Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4732/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Como, riunto in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Arianna Liberatore, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Emanuela Urzia, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO divorzio giudiziale
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE E PARTE RESISTENTE
All'udienza del 4.4.2025, entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia parziale di status e la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Civile del Comune di Locate Varesino - anno 2009, n. 7, parte II, serie C) con , dal Controparte_1 quale si era separata consensualmente con verbale di separazione, omologato dal Tribunale di Como in data 7- Per_ 10.5.2021. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido esclusivo a sé della figlia minore, (nata il [...]), con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, nonché di porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia non inferiore ad € 250, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo del Tribunale di Como.
Con memoria difensiva depositata in data 5.9.2023, ha aderito alla domanda di Controparte_1 divorzio e chiesto al Tribunale di disporre l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figlia come dallo stesso proposto e di porre a proprio carico un contributo al mantenimento della figlia di € 50 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo del Tribunale di Como.
All'udienza presidenziale del 26.9.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti che hanno meglio illustrato la propria attuale situazione familiare e personale, anche sotto il profilo economico. Con separata ordinanza, emessa in pari data, ha così provveduto:
Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
sentite personalmente le parti e i rispettivi difensori all'odierna udienza presidenziale;
rilevato, preliminarmente, che l'ordinanza presidenziale integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio in quanto volta a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra i coniugi in pendenza di causa;
ritenuto: Per_ quanto al regime di affido della figlia minore (nata il [...]), che:
- non possa essere disposto l'affido esclusivo richiesto dalla ricorrente, poiché, da un lato, quanto alla madre, l'indagine psico-sociale delegata ai Servizi Sociali anche in punto di competenze genitoriali è appena cominciata e, dall'altro, quanto al padre, non vi sono evidenze di inidoneità educativa o manifesta carenza;
- vada, piuttosto, in questa fase – nel contesto degli incarichi conferiti ai Servizi Sociali competenti e in dispositivo dettagliati e salva una diversa valutazione all'esito dei disposti accertamenti, nonché valorizzata la disponibilità manifestata dal padre di voler riprendere i rapporti con la figlia e il pari desiderio di questa – confermato l'affido condiviso già previsto dalle parti in sede di separazione consensuale, nonostante la conflittualità emersa all'odierna udienza, anche al fine di evitare un'ulteriore marginalizzazione del padre dalla vita della figlia;
Per_ quanto al collocamento, vada confermato presso la madre, con cui ha sempre vissuto;
quanto agli incontri tra padre e figlia, interrotti dal 2021, vada confermato l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di ripristinare gradualmente la relazione padre-figlia; quanto alla domanda materna di assegnazione della casa coniugale, vada rigettata, non ravvisandosi la ratio Per_ protettiva della conservazione dell'habitat domestico, inteso come “centro di vita e di affetti”, di , che non vi abita più, a prescindere dalle ragioni, dal 2018, assegnazione che non è contemplata neppure nelle condizioni della separazione;
quanto al contributo paterno al mantenimento della figlia, viste le rispettive situazioni economiche (la ricorrente guadagna circa 1.770€ netti al mese - come da buste paga in atti -, percepisce l'intero assegno unico pari a 190€ al mese - come da provvedimento giudiziale dello scorso giugno -, sopporta un canone di locazione di 580€ al mese, è comproprietaria con il marito della casa coniugale e della casa in Marocco;
il resistente ha un'invalidità civile del 90%, ha dichiarato di vivere nella casa coniugale con l'anziana madre e di non subaffittarla ad alcuno, percepisce una pensione di invalidità di 572,19€ al mese e una pensione di cittadinanza di 180+180€ al mese tra lui e sua madre, paga l'intera rata del mutuo di 230€ al mese), vada confermata la congruità dell'importo pattuito in separazione pari a 90€ al mese e disposto un contributo del
40% alle spese straordinarie;
P.Q.M
Per_
1) conferma l'affidamento della figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
Per_
2) conferma la misura del contributo paterno al mantenimento della figlia minore di €90,00 al mese, da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese (somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT), e dispone che il padre contribuisca nella misura del 40% alle spese extra assegno
(c.d. straordinarie) con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
3) conferma l'incarico conferito ai Servizi Sociali territorialmente competenti con il provvedimento del
14/06/2024, con particolare riferimento all'organizzazione di incontri padre-figlia, e dispone che depositino una relazione di aggiornamento almeno dieci giorni prima della prossima udienza…
Ha quindi nominato la dott.ssa Manenti quale Giudice istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione il giorno 4.4.2025.
A tale udienza, il Giudice istruttore ha invitato le parti a valutare la seguente proposta conciliativa, sotto il profilo economico -dato atto, viste le richieste delle parti, avendo le parti chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status e parte ricorrente anche la modifica dei provvedimenti provvisori, propone alle parti il raggiungimento di un accordo a conclusione della controversia che preveda un mantenimento minimo per Per_
di 120 € mensili, oltre al 10 % delle spese extra assegno, con percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre-, riservandosi di provvedere.
