art. 2901 c.c., distingue il consilium fraudis in: da una parte "consapevolezza del pregiudizio"; dall'altra "dolosa preordinazione". La prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, inteso come la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore: in sostanza la loro "calliditas",
"l'animus nocendi", in luogo della semplice "scientia damni"( ex multis Tribunale Novara,
11/08/2020, n.385).
Ancora, va ritenuto piuttosto pacifico che, senza dover entrare nel merito della bontà della pretesa di parte attrice, il credito azionabile con l'azione revocatoria può essere anche litigioso ( ovvero sub iudice) o qualificarsi quale “aspettativa di credito”( cfr. ex multis Tribunale Napoli sez. II,
22/12/2021, n.10290 per cui “L'art. 2901 c.c., che disciplina i presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, ha accolto una nozione ampia di credito, che comprende anche la semplice ragione di credito o aspettativa di credito, restando conseguentemente irrilevanti i normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale o litigioso può determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” ).
Ciò consente di ritenere sufficiente al fine di ammettere la fondatezza dell'azione la sola consapevolezza in capo al debitore di intaccare, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale del creditore a mezzo del trasferimento del bene a terzi.
Infine, in termini di eventus damni, come prima anticipato, la prova del requisito non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficoltoso il conseguimento del credito. Tale atto può consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso e deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre il debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione, deve provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
In ogni caso, va evidenziato ancora una volta che gli effetti della revocatoria non hanno natura restitutoria, rispetto all'atto di disponibilità patrimoniale compiuto dal debitore verso terzi, ma solo conservativa della garanzia futura rispetto alla riscossione coatta del debito.
11 Invero, ai sensi dell'art. 2740 cc, fonte del principio della garanzia patrimoniale generica del debitore, questi risponde dell'adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri .
Sul punto, in casi analoghi, la giurisprudenza (cfr. in particolare Cassazione civile, sez. 2 n.
13972/2007) si esprime nel senso che: “la finalità a cui mira l'azione revocatoria prevista dall'art.
2901 cc e ss è quella di assicurare la conservazione della garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore, garanzia compromessa dall'atto di disposizione. A tal fine i beni si considerano “come se” non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore, restando esposti all'azione esecutiva del creditore che può aggredirli anche presso i terzi divenutine proprietari. L'atto di disposizione resta, però, valido tra le parti che lo hanno posto in essere ed i beni oggetto dell'atto sono trasferiti nella titolarità dell'acquirente. E infatti, l'accoglimento dell'azione revocatoria non comporta il travolgimento dell'atto di disposizione ed il rientro dei beni nel patrimonio del debitore alienante, con conseguente devoluzione dei beni stessi agli eredi, ma semplicemente l'inefficacia dell'atto nei confronti del creditore che ha vittoriosamente esperito l'azione (Cass. 1227/97)”.
Tutto ciò premesso va innanzitutto puntualizzato che, in ordine alla verifica dell'onere probatorio dell'attrice è pacifico che l'atto di trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sia successivo all'insorgenza del credito.
E' ciò sia in quanto la circostanza è stata oggetto di statuizione passata in giudicato con riferimento al primo atto di disposizione afferente all'immobile ( costituzione del fondo patrimoniale: cfr. doc.
n. 9 allegato all'atto di citazione ove si afferma che “È necessario, infatti, perché l'azione possa essere accolta e tenuto conto della anteriorità del credito rispetto alla costituzione di detto vincolo…”), sia in quanto il dato corrisponde al già citato assunto maturato in giurisprudenza secondo cui “Il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di azione revocatoria ordinaria va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato con sentenza ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile” ( cfr. ex multis, Corte appello Venezia sez. II, 16/02/2023, n.378).
Dunque, indipendentemente dall'emissione e notificazione del decreto ingiuntivo n. 2188/16 del
Tribunale ( momento di accertamento del credito), la posizione debitoria era già maturata, essendosi il indebitato sia con le aperture di credito che con l'accensione del finanziamento, molto CP_1 tempo prima dell'atto oggetto di azione revocatoria nel presente giudizio.
Dunque, era sufficiente nel presente giudizio per la banca provare l'eventus damni e la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico o consilium fraudis ) e non invece la "dolosa preordinazione" - ovvero che l'atto fosse stato dal debitore compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più
12 difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico) - e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro ( cfr. Cassazione civile sez. un., 27/01/2025, n.1898).
Sotto il primo profilo, che l'immobile oggetto di giudizio fosse l'unico in proprietà ( nuda) in capo al
, è circostanza che, da un lato, è evincibile dalla visura ipotecaria in atti ( doc. n. Controparte_1
15 allegata alla citazione) e dall'altro, non è stata contestata dal convenuto e va, pertanto, ritenuta provata.
