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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/10/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 18.09.2024 al n. 4537 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla Via Monte Faito n. 7 presso lo studio dell'Avv. Simona
Patriciello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Lauro (AV) alla via Tito e Costanzo Angelini II traversa n. 1 presso lo studio degli avv.ti Luigi Amelio e Antonietta Aliperta, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18.09.2024, il sig. premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la signora il 13.09.1992 a AN (NA) (atto n. 48 – Parte II – CP_1
Serie A - anno 1992) e che dalla loro unione sono nate due figlie: , nata a [...] CP_2
NO (NA) il 14.06.1993, e nata a [...] il [...], CP_3 esponeva che il Tribunale di Nola aveva reso in data 10.12.2014 la sentenza n. 65/2015 di separazione personale dei coniugi. Assumeva, altresì, il ricorrente che entrambe le figlie erano divenute maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnazione della casa familiare alla resistente, nulla per il mantenimento delle figlie.
Si costituiva la resistente, la quale instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma del contributo a carico del ricorrente al mantenimento delle figlie, non economicamente autosufficienti, vinte le spese di lite.
All'udienza di comparizione del 13.10.2025, ascoltate le parti, il Giudice, risultato vano il tentativo di conciliazione, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti;
agli atti, inoltre, è stata prodotta la sentenza n. 65/2015 di separazione personale dei coniugi resa dal Tribunale di Nola in data 10.12.2014, passata in giudicato. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, va esaminata la domanda formulata dalla resistente di conferma del contribuito a carico del ricorrente al mantenimento della prole.
Preliminarmente, occorre osservare che, circa l'an e il quantum del contributo al mantenimento della prole, “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro […]” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Ed ancora, “[…] spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. Cass. Civ., ordinanza n.
12121 del 08/05/2025).
Pertanto, se è vero che la responsabilità genitoriale non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, non è men che il principio di autoresponsabilità, cui richiamare il figlio per impedirgli di abusare del suo diritto, poiché il diritto del figlio si giustifica, come emerge anche dal dettato costituzionale, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. 12952/2016; Cass. n.
5088/2018; Cass. n. 29264/2022; Cass. 26875/2023; Cass. n. 12123/2024).
In particolare, i giudici di legittimità, pronunciandosi in tema di assegnazione della casa familiare in comodato, hanno fatto riferimento a questo principio, affermando che il figlio, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione degli obblighi parentali oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (Cass. s.u. n.20448/2014).
Pertanto, pur se l'obbligo di mantenimento non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli (Cass. n. 19589/2011), "può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica" (Cass. n.
18076/2014).
Tornando al caso di specie, dal compendio in atti è emerso che la figlia , di anni 32, ha CP_2 vissuto per circa sei anni in Germania, insieme al compagno e alla figlia, dove lavorava facendo le pulizie. Orbene, la circostanza che la figlia abbia costituito un nuovo nucleo familiare, CP_2 abbia lavorato per tanti anni, la rende di per sé economicamente indipendente. A fronte di ciò è irrilevante che la stessa ora sia priva di occupazione e sia tornata a vivere con la madre.
Allo stesso modo la figlia di anni 29, ha sempre lavorato come commessa in passato (come CP_3 riferito dalla resistente all'udienza di comparizione) mentre da circa due anni lavora presso una profumeria con una retribuzione mensile di circa € 500,00. Orbene, considerata l'età di la CP_3 circostanza che la stessa abbia conseguito come titolo di studio soltanto la terza media e che, come riferito dalla madre, ha sempre svolto l'attività di commessa (non risulta, infatti, che abbia seguito diverso percorso di formazione specializzante e di acquisizione di competenze da spendere in altro settore lavorativo), deve ritenersi che la secondogenita sia utilmente entrata nel mondo del lavoro e sia economicamente indipendente.
Da quanto precede deriva che va senz'altro revocato l'obbligo posto a carico del sig. Parte_1 di contribuire al mantenimento delle figlie e CP_2 CP_3
Quanto, infine, alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente occorre osservare che “[…] l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (Cass. Civ., Sez.
