Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 02/05/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01531/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Susanna Angela Tosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Tonale n. 22;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 29 ottobre 2021, notificato in pari data, con cui è stata decretata l’inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana rif. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, presentata dal ricorrente in data 5 febbraio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza smaltimento del 3 aprile 2025, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 27 dicembre 2021 e depositato il 22 gennaio successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 29 ottobre 2021, notificato in pari data, con cui è stata decretata l’inammissibilità della sua istanza di concessione della cittadinanza italiana rif. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, presentata in data 5 febbraio 2021.
Il ricorrente, presente sul territorio italiano da più di 10 anni, ovvero dal 17 febbraio 2009, è stato dapprima iscritto all’anagrafe del Comune di -OMISSIS-, via -OMISSIS- e successivamente, dal 13 giugno 2011, si è traferito nel Comune di -OMISSIS-, risiedendovi fino alla data del 5 febbraio 2021, allorquando ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana. Tuttavia, attraverso il provvedimento impugnato, l’Amministrazione resistente ha dichiarato inammissibile la predetta istanza, in quanto il richiedente è risultato irreperibile presso il Comune di -OMISSIS- nel periodo 2 maggio 2019 - 14 settembre 2019, ciò determinando il venir meno del requisito della residenza continuativa e ininterrotta nel territorio nazionale per oltre dieci anni, come stabilito dall’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992.
Assumendo l’illegittimità del richiamato provvedimento, il ricorrente – premessa la competenza di questo Tribunale sulla controversia de qua –, ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge, per eccesso di potere, per difetto/carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti, per carenza di motivazione, per difetto dei presupposti per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di cittadinanza ed erronea interpretazione e applicazione della norma di cui all’art. 9 comma 1, lett f, della legge n. 91 del 1992.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 3 aprile 2025, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Con le due censure del ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse – premessa la competenza di questo Tribunale sulla controversia de qua –, il ricorrente ha eccepito l’illegittimità del provvedimento di inammissibilità adottato dalla Prefettura di -OMISSIS-, poiché la sua presenza continuativa sul Territorio nazionale sarebbe attestata sia dall’attività lavorativa svolta dal medesimo, sia dall’intervenuto acquisto di un immobile di proprietà nel mese di giugno 2019 nel Comune di -OMISSIS-, in -OMISSIS-; in ogni caso, secondo la giurisprudenza, la momentanea interruzione nell’iscrizione anagrafica non osterebbe al maturare dei dieci anni di legge ai fini del rilascio della cittadinanza, allorquando pubblicità e certezza in ordine alla presenza effettiva e regolare dello straniero in Italia siano assicurate da altri elementi equipollenti.
2.1. Le doglianze sono infondate.
In via di premessa, deve rilevarsi come il decreto di inammissibilità dell’istanza finalizzata a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, essendo emanato da un’Autorità periferica dello Stato, ha effetti diretti limitati al solo ambito territoriale rispetto al quale è stato adottato, radicando quindi la competenza territoriale presso il Tribunale amministrativo “ periferico ”, nella specie presso questo Tribunale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 13 luglio 2021, n. 13).
Venendo al merito della questione, deve evidenziarsi che l’art. 9, comma 1, lett. f, della legge n. 91 del 1992 stabilisce che “ la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica (…) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”; l’art. 1, comma 2, lett. a, del D.P.R. n. 572 del 1993 dispone, poi, che “ si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica ”.
La consolidata giurisprudenza ha interpretato il citato art. 9, comma 1, lett. f, della legge n. 91 del 1992 nel senso che il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica Italiana deve essere posseduto attualmente e ininterrottamente alla data di presentazione della domanda e il tenore delle norme citate esige non la mera presenza in Italia dello straniero, ma la “ residenza legale ultradecennale ”, ossia il mantenimento di una continuativa e ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, V bis, 24 aprile 2025, n. 8048; V bis, 25 ottobre 2024, n. 18691; V bis, 3 febbraio 2023, n. 1939; T.A.R. Toscana, II, 25 marzo 2025, n. 543; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 20 maggio 2024, n. 1531; T.R.G.A., Trento, 14 gennaio 2022, n. 3; T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 2 luglio 2018, n. 632; T.A.R. Toscana, II, 25 giugno 2018, n. 901).
Del resto, “ la residenza legale decennale dimostrata attraverso l’iscrizione anagrafica ininterrotta è condizione non aggirabile ai sensi della normativa sopra richiamata, che, si ribadisce, in base alla normativa applicabile sopra riportata, presuppone oltre al possesso di un valido titolo di soggiorno anche l’osservanza delle previsioni in ordine alla iscrizione anagrafica della residenza ” (T.A.R. Lazio, Roma, V bis, 3 febbraio 2023, n. 1939).
La Prefettura di -OMISSIS-, nella fattispecie concreta, ha segnalato che “ il Comune di -OMISSIS- non conferma la residenza anagrafica dal 02/05/2019 al 14/09/2019, pertanto, la S.V. non soddisfa compiutamente il calcolo complessivo dei dieci anni di regolare permesso di soggiorno sul territorio italiano, requisito fondamentale per l’acquisto della cittadinanza italiana per residenza, (art.9, comma1, lett. f.) ” (all. 3 dell’Amministrazione).
In presenza di una interruzione del periodo di residenza, emergente dalle risultanze delle certificazioni anagrafiche e sostanzialmente non contestato dalla parte ricorrente, non poteva che dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza, non potendo disattendersi o rettificarsi d’ufficio le predette risultanze anagrafiche.
Ricade unicamente sul ricorrente, infatti, l’onere di attivare gli appositi rimedi per correggere gli asseriti errori nelle relative certificazioni (e in caso di esito positivo presentare un’eventuale istanza di riesame) presso i competenti Uffici anagrafici comunali ovvero gli ulteriori rimedi di tutela giustiziale o giurisdizionale presso le Autorità competenti (tra le quali il giudice ordinario, munito di giurisdizione su tali questioni). Quindi, le risultanze anagrafiche non possono essere rimesse in discussione in questa sede, difettando il giudice amministrativo della relativa giurisdizione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, V bis, 3 febbraio 2023, n. 1939; I bis, 16 marzo 2021, n. 3204).
2.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, gli esaminati motivi devono essere respinti.
3. All’infondatezza delle scrutinate censure, segue il rigetto del ricorso.
4. Avuto riguardo alle peculiarità della controversia e al suo complessivo andamento, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3 aprile 2025, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Silvia Torraca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio De Vita | Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.