TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2980/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2980/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mattia Gianfelice
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione consensuale Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c., depositato in data 09.07.2024, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30.09.1995 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma
(RM) alla parte 2, serie A/01, n. 1495, anno 1995 e che dall'unione è nato il figlio
(Roma, 28.12.1997), hanno rappresentato che nel tempo la Persona_1 convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 12.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni per la pronuncia sulla separazione:
1. “I coniugi al momento vivono separati e continueranno a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Rignano Flaminio, alla via Leonardo Da Vinci n. 2/D, che al momento del deposito del presente ricorso è di proprietà del marito, resterà definitivamente assegnata alla moglie, con tutti i mobili che la arredano.
3. Il figlio è maggiorenne ed autosufficiente, vive con la compagna in Persona_1
RL RM e dunque nulla viene disciplinato a riguardo.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. I coniugi dichiarano inoltre di aver già definito e sistemato tutti i rapporti patrimoniali.
5. Il Sig. quