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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2765/2024 e 3069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di II Grado iscritte al n. r.g. 2765/2024 e 3069/2024 rispettivamente promosse da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato, Federico Trento e Isabella
Scalabrino della Civica Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dell'Ente mediante gli avv.ti Katia Maretto e
Roberta Brusegan, ed elettivamente domiciliata presso la sede della stessa, in Mestre – Venezia, via
Forte Marghera 191;
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e Controparte_1 P.IVA_3
procuratore speciale sig. giusta procura autenticata, con sede in Bolzano (BZ) alla CP_2
via Roma 96 ed elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n.92 presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Nisco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_5
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_6
Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 11 in punto: appello avverso la sentenza n. 116/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 12.7.2023, depositata il giorno 24/04/2024;
Causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale della causa all'udienza del 17/4/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Di parte appellante : Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 116/2024, depositata in data 24.04.2024 e non notificata, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. Controparte_1
02120220000555805/000 emessa dall' ; Controparte_7
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , prodotti in Parte_1
I grado (doc. 1- 10 fascicolo I grado).
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.
Di parte appellante : Parte_3
Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano adito, contrariis reiectis:
- accogliere l'appello oggi promosso per i motivi sopra esplicitati, riformando la sentenza del
Giudice di Pace di Bolzano n. 116/2024, depositata in data 24.04.2024, non notificata e, per l'effetto, confermare la cartella esattoriale impugnata;
- compensi professionali rifusi;
Di parte appellata (in causa sub RG 2765/2024) Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e Parte_1
diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
pagina 2 di 11 • In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati dall'appellante;
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.
Di parte appellata (in causa sub RG 3069/2024) Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per TARDIVITA' nonché per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e diritto Parte_1
per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati dall'appellante;
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1. In fatto. Cenni processuali
1.1. Con sentenza n. 116/2024 depositata il 24 aprile 2024, resa nel giudizio sub RG 220/2023, il
Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione proposta da Controparte_1
avverso la cartella di pagamento nr. 02120220000555805/000, emessa nei suoi confronti
[...] dall' : Controparte_3
“accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
pagina 3 di 11 dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai capi relativi alla Parte_4
per discarico amministrativo;
[...]
annulla la cartella di pagamento n. 02120220000555805/000, intestata ad Controparte_1
avente ad oggetto sanzioni amministrative al C.d.S.; revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento concessa in udienza il
25.1.2023; compensa le spese processuali.”; come punto decisivo della sentenza il Giudice di Pace ha ritenuto non configurabile una responsabilità solidale della società di autonoleggio, una volta che quest'ultima abbia comunicato i dati dei locatari, ed effettivi trasgressori, all'ente irrogante la sanzione.
1.2. Con atto di citazione in appello dd. 27.9.2024, il ha interposto appello Parte_1
dinnanzi a questo Tribunale avverso tale decisione (così radicando il giudizio sub RG 2765/2024), formulando i seguenti motivi di appello:
I. Incompetenza per valore per materia del Giudice di primo grado (testualmente “Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L.
689/81”).
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., per avere, il Giudice di primo grado, ritenuto ammissibile l'opposizione alle cartelle di pagamento, volta a far valere il difetto di legittimazione passiva della società di autonoleggio, a seguito della comunicazione dei dati dei trasgressori effettivi delle violazioni (testualmente “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta”);
III. Violazione del vecchio art. 196 C.d.S. per avere, il Giudice di primo grado, erroneamente ritenuto che, in caso di locazione di veicoli senza conducente, il proprietario del veicolo potesse beneficiare dell'esclusione da responsabilità solidale con il conduttore delle violazioni punibili, a seguito della semplice comunicazione dei dati degli effettivi trasgressori agli enti procedenti (testualmente “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS, nonché dell'art. 386 del DPR
495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L.
689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione”).
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa depositata il 13.12.2024 , Controparte_1 sostenendo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'inammissibilità parziale per violazione del divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c., nonché l'infondatezza pagina 4 di 11 dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
1.3. Con ricorso in appello depositato il 29.10.2024 (così radicando il giudizio d'appello sub RG
3069/2024), ha svolto appello avverso la medesima sentenza del Parte_3
Giudice di Pace di Bolzano, formulando i seguenti motivi di appello:
I. Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, comma 1 e 3, 204 e 204 bis del C.d.S.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.- Illogicità della motivazione.
Ingiustizia manifesta.
II. Erronea interpretazione dell'art. 196, comma 1, del CdS, nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che dovrebbe essere esclusa la responsabilità solidale del proprietario-locatore, in violazione del principio per cui il proprietario del mezzo risponde solidalmente delle sanzioni amministrative commesse da altri.
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa depositata il 10.12.2024 , Controparte_1 sostenendo l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
1.4. Le due controversie d'appello così radicate venivano riunite all'udienza del 27.3.2025 ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
Le altre parti , e Controparte_7 Controparte_4 Controparte_8
sono rimaste contumaci. Parte_4
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025 a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 350-281sexiese c.p.c.
2. In diritto
2.1. Preliminarmente va affermata la tardività del ricorso in appello proposto da Parte_3
avverso l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Bolzano.
[...]
Poiché il giudizio verte in materia di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ne segue che non opera la sospensione feriale dei termini e, quindi, il termine semestrale di cui all'art. 327
c.p.c. scadeva il 24 ottobre 2024, mentre la notificazione del ricorso e del decreto è stata fatta il 4 novembre 2024 e, dunque, tardivamente. Sull'inapplicabilità a tutte le opposizioni all'esecuzione della sospensione feriale dei termini, si veda l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui:
"L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini
pagina 5 di 11 relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento" (Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 17328 del 03/07/2018; e anche: “la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615,617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c.. Tale regola vale anche con riferimento all'appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all'esecuzione ex art. 615, per contestare il diritto della controparte ad agire " in executivis" nelle forme di cui agli artt. 612 c.p.c. e segg., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge” (Cassazione civile sez. III - 09/05/2022, n.
4544).
Inoltre ed in ogni caso, l'appello proposto da neppure potrebbe essere Parte_3 considerato come appello incidentale tardivo ammissibile, atteso che l'interesse all'impugnazione della sentenza da parte di prescinde dall'appello dell'appellante Parte_3
(principale) e preesiste ad esso, e sorge dunque immediatamente per effetto della Parte_1 decisione (“L'impugnazione incidentale tardiva, in caso di cumulo soggettivo e oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte, per l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi autonomamente spettante, è inammissibile, poiché, vertendosi in una situazione di cause ab origine scindibili, l'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, secondo cui l'impugnazione promossa dal convenuto soccombente verso l'unico attore vittorioso, pur notificata ex art. 332 c.p.c. anche all'altro, non legittimava quest'ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. il rigetto della propria domanda, mancando un interesse paritario tra le due parti appellate), così Cass. Sez. 1, 28/02/2025, n. 5290, Rv. 674143 -
01).
Di qui l'inammissibilità dell'appello di . Parte_3
2.2. Sempre in via preliminare, va poi affermato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata l'appellante non è incorsa in alcuna violazione dell'art. CP_1 Parte_1
pagina 6 di 11 342 c.p.c., permettendo la formulazione dei motivi di appello da parte dell'appellante sia l'individuazione – in maniera chiara e puntuale - del capo (unico) della decisione di primo grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tanto premesso, si procede alla disamina dei motivi di appello avanzati dall'appellante Parte_1
[...]
2.3. Primo motivo di appello: incompetenza per valore e per materia del G.d.P.
L'appellante deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 7 e 27 c.p.c., nonché dell'art. 22 bis L. 689/81, eccependo l'incompetenza per materia e per valore del G.d.P. a decidere la vertenza in primo grado. Il giudizio riguarderebbe infatti un'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., in cui la competenza per valore sarebbe determinata dall'art. 17 c.p.c.: poiché il valore della causa è pari complessivamente ad € 37.974,77, la competenza spetterebbe al Tribunale e non al
Giudice di pace. Inoltre, in relazione alla competenza per materia, non si applicherebbe l'art. 22 bis
L. 689/81 in combinato disposto con l'art. 205, comma 3, C.d.S, che attribuirebbero al G.d.P. la competenza per materia senza limiti di valore, in relazione alle opposizioni a sanzioni amministrative relative a violazioni del C.d.S. Infatti, poiché il presente giudizio riguarderebbe un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., in cui non si contesta né la correttezza delle sanzioni o violazioni, né la mancata notifica dei verbali, la competenza sarebbe determinabile secondo i criteri generali.
L'appellata afferma la corretta applicazione dei criteri di competenza, delineati nel caso di specie dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011, sulla scia di quanto statuito dalla Corte suprema
(Cassazione SU n. 10261/2018, n. 10262/2018, n. 10263/2018).
Il Giudice rileva che il D.Lgs. n. 150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7) e l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del D.Lgs. n. 689/81). Nel primo caso è competente per materia il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra
Giudice di pace e Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte di cassazione ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-
pagina 7 di 11 bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poiché
l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr. Cass. n. 40561/2021, n. Cass.SU. n.
10261/2018, Cass.Ord. n. 24753/2011, Cass.Ord. n. 6563/2011).
La sentenza richiama l'ora abrogato art. 22 bis della L. 689/1981, ma le stesse considerazioni possono estendersi alla nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati, ma la competenza del Giudice di pace sussiste a condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad € 15.493,00.
Nel caso di specie l'opposizione ha ad oggetto un credito complessivo di € 37.974,77, pari al valore della cartella esattoriale, riferita a verbali di contestazione che individualmente non superano l'importo di € 15.493,00. Pertanto, in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 e alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi corretta la competenza del Giudice di pace nel giudizio di primo grado.
Tale motivo di appello è pertanto infondato.
2.4. Secondo motivo di appello: Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c..
Il motivo di appello è ammissibile e fondato, con assorbimento degli altri motivi di appello.
Parte appellante ha dedotto che l'opponente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata (così dal canto suo “la società di noleggio CP_1
trasmette i dati dei locatari dopo la notifica proprio onde evitare i ricorsi amministrativi al Prefetto
e/o giudiziali al Giudice di Pace…”, pag. 7 della costituzione in appello). A riguardo, è stato di recente affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. sentenza n. 945 del
10.10.2024), quanto segue: “Và dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente
l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo"
pagina 8 di 11 della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art.
196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis
c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Tale orientamento è stato confermato anche recentemente dalla Corte di cassazione: “In materia di violazioni del Codice della
Strada, il difetto di legittimazione passiva per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada deve farsi valere, da parte del noleggiatore, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi diventino definitivi.
Deve dunque affermarsi l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale conseguente al non opposto verbale di contestazione dell'infrazione, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto
"estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”
(Cassazione, sezione terza, n. 510/2023 e nello stesso senso n. 1383/2023 non massimata). Pertanto, la società di autonoleggio avrebbe dovuto far valere il proprio difetto di legittimazione passiva, impugnando tempestivamente i verbali di accertamento delle sanzioni, attraverso i rimedi dell'opposizione davanti al Giudice di Pace o davanti al prefetto. In mancanza, tali verbali di contestazione, costituenti titolo esecutivo, sono divenuti inoppugnabili, e, come già detto al capo precedente, la comunicazione dei conducenti non ha effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento.
Ne consegue che le sanzioni possono essere escusse con il procedimento esecutivo.”
I motivi di opposizione della parte opponente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi inammissibili, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
pagina 9 di 11 Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello —se li si ritenesse tempestivi— non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di questo Tribunale, che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla potrebbe determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione. Controparte_1
Ne consegue che, in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione di
[...]
in relazione agli importi dovuti al con conseguente conferma, Controparte_1 Parte_1
in parte qua, della cartella di pagamento opposta n. 02120220000555805/000.
3. Spese di lite.
Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente fra le parti e Parte_1 CP_1
le spese di lite di entrambi i gradi.
[...]
L'appellante va invece condannata a rifondere all'appellata le spese Parte_3
del giudizio, che sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55 d.d. 10/03/2014 e successive modifiche.
Tenuto conto del valore di lite (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55 da € 26.001,00 a € 52.000,00) e tenuto conto della ridotta complessità della vertenza (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali del grado d'appello vengono liquidate come segue: Euro 851,00 per la fase di studio,
Euro 602,00 per la fase introduttiva ed Euro 1453,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente
Euro 2906,00 per compenso totale, nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie
(cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
In considerazione della declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante , ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. Parte_3
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 116/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 12/7/2023, depositata il giorno 24/4/2024, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti al Controparte_1 Parte_1
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta n. 02120220000555805/000
[...]
in relazione agli importi dovuti al Parte_1
3. dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_3
pagina 10 di 11
4. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra le parti Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
5. condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_3 [...]
le spese di lite del grado, liquidate in € 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre al Controparte_1
15% rimborso forfettario spese, oltre ad IVA e CAP come per legge e successive occorrende;
6. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
7. dà atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del Testo Unico delle spese di giustizia di cui al DPR del 30 maggio 2002 n. 115, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_3 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Bolzano, 17 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di II Grado iscritte al n. r.g. 2765/2024 e 3069/2024 rispettivamente promosse da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato, Federico Trento e Isabella
Scalabrino della Civica Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dell'Ente mediante gli avv.ti Katia Maretto e
Roberta Brusegan, ed elettivamente domiciliata presso la sede della stessa, in Mestre – Venezia, via
Forte Marghera 191;
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e Controparte_1 P.IVA_3
procuratore speciale sig. giusta procura autenticata, con sede in Bolzano (BZ) alla CP_2
via Roma 96 ed elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n.92 presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Nisco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_5
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_6
Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 11 in punto: appello avverso la sentenza n. 116/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 12.7.2023, depositata il giorno 24/04/2024;
Causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale della causa all'udienza del 17/4/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Di parte appellante : Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 116/2024, depositata in data 24.04.2024 e non notificata, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. Controparte_1
02120220000555805/000 emessa dall' ; Controparte_7
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , prodotti in Parte_1
I grado (doc. 1- 10 fascicolo I grado).
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.
Di parte appellante : Parte_3
Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano adito, contrariis reiectis:
- accogliere l'appello oggi promosso per i motivi sopra esplicitati, riformando la sentenza del
Giudice di Pace di Bolzano n. 116/2024, depositata in data 24.04.2024, non notificata e, per l'effetto, confermare la cartella esattoriale impugnata;
- compensi professionali rifusi;
Di parte appellata (in causa sub RG 2765/2024) Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e Parte_1
diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
pagina 2 di 11 • In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati dall'appellante;
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.
Di parte appellata (in causa sub RG 3069/2024) Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per TARDIVITA' nonché per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e diritto Parte_1
per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati dall'appellante;
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1. In fatto. Cenni processuali
1.1. Con sentenza n. 116/2024 depositata il 24 aprile 2024, resa nel giudizio sub RG 220/2023, il
Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione proposta da Controparte_1
avverso la cartella di pagamento nr. 02120220000555805/000, emessa nei suoi confronti
[...] dall' : Controparte_3
“accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
pagina 3 di 11 dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai capi relativi alla Parte_4
per discarico amministrativo;
[...]
annulla la cartella di pagamento n. 02120220000555805/000, intestata ad Controparte_1
avente ad oggetto sanzioni amministrative al C.d.S.; revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento concessa in udienza il
25.1.2023; compensa le spese processuali.”; come punto decisivo della sentenza il Giudice di Pace ha ritenuto non configurabile una responsabilità solidale della società di autonoleggio, una volta che quest'ultima abbia comunicato i dati dei locatari, ed effettivi trasgressori, all'ente irrogante la sanzione.
1.2. Con atto di citazione in appello dd. 27.9.2024, il ha interposto appello Parte_1
dinnanzi a questo Tribunale avverso tale decisione (così radicando il giudizio sub RG 2765/2024), formulando i seguenti motivi di appello:
I. Incompetenza per valore per materia del Giudice di primo grado (testualmente “Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L.
689/81”).
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., per avere, il Giudice di primo grado, ritenuto ammissibile l'opposizione alle cartelle di pagamento, volta a far valere il difetto di legittimazione passiva della società di autonoleggio, a seguito della comunicazione dei dati dei trasgressori effettivi delle violazioni (testualmente “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta”);
III. Violazione del vecchio art. 196 C.d.S. per avere, il Giudice di primo grado, erroneamente ritenuto che, in caso di locazione di veicoli senza conducente, il proprietario del veicolo potesse beneficiare dell'esclusione da responsabilità solidale con il conduttore delle violazioni punibili, a seguito della semplice comunicazione dei dati degli effettivi trasgressori agli enti procedenti (testualmente “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS, nonché dell'art. 386 del DPR
495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L.
689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione”).
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa depositata il 13.12.2024 , Controparte_1 sostenendo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'inammissibilità parziale per violazione del divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c., nonché l'infondatezza pagina 4 di 11 dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
1.3. Con ricorso in appello depositato il 29.10.2024 (così radicando il giudizio d'appello sub RG
3069/2024), ha svolto appello avverso la medesima sentenza del Parte_3
Giudice di Pace di Bolzano, formulando i seguenti motivi di appello:
I. Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, comma 1 e 3, 204 e 204 bis del C.d.S.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.- Illogicità della motivazione.
Ingiustizia manifesta.
II. Erronea interpretazione dell'art. 196, comma 1, del CdS, nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che dovrebbe essere esclusa la responsabilità solidale del proprietario-locatore, in violazione del principio per cui il proprietario del mezzo risponde solidalmente delle sanzioni amministrative commesse da altri.
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa depositata il 10.12.2024 , Controparte_1 sostenendo l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
1.4. Le due controversie d'appello così radicate venivano riunite all'udienza del 27.3.2025 ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
Le altre parti , e Controparte_7 Controparte_4 Controparte_8
sono rimaste contumaci. Parte_4
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025 a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 350-281sexiese c.p.c.
2. In diritto
2.1. Preliminarmente va affermata la tardività del ricorso in appello proposto da Parte_3
avverso l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Bolzano.
[...]
Poiché il giudizio verte in materia di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ne segue che non opera la sospensione feriale dei termini e, quindi, il termine semestrale di cui all'art. 327
c.p.c. scadeva il 24 ottobre 2024, mentre la notificazione del ricorso e del decreto è stata fatta il 4 novembre 2024 e, dunque, tardivamente. Sull'inapplicabilità a tutte le opposizioni all'esecuzione della sospensione feriale dei termini, si veda l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui:
"L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini
pagina 5 di 11 relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento" (Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 17328 del 03/07/2018; e anche: “la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615,617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c.. Tale regola vale anche con riferimento all'appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all'esecuzione ex art. 615, per contestare il diritto della controparte ad agire " in executivis" nelle forme di cui agli artt. 612 c.p.c. e segg., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge” (Cassazione civile sez. III - 09/05/2022, n.
4544).
Inoltre ed in ogni caso, l'appello proposto da neppure potrebbe essere Parte_3 considerato come appello incidentale tardivo ammissibile, atteso che l'interesse all'impugnazione della sentenza da parte di prescinde dall'appello dell'appellante Parte_3
(principale) e preesiste ad esso, e sorge dunque immediatamente per effetto della Parte_1 decisione (“L'impugnazione incidentale tardiva, in caso di cumulo soggettivo e oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte, per l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi autonomamente spettante, è inammissibile, poiché, vertendosi in una situazione di cause ab origine scindibili, l'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, secondo cui l'impugnazione promossa dal convenuto soccombente verso l'unico attore vittorioso, pur notificata ex art. 332 c.p.c. anche all'altro, non legittimava quest'ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. il rigetto della propria domanda, mancando un interesse paritario tra le due parti appellate), così Cass. Sez. 1, 28/02/2025, n. 5290, Rv. 674143 -
01).
Di qui l'inammissibilità dell'appello di . Parte_3
2.2. Sempre in via preliminare, va poi affermato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata l'appellante non è incorsa in alcuna violazione dell'art. CP_1 Parte_1
pagina 6 di 11 342 c.p.c., permettendo la formulazione dei motivi di appello da parte dell'appellante sia l'individuazione – in maniera chiara e puntuale - del capo (unico) della decisione di primo grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tanto premesso, si procede alla disamina dei motivi di appello avanzati dall'appellante Parte_1
[...]
2.3. Primo motivo di appello: incompetenza per valore e per materia del G.d.P.
L'appellante deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 7 e 27 c.p.c., nonché dell'art. 22 bis L. 689/81, eccependo l'incompetenza per materia e per valore del G.d.P. a decidere la vertenza in primo grado. Il giudizio riguarderebbe infatti un'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., in cui la competenza per valore sarebbe determinata dall'art. 17 c.p.c.: poiché il valore della causa è pari complessivamente ad € 37.974,77, la competenza spetterebbe al Tribunale e non al
Giudice di pace. Inoltre, in relazione alla competenza per materia, non si applicherebbe l'art. 22 bis
L. 689/81 in combinato disposto con l'art. 205, comma 3, C.d.S, che attribuirebbero al G.d.P. la competenza per materia senza limiti di valore, in relazione alle opposizioni a sanzioni amministrative relative a violazioni del C.d.S. Infatti, poiché il presente giudizio riguarderebbe un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., in cui non si contesta né la correttezza delle sanzioni o violazioni, né la mancata notifica dei verbali, la competenza sarebbe determinabile secondo i criteri generali.
L'appellata afferma la corretta applicazione dei criteri di competenza, delineati nel caso di specie dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011, sulla scia di quanto statuito dalla Corte suprema
(Cassazione SU n. 10261/2018, n. 10262/2018, n. 10263/2018).