Con ordinanza emessa in data 7.4.2025 - premesso che, con ordinanza presidenziale del 26.9.2024 -rilevato quanto al contributo paterno al mantenimento della figlia, viste le rispettive situazioni economiche (la ricorrente guadagna circa 1.770€ netti al mese - come da buste paga in atti -, percepisce l'intero assegno unico pari a 190€ al mese - come da provvedimento giudiziale dello scorso giugno -, sopporta un canone di locazione di 580€ al mese, è comproprietaria con il marito della casa coniugale e della casa in Marocco;
il resistente ha un'invalidità civile del 90%, ha dichiarato di vivere nella casa coniugale con l'anziana madre e di non subaffittarla ad alcuno, percepisce una pensione di invalidità di 572,19€ al mese e una pensione di cittadinanza di 180+180€ al mese tra lui e sua madre, paga l'intera rata del mutuo di 230€ al mese), vada confermata la congruità dell'importo pattuito in separazione pari a 90€ al mese e disposto un contributo del
40% alle spese straordinarie- il Presidente delegato ha confermato in € 90 mensili il contributo paterno al Per_ mantenimento della figlia minore, , ponendo altresì, a carico del padre, il 40% alle spese extra assegno
(c.d. straordinarie) con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018; rilevato che parte ricorrente ha chiesto la modifica dei provvedimenti economici assunti in sede presidenziale;
rilevato che, a sostegno della propria richiesta, la parte ha allegato comunicazione ricevuta in data 25.2.2025, dall'amministratore di condominio della casa coniugale -ove vive il resistente- relativa ai RIPARTI DELLE
ULTIME GESTIONI, ove è precisato: (POTRA' NOTARE CHE NEL CONSUMO ACQUA SONO SEMPRE
STATE CONTEGGIATE 4 PERSONE, COME RIFERITO DA TUTTI I CONDOMINI DURANTE LE
ASSEMBLEE) (doc. 21), lasciando pertanto intendere che il marito sublochi l'appartamento a terzi;
osservato che, sentito in udienza, il resistente ha negato di sublocare l'appartamento (Non subloco la casa…è un bilocale…sono 56 mq…di solito io dormo in camera e mia mamma in sala), ove il medesimo vive soltanto con la madre -peraltro ora ritornata in Marocco-, riferendo di ospitare occasionalmente qualche nipote per qualche giorno, nonché di non sapere di dover pagare le spese condominiali per 4 persone (cfr. verbale d'udienza del 4.4.2025); rilevato, sotto il profilo economico, che ha riferito di continuare Parte_1
a lavorare come OSS per € 1.675 mensili, a cui si aggiungono € 201 al mese a titolo di assegno unico per la prole (autodichiarazione). Dalla documentazione da ultimo depositata, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.860 nel 2024 (CU 2025), nonché una busta paga Per_ di € 1.650 nel 2025 (media buste paga gennaio-marzo 2025). Vive unitamente alla figlia minore in un'abitazione in locazione, per cui versa un canone mensile di € 550. -sentito in Controparte_1 udienza- ha invece dichiarato di percepire una pensione di invalidità di € 562 mensili, a cui si aggiungono circa € 4.000 annui di assegno di inclusione, attualmente sospeso (cfr. verbale d'udienza del 4.4.2025). Dalla documentazione in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 620 nel 2023 (CU 2024) e pari a circa € 600 nel 2024 (CU 2025). Vive nella casa coniugale, di proprietà comune tra i coniugi, gravata da mutuo con rata mensile di € 230. I coniugi sono poi comproprietari di una casa in Marocco;
ritenuto che
, rispetto alla fase presidenziale, non siano intervenute modifiche nella situazione personale ed economica delle parti che incidono in modo rilevante sull'assetto stabilito con il precedente provvedimento e che la quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole potrà essere diversamente valutata soltanto all'esito dell'istruttoria -che sarà eventualmente espletata nel corso del giudizio-, tenuto conto che la documentazione allegata dalla ricorrente non risulta sufficiente a comprovare l'effettiva percezione da parte del resistente di redditi derivanti dalla sublocazione della casa coniugale;
…- il
Giudice istruttore ha rigettato la richiesta di modifica dei provvedimenti vigenti avanzata da parte ricorrente e, rilevato che le parti avevano chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. ed altresì la pronuncia di sentenza parziale sullo status, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione limitatamente alla pronuncia parziale di status, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservando la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. alla successiva ordinanza di remissione della causa sul ruolo.
La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Marocco, in data 26.8.1992. Per_ Dalla loro unione sono nate le figlie (in data 9.2.2008) e (in data 31.3.1995). Per_2
In seguito, i coniugi si sono separati consensualmente con verbale di separazione, omologato dal Tribunale di
Como in data 7-10.5.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né la comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di divorzio.
Avendo le parti chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Locate Varesino per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
, in Marocco, in data 26.8.1992 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Locate Varesino – anno 2009, n. 7, parte II, serie C);
2) DISPONE, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in relazione alle domande accessorie proposte;
3) RISERVA la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Locate Varesino, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 11.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao