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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/07/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 349/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO Parte_1 P.IVA_1
RAFFAELLA,
RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MORELLINI LINDA M.C.,
RECLAMATA
Con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze INTERVENUTO avverso
Il decreto emesso dal Tribunale di Pisa il 23/01/2025 di rigetto della richiesta di risoluzione del concordato preventivo pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di FIRENZE voglia, ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in via principale revocare il decreto emesso nell'ambito della procedura R.G.F. 33/2017 – Tribunale di Pisa, notificato in data 23/01/2025 e per l'effetto pronunciare la risoluzione del concordato preventivo n. 33/2017 e conseguentemente disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale CP_ dei beni della con sede in , Controparte_2 CP_ frazione Marina di , via della Foce n. 4, Codice Fiscale/p.iva , P.IVA_2 con condanna della stessa società alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria: Si richiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento di risoluzione del concordato – TRIBUNALE DI PISA – RG 33/2017 – CONC”
Per la parte reclamata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: (1) Dichiarare improcedibile il reclamo proposto da per mancata Pt_1 instaurazione del contraddittorio;
(2) Dichiarare inammissibile il reclamo per decadenza del termine di cui all'art. 186-bis l.f.; NEL MERITO previa acquisizione degli atti e dei documenti relativi all'intero fascicolo della procedura concorsuale n 33/2017
➢ dichiararlo infondato nel merito, previo ogni opportuno accertamento;
➢ condannare al pagamento degli onorari e spese di lite, oltre Parte_1 rimborso spese generali, oneri fiscali e contributi previdenziali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto emesso dal Parte_1
Tribunale di Pisa e depositato in data 21.2.2025, con il quale è stata rigettata la richiesta di risoluzione del concordato preventivo proposto dalla Controparte_1
[...]
pagina 2 di 5 Con decreto del 24.2.2025 la Presidente della Sezione ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 16.5.2025, assegnando termine alla ricorrente di 10 giorni per la notifica alla controparte e disponendo la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per la predetta udienza nessuna delle parti ha depositato note scritte, per cui è stato assegnato il nuovo termine fino all'11.7.2025 per il deposito delle note scritte.
In data 7.7.2025 la parte ricorrente ha depositato un'istanza chiedendo di essere rimessa in termini per la notifica del ricorso, depositando poi, il successivo
8.7.2025, le notifiche effettuate per la prima volta in quella data alla controparte.
La parte ricorrente ammette di non avere effettuato alcun tentativo di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in vista del primo termine assegnato, non indicando nell'istanza di rimessione in termini il motivo per cui tale notifica è stata omessa.
L'istanza risulta pertanto immotivata.
La si è costituita chiedendo in via preliminare di Controparte_3 dichiarare improcedibile il ricorso.
Tale eccezione è fondata.
La Corte di Cassazione, in una materia del tutto assimilabile alla presente, ha già precisato che “In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento,
l'istanza con cui il reclamante, che non abbia notificato il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza nel termine ordinatorio ex art. 18, comma
4, l.fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dal d.lgs. n. 169 del
2007), chieda, successivamente allo spirare di quest'ultimo, un nuovo termine per provvedervi, deve esplicitare le ragioni che hanno impedito di dar corso all'incombente processuale, dovendo operarsi un bilanciamento tra la legittima aspettativa della controparte al consolidamento del provvedimento giudiziario già emesso ed il diritto del reclamante, comunque collegato al principio del giusto
pagina 3 di 5 processo, ad un giudizio e ad una pronuncia” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 11541 del
11/05/2017);
Non essendo stata fornita alcuna valida motivazione, quindi, non vi sono margini per la rimessione in termini, specie considerando che la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza del termine originario.
La Suprema Corte ha altresì affermato, in una materia regolata dal medesimo rito applicabile all'odierna fattispecie, che “Nel procedimento di reclamo avverso il decreto del Tribunale di omologazione del concordato preventivo, di cui all'art.
183 l.fall., qualora il ricorrente non depositi le notificazioni del ricorso e del decreto di fissazione ai reclamati, da effettuarsi nel termine di trenta giorni ex art.
18 l.fall. - applicabile in assenza di contrarie disposizioni -, la Corte d'appello, rilevata la mancata comparizione delle parti in udienza e impossibilitata a controllare l'avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio, deve definire in rito il procedimento, che ha natura camerale, non potendo accordarsi un nuovo termine per la notificazione, da momento che non è consentito rinnovare un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente” (Sez. 1, Sentenza n. 24797 del
03/10/2019).
Pertanto, in assenza della prova della notifica del ricorso nel termine assegnato ed in mancanza dei presupposti per la rimessione in termini, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese devono essere poste a carico del reclamante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in relazione al valore indeterminato della controversia (v. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 16300 del 24/07/2007) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi attesa la scarsa complessità della controversia.
Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Pisa il 23/01/2025, così provvede:
DICHIARA improcedibile il ricorso;
CONDANNA la ricorrente a rifondere alla controparte le spese di costituzione nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.473 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 sia per la parte reclamante.
Firenze, camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 349/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO Parte_1 P.IVA_1
RAFFAELLA,
RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MORELLINI LINDA M.C.,
RECLAMATA
Con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze INTERVENUTO avverso
Il decreto emesso dal Tribunale di Pisa il 23/01/2025 di rigetto della richiesta di risoluzione del concordato preventivo pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di FIRENZE voglia, ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in via principale revocare il decreto emesso nell'ambito della procedura R.G.F. 33/2017 – Tribunale di Pisa, notificato in data 23/01/2025 e per l'effetto pronunciare la risoluzione del concordato preventivo n. 33/2017 e conseguentemente disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale CP_ dei beni della con sede in , Controparte_2 CP_ frazione Marina di , via della Foce n. 4, Codice Fiscale/p.iva , P.IVA_2 con condanna della stessa società alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria: Si richiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento di risoluzione del concordato – TRIBUNALE DI PISA – RG 33/2017 – CONC”
Per la parte reclamata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: (1) Dichiarare improcedibile il reclamo proposto da per mancata Pt_1 instaurazione del contraddittorio;
(2) Dichiarare inammissibile il reclamo per decadenza del termine di cui all'art. 186-bis l.f.; NEL MERITO previa acquisizione degli atti e dei documenti relativi all'intero fascicolo della procedura concorsuale n 33/2017
➢ dichiararlo infondato nel merito, previo ogni opportuno accertamento;
➢ condannare al pagamento degli onorari e spese di lite, oltre Parte_1 rimborso spese generali, oneri fiscali e contributi previdenziali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto emesso dal Parte_1
Tribunale di Pisa e depositato in data 21.2.2025, con il quale è stata rigettata la richiesta di risoluzione del concordato preventivo proposto dalla Controparte_1
[...]
pagina 2 di 5 Con decreto del 24.2.2025 la Presidente della Sezione ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 16.5.2025, assegnando termine alla ricorrente di 10 giorni per la notifica alla controparte e disponendo la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per la predetta udienza nessuna delle parti ha depositato note scritte, per cui è stato assegnato il nuovo termine fino all'11.7.2025 per il deposito delle note scritte.
In data 7.7.2025 la parte ricorrente ha depositato un'istanza chiedendo di essere rimessa in termini per la notifica del ricorso, depositando poi, il successivo
8.7.2025, le notifiche effettuate per la prima volta in quella data alla controparte.
La parte ricorrente ammette di non avere effettuato alcun tentativo di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in vista del primo termine assegnato, non indicando nell'istanza di rimessione in termini il motivo per cui tale notifica è stata omessa.
L'istanza risulta pertanto immotivata.
La si è costituita chiedendo in via preliminare di Controparte_3 dichiarare improcedibile il ricorso.
Tale eccezione è fondata.
La Corte di Cassazione, in una materia del tutto assimilabile alla presente, ha già precisato che “In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento,
l'istanza con cui il reclamante, che non abbia notificato il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza nel termine ordinatorio ex art. 18, comma
4, l.fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dal d.lgs. n. 169 del
2007), chieda, successivamente allo spirare di quest'ultimo, un nuovo termine per provvedervi, deve esplicitare le ragioni che hanno impedito di dar corso all'incombente processuale, dovendo operarsi un bilanciamento tra la legittima aspettativa della controparte al consolidamento del provvedimento giudiziario già emesso ed il diritto del reclamante, comunque collegato al principio del giusto
pagina 3 di 5 processo, ad un giudizio e ad una pronuncia” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 11541 del
11/05/2017);
Non essendo stata fornita alcuna valida motivazione, quindi, non vi sono margini per la rimessione in termini, specie considerando che la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza del termine originario.
La Suprema Corte ha altresì affermato, in una materia regolata dal medesimo rito applicabile all'odierna fattispecie, che “Nel procedimento di reclamo avverso il decreto del Tribunale di omologazione del concordato preventivo, di cui all'art.
183 l.fall., qualora il ricorrente non depositi le notificazioni del ricorso e del decreto di fissazione ai reclamati, da effettuarsi nel termine di trenta giorni ex art.
18 l.fall. - applicabile in assenza di contrarie disposizioni -, la Corte d'appello, rilevata la mancata comparizione delle parti in udienza e impossibilitata a controllare l'avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio, deve definire in rito il procedimento, che ha natura camerale, non potendo accordarsi un nuovo termine per la notificazione, da momento che non è consentito rinnovare un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente” (Sez. 1, Sentenza n. 24797 del
03/10/2019).
Pertanto, in assenza della prova della notifica del ricorso nel termine assegnato ed in mancanza dei presupposti per la rimessione in termini, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese devono essere poste a carico del reclamante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in relazione al valore indeterminato della controversia (v. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 16300 del 24/07/2007) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi attesa la scarsa complessità della controversia.
Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Pisa il 23/01/2025, così provvede:
DICHIARA improcedibile il ricorso;
CONDANNA la ricorrente a rifondere alla controparte le spese di costituzione nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.473 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 sia per la parte reclamante.
Firenze, camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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