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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 135/2021 promossa da:
(C.F. ), titolare di omonima agenzia Parte_1 C.F._1 immobiliare, con l'Avv. Gianni Frosini
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
ed C.F. , quali eredi C.F._3 Controparte_3 C.F._4 accettanti l'eredità con beneficio di inventario di con l'Avv. Andrea Ghelli Controparte_4
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 413/2020 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 18/06/2020
CONCLUSIONI
In data 15.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita – ogni contraria istanza disattesa e reietta – in accoglimento della presente impugnazione, accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e l'inefficacia della sentenza impugnata e, per l'effetto – in riforma della stessa sentenza - per tutti i motivi sopra riportati e per tutti quelli svolti nel giudizio di primo grado, a) confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare l'ing. al Controparte_4 pagamento in favore del sig. della somma di € 10.000,00, oltre Iva, Parte_1 interessi, spese e competenze legali liquidate in decreto, ovvero la maggiore o minore
pagina 1 di 9 somma ritenuta di giustizia;
b) condannare l'appellato alla refusione degli onorari e delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per la parte appellata:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previ gli incombenti di rito, respingere l'appello avversario e comunque ogni domanda proposta dal Sig. in proprio ed Parte_1 in qualità di titolare dell'omonima Agenzia Immobiliare, in quanto inammissibili e comunque infondati in fatto e in diritto.
Con ogni consequenziale pronuncia e con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e dei compensi anche del presente grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 413/2020 pubblicata il 18/06/2020, il Tribunale di Pistoia ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 557/2018 emesso in data 10.5.2018 su ricorso ed a favore di titolare di omonima agenzia immobiliare, nei confronti di Parte_1
per il pagamento della somma di € 10.000,00, oltre IVA ed interessi legali Controparte_4 dalla domanda al saldo.
Individuato il titolo della domanda (al netto degli iniziali profili di indeterminatezza per via della particolare formulazione del ricorso) nella previsione dell'art. 6 lett. c) del mandato sottoscritto tra le parti in data 28.2.2017 per la promozione della vendita di un complesso immobiliare sito in Quarrata (PT) – previsione in forza della quale la parte venditrice, in caso di rifiuto di una proposta di acquisto conforme alle condizioni di vendita specificate nel mandato, avrebbe dovuto versare al mediatore una penale pari all'importo della provvigione, calcolata nel 2% oltre IVA del prezzo di vendita – il Tribunale ha ritenuto insussistente, in base agli atti di causa ed alle prove tempestivamente introdotte in giudizio, il presupposto del rifiuto del mandante nella vicenda de qua, con particolare riferimento alla proposta di acquisto del 2.12.2017, sottoscritta da indicata nel ricorso monitorio, Parte_2 spedita al tramite posta raccomandata, osservando al riguardo che: a) la proposta in CP_4 questione era espressamente definita irrevocabile ex art. 1329 c.c. con la precisazione che la stessa avrebbe perso ogni efficacia qualora entro il giorno 11 dicembre 2017 compreso non fosse stata portata a conoscenza della proponente la relativa accettazione;
b) l'ingiungente non aveva dato prova dell'avvenuta proroga di tale offerta ad opera della proponente, rimanendo pertanto detta circostanza a livello di mera asserzione di parte;
c) per altro verso, l'opponente aveva fornito riscontro documentale dell'impossibilità del ritiro, da parte sua, sino all'11.12.2017 compreso, della raccomandata a lui indirizzata con avviso di giacenza del pagina 2 di 9 5.12.2017 e ciò non per fatto proprio ma per le stesse tempistiche di lavorazione delle raccomandate da parte di come da doc. 4 del fascicolo attoreo, Controparte_5 contenente due “scontrini” di ritiro giacenza del 6 e del 7.12.2017, emessi da apparecchiatura ubicata nell'ufficio postale, con esito “Oggetto attualmente non disponibile”, ed altro scontrino dell'11.12.2017 con esito “Oggetto in lavorazione. Disponibile al ritiro dal
12/12/2017”; d) si appalesavano quindi irrilevanti i motivi del mancato ritiro della raccomandata in data successiva all'11.12.2017, atteso che da quel momento in poi, in assenza di prova circa una proroga della proposta d'acquisto, questa stessa era ormai divenuta inefficace. Per quanto ancora di interesse, ha ritenuto il primo giudice priva di pregio “sul punto l'osservazione di parte convenuta per cui, ferma la natura giuridica di atti recettizi tanto della proposta quanto dell'accettazione ex art. 1326 c.c., per la parte proponente è sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta ricezione della proposta, l'avviso di compiuta giacenza della raccomandata contenente la stessa: tale avviso, infatti, integra una mera presunzione iuris tantum di avvenuta conoscenza “legale” e non reale dell'atto inviato, superabile perciò tramite prova contraria - ossia, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto stesso - da parte del destinatario della missiva. Nel caso qui sub iudice, siffatta prova risulta essere stata offerta dall'attore, con l'effetto che mancando la conoscenza della proposta, alcun (immotivato) rifiuto di essa è configurabile in capo al destinatario della stessa”.