Il Giudice rileva che il D.Lgs. n. 150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7) e l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del D.Lgs. n. 689/81). Nel primo caso è competente per materia il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra
Giudice di pace e Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte di cassazione ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-
pagina 7 di 11 bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poiché
l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr. Cass. n. 40561/2021, n. Cass.SU. n.
10261/2018, Cass.Ord. n. 24753/2011, Cass.Ord. n. 6563/2011).
La sentenza richiama l'ora abrogato art. 22 bis della L. 689/1981, ma le stesse considerazioni possono estendersi alla nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati, ma la competenza del Giudice di pace sussiste a condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad € 15.493,00.
Nel caso di specie l'opposizione ha ad oggetto un credito complessivo di € 37.974,77, pari al valore della cartella esattoriale, riferita a verbali di contestazione che individualmente non superano l'importo di € 15.493,00. Pertanto, in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 e alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi corretta la competenza del Giudice di pace nel giudizio di primo grado.
Tale motivo di appello è pertanto infondato.
2.4. Secondo motivo di appello: Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c..
Il motivo di appello è ammissibile e fondato, con assorbimento degli altri motivi di appello.
Parte appellante ha dedotto che l'opponente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata (così dal canto suo “la società di noleggio CP_1
trasmette i dati dei locatari dopo la notifica proprio onde evitare i ricorsi amministrativi al Prefetto
e/o giudiziali al Giudice di Pace…”, pag. 7 della costituzione in appello). A riguardo, è stato di recente affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. sentenza n. 945 del
10.10.2024), quanto segue: “Và dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente
l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo"
pagina 8 di 11 della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art.
196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis
c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Tale orientamento è stato confermato anche recentemente dalla Corte di cassazione: “In materia di violazioni del Codice della
Strada, il difetto di legittimazione passiva per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada deve farsi valere, da parte del noleggiatore, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi diventino definitivi.
Deve dunque affermarsi l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale conseguente al non opposto verbale di contestazione dell'infrazione, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto
"estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”
(Cassazione, sezione terza, n. 510/2023 e nello stesso senso n. 1383/2023 non massimata). Pertanto, la società di autonoleggio avrebbe dovuto far valere il proprio difetto di legittimazione passiva, impugnando tempestivamente i verbali di accertamento delle sanzioni, attraverso i rimedi dell'opposizione davanti al Giudice di Pace o davanti al prefetto. In mancanza, tali verbali di contestazione, costituenti titolo esecutivo, sono divenuti inoppugnabili, e, come già detto al capo precedente, la comunicazione dei conducenti non ha effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento.
Ne consegue che le sanzioni possono essere escusse con il procedimento esecutivo.”
I motivi di opposizione della parte opponente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi inammissibili, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
pagina 9 di 11 Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello —se li si ritenesse tempestivi— non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di questo Tribunale, che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla potrebbe determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione. Controparte_1
Ne consegue che, in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione di
[...]
in relazione agli importi dovuti al con conseguente conferma, Controparte_1 Parte_1
in parte qua, della cartella di pagamento opposta n. 02120220000555805/000.
3. Spese di lite.
Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente fra le parti e Parte_1 CP_1
le spese di lite di entrambi i gradi.
[...]
L'appellante va invece condannata a rifondere all'appellata le spese Parte_3
del giudizio, che sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55 d.d. 10/03/2014 e successive modifiche.
Tenuto conto del valore di lite (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55 da € 26.001,00 a € 52.000,00) e tenuto conto della ridotta complessità della vertenza (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali del grado d'appello vengono liquidate come segue: Euro 851,00 per la fase di studio,
Euro 602,00 per la fase introduttiva ed Euro 1453,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente
Euro 2906,00 per compenso totale, nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie
(cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
In considerazione della declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante , ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. Parte_3
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 116/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 12/7/2023, depositata il giorno 24/4/2024, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti al Controparte_1 Parte_1
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta n. 02120220000555805/000
[...]
in relazione agli importi dovuti al Parte_1
3. dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_3
pagina 10 di 11
4. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra le parti Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
5. condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_3 [...]
le spese di lite del grado, liquidate in € 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre al Controparte_1
15% rimborso forfettario spese, oltre ad IVA e CAP come per legge e successive occorrende;
6. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
7. dà atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del Testo Unico delle spese di giustizia di cui al DPR del 30 maggio 2002 n. 115, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_3 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Bolzano, 17 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
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