Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2022 del 6.8.2023 Oggetto: clausola sociale – risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Corbascio Maria Grazia Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di pubblico impiego, in grado di appello, tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1
Sartori in virtù di procura in atti e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Stefanelli, in virtù di procura in Controparte_1 atti e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLATO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura CP_2 speciale in atti, dall'Avv. Salvatore Graziuso, elettivamente domiciliato in Lecce al Viale Marche n.
12 presso la sede della sua Avvocatura
APPELLATO
All'udienza del 5.2.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.02.2019, si rivolgeva al Giudice del Lavoro presso il Controparte_1
Tribunale di Lecce, deducendo di aver lavorato negli anni 2010-2015 alle dipendenze delle varie imprese aggiudicatarie dell'appalto annuale indetto dalla , avente ad oggetto il servizio CP_3
di pulizia e spazzamento della banchina del porto di Gallipoli;
in particolare, per l'anno 2010, alle dipendenze della impresa individuale “Calora Santo” e, per gli anni 2011-2015, alle dipendenze
Ha precisato che in data 31.12.2015 era cessato il contratto di appalto gestito dalla Ciesse Costruzioni
S.r.l. e che la società subentrata nell'appalto dal 01.06.2016 sino al 31.07.2017, non aveva Parte_1
provveduto alla sua assunzione, violando in tal modo la clausola sociale di cui all'art.14 del capitolato speciale d'appalto applicato alla resistente nonché all'art.4 del contratto collettivo di categoria, che prevede espressamente un obbligo giuridico per la ditta subentrante di “garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto”. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi l'inadempimento della all'obbligo giuridico di riassumere il personale Parte_1 dipendente della “Ciesse Costruzioni e Servizi S.r.l.” e quindi esso ai sensi Controparte_1 dell'art.14 del Capitolato speciale di appalto e dell'art. 4 del C.C.N.L. di categoria, con conseguente costituzione ex art. 2932 c.c. del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra la resistente e dal 01.06.2016 al 30.06.2017, con qualifica e mansioni di operaio addetto ai Controparte_1
servizi di igiene e pulizia 2° livello in applicazione del C.C.N.L.- settore “Servizi di Pulizia
Industria”- e, per l'effetto, condannarsi la resistente a risarcire il danno subito in conseguenza della mancata assunzione, quantificato nella somma di € 22.455,21 a titolo di competenze retributive lorde, di cui € 147,92 per interessi legali e € 744,50 per rivalutazione monetaria, nonché di € 1.520,53 a titolo di TFR e così per la complessiva somma di € 23.975,74; chiedeva, altresì, condannarsi la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge dal
01.06.2016 al 30.06.2017, nonché al risarcimento per equivalente ex art. 2116 c.c. del danno causato per omessa contribuzione.
CP_ Si costituiva in giudizio con memoria del 30.7.2019, l' chiedendo l'accoglimento del ricorso, per ritenuta fondatezza dello stesso.
Si costituiva, altresì, con memoria depositata l'11.7.2019, l' che contestava in fatto e Parte_1
diritto gli avversi assunti;
in particolare, evidenziava che nessun inadempimento era imputabile alla medesima relativamente alla statuizione di cui all'art. 14 del Capitolato speciale di appalto, non avendo mai ricevuto comunicazione alcuna circa le generalità dei lavoratori precedentemente
“addetti” al medesimo appalto di pulizia e spazzamento dell'area del Porto di Gallipoli - tantomeno dello - né da parte della precedente aggiudicataria “Ciesse Costruzioni e servizi S.r.l.” né da CP_1
parte della . Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso. CP_3
Con sentenza n. 2022 del 6.8.2023, il Tribunale di Lecce, accogliendo parzialmente la domanda, condannava l' al pagamento, in favore di della complessiva somma di Parte_1 Controparte_1 euro 23.975,74 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati successivamente al deposito del ricorso) a titolo di risarcimento del danno da mancata assunzione;
rigettava la domanda di condanna della resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge dal 01.06.2016 al 30.06.2017, nonché al risarcimento per equivalente ex art. 2116 c.c. del danno causato per omessa contribuzione;
condannava la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio.
Avverso la predetta l' ha proposto appello con ricorso depositato il 22.11.2021. Parte_1
A sostegno del gravame, l'appellante ha formulato due motivi. Parte Con il primo, complesso, motivo, l' ha dedotto “erroneità ed assiomaticità del presunto accertamento del diritto all'assunzione di e del correlato obbligo contrattuale di Controparte_1
erronea interpretazione delle prove documentali ed omessa valutazione di fatti e Parte_1
documenti decisivi per il giudizio;
omessa pronuncia sulla contestata assenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione della clausola sociale violazione e falsa applicazione del ccnl di categoria”.
Più in dettaglio, l'appellante censura le statuizioni del Giudice di primo grado laddove lo stesso ha ritenuto che non avrebbe rispettato le previsioni del capitolato speciale d'appalto e, Parte_1 conseguentemente, l'art. 4, co. 3 del CCNL di categoria, dallo stesso richiamato, disattendendo gli inviti a provvedere all'assunzione del formalizzati dalla con note Controparte_1 CP_3
del 15 luglio 2016 e del 1° agosto 2016.
Part In particolare, la sostiene che, allorquando venne a conoscenza dell'esistenza di un ex-dipendente della società Ciesse Costruzioni e Servizi S.r.l., presuntivamente indicato quale soggetto “impiegato per lo svolgimento del servizio di pulizia banchina del porto di Gallipoli”, aveva già dato esecuzione, con mezzi ed organizzazione propria, all'appalto ed agli obblighi contrattualmente assunti, e ciò del tutto legittimamente, in totale assenza delle prescritte comunicazioni da parte della società Ciesse
Costruzioni e Servizi S.r.l., ed eventualmente, da parte della , in ordine alla presenza, CP_3
o meno, di lavoratori precedentemente “addetti” al “medesimo” appalto e, perfino, in totale assenza di una qualsiasi segnalazione, in tal senso, da parte dello . CP_1
A sostegno delle sue ragioni, l'appellante deduce che l'art. 14 del capitolato d'appalto richiama espressamente l'art. 4 del CCNL di categoria in vigore, sostenendo che la società Ciesse Costruzioni
e Servizi S.r.l., precedente appaltatrice non ha mai ottemperato - né prima della cessazione del proprio appalto, né successivamente- a quanto previsto dalle disposizioni del CCNL, così impedendo alla società i procedere con l'assunzione dei lavoratori eventualmente aventi diritto. Parte_1
Parte Conseguentemente, il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che l' fosse obbligata all'assunzione dello indipendentemente dalla comunicazione, da parte dell'impresa cessante, CP_1 relativa all'esistenza, nonché, conseguentemente, alla “quantità” ed alle “caratteristiche dei lavoratori addetti all'appalto”. Part Aggiunge, poi, l' che il Giudice di prime cure aveva errato nell'affermare che, “con note pec del Part 15.07.2016 e del 01.08.2016 [...] la invitava a provvedere all'assunzione del CP_3 ricorrente ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale”, in quanto dalla semplice lettura di tali missive, inviate a distanza di circa due mesi dall'inizio dell'appalto, emerge che la si era CP_3 limitata a chiedere informazioni circa la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, senza, peraltro, fornire nessun criterio interpretativo o comportamentale.
In altra parte del primo motivo, l'appellante sostiene che lo non ha mai fornito la prova di CP_1 essere in possesso dei requisiti soggettivi necessari per l'assunzione alle dipendenze della società Part
Part Osserva a tal fine l' che dalla documentazione esibita dallo stesso ricorrente, risulterebbe che lo l'appellato è stato assunto dalla Ciesse Costruzioni r Servizi S.r.l. solo in data 4 febbraio 2015, con applicazione del CCNL Edilizia–Industria e con sede di lavoro Castro, ben distante dal Porto di
Gallipoli, oggetto dell'appalto.