Sulla base di tali motivi, dichiarate assorbite le altre questioni controverse relative alla validità della penale ovvero alla necessità di sua riduzione equitativa ex art. 1384 c.c., il
Tribunale ha accolto l'opposizione revocando il decreto con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite.
2. ha proposto appello, censurando la decisione “per omesso esame Parte_1 di un fatto decisivo ai fini del giudizio, per erronea valutazione delle prove documentali allegate, oltre che per violazione e falsa applicazione delle norme di legge contenute negli artt. 1218 c.c. e 115 c.p.c.”, in particolare sostenendo che:
I) non rispondeva al vero quanto affermato in sentenza circa l'indeterminatezza della causa petendi, al contrario chiaramente argomentata nella comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2018;
II) il aveva assolto all'onere probatorio su di lui incombente, avendo prodotto il Pt_1 mandato ricevuto dal e la proposta di acquisto raccolta in esecuzione dell'incarico, non CP_4
pagina 3 di 9 sottoscritta per accettazione dal mandante;
III) il Tribunale aveva ritenuto provata l'impossibilità del ritiro della raccomandata contenente la proposta di acquisto da parte dell'opponente basandosi unicamente sulla documentazione da quest'ultimo prodotta sub all. 4 dell'atto di citazione, inidonea, tuttavia, a fornire prova di quanto dedotto. Così, in particolare, ha argomentato l'appellante: “In ogni atto del precedente grado di giudizio è stata sottolineata dall'esponente l'efficacia decisiva attribuita dall'ordinamento al pervenimento del plico presso la residenza del destinatario in ordine sia alla conoscenza legale dell'atto, sia alla misura della prova liberatoria di cui veniva ad essere con ciò onerato l'opponente. Questi […] ha depositato al doc. 4) una copia fotostatica contenente n. 4 documenti diversi - così da indurre il giudice a ravvedervi un collegamento fra i medesimi – ovvero l'avviso di giacenza della raccomandata e tre scontrini rilasciati in date diverse dal medesimo ufficio, che dovevano attestare gli accessi eseguiti dall'opponente senza esito a motivo “della indisponibilità dell'oggetto” per il ritiro.
Dalla lettura della sentenza risulta che il giudice abbia prestato subito fede al documento de quo per poi fondarvi ogni decisione assunta nel prosieguo del giudizio, sebbene il carattere artificioso della “composizione” risultasse palese a semplice lettura dei diversi documenti ivi raffigurati. I tre scontrini non contengono il riferimento al codice dell'avviso di giacenza, quale dato indispensabile a poterli attribuire con assoluta certezza alla raccomandata de qua;
né, si sottolinea per completezza di esame, questi contengono la indicazione dei nominativi e addirittura dell'oggetto per cui sono stati rilasciati. Per quanto è dato ricavare dai dati degli stessi, i suddetti dunque possono essere stati rilasciati a fronte di qualsiasi articolo di pertinenza dell'ufficio postale - ovvero anche da uno diverso dall'altro per ciascun scontrino – della cui giacenza era stato avvisato l'opponente (in concomitanza con quello di causa), oppure fornito da terzi (pag.
8-9 atto di appello);
IV) nessuna prova orale era stata articolata dall'opponente sulla riferibilità degli scontrini alla raccomandata del 4.12.2017; inoltre non poteva “non sottolinearsi anche al riguardo del principio della vicinanza della prova, quale principio di valore primario incarnato nell'art. 1218 c.c., che il servizio postale offre immediata disponibilità della scheda degli stati di lavorazione del plico de quo, acquisibile sul sito di o anche presso CP_5
l'ufficio medesimo a semplice richiesta: risultava dunque pienamente accessibile alla parte onerata la prova contenente tutte le informazioni del gestore relative allo stato della raccomandata de qua nell'arco temporale in questione” (pag. 10 atto di appello).
pagina 4 di 9 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
3. Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio gli eredi (accettanti l'eredità con beneficio di inventario) di ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
(rispettivamente moglie e figli), con richiesta di rigetto dell'appello in Controparte_3 quanto inammissibile e comunque infondato, riproponendo anche, a tal fine, tutti i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo dichiarati assorbiti in primo grado.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 15.4.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e deve essere pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. In primis va detto che la questione dell'indeterminatezza del titolo della domanda, così come espresso nel ricorso per decreto ingiuntivo (siccome in quella sede erano presenti riferimenti tanto al diritto alla provvigione nascente dall'accettazione di una proposta di acquisto quanto alla penale ex art. 6 del mandato sottoscritto per il rifiuto di accettare una proposta conforme a quanto previsto nella scrittura), ha rilevanza del tutto marginale nell'economia della decisione assunta in primo grado, dato che lo stesso Tribunale ha poi affermato in sentenza la possibilità di ravvisare l'esatto titolo della pretesa, sulla base delle successive argomentazioni difensive svolte, nella previsione di cui all'art. 6 della lettera di incarico. Sicché difetta un concreto ed effettivo interesse dell'appellante ad approfondire la questione in sede di gravame.
6. Venendo quindi al punto fondamentale dell'impugnazione proposta, l'obiezione di parte attrice al ragionamento compiuto dal giudice di prime cure non può essere condivisa.
6.1 In base all'art. 1335 c.c., “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
La presunzione di conoscenza stabilita da detta norma ammette, dunque, la prova contraria, a carico del destinatario.
pagina 5 di 9 Se perciò è vero che la lettera raccomandata non consegnata per assenza di persone abilitate a riceverla si presume conosciuta alla data in cui, all'indirizzo del destinatario, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario, è altrettanto vero che l'interessato può fornire la prova dell'impossibilità, derivante da causa a sé non imputabile, di ritirare l'atto e di prendere così conoscenza dello stesso. In questi termini si è espressa la stessa giurisprudenza di legittimità:
“Nel caso di una dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per
l'assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso
l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata, salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la detta conoscenza” (Cass. 29237/2017).
6.2 Il Tribunale ha ritenuto che fosse stata appunto fornita la prova dell'impossibilità per l'opponente di ritirare (e perciò conoscere) la proposta di acquisto speditagli per raccomandata prima della scadenza del relativo termine di efficacia (11.12.2017), ossia in tempo utile per l'accettazione, ritenendo detta prova integrata dagli scontrini, prodotti in copia dall'opponente (unitamente all'avviso di giacenza della raccomandata ricevuto in data
5.12.2017), emessi dalle apparecchiature dell'ufficio di Pistoia Centro, dove CP_5 appunto, secondo l'avviso di giacenza, avrebbe potuto essere effettuato il ritiro. Con tali scontrini l'opponente intese in effetti dare dimostrazione dei tentativi di ritiro effettuati senza esito presso l'ufficio postale, nei giorni successivi alla consegna dell'avviso di giacenza, a causa delle tempistiche di lavorazione della raccomandata da parte di , atteso che in CP_5 quelli datati 6 e 7.12.2017 si legge “Oggetto attualmente non disponibile” e in quello datato
11.12.2017 (ultimo giorno utile per accettare la proposta) si legge: “Oggetto in lavorazione.
Disponibile al ritiro dal 12/12/2017 salvo festivi e chiusura UP per turno”.
6.3 Ebbene, l'obiezione, formulata solo in grado di appello da parte del circa Pt_1
l'inidoneità degli scontrini a comprovare altrettanti accessi finalizzati al ritiro dello specifico atto di cui di discute, non può essere positivamente apprezzata.
pagina 6 di 9 6.3.1 Anzitutto va rimarcato come, appunto, solo in sede di gravame il abbia inteso Pt_1 mettere in discussione la riferibilità degli scontrini alla lettera raccomandata codice
05254932116-5 oggetto della spedizione e dell'avviso di giacenza.