Come già anticipato, infatti, “Grava sul debitore l'onere della prova in ordine alla capienza dei propri beni a soddisfare il credito vantato da colui che agisce in revocatoria, che invece viene limitato per il creditore alla mera dimostrazione dell'intervenuta variazione patrimoniale”( Corte appello
Genova sez. III, 21/09/2023, n.1018; Cass. 26.6.2020 n.12901).
Quanto alla generica conoscibilità da parte del di ledere le aspettative di soddisfazione CP_1
del credito vanno annoverati alcuni elementi indiziari che consentono di ritenere raggiunta la prova anche solo per presunzioni sia dal lato del venditore che dell'acquirente ( cfr. ex multis e di recente
Cassazione civile sez. I, 28/04/2025, n.11148 per cui “Per poter essere revocato un atto compiuto da un debitore insolvente, è necessario che il creditore abbia effettivamente conoscenza dello stato di insolvenza al momento dell'atto impugnato. Tale conoscenza deve essere concreta e non meramente potenziale, basandosi sulla situazione psicologica dell'acquirente e potendo essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti. Inoltre, la valutazione degli elementi che portano alla presunzione di conoscenza effettiva costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile se adeguatamente motivato”).
Ebbene, in questi termini deve ritenersi che la condotta del diretta a spogliarsi dell'unico CP_1
bene in sua proprietà si sia sostanziata consapevolmente in diversi atti consecutivi: 1) la costituzione del bene in un fondo patrimoniale ( atto revocato dal Tribunale di Modena ai sensi dell'art. 2901 c.c.: docc. n.9, 11 e 12 allegati alla citazione); 2) la cancellazione dal registro delle imprese della sua ditta individuale ( circostanza dedotta nella sentenza del Tribunale di Modena, pag. 2, doc. 9 allegata alla citazione); 3) le circostanze specifiche afferenti alla vendita a favore della e per persona da CP_3
nominare in favore di che disvelano una volontà spoliativa. Parte_3
Invero, appare alquanto anomalo e fonte di sospetto che si sia proceduto,come allegato in atti, intanto,
a dismettere l'unico bene in nuda proprietà prima costituito in fondo patrimoniale dai coniugi
[...]
senza alcuna ragione che desse seguito alla volontà di conservare o destinare le Controparte_12
somme eventualmente ricevute ai bisogni dei figli minori ( sul punto, infatti, non si rinviene ad
13 esempio la destinazione al fondo dei proventi della vendita o l'utilizzo di altri sistemi di segregazione patrimoniale degli stessi in favore dei figli minori).
Al tempo stesso non si può non annoverare quale anomalia la circostanza che l'acquisto sia stato dalla
“prenotato” a mezzo del versamento di somme a mezzo assegni prima e senza, ad esempio, la CP_3
conclusione di un contratto preliminare che puntualizzasse gli obblighi anche del venditore, lasciando quest'ultimo libero di disattendere accordi solo verbali ( docc. 13/16 allegati alla costituzione di parte convenuta e . CP_3 Pt_3
Per non parlare del fatto che : le quietanze rilasciate da non risultano dotate di Controparte_10 una causale e recano l'indicazione di somme provenienti da (asseritamente per conto Persona_8
della madre); l'assegno di cui al doc. n. 15 non reca l'indicazione di chi lo ha sottoscritto;
gli assegni indicati nel doc. n. 16 risultano assolutamente illegibili.
Né la circostanza che siano stati prodotti unitamente alla nota del 13.02.23 gli estratti conto ( intestati ad , figlia della convenuta) da cui emergerebbe la negoziazione dei titoli anteriore al Persona_8
trasferimento immobiliare, prova la destinazione delle somme e l'accordo tra le parti.
Quanto al versamento effettivo delle somme, invece, da parte di gli estratti conto CP_3 collegati all'emissione degli assegni in pagamento menzionati nella comparsa di risposta danno contezza degli esborsi ( escludendo la vendita meramente simulata) ma non delle condizioni di favore cui la vendita è stata stipulata tra cui l'assenza dell'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile e l'assenza di attestazione da parte del TA della prova del pagamento rimessa, invece, genericamente “alla documentazione bancaria”.
Certamente, poi, anche con riguardo alla prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito e che può essere anch'essa fornita per presunzioni ( cfr. Trib. Como
09/09/2024, n.973) ha importante rilievo il prezzo di vendita del bene ( da distinguersi in prezzo della nuda proprietà e dell'usufrutto) che è risultato molto più basso del prezzo di mercato, anche operate le decurtazioni su cui la ha insistito particolarmente nel corso del giudizio ( decurtazione per CP_3
lavori di ristrutturazione da parte del nuovo acquirente – anche a ritenersi le stesse provate - e percentuale di deprezzamento connesso alla presenza di un contratto di locazione).
