Ordinanza collegiale 24 maggio 2023
Sentenza 6 giugno 2025
Ordinanza collegiale 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 4338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4338 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04338/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05884/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5884 del 2022, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Maria Bisceglia, Sara Pedace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Verde, Annalisa Cuccaro, Anna Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sull’ordinanza del Tribunale Civile di Napoli del 19/01/2021, pubblicata il 20/01/21, resa all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., sez. XI, GU dott.ssa Sorrentini, RG 12386/19.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio de Comune di -OMISSIS-;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la società ricorrente espone quanto segue, come risulta anche dalla produzione in atti.
La -OMISSIS-. è creditrice nei confronti del Comune di -OMISSIS- in forza dell’ordinanza pronunciata il 19/01/2021 e pubblicata il 20/01/21 all’esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Napoli, sez. XI, con cui il Comune è stato condannato al pagamento in favore dell’istante dell’importo di € 267.429,10 oltre al rimborso delle spese legali liquidate in € 8.058,00, di cui € 634,00 per spese ed € 7.424,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
La suddetta ordinanza è stata munita di formula esecutiva il 14/04/2021 ed è stata notificata, a mezzo pec del 28/04/2021 al Comune di -OMISSIS-, in persona del sig. Sindaco p.t., all’indirizzo -OMISSIS- estratto da Registro PPAA. (all.ti 5,6,7,8 del ric.).
La ricorrente, in sintesi, come emerge dal titolo esecutivo azionato, aveva infatti adito il Tribunale ordinario affinché, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 105 comma 13 D.lgs. n. 50/2016, il Comune di -OMISSIS- venisse condannato al pagamento della somma di 267.429,10 a titolo di corrispettivo per l’avvenuta fornitura di piattaforme aeree impiegate nell’ambito dei lavori di adeguamento degli immobili ERP, affidati dal Comune di -OMISSIS- al -OMISSIS-, la cui consorziata -OMISSIS- aveva commissionato alla ricorrente la fornitura di tali piattaforme aeree, stipulando apposito contratto di noleggio.
Nonostante il passaggio in giudicato della suddetta ordinanza (ex art. 702 quater c.p.c. e, comunque, ex art. 327 c.p.c.) ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (ex art. 14 del d.l. 31/12/1996, n. 669 conv. in L.28/02/97 n. 30 e ss.mm.ii.), il Comune di -OMISSIS- non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto alla -OMISSIS- s.r.l. in forza del titolo richiamato e notificato il 28/04/21.
Rilevato:
- che il Comune di -OMISSIS- si è costituto in resistenza al ricorso con memora del 26 aprile 2023 e allegata documentazione inerente le fasi e i provvedimenti emessi nell’ambito del procedimento di esecuzione iure civili comunque attivato dalla ricorrente;
- che la Sezione, su istanza del Comune resistente del 29 aprile 2023, con ordinanza collegiale n. 3178 del 24 maggio 2023 pronunciava la sospensione del giudizio sul presupposto che l’azionata ordinanza rep. n. 837/2021 del 20 gennaio 2021 era “oggetto di impugnazione straordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. per effetto di gravame intentato dal Fallimento -OMISSIS- (-OMISSIS-) il quale contesta la spettanza del credito recato dal titolo azionato in capo all’odierna ricorrente, rivendicandone invero la titolarità”, risultando pertanto ancora sub iudice la titolarità del credito vantato dalla ricorrente;
- in data 11 gennaio 2024 la ricorrente presentava istanza di fissazione dell’udienza, per la prosecuzione del giudizio, allegando l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 5 gennaio 2024, di riforma della richiamata ordinanza della Sezione, n. 3178/2023;
Rilevato che alla camera di consiglio del 3 aprile 2024 la causa veniva rinviata, su richiesta del Comune, alla successiva camera di consiglio del 9 ottobre 2024, all’esito della quale veniva rinviata alla camera di consiglio del 20 novembre 2024 su richiesta della difesa comunale che che affermava che “in merito al suddetto pagamento”, si sarebbe pervenuti in tempi brevi;