Ciò detto, va osservato che, sebbene gli scontrini non rechino riferimenti agli estremi della raccomandata né ulteriori dati identificativi della spedizione, essi possono considerarsi verosimilmente attinenti alla lettera di cui trattasi, per più ordini di ragioni.
Premesso, infatti, che il tracciamento della spedizione tramite i sistemi informativi di
, atto a dare evidenza degli stati di lavorazione del plico, poteva essere effettuato CP_5 dallo stesso quale mittente (e che dunque detto controllo, come poteva essere espletato Pt_1 dall'opponente, poteva essere compiuto anche dall'opposto), proprio il fatto che il nulla Pt_1 abbia detto di specifico in primo grado sugli scontrini prodotti dalla controparte – pur avendo gli strumenti per confutarne, in ipotesi, la valenza – induce a ritenere attendibile la prova documentale fornita dall'opponente.
Sotto questo profilo appare calzante la
contro
-obiezione degli appellati (all'eccezione dell'appellante secondo cui il in primo grado avrebbe potuto acquisire presso CP_4 [...]
una scheda degli stati di lavorazione del plico, sì da dare compiuta prova di tutte le CP_5 informazioni ad esso riferibili) con cui si è osservato che “poiché controparte, avendo provveduto all'invio del plico, poteva monitorarne la consegna ed aveva certamente contezza della spedizione e della disponibilità del plico presso l'Ufficio Postale, avrebbe dovuto contestare la circostanza e i documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado. Ciò che invece essa non ha mai fatto, con la conseguenza che la circostanza doveva ritenersi pacifica in quanto non contestata. Invero, da un semplice controllo sul sito web di
era agevole ricavare la conferma della indisponibilità della raccomandata di CP_5 cui trattasi: del resto, come detto, controparte non ha mai fornito prova del contrario” (pag.
16 della comparsa di costituzione).
Invero, pur non volendo ragionare in termini di non contestazione del fatto (seguendo il principio, citato dall'appellante in comparsa conclusionale, dell'inapplicabilità dell'art. 115
c.p.c. alle prove assunte in giudizio), il contegno processuale dell'opposto resta comunque rilevante sul piano della valutazione della concludenza della prova data dall'opponente, dato che – si ripete – egli, attraverso i medesimi mezzi indicati nell'atto di appello, aveva possibilità di sconfessare la riferibilità degli scontrini alla spedizione (nel presente grado non
è stato dedotto, d'altronde, alcunché di contrario).
pagina 7 di 9 6.3.2 Inoltre, per seguire la tesi dell'appellante, dovrebbe supporsi che nell'immediatezza dei fatti, quando ancora non era sorta controversia tra le parti, il si CP_4 sia voluto precostituire una (falsa) prova documentale a proprio favore, raccogliendo scontrini di terzi o riferiti ad altre spedizioni per simulare tentativi di ricezione del plico presso l'ufficio postale, quando ancora gli era ignoto il contenuto stesso della raccomandata lasciata in giacenza (ciò che appare del tutto inverosimile); oppure che abbia recuperato ex post questi scontrini, dopo la notifica del sollecito di pagamento o del decreto ingiuntivo, al fine di confezionare ad hoc una prova da produrre nel successivo giudizio (il che pure appare difficilmente credibile, non foss'altro per la difficoltà di reperire, a distanza di tempo, scontrini postali relativi proprio alle date utili ai fini di causa, tenuto conto che trattasi di documenti che, notoriamente, vengono subito dismessi).
7. Le considerazioni di cui sopra inducono, in definitiva, a ritenere sufficientemente attendibile la prova documentale offerta in primo grado dall'opponente in merito alla propria impossibilità di ritirare la proposta di acquisto prima della sua scadenza. Coerentemente, perciò, è stato stabilito dal Tribunale che non potesse ritenersi integrato il rifiuto di una proposta (da intendersi valida ed efficace) quale presupposto per l'applicazione della penale contrattuale.
L'appello, perciò, deve essere respinto.
8. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00. Pertanto:
€ 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.888,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: pagina 8 di 9 1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 4.888,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti di parte appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.7.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 135/2021 promossa da:
(C.F. ), titolare di omonima agenzia Parte_1 C.F._1 immobiliare, con l'Avv. Gianni Frosini
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
ed C.F. , quali eredi C.F._3 Controparte_3 C.F._4 accettanti l'eredità con beneficio di inventario di con l'Avv. Andrea Ghelli Controparte_4
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 413/2020 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 18/06/2020
CONCLUSIONI
In data 15.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita – ogni contraria istanza disattesa e reietta – in accoglimento della presente impugnazione, accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e l'inefficacia della sentenza impugnata e, per l'effetto – in riforma della stessa sentenza - per tutti i motivi sopra riportati e per tutti quelli svolti nel giudizio di primo grado, a) confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare l'ing. al Controparte_4 pagamento in favore del sig. della somma di € 10.000,00, oltre Iva, Parte_1 interessi, spese e competenze legali liquidate in decreto, ovvero la maggiore o minore
pagina 1 di 9 somma ritenuta di giustizia;
b) condannare l'appellato alla refusione degli onorari e delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per la parte appellata:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previ gli incombenti di rito, respingere l'appello avversario e comunque ogni domanda proposta dal Sig. in proprio ed Parte_1 in qualità di titolare dell'omonima Agenzia Immobiliare, in quanto inammissibili e comunque infondati in fatto e in diritto.
Con ogni consequenziale pronuncia e con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e dei compensi anche del presente grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 413/2020 pubblicata il 18/06/2020, il Tribunale di Pistoia ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 557/2018 emesso in data 10.5.2018 su ricorso ed a favore di titolare di omonima agenzia immobiliare, nei confronti di Parte_1
per il pagamento della somma di € 10.000,00, oltre IVA ed interessi legali Controparte_4 dalla domanda al saldo.
Individuato il titolo della domanda (al netto degli iniziali profili di indeterminatezza per via della particolare formulazione del ricorso) nella previsione dell'art. 6 lett. c) del mandato sottoscritto tra le parti in data 28.2.2017 per la promozione della vendita di un complesso immobiliare sito in Quarrata (PT) – previsione in forza della quale la parte venditrice, in caso di rifiuto di una proposta di acquisto conforme alle condizioni di vendita specificate nel mandato, avrebbe dovuto versare al mediatore una penale pari all'importo della provvigione, calcolata nel 2% oltre IVA del prezzo di vendita – il Tribunale ha ritenuto insussistente, in base agli atti di causa ed alle prove tempestivamente introdotte in giudizio, il presupposto del rifiuto del mandante nella vicenda de qua, con particolare riferimento alla proposta di acquisto del 2.12.2017, sottoscritta da indicata nel ricorso monitorio, Parte_2 spedita al tramite posta raccomandata, osservando al riguardo che: a) la proposta in CP_4 questione era espressamente definita irrevocabile ex art. 1329 c.c. con la precisazione che la stessa avrebbe perso ogni efficacia qualora entro il giorno 11 dicembre 2017 compreso non fosse stata portata a conoscenza della proponente la relativa accettazione;
b) l'ingiungente non aveva dato prova dell'avvenuta proroga di tale offerta ad opera della proponente, rimanendo pertanto detta circostanza a livello di mera asserzione di parte;
c) per altro verso, l'opponente aveva fornito riscontro documentale dell'impossibilità del ritiro, da parte sua, sino all'11.12.2017 compreso, della raccomandata a lui indirizzata con avviso di giacenza del pagina 2 di 9 5.12.2017 e ciò non per fatto proprio ma per le stesse tempistiche di lavorazione delle raccomandate da parte di come da doc. 4 del fascicolo attoreo, Controparte_5 contenente due “scontrini” di ritiro giacenza del 6 e del 7.12.2017, emessi da apparecchiatura ubicata nell'ufficio postale, con esito “Oggetto attualmente non disponibile”, ed altro scontrino dell'11.12.2017 con esito “Oggetto in lavorazione. Disponibile al ritiro dal
12/12/2017”; d) si appalesavano quindi irrilevanti i motivi del mancato ritiro della raccomandata in data successiva all'11.12.2017, atteso che da quel momento in poi, in assenza di prova circa una proroga della proposta d'acquisto, questa stessa era ormai divenuta inefficace. Per quanto ancora di interesse, ha ritenuto il primo giudice priva di pregio “sul punto l'osservazione di parte convenuta per cui, ferma la natura giuridica di atti recettizi tanto della proposta quanto dell'accettazione ex art. 1326 c.c., per la parte proponente è sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta ricezione della proposta, l'avviso di compiuta giacenza della raccomandata contenente la stessa: tale avviso, infatti, integra una mera presunzione iuris tantum di avvenuta conoscenza “legale” e non reale dell'atto inviato, superabile perciò tramite prova contraria - ossia, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto stesso - da parte del destinatario della missiva. Nel caso qui sub iudice, siffatta prova risulta essere stata offerta dall'attore, con l'effetto che mancando la conoscenza della proposta, alcun (immotivato) rifiuto di essa è configurabile in capo al destinatario della stessa”.
Sulla base di tali motivi, dichiarate assorbite le altre questioni controverse relative alla validità della penale ovvero alla necessità di sua riduzione equitativa ex art. 1384 c.c., il
Tribunale ha accolto l'opposizione revocando il decreto con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite.
2. ha proposto appello, censurando la decisione “per omesso esame Parte_1 di un fatto decisivo ai fini del giudizio, per erronea valutazione delle prove documentali allegate, oltre che per violazione e falsa applicazione delle norme di legge contenute negli artt. 1218 c.c. e 115 c.p.c.”, in particolare sostenendo che:
I) non rispondeva al vero quanto affermato in sentenza circa l'indeterminatezza della causa petendi, al contrario chiaramente argomentata nella comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2018;
II) il aveva assolto all'onere probatorio su di lui incombente, avendo prodotto il Pt_1 mandato ricevuto dal e la proposta di acquisto raccolta in esecuzione dell'incarico, non CP_4
pagina 3 di 9 sottoscritta per accettazione dal mandante;
III) il Tribunale aveva ritenuto provata l'impossibilità del ritiro della raccomandata contenente la proposta di acquisto da parte dell'opponente basandosi unicamente sulla documentazione da quest'ultimo prodotta sub all. 4 dell'atto di citazione, inidonea, tuttavia, a fornire prova di quanto dedotto. Così, in particolare, ha argomentato l'appellante: “In ogni atto del precedente grado di giudizio è stata sottolineata dall'esponente l'efficacia decisiva attribuita dall'ordinamento al pervenimento del plico presso la residenza del destinatario in ordine sia alla conoscenza legale dell'atto, sia alla misura della prova liberatoria di cui veniva ad essere con ciò onerato l'opponente. Questi […] ha depositato al doc. 4) una copia fotostatica contenente n. 4 documenti diversi - così da indurre il giudice a ravvedervi un collegamento fra i medesimi – ovvero l'avviso di giacenza della raccomandata e tre scontrini rilasciati in date diverse dal medesimo ufficio, che dovevano attestare gli accessi eseguiti dall'opponente senza esito a motivo “della indisponibilità dell'oggetto” per il ritiro.
Dalla lettura della sentenza risulta che il giudice abbia prestato subito fede al documento de quo per poi fondarvi ogni decisione assunta nel prosieguo del giudizio, sebbene il carattere artificioso della “composizione” risultasse palese a semplice lettura dei diversi documenti ivi raffigurati. I tre scontrini non contengono il riferimento al codice dell'avviso di giacenza, quale dato indispensabile a poterli attribuire con assoluta certezza alla raccomandata de qua;
né, si sottolinea per completezza di esame, questi contengono la indicazione dei nominativi e addirittura dell'oggetto per cui sono stati rilasciati. Per quanto è dato ricavare dai dati degli stessi, i suddetti dunque possono essere stati rilasciati a fronte di qualsiasi articolo di pertinenza dell'ufficio postale - ovvero anche da uno diverso dall'altro per ciascun scontrino – della cui giacenza era stato avvisato l'opponente (in concomitanza con quello di causa), oppure fornito da terzi (pag.
8-9 atto di appello);
IV) nessuna prova orale era stata articolata dall'opponente sulla riferibilità degli scontrini alla raccomandata del 4.12.2017; inoltre non poteva “non sottolinearsi anche al riguardo del principio della vicinanza della prova, quale principio di valore primario incarnato nell'art. 1218 c.c., che il servizio postale offre immediata disponibilità della scheda degli stati di lavorazione del plico de quo, acquisibile sul sito di o anche presso CP_5
l'ufficio medesimo a semplice richiesta: risultava dunque pienamente accessibile alla parte onerata la prova contenente tutte le informazioni del gestore relative allo stato della raccomandata de qua nell'arco temporale in questione” (pag. 10 atto di appello).
pagina 4 di 9 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
3. Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio gli eredi (accettanti l'eredità con beneficio di inventario) di ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
(rispettivamente moglie e figli), con richiesta di rigetto dell'appello in Controparte_3 quanto inammissibile e comunque infondato, riproponendo anche, a tal fine, tutti i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo dichiarati assorbiti in primo grado.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 15.4.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e deve essere pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. In primis va detto che la questione dell'indeterminatezza del titolo della domanda, così come espresso nel ricorso per decreto ingiuntivo (siccome in quella sede erano presenti riferimenti tanto al diritto alla provvigione nascente dall'accettazione di una proposta di acquisto quanto alla penale ex art. 6 del mandato sottoscritto per il rifiuto di accettare una proposta conforme a quanto previsto nella scrittura), ha rilevanza del tutto marginale nell'economia della decisione assunta in primo grado, dato che lo stesso Tribunale ha poi affermato in sentenza la possibilità di ravvisare l'esatto titolo della pretesa, sulla base delle successive argomentazioni difensive svolte, nella previsione di cui all'art. 6 della lettera di incarico. Sicché difetta un concreto ed effettivo interesse dell'appellante ad approfondire la questione in sede di gravame.
6. Venendo quindi al punto fondamentale dell'impugnazione proposta, l'obiezione di parte attrice al ragionamento compiuto dal giudice di prime cure non può essere condivisa.
6.1 In base all'art. 1335 c.c., “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
La presunzione di conoscenza stabilita da detta norma ammette, dunque, la prova contraria, a carico del destinatario.
pagina 5 di 9 Se perciò è vero che la lettera raccomandata non consegnata per assenza di persone abilitate a riceverla si presume conosciuta alla data in cui, all'indirizzo del destinatario, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario, è altrettanto vero che l'interessato può fornire la prova dell'impossibilità, derivante da causa a sé non imputabile, di ritirare l'atto e di prendere così conoscenza dello stesso. In questi termini si è espressa la stessa giurisprudenza di legittimità:
“Nel caso di una dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per
l'assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso
l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata, salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la detta conoscenza” (Cass. 29237/2017).
6.2 Il Tribunale ha ritenuto che fosse stata appunto fornita la prova dell'impossibilità per l'opponente di ritirare (e perciò conoscere) la proposta di acquisto speditagli per raccomandata prima della scadenza del relativo termine di efficacia (11.12.2017), ossia in tempo utile per l'accettazione, ritenendo detta prova integrata dagli scontrini, prodotti in copia dall'opponente (unitamente all'avviso di giacenza della raccomandata ricevuto in data
5.12.2017), emessi dalle apparecchiature dell'ufficio di Pistoia Centro, dove CP_5 appunto, secondo l'avviso di giacenza, avrebbe potuto essere effettuato il ritiro. Con tali scontrini l'opponente intese in effetti dare dimostrazione dei tentativi di ritiro effettuati senza esito presso l'ufficio postale, nei giorni successivi alla consegna dell'avviso di giacenza, a causa delle tempistiche di lavorazione della raccomandata da parte di , atteso che in CP_5 quelli datati 6 e 7.12.2017 si legge “Oggetto attualmente non disponibile” e in quello datato
11.12.2017 (ultimo giorno utile per accettare la proposta) si legge: “Oggetto in lavorazione.
Disponibile al ritiro dal 12/12/2017 salvo festivi e chiusura UP per turno”.
6.3 Ebbene, l'obiezione, formulata solo in grado di appello da parte del circa Pt_1
l'inidoneità degli scontrini a comprovare altrettanti accessi finalizzati al ritiro dello specifico atto di cui di discute, non può essere positivamente apprezzata.
pagina 6 di 9 6.3.1 Anzitutto va rimarcato come, appunto, solo in sede di gravame il abbia inteso Pt_1 mettere in discussione la riferibilità degli scontrini alla lettera raccomandata codice
05254932116-5 oggetto della spedizione e dell'avviso di giacenza.