Invero il CTU, il cui operato va confermato per la laboriosità e scrupolo con cui ha condotto le operazioni peritali, nella perizia integrativa ha chiarito che, anche a voler operare una decurtazione per l'occupazione dell'immobile da parte del conduttore ( corrispondente al valore dei canoni per il residuo periodo di occupazione) – benchè del contratto di locazione non vi è menzione nell'atto impugnato al pari dell'esistenza di un diritto di prelazione in favore di alcuno – e per le lavorazioni attribuibili in ipotesi al nuovo proprietario o comunque successive alla vendita ( che mancano in ogni
14 caso di prova degli esborsi), il valore di mercato del bene all'atto della vendita era ben superiore (euro
147.726 €) al prezzo di vendita stessa ( euro 105.000,00 comprensivo del valore dell'usufrutto).
Il cd. prezzo vile, allora, unitamente alla circostanza che le parti ben si conoscevano, anche in considerazione che dal 2005 nello stabile di Via Trovatore 84, costruito e in disponibilità esclusiva della famiglia , erano state vendute unità immobiliari sia abitative sia ad esse funzionali CP_1
unicamente solo alla famiglia ( ed o ad essi locate ( , Pt_3 Per_8 CP_11 Parte_3
rende molto verosimile – ed inveritiera l'affermazione della teste , circa la Controparte_11 conoscenza dell'occasione immobiliare da un cartello “vendesi” : cfr. verbale di udienza del 16.06.23- che anche l'acquirente fosse consapevole della volontà dismissiva del e se ne volesse CP_1
giovare.
In conclusione, la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata da va ritenuta fondata con Parte_1 conseguente declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto del 23/11/2016 per rogito TA dott.ssa rep. 3441 racc. 2608 trascritto il 29.11.2016 ai nn. 30955-23371 e della Persona_7
successiva dichiarazione di voler profittare in atto del 19/07/2017 rep. racc 3595/2712 per TA
trascritto il 25/07/2017 ai nn. 20890- 1935, limitatamente alla indicata vendita Persona_7
del diritto di nuda proprietà per la quota intera in favore di che acquistava ex art 1411 CP_3
cc per il figlio che a sua volta dichiarava ex art 1411 cc di voler profittare, Parte_3
Par avente ad oggetto l'immobile identificato in NCEU di Napoli SEZ. , Foglio10, particella 394, sub. 1, z.c. 5, Cat. A/2, Cl. 6, vani 7, R.C. € 1.030,33, via Trovatore n. 84, piano 1.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in virtù del D.M.
147/2022, tenuto conto, ai fini del valore della causa, del credito a tutela del quale è stata proposta la presente azione, in capo ai convenuti in solido.
Al pari le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti sono poste in via definitiva in capo ai convenuti in solido.
Le spese tra l'interventrice e i convenuti, stante la decisione solo in rito per la posizione della prima meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di CP_2
2. Rigetta la domanda di subentro della ella posizione processuale della Parte_5 Parte_1 per difetto di autorizzazione all'estromissione;
[...]
3. In accoglimento per quanto di ragione della domanda avanzata da dichiara l' Parte_1 inefficacia nei suoi confronti dell'atto del 23/11/2016 per rogito TA dott.ssa Persona_7
15 rep. 3441 racc. 2608 trascritto il 29.11.2016 ai nn. 30955-23371 e della successiva Per_7 dichiarazione di voler profittare in atto del 19/07/2017 rep. racc 3595/2712 per TA
[...]
trascritto il 25/07/2017 ai nn. 20890- 1935, limitatamente alla indicata vendita Persona_7 del diritto di nuda proprietà in capo a in favore di che Controparte_1 CP_3 acquistava ex art. 1411 c.c. per il figlio che a sua volta dichiarava ex Parte_3 art 1411 cc di voler profittare, avente ad oggetto l'immobile identificato in NCEU di Napoli
SEZ. PIA, Foglio10, particella 394, sub. 1, z.c. 5, Cat. A/2, Cl. 6, vani 7, R.C. € 1.030,33, via
Trovatore n. 84, piano 1;
4. Ordina al Conservatore dei RR.II. competente di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;
5. Condanna in solido tra loro, , ed Controparte_1 CP_3 Parte_3 al pagamento delle spese di lite in favore di in persona del suo CP_2 Parte_1 legale rapp.te pro tempore, che si liquidano in complessivi euro 786,00 per spese vive ed euro
9.850,00 per onorari, oltre CPA ed IVA e rimborso forfetario al 15%;
6. Compensa le spese tra come rappresentata in atti e i convenuti in solido;
Parte_5
7. Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti in via definitiva in capo in solido a , ed . Controparte_1 CP_3 Parte_3 CP_2
Così deciso in Napoli, il 11.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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