Rilevato che con memoria del 4 novembre 2024 il Comune di -OMISSIS- rappresentava che in esito alle verifiche disposte ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, obbligatorie ex lege per pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 e prodromiche all’effettivo accredito di quanto dovuto in favore della ricorrente, era emerso che la società -OMISSIS-, beneficiaria della liquidazione disposta con atto dirigenziale n. -OMISSIS-, in esecuzione della delibera di C.C. n. 148 del 25.09.2024 (documenti versati in atti in data 08.10.2024), era risultata inadempiente nei confronti dell’Erario, come attestato anche dal documento di verifica depositato il 31.10.2024, recante alla voce “Stato richiesta” la dicitura “Soggetto inadempiente”, conseguendone che il pagamento era rimasto sospeso in attesa dell’eventuale liberatoria, ovvero della notifica dell’ordine di versamento di cui 2 all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, nella specie intervenuta il 16.10.2024, per l’importo complessivo di € 33.683,97, oltre interessi di mora e oneri di riscossione sino al soddisfo;
Rilevato che la ricorrente con memoria del 18 novembre 2024 ha rappresentato che la cartella in questione è la n. -OMISSIS-di euro 33.209,78, notificata alla -OMISSIS-. in data 23/04/2024 e che successivamente alla notifica della stessa, la -OMISSIS-. ha proceduto a richiedere lo sgravio all’Agenzia delle Entrate, che in data 23/10/2024 ha emesso provvedimento di sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, di cui alla citata cartella, trasmettendo il relativo provvedimento all’AdER (cfr. provvedimento di sgravio dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di -OMISSIS-del 23.10.2024, all. 2, produz. ricorr. del 18 novembre 2024);
Ritenuto, conseguentemente, che il ricorso debba essere accolto, relativamente all’importo statuito con l’azionata ordinanza n. rep.837/2021 del 20 gennaio 2021, di € 267.429,10 oltre al pagamento delle spese legali liquidate nella stessa in € 8.058,00, e che al tal fine debba assegnarsi al Comune di -OMISSIS- il termine di giorni 30 (trenta) giorni decorrente dalla notifica ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, ove anteriore, dovendosi sin da ora nominare quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli ovvero funzionario competente da lui delegato, il quale si insedierà a richiesta di parte ricorrente, previamente notificata all’Amministrazione, ed avrà a disposizione l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dal suo insediamento, per provvedere all’esecuzione della presente sentenza.
Sugli importi di cui sopra vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione come per legge, dalla data di notifica del ricorso per ottemperanza in trattazione (2 dicembre 2022) fino all’effettivo soddisfo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, formulata in ricorso nei seguenti termini di “risarcimento dei danni tutti connessi e/o conseguenti alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato e/o elusione dello stesso la cui quantificazione è, allo stato, impossibile ovvero di difficile determinazione nel suo esatto ammontare e, dunque, se ne chiede la liquidazione in via equitativa anche tenuto conto che la ricorrente (sostenendone i relativi costi), all’esito dell’inutile decorso del termine dilatorio ex lege previsto, ha promosso l’azione esecutiva (mediante notifica di atto di precetto e successivo pignoramento non andato a buon fine) cui non è seguito l’adempimento” (ricorso, pag. 3), tale domanda va accolta potendosi riconoscere alla ricorrente, in via equitativa, l’importo di € 15.000,00 (quindicimila/00).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di -OMISSIS- nella misura forfettariamente liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi tutti di cui in motivazione.
Nomina sin da ora, quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli ovvero funzionario competente da lui delegato, il quale si insedierà a richiesta di parte ricorrente, previamente notificata all’Amministrazione ed avrà a disposizione l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dal suo insediamento, per provvedere all’esecuzione della presente sentenza.
Condanna il Comune di -OMISSIS- a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.