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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1593/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 11/4/2025ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1593 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CIAMPA BENEDETTA Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
e
PROCURA DELLA REPIBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA (C.F.
) P.IVA_1
-interveniente ex lege-
OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 2/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/11/2024, ha adito l'Autorità Giudiziaria Parte_1
deducendo: di essere nato con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile;
di aver vissuto, sin dalla tenera età, la propria identità psico-sessuale come maschile, provando a
1 rappresentarsi come tale nei rapporti con gli altri e soffrendo la sua condizione;
che all'età di 8 anni si è reso conto di provare piacere a svolgere attività prettamente maschili (es. farsi la barba); che a 14 anni ha iniziato a non riconoscersi nel proprio corpo;
che nella vita privata e nelle relazioni familiari e con gli amici, si presenta col nome di e CP_1
con tale nome è ormai conosciuto;
che dal mese di luglio 2020 ha iniziato l'iter di valutazione psicodiagnostica per disforia di genere riscontratagli sin dall'età infantile;
di essersi sottoposto a terapia ormonale e di aver deciso a marzo 2023 di recarsi in Spagna per effettuare intervento chirurgico di mastectomia bilaterale con mascolinizzazione del petto;
di aver perso entrambi i genitori: di avere interesse alla rettificazione dell'atto di nascita in senso conforme all'identità maschile nonché al successivo adeguamento dei caratteri sessuali.
Sulla scorta di quanto sopra, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso:
- accertare il diritto della parte ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile e per l'effetto disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da “ ” a Pt_1
“ , ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile di Tempio Pausania o dove sia conservato l'atto CP_1
di nascita, autorizzare e chiedere analoghi provvedimenti di rettifica ad Controparte_2
al fine di ottenere la correzione di atti e documenti dai medesimi provenienti;
[...]
- contestualmente autorizzare la medesima a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere femminile al maschile.
Con salvezza di spese e compensi professionali”.
Il Pubblico Ministero, sebbene nonostante la regolare instaurazione del contradditorio, non si è costituito in giudizio, pur dando atto della intervenuta conoscenza del procedimento.
Tutto ciò premesso e considerato, ritiene il Collegio che il ricorso proposto da Parte_1
debba trovare accoglimento.
Ai sensi ed in applicazione del combinato disposto della legge n. 164 del 14 aprile 1982, come modificata dal decreto legislativo n. 150 del 1.9.2011, ai fini della di rettificazione di attribuzione di sesso oggetto dell'indagine giudiziale è l'accertamento della condizione personale di disforia di genere, l'individuazione dell'identità di genere della parte richiedente e della irrevocabilità della scelta compiuta, nonché, ai fini del rilascio della autorizzazione ad eseguire l'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, l'accertamento della effettiva necessità e della esclusiva finalità terapeutica.
Orbene, nel caso che ci occupa, all'udienza del 2/4/2025 il ricorrente ha ribadito il Parte_1
2 suo interesse alla procedura di rettifica di attribuzione del sesso, da femminile in maschile.
Di poi, dalla disamina della documentazione, anche medica in atti, emerge che non Parte_1
abbia contratto matrimonio né abbia generato prole.
Di poi, dalla consulenza psicodiagnostica a firma della Dott.ssa emerge che alla Per_1 Pt_1
sia stata diagnosticata la Disforia di Genere e sia stato consigliato un percorso di psicoterapia, tutt'ora in corso.
Sempre nell'ottica della convinta scelta di rettificazione del sesso, a far data dal Parte_1
marzo 2023 ha intrapreso un percorso ormonale di transizione, volto a favorire la comparsa dei caratteri sessuali secondari di tipo maschile. La indicata terapia è, ad oggi, in stato avanzato, come confermato anche all'udienza sopra indicata innanzi al Giudice istruttore.
Tutte le circostanze sinora indicate convincono il Collegio giudicante della superfluità di una eventuale ulteriore consulenza tendente ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata.
In conclusione, ritiene il Tribunale che il ricorso debba trovare accoglimento, con conseguente rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile, del prenome da a “ e con autorizzazione all'adeguamento anatomico dei caratteri sessuali da Pt_1 CP_1
femminile a maschile mediante eventuale trattamento medicochirurgico.
Consegue, da ultimo ed ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 150/2011, l'ordine all'ufficiale di stato civile del Comune di Tempio Pausania di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
La natura del procedimento e l'assenza di sostanziali contraddittori alla domanda formulata depongono per la compensazione integrale delle spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
- DISPONE la rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile e del prenome da “ Pt_1
a ; CP_1
- AUTORIZZA l'adeguamento anatomico dei caratteri sessuali da femminile a maschile mediante trattamento medico-chirurgico;
- ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Tempio Pausania di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 11/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro DI Giacomo
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1593/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 11/4/2025ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1593 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CIAMPA BENEDETTA Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
e
PROCURA DELLA REPIBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA (C.F.
