Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2915 /2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ARICO' ALICE e con domicilio eletto in Parte_1 C.F._1
Pavia, Via Pusterla 14
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BORGONOVI ELIA e con domicilio CP_1 C.F._2 eletto in Broni (PV) in Via Mazzini n.3,
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“Disporre la modifica delle condizioni di cui alla Sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Pavia
n° 2044/2018 pubblicata il 20/12/2018 nell'ambito del procedimento RG n° 135/2018, e nello specifico:
– i coniugi convengono di ripartire le rispettive quote di proprietà degli immobili ancora in comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso.
– A modifica del punto 3) delle condizioni di divorzio, il Sig. si obbliga ed impegna a trasferire in Parte_1 favore della Sig.ra la propria quota di ½ di proprietà dell'immobile sito in Stradella, Via Gramegna CP_1
n° 6, con relative pertinenze con atto da stipularsi avanti a Notaio di fiducia prescelto dalla Sig.ra CP_1
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– per quanto riguarda il contratto di mutuo ipotecario stipulato dai Sigg. e on e Pt_1 CP_1 CP_2 tuttora in essere, la Sig.ra a far tempo dalla sottoscrizione del presente accordo, si obbliga ed CP_1 impegna a provvedere interamente al pagamento delle rate di mutuo e dell'assicurazione ad esso collegata. Il
Sig. avrà diritto di ripetizione di ogni eventuale importo che dovesse venirgli richiesto dalla Banca Pt_1 mutuante per mancato adempimento da parte della Sig.ra con espressa manleva da parte di quest'ultima. CP_1
In ogni caso la Sig.ra i impegna, allorquando ci saranno i presupposti, a richiedere alla banca mutuante CP_1
l'accollo integrale del mutuo, con liberazione del Sig. da ogni obbligazione contrattuale;
Pt_1
– le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere a titolo di ripetizione di rate di mutuo da ciascuno di loro corrisposte sia durante il matrimonio, sia successivamente, rinunciando sin d'ora irrevocabilmente ed espressamente a promuovere l'uno nei confronti dell'altra qualsiasi azione per tale titolo, ragione o causale, anche connessa all'aspetto qui trattato;
a modifica del punto 5) delle condizioni di divorzio revocare qualsivoglia assegno di mantenimento ordinario e straordinario da parte del Sig. in favore del GL , in quanto divenuto economicamente Pt_1 Per_1
Per_ indipendente. Il Sig. continuerà a versare alla Sig.ra d in favore della FI l'assegno Pt_1 CP_1 di mantenimento comprensivo di ogni spesa fissato nella misura mensile complessiva di € 300,00, mediante versamento diretto da parte dell'INPS Ente erogatore della pensione. Tale obbligo al contributo ordinario e Per_ straordinario al mantenimento in favore della FI cesserà automaticamente a far tempo dal gennaio
2026, senza alcun obbligo di deposito di alcun ricorso di modifica delle presenti condizioni congiunte;
– a modifica del punto 6) delle condizioni di divorzio revocare qualsivoglia assegno di mantenimento del Sig.
in favore della Sig.ra con effetto a far tempo dalla sottoscrizione del presente accordo, a tal fine Pt_1 CP_1 le parti si impegnano a comunicare tempestivamente detta revoca all'INPS;
– le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti;
– le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al
Giudice delegato del 14.12.2024 hanno raggiunto un accordo parzialmente modificativo delle condizioni stabilite all'epoca del divorzio nella sentenza del Tribunale di Pavia n° 2044/2018 pubblicata il 20/12/2018.
pagina 2 di 3 Il Collegio ritiene che le condizioni concordate possano essere recepite, in quanto rispondenti all'interesse della prole, e che sia corretto compensare integralmente le spese di lite, come richiesto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da a parziale modifica Parte_1 delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio del Tribunale di Pavia n° 2044/2018 pubblicata il 20/12/2018:
- recepisce le condizioni concordate tra le parti sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate;
- Dà atto delle ulteriori statuizioni stabilite dalle parti;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi
Pavia, così deciso in data 14.2.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
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