Ciò detto, va osservato che, sebbene gli scontrini non rechino riferimenti agli estremi della raccomandata né ulteriori dati identificativi della spedizione, essi possono considerarsi verosimilmente attinenti alla lettera di cui trattasi, per più ordini di ragioni.
Premesso, infatti, che il tracciamento della spedizione tramite i sistemi informativi di
, atto a dare evidenza degli stati di lavorazione del plico, poteva essere effettuato CP_5 dallo stesso quale mittente (e che dunque detto controllo, come poteva essere espletato Pt_1 dall'opponente, poteva essere compiuto anche dall'opposto), proprio il fatto che il nulla Pt_1 abbia detto di specifico in primo grado sugli scontrini prodotti dalla controparte – pur avendo gli strumenti per confutarne, in ipotesi, la valenza – induce a ritenere attendibile la prova documentale fornita dall'opponente.
Sotto questo profilo appare calzante la
contro
-obiezione degli appellati (all'eccezione dell'appellante secondo cui il in primo grado avrebbe potuto acquisire presso CP_4 [...]
una scheda degli stati di lavorazione del plico, sì da dare compiuta prova di tutte le CP_5 informazioni ad esso riferibili) con cui si è osservato che “poiché controparte, avendo provveduto all'invio del plico, poteva monitorarne la consegna ed aveva certamente contezza della spedizione e della disponibilità del plico presso l'Ufficio Postale, avrebbe dovuto contestare la circostanza e i documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado. Ciò che invece essa non ha mai fatto, con la conseguenza che la circostanza doveva ritenersi pacifica in quanto non contestata. Invero, da un semplice controllo sul sito web di
era agevole ricavare la conferma della indisponibilità della raccomandata di CP_5 cui trattasi: del resto, come detto, controparte non ha mai fornito prova del contrario” (pag.
16 della comparsa di costituzione).
Invero, pur non volendo ragionare in termini di non contestazione del fatto (seguendo il principio, citato dall'appellante in comparsa conclusionale, dell'inapplicabilità dell'art. 115
c.p.c. alle prove assunte in giudizio), il contegno processuale dell'opposto resta comunque rilevante sul piano della valutazione della concludenza della prova data dall'opponente, dato che – si ripete – egli, attraverso i medesimi mezzi indicati nell'atto di appello, aveva possibilità di sconfessare la riferibilità degli scontrini alla spedizione (nel presente grado non
è stato dedotto, d'altronde, alcunché di contrario).
pagina 7 di 9 6.3.2 Inoltre, per seguire la tesi dell'appellante, dovrebbe supporsi che nell'immediatezza dei fatti, quando ancora non era sorta controversia tra le parti, il si CP_4 sia voluto precostituire una (falsa) prova documentale a proprio favore, raccogliendo scontrini di terzi o riferiti ad altre spedizioni per simulare tentativi di ricezione del plico presso l'ufficio postale, quando ancora gli era ignoto il contenuto stesso della raccomandata lasciata in giacenza (ciò che appare del tutto inverosimile); oppure che abbia recuperato ex post questi scontrini, dopo la notifica del sollecito di pagamento o del decreto ingiuntivo, al fine di confezionare ad hoc una prova da produrre nel successivo giudizio (il che pure appare difficilmente credibile, non foss'altro per la difficoltà di reperire, a distanza di tempo, scontrini postali relativi proprio alle date utili ai fini di causa, tenuto conto che trattasi di documenti che, notoriamente, vengono subito dismessi).
7. Le considerazioni di cui sopra inducono, in definitiva, a ritenere sufficientemente attendibile la prova documentale offerta in primo grado dall'opponente in merito alla propria impossibilità di ritirare la proposta di acquisto prima della sua scadenza. Coerentemente, perciò, è stato stabilito dal Tribunale che non potesse ritenersi integrato il rifiuto di una proposta (da intendersi valida ed efficace) quale presupposto per l'applicazione della penale contrattuale.
L'appello, perciò, deve essere respinto.
8. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00. Pertanto:
€ 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.888,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: pagina 8 di 9 1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 4.888,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti di parte appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.7.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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