Aggiunge l'appellante che “…a riprova dell'errore compiuto dal Giudice di primo grado, deve rilevarsi che l'assenza di collegamento alcuno tra il rapporto contrattuale intercorso tra lo CP_1
e la Ciesse Costruzioni e Servizi S.r.l. (avente decorrenza dal 4 febbraio 2015) e l'appalto dei servizi di pulizia presso il Porto di Gallipoli emerge proprio dai suddetti elementi, tutt'altro che trascurabili eppure ingiustificatamente ignorati dal Tribunale, vale a dire:
- l'applicazione al rapporto di lavoro del CCNL EDILIZIA INDUSTRIA
- la previsione a tale rapporto, avente decorrenza dal 4 febbraio 2015, di un periodo di prova
- l'individuazione della sede di lavoro nella cittadina di Castro (LE)”
Sotto altro profilo, l'appellante ritiene che il Tribunale non ha applicato in modo corretto l'art. 4, co.
3, lett. a) del CCNL, dal momento che “non sono note le ragioni per le quali lo ha cessato il CP_1
proprio rapporto di lavoro con la società CIESSE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.: tale rapporto, infatti, potrebbe essere cessato per molteplici motivi, compresi quelli disciplinari o dimissionari, e potrebbe non avere avuto le caratteristiche di continuità che il CCNL prevede per l'applicazione della cd clausola sociale”.
L'appellante, inoltre, ritiene che il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla contestata assenza anche dei presupposti oggettivi per l'operatività della clausola sociale. Part Sostiene in proposito l' che l'appalto sottoscritto aveva avuto nuovo e diverso contenuto contrattuale rispetto ai precedenti appalti aggiudicati dalla sia pure con riferimento CP_3
ad una parte della stessa area portuale di Gallipoli.
Ciò in quanto “il precedente appalto, infatti, si limitava alla generica indicazione del servizio di Part pulizia da rendere nell'area portuale, mentre l'appalto aggiudicato ad prevedeva particolari modalità di gestione di un più complesso servizio (ad esempio utilizzo di macchinari), orari e doppi turni, come risulta dai capitolati in atti, decisamente ed indiscutibilmente invasive rispetto alle prerogative organizzative dell'appaltatore, anche a causa del notevole ampliamento dell'area di spazzamento, per oltre 2.000 mq, portata a complessivi ben 43.879,08 mq: tutte tali circostanze rendono non omogenei i due appalti, lasciando ipotizzare, ad esempio, che il ricorrente poteva non
Part essere in grado di adoperare i necessari macchinari per la pulizia (circostanza che la società non ha potuto accertare, ignorando, come detto, la stessa esistenza e la presenza del ricorrente, nonché le sue attitudine e capacità professionali)”.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “erroneità nella determinazione nel quantum del danno asseritamente patito dal lavoratore a causa della mancata assunzione da parte di Parte_1
Part Sostiene in proposito l' che “il Giudice di primo grado ha aderito supinamente alle richieste del ricorrente, senza tener conto delle puntuali contestazioni dell'odierna Appellante, sia in ordine alla indicazione “lorda” delle somme pretese (atteso che il ricorrente ha indicato, nell'importo preteso, anche la quota previdenziale a carico del lavoratore, pur trattandosi di un indennizzo risarcitorio non soggetto a contribuzione, come precisato dallo stesso Giudicante), sia in ordine all'astratta determinazione della retribuzione mensile spettante”.
In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere il presente appello e riformare la sentenza n. 2022/2023 emessa dal Tribunale di Lecce, Sezione
Lavoro nel giudizio iscritto al n. 2043/2019 R.G., comunicata a mezzo pec dalla Cancelleria in data
7 agosto 2023, mai notificata;
- in conseguenza e per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. non aveva diritto all'assunzione alle dipendenze della società nel Controparte_1 Parte_1
cantiere dalla stessa gestito per la pulizia del Porto di Gallipoli dal 1°.