1, Sentenza n. 18440 del 01/08/2013). Secondo la giurisprudenza ampiamente consolidata, quindi,
l'assegnazione della casa coniugale può disporsi in favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Nel caso che ci occupa, non essendovi figli non economicamente autosufficienti non può farsi luogo ad alcuna assegnazione della casa familiare.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia sullo status, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
il 13.09.1992 a AN (NA) (atto n. 48 – Parte II – Serie A - anno 1992); CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) revoca l'obbligo posto a carico del signor di contribuire al mantenimento delle Parte_1 figlie e CP_2 CP_3
d) revoca l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
e) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 18.09.2024 al n. 4537 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla Via Monte Faito n. 7 presso lo studio dell'Avv. Simona
Patriciello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Lauro (AV) alla via Tito e Costanzo Angelini II traversa n. 1 presso lo studio degli avv.ti Luigi Amelio e Antonietta Aliperta, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18.09.2024, il sig. premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la signora il 13.09.1992 a AN (NA) (atto n. 48 – Parte II – CP_1
Serie A - anno 1992) e che dalla loro unione sono nate due figlie: , nata a [...] CP_2
NO (NA) il 14.06.1993, e nata a [...] il [...], CP_3 esponeva che il Tribunale di Nola aveva reso in data 10.12.2014 la sentenza n. 65/2015 di separazione personale dei coniugi. Assumeva, altresì, il ricorrente che entrambe le figlie erano divenute maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnazione della casa familiare alla resistente, nulla per il mantenimento delle figlie.
Si costituiva la resistente, la quale instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma del contributo a carico del ricorrente al mantenimento delle figlie, non economicamente autosufficienti, vinte le spese di lite.
All'udienza di comparizione del 13.10.2025, ascoltate le parti, il Giudice, risultato vano il tentativo di conciliazione, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti;
agli atti, inoltre, è stata prodotta la sentenza n. 65/2015 di separazione personale dei coniugi resa dal Tribunale di Nola in data 10.12.2014, passata in giudicato. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, va esaminata la domanda formulata dalla resistente di conferma del contribuito a carico del ricorrente al mantenimento della prole.
Preliminarmente, occorre osservare che, circa l'an e il quantum del contributo al mantenimento della prole, “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro […]” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Ed ancora, “[…] spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. Cass. Civ., ordinanza n.
12121 del 08/05/2025).
Pertanto, se è vero che la responsabilità genitoriale non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, non è men che il principio di autoresponsabilità, cui richiamare il figlio per impedirgli di abusare del suo diritto, poiché il diritto del figlio si giustifica, come emerge anche dal dettato costituzionale, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. 12952/2016; Cass. n.
5088/2018; Cass. n. 29264/2022; Cass. 26875/2023; Cass. n. 12123/2024).
In particolare, i giudici di legittimità, pronunciandosi in tema di assegnazione della casa familiare in comodato, hanno fatto riferimento a questo principio, affermando che il figlio, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione degli obblighi parentali oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (Cass. s.u. n.20448/2014).
Pertanto, pur se l'obbligo di mantenimento non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli (Cass. n. 19589/2011), "può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica" (Cass. n.
18076/2014).
Tornando al caso di specie, dal compendio in atti è emerso che la figlia , di anni 32, ha CP_2 vissuto per circa sei anni in Germania, insieme al compagno e alla figlia, dove lavorava facendo le pulizie. Orbene, la circostanza che la figlia abbia costituito un nuovo nucleo familiare, CP_2 abbia lavorato per tanti anni, la rende di per sé economicamente indipendente. A fronte di ciò è irrilevante che la stessa ora sia priva di occupazione e sia tornata a vivere con la madre.
Allo stesso modo la figlia di anni 29, ha sempre lavorato come commessa in passato (come CP_3 riferito dalla resistente all'udienza di comparizione) mentre da circa due anni lavora presso una profumeria con una retribuzione mensile di circa € 500,00. Orbene, considerata l'età di la CP_3 circostanza che la stessa abbia conseguito come titolo di studio soltanto la terza media e che, come riferito dalla madre, ha sempre svolto l'attività di commessa (non risulta, infatti, che abbia seguito diverso percorso di formazione specializzante e di acquisizione di competenze da spendere in altro settore lavorativo), deve ritenersi che la secondogenita sia utilmente entrata nel mondo del lavoro e sia economicamente indipendente.
Da quanto precede deriva che va senz'altro revocato l'obbligo posto a carico del sig. Parte_1 di contribuire al mantenimento delle figlie e CP_2 CP_3
Quanto, infine, alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente occorre osservare che “[…] l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (Cass. Civ., Sez.
1, Sentenza n. 18440 del 01/08/2013). Secondo la giurisprudenza ampiamente consolidata, quindi,
l'assegnazione della casa coniugale può disporsi in favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Nel caso che ci occupa, non essendovi figli non economicamente autosufficienti non può farsi luogo ad alcuna assegnazione della casa familiare.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia sullo status, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
il 13.09.1992 a AN (NA) (atto n. 48 – Parte II – Serie A - anno 1992); CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) revoca l'obbligo posto a carico del signor di contribuire al mantenimento delle Parte_1 figlie e CP_2 CP_3
d) revoca l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
e) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)