) P.IVA_1
-interveniente ex lege-
OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 2/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/11/2024, ha adito l'Autorità Giudiziaria Parte_1
deducendo: di essere nato con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile;
di aver vissuto, sin dalla tenera età, la propria identità psico-sessuale come maschile, provando a
1 rappresentarsi come tale nei rapporti con gli altri e soffrendo la sua condizione;
che all'età di 8 anni si è reso conto di provare piacere a svolgere attività prettamente maschili (es. farsi la barba); che a 14 anni ha iniziato a non riconoscersi nel proprio corpo;
che nella vita privata e nelle relazioni familiari e con gli amici, si presenta col nome di e CP_1
con tale nome è ormai conosciuto;
che dal mese di luglio 2020 ha iniziato l'iter di valutazione psicodiagnostica per disforia di genere riscontratagli sin dall'età infantile;
di essersi sottoposto a terapia ormonale e di aver deciso a marzo 2023 di recarsi in Spagna per effettuare intervento chirurgico di mastectomia bilaterale con mascolinizzazione del petto;
di aver perso entrambi i genitori: di avere interesse alla rettificazione dell'atto di nascita in senso conforme all'identità maschile nonché al successivo adeguamento dei caratteri sessuali.
Sulla scorta di quanto sopra, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso:
- accertare il diritto della parte ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile e per l'effetto disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da “ ” a Pt_1
“ , ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile di Tempio Pausania o dove sia conservato l'atto CP_1
di nascita, autorizzare e chiedere analoghi provvedimenti di rettifica ad Controparte_2
al fine di ottenere la correzione di atti e documenti dai medesimi provenienti;
[...]
- contestualmente autorizzare la medesima a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere femminile al maschile.
Con salvezza di spese e compensi professionali”.
Il Pubblico Ministero, sebbene nonostante la regolare instaurazione del contradditorio, non si è costituito in giudizio, pur dando atto della intervenuta conoscenza del procedimento.
Tutto ciò premesso e considerato, ritiene il Collegio che il ricorso proposto da Parte_1
debba trovare accoglimento.
Ai sensi ed in applicazione del combinato disposto della legge n. 164 del 14 aprile 1982, come modificata dal decreto legislativo n. 150 del 1.9.2011, ai fini della di rettificazione di attribuzione di sesso oggetto dell'indagine giudiziale è l'accertamento della condizione personale di disforia di genere, l'individuazione dell'identità di genere della parte richiedente e della irrevocabilità della scelta compiuta, nonché, ai fini del rilascio della autorizzazione ad eseguire l'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, l'accertamento della effettiva necessità e della esclusiva finalità terapeutica.
Orbene, nel caso che ci occupa, all'udienza del 2/4/2025 il ricorrente ha ribadito il Parte_1
2 suo interesse alla procedura di rettifica di attribuzione del sesso, da femminile in maschile.
Di poi, dalla disamina della documentazione, anche medica in atti, emerge che non Parte_1
abbia contratto matrimonio né abbia generato prole.
Di poi, dalla consulenza psicodiagnostica a firma della Dott.ssa emerge che alla Per_1 Pt_1
sia stata diagnosticata la Disforia di Genere e sia stato consigliato un percorso di psicoterapia, tutt'ora in corso.
Sempre nell'ottica della convinta scelta di rettificazione del sesso, a far data dal Parte_1
marzo 2023 ha intrapreso un percorso ormonale di transizione, volto a favorire la comparsa dei caratteri sessuali secondari di tipo maschile. La indicata terapia è, ad oggi, in stato avanzato, come confermato anche all'udienza sopra indicata innanzi al Giudice istruttore.
Tutte le circostanze sinora indicate convincono il Collegio giudicante della superfluità di una eventuale ulteriore consulenza tendente ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata.
In conclusione, ritiene il Tribunale che il ricorso debba trovare accoglimento, con conseguente rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile, del prenome da a “ e con autorizzazione all'adeguamento anatomico dei caratteri sessuali da Pt_1 CP_1
femminile a maschile mediante eventuale trattamento medicochirurgico.
Consegue, da ultimo ed ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 150/2011, l'ordine all'ufficiale di stato civile del Comune di Tempio Pausania di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
La natura del procedimento e l'assenza di sostanziali contraddittori alla domanda formulata depongono per la compensazione integrale delle spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
- DISPONE la rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile e del prenome da “ Pt_1
a ; CP_1
- AUTORIZZA l'adeguamento anatomico dei caratteri sessuali da femminile a maschile mediante trattamento medico-chirurgico;
- ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Tempio Pausania di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 11/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro DI Giacomo
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