6.2016 al 30.6.2017, per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicabilità della clausola sociale di continuità lavorativa;
in conseguenza, ed in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che il sig.
non ha diritto ad alcun risarcimento dei danni da mancata assunzione;
- in subordine, nella CP_1
denegata ipotesi di conferma dell'an, accertare e dichiarare, in accoglimento delle ragioni esposte nell'atto di appello, ed riforma dell'impugnata sentenza, che il sig. non ha diritto al CP_1
pagamento della somma di euro 23.975,74 oltre interessi legali e rivalutazione, come statuito dal
Giudice di primo grado, ma alla diversa e minore somma derivante dal parametro costituito dallo stipendio netto da ultimo percepito come risultante dalle buste paga esibite in atti: - con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e con espressa condanna dei percettori alla restituzione delle somme che la società avrà corrisposto, per sorte capitale, spese ed Parte_1 interessi, in forza della sentenza impugnata”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.10.2023, si costituiva nella fase cautelare che si opponeva alla sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, Controparte_1
rappresentando la carenza dei relativi presupposti e in particolare del danno gravissimo.
La Corte, all'esito del giudizio cautelare, rigettava l'istanza di sospensione.
Nel giudizio di merito, si costituivano, con separate comparse l' e CP_2 Controparte_1
L' chiedeva che, in caso di accoglimento delle domande formulate dal lavoratore, il datore di CP_4
lavoro fosse condannato al pagamento della contribuzione nei limiti della prescrizione. chiedeva il rigetto dell'appello, sostenendo l'infondatezza dei motivi di gravame. Controparte_1
All'udienza del 5.2.2025, la causa è stata decisa, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare fondato soltanto parzialmente e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Il primo motivo non è fondato.
Lo stesso, come premesso innanzi, si sviluppa in più parti o sotto-motivi.
Inizialmente, l'appellante si duole del fatto che il Giudice non avrebbe fatto buon governo dell'art. 4 del CCNL, in quanto non avrebbe tenuto adeguatamente in conto la circostanza che il nominativo del lavoratore da assumere non sarebbe stato reso noto alla al momento della sottoscrizione Parte_1 dell'appello, ma soltanto in data 28.6.2016, quando l'esecuzione del contratto era già iniziata.
Ciò sarebbe avvenuto per responsabilità della Ciesse Costruzioni e Servizi S.r.l., precedente appaltatrice, che non aveva ottemperato - né prima della cessazione del proprio appalto, né successivamente- a quanto previsto dalle disposizioni del CCNL ed in particolare dell'art.- 4 , così impedendo alla società i procedere con l'assunzione dei lavoratori eventualmente aventi Parte_1
diritto. Analogamente, neppure la avrebbe indicato, al momento della sottoscrizione CP_3 dell'appalto, il nominativo del lavoratore da assumere, in applicazione della clausola sociale.
La norma pattizia invocata dall'appellante ed espressamente richiamata dall'art. 14 del capitolato di appalto, prevede testualmente: “In ogni caso di cessazione di appalto, l cessante ne darà Pt_2
preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi;
l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto”. […] “l'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore aventi i requisiti previsti dall'eventuale assunzione: nominativo e codice fiscale;
eventuale permesso di soggiorno;
livello di inquadramento;
orario settimanale;
data di assunzione nel settore;
data di assunzione nell'azienda uscente;
situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all'art. 51 commi 4 e 5 del vigente c.c.n.l.; nonché l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68/1999; le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/regioni; le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati, nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all'art. 2, lett. I) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto
Ministero Lavoro 10/10/2005; l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.”
Orbene, appare di tutta evidenza che le norme in questione non prevedano alcun obbligo/adempimento a carico del lavoratore interessato ad usufruire della clausola sociale, sicchè non appare legittimo subordinare il suo diritto a mantenere il posto di lavoro all'ottemperanza da parte di altri soggetti (l'impresa cessante e/o la stazione appaltante) alle norme contrattuali in questione.
Né appare condivisibile ritenere che il lavoratore dovesse far valere i suoi diritti verso soggetti che fossero inadempienti rispetto alle previsioni di cui al citato art. 4 del CCNL. L'obbligo di assunzione, in forza della clausola sociale, grava a carico dell'impresa subentrante, sicchè eventualmente sarà quest'ultima a doversi dolere per i danni subiti verso altri soggetti che fossero stati inadempimenti rispetto alle previsioni contrattuali.
Era invece onere dell'impresa subentrante prendere le opportune cautele, prima di dare inizio all'esecuzione dell'appalto, al fine di verificare l'esistenza o meno di lavoratori aventi diritto ad usufruire dei benefici della clausola sociale inserita nel contratto di appalto.
Nel caso di specie, invece, deve registrarsi un sostanziale disinteresse della che neppure Parte_1
dopo le sollecitazioni della di cui si tornerà a trattare oltre (la prima delle quali CP_3 risalente a circa venti giorni dopo l'inizio dell'esecuzione dell'appello) si è preoccupata di salvaguardare le ragioni dello . CP_1
Il bando di gara dell'appalto e poi l'art. 14 del relativo capitolato, sicuramente noti e impegnativi per l'appellante, prevedevano espressamente l'obbligo di assumere i lavoratori già alle dipendenze del pregresso appaltatore in quanto espressamente previsto dal capitolato d'appalto. Sicchè era onere
Part dell' attivarsi per darvi esecuzione, non apparendo sufficiente ad esonerarla dall'adempimento dell'obbligo contrattuale assunto il fatto di non avere ricevuto comunicazioni dalla stazione appaltante e/o dall'impresa cessante.
Del resto, come si è già accennato, l'atteggiamento dell'appellante non mutò neppure dopo che la Parte regione con la comunicazione del 21 giugno 2016 chiese all' delucidazioni in ordine CP_3 all'adempimento della clausola sociale.
E se non appare condivisibile ritenere che la nota della contenesse un espresso invito a CP_3 procedere all'assunzione come si legge in sentenza, si trattava comunque di un sollecito a dare esecuzione alle previsioni contrattuali relative alla clausola sociale. Alla stessa nota era peraltro allegata la nota datata 8.6.2016, con la quale l'impresa cessante Ciesse Costruzioni & Servizi S.r.l. aveva comunicato il nominativo dello quale dipendete avente i requisiti per l'assunzione. CP_1
Il comportamento della società appellante non cambiò neppure dopo un'ulteriore nota della CP_3
, datata 15.7.2016, con cui nuovamente si chiedevano informazioni in ordine all'adempimento
[...] dell'art. 14 del capitolato, né dopo le sollecitazioni dello stesso , con la pec del 29.7.2016 a CP_1
firma anche del suo legale.
Il comportamento del lavoratore appare, invece, esente da responsabilità e/o ritardi, posto che nell'immediatezza dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, a mezzo pec del 15.7.2016, si attivò nei confronti della che non poteva che essere la sua interlocutrice, per rivendicare il suo CP_3 diritto all'assunzione, chiedendo altresì di accedere agli atti del procedimento per verificare il rispetto Part da parte di delle previsioni contrattuali.
Atteggiamento corretto, per quanto neppure dovuto ai sensi di legge, incombendo sull'impresa subentrante l'obbligo di assunzione, soprattutto dopo che, al più tardi appena venti giorni dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto, era stata posta in grado di conoscere il nominativo del dipendente da assumere.
Sul punto appare opportuno richiamare alcuni principi giurisprudenziali che, già affermati dal primo
Giudice, hanno visto più recenti conferme dalla S.C., quand'anche riferiti a contratti collettivi nazionali diversi da quello per cui è causa. Si legge, infatti, in Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
13/11/2023, n. 31491: “in tema di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, l'art. 6 del c.c.n.l. igiene ambientale aziende private FISE del 12 aprile 2013 prevede un diritto all'assunzione, senza periodo di prova, in capo ai dipendenti dell'impresa uscente - con correlativo obbligo a carico dell'impresa subentrante -, il quale non risulta condizionato all'avvenuto adempimento dei previsti obblighi procedimentali di comunicazione a carico dell'impresa uscente”. Afferma efficacemente la S.C. in motivazione che:
“Il C.C.N.L. igiene ambientale aziende private FISE del 12/04/2013, all'art. 6, comma 3 e s.s., prevede determinati obblighi di comunicazione a carico dell'impresa uscente per consentire alle imprese che intendono partecipare alla gara (per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico) la corretta valutazione dei costi economici necessari e, quindi, la formulazione dell'offerta ritenuta più idonea, come ritenuto dalla Corte territoriale con interpretazione peraltro non censurata in questa sede. In tal senso è comunque la formulazione letterale dell'incipit dell'art. 6, comma 3: "Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza...". Orbene, posta questa evidente finalità della clausola contrattual-collettiva e considerati gli interessi con essa tutelati, tutti facenti capo alle imprese coinvolte nel "cambio appalto", l'eventuale inadempimento di quell'obbligo giammai può ricadere a danno dei dipendenti dell'impresa uscente, in quanto - come esattamente osservato dai ricorrenti - totalmente estranei sia al rapporto fra impresa uscente e impresa subentrante, sia al rapporto fra queste e l'ente committente, nonchè agli interessi che quella clausola intende tutelare e alle finalità che è volta a perseguire. D'altronde l'art. 6 C.C.N.L. cit. non prevede alcun "condizionamento" del diritto dei dipendenti (dell'impresa uscente) ad essere assunti (da quella subentrante nell'appalto) all'avvenuto adempimento dei predetti obblighi procedimentali di comunicazione, sicchè l'obbligo di assunzione
a carico dell'impresa subentrante resta in ogni caso integro. La contraria affermazione della Corte territoriale integra "violazione" di tale clausola. In tal senso si è già pronunziata questa Corte (Cass.
n. 28246/2018 in motivazione;
Cass. n. 36724/2021 in motivazione). L'eventuale inadempimento di quegli obblighi di comunicazione potrà aver rilievo solo nel rapporto fra l'impresa uscente, da un lato, e quelle che partecipano alla gara e quella che risulterà aggiudicatrice dell'appalto, dall'altro”.
In conseguenza di quanto precede, appare del tutto condivisibile l'affermazione del primo Giudice Part secondo cui: “privo di pregio appare quindi il rilievo mosso dalla di non aver mai ricevuto alcuna notizia in ordine alla presenza di lavoratori in precedenza “addetti” al medesimo appalto, assunto peraltro smentito dalle successive note pec del 15.07.2016 e del 01.08.2016, con cui la CP_3
Part
invitava a provvedere all'assunzione del ricorrente ai sensi dell'art.14 del capitolato
[...] speciale. A ciò si aggiunga che il termine previsto dall'art.4 del CCNL per la comunicazione delle generalità dei lavoratori alla nuova impresa subentrante non ha alcuna natura perentoria;
risulta, pertanto, provato che la resistente sin dall'avvio dell'appalto è stata messa nelle condizioni di procedere all'assunzione del ricorrente”.
Appare altresì convincente evidenziare, come suggerisce l'appellato che <il termine di 15 giorni indicato nella contrattazione collettiva non costituisce un termine perentorio, come chiaramente risulta dalla locuzione “ove possibile nei 15 giorni precedenti” posta all'interno del richiamato art.4,
e dall'altro, sulla circostanza di fatto, pacifica tra le parti, che l'appellata fosse comunque venuta a conoscenza appena venti giorni dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto del nominativo dello
, e però non provvedendo ad alcuna assunzione, anzi ignorando tutte le richieste formulate CP_1
in tal senso, e cioè la PEC in data 21.06.2016 della , l'ulteriore PEC della in CP_3 CP_3
data 15.07.2016 e pure la PEC dell'avv. Stefanelli in data 29.07.2016>>, tutte rimaste prive di riscontro.
Non appaiono invece congruenti i richiami giurisprudenziali contenuti nell'atto di appello (Cass. n.
24972/2016 e n. 1665/2022), che attengono, invero, al diverso tema della cessione di azienda ex art. di cessione d'azienda ex art.2112 c.c.. e del conseguente diritto dei lavoratori ad essere assunti dal cessionario.
Part Nella seconda parte del complesso primo motivo di gravame, l' affronta il tema della carenza in capo allo del requisito soggettivo necessario ai fini dell'assunzione, sostenendo che non CP_1
sarebbe stata adeguatamente provata la sussistenza di un valido rapporto lavorativo con la Ciesse
Costruzioni & Servizi S.r.l. e che lo stesso riguardasse lo stesso appalto poi oggetto di subentro da parte della società appellante.
Part A tale fine l' evidenzia come non sarebbero utili ai fini della prova della sussistenza del rapporto di lavoro e dei requisiti per usufruire della clausola sociale, le buste paga prodotte, perché non sottoscritte, e il modello C2 invece valorizzati dal Tribunale di Lecce.
La prima doglianza della società appellante riguarda il luogo di lavoro.
L'appellante evidenzia il contrasto fra il contenuto delle buste paga e del Modello C2, in cui il luogo Part di lavoro indicato è quello del porto di Gallipoli (lo stesso di cui all'appalto in cui l' subentrò) rispetto alla lettera di assunzione, in cui viene invece indicato, quale luogo di lavoro, la città di Castro.
Va precisato che la circostanza che l'appellato avesse lavorato presso il Porto di Gallipoli non era stata contestata, tanto meno espressamente, dall'odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado e in particolare nella memoria difensiva di costituzione e risposta dell'11.7.2019, nella quale Part l' si limitò ad eccepire genericamente la mancanza di prova dei requisiti soggettivi in capo al lavoratore. Non a caso, la richiesta di di provare a mezzo testi, fra le altre, la circostanza di Controparte_1
aver lavorato dal 2010 al 2015 presso il porto di Gallipoli, non venne ammessa dal primo Giudice perché evidentemente ritenuta non necessaria, in mancanza di espressa contestazione.
E che la lettera di assunzione- probabilmente a causa di un mero errore materiale - indichi la città di
Castro, ove aveva sede la precedente appaltatrice, Ciesse Costruzioni & Servizi S.r.l., non può di per sé condurre a ritenere che lo operasse effettivamente a Castro, perché ciò è contraddetto dalle CP_1 buste paga, oltre che dalla dichiarazione della stessa precedente datrice di lavoro dell'8.6.2016, trasmessa alla (doc. n. 15 del fascicolo di parte di primo grado dello ). Né si CP_3 CP_1 comprende quale interesse potesse avere quest'ultima a dichiarare alla il falso. CP_3
Ulteriore elemento che conduce a ritenere veritiero il contenuto delle buste paga e della dichiarazione
CP_ della S.r.l. Ciesse Costruzioni e Servizi è dato dalle risultanze del modello C2 da cui emerge che effettivamente alle dipendenze della predetta datrice di lavoro, lo aveva svolto mansioni CP_1 di “operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia”.
Improprio, poi, appare il richiamo di giurisprudenza in ordine al valore probatorio delle buste di paga in materia fallimentare ai fini dell'ammissione al passivo del credito di lavoro.
Sostiene ancora l'appellante che al dipendente era stato applicato in passato un diverso contratto collettivo rispetto a quello applicato da essa appaltatrice in relazione all'attività in svolgimento presso il porto di Gallipoli.
Trattasi di questione irrilevante, perché non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente provato dal bando emesso dalla e dal capitolato speciale che oggetto dell'appalto era CP_3
lo spazzamento della banchina portuale e pulizia degli specchi acquei.
Appare di tutta evidenza che siano attività rientranti nell'ambito di operatività del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi. Attività compatibili con quelle svolte dallo alle dipendenze della Ciesse Costruzioni & Servizi, CP_1
impresa appaltatrice uscente.
Né a modificare la situazione è la circostanza che in relazione al medesimo contratto di appalto, o meglio di un contratto di appalto avente il medesimo oggetto, l'impresa uscente avesse fatto applicazione di un CCNL differente.
Del resto la continuità fra i due contratti appalto era stabilita nel capitolato speciale d'appalto e in particolare dal citato art. 14 che “Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le
Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, così come previsto all'art. 4 del C.C.N.L. di categoria in vigore, pertanto l'impresa aggiudicataria dovrà assicurare e garantire l'applicazione di quanto disposto dal predetto articolo 4 del vigente CCNL di categoria in materia di “cessazione di appalto”
e cioè l'impegno ad assumere, senza periodo di prova gli addetti già dipendenti dell'azienda che effettuava il servizio prima della nuova aggiudicazione”.
Per le stesse ragioni e, passando di nuovo all'ambito oggettivo, non appare fondata la questione della pretesa diversità dell'oggetto del contratto, per il sol fatto che il nuovo appalto prevedesse che le attività di spazzamento della banchina portuale e pulizia degli specchi acquei si dovessero svolgere su un'area portuale di misura leggermente differente rispetto a quella indicata nel precedente contratto
(2000 mq in più rispetto ad un totale di oltre 43000 mq.).
In definitiva, il primo motivo di gravame non merita accoglimento.
Con il secondo motivo di gravame, la contesta la quantificazione del danno e in particolare Parte_1
la circostanza che il Tribunale avrebbe riconosciuto a titolo risarcitorio le retribuzioni che sarebbero Part spettate al lavoratore al lordo della tassazione;
sostiene ancora l' che i danni riconosciuti sarebbero al lordo anche della quota previdenziale a carico del lavoratore.
L'assunto è soltanto parzialmente fondato, in quanto dall'esame della relazione di perizia posta a corredo del ricorso e tenuta in considerazione dal Tribunale ai fini della liquidazione del danno, emerge con chiarezza che l'importo finale di € 23.975,75, comprensivo di T.F.R., è al netto degli oneri contributivi (quantificati nella stessa perizia in € 8.419,00). Sicchè, non è corretta
Part l'affermazione dell' secondo cui il danno riconosciuto sarebbe comprensivo anche della quota contributiva. Se così fosse stato, peraltro, non avrebbe avuto senso la domanda di risarcimento anche del danno da omessa contribuzione – per l'appunto nella misura di € 8.419,00, di cui innanzi - e l'estensione del contraddittorio all' (domanda non coltivata in secondo grado, dopo il rigetto CP_2
nella sentenza impugnata).
Fondata appare, invece, la contestazione relativa alla tassazione.
Invero, secondo il più recente orientamento della S.C., “gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, in quanto le relative somme – quand'anche determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte - hanno funzione esclusivamente risarcitoria, e non sono sostitutive della retribuzione” (Cass. civ., Sez. V, 07/03/2023, n. 6827).
Ne consegue che la somma indicata nella perizia di parte allegata al ricorso, alla quale ha fatto riferimento il primo Giudice ai fini della determinazione del danno, essendo comprensiva anche delle imposte dovute, va rideterminata in € 18.461,31, dovendosi ridurre del 23%, corrispondente all'aliquota di riferimento per redditi annui fino ad € 28.000,00. La differenza, ove già corrisposta in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, dovrà, pertanto, essere restituita alla Parte_1
In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per un quarto.
I restanti tre quarti, liquidati come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014, dovranno gravare sulla società appellante.
Limitatamente alle spese del giudizio di primo grado, va confermata la distrazione a favore degli avv.ti Stefanelli Stefano e Diego Piccolo, non risultando invece formulata la richiesta di distrazione in relazione al presente grado di giudizio.
Nel rapporto processuale con l' va disposta la compensazione delle spese, non avendo CP_2
l'appellato insistito nella domanda di risarcimento del danno di natura contributiva.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 5.9.2023 dalla nei Parte_1 confronti di e dell' avverso la sentenza del 6.8.2023 n. 2022 del Tribunale di Controparte_1 CP_2
Lecce, così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara dovuta all'appellato CP_1 la somma di € 18.461,31; condanna al pagamento in favore di
[...] Parte_1 CP_1
della predetta somma, aumentata di interessi legali o rivalutazione;
[...]
-conferma per il resto l'impugnata sentenza, tranne che sul capo delle spese;
-compensa per ¼ le spese del doppio grado nel rapporto processuale fra l'appellante e CP_1
e condanna parte appellante al pagamento in favore di dei ¾ residui
[...] Controparte_1 liquidati ex D.M. 55/2014 in € 1.762,50 per il primo grado ed € 1.500,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Diego
Piccolo e Stefano Stefanelli delle sole spese di primo grado;
-compensa le spese di questo grado fra appellante e . CP_2
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 5.2.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Maria Grazia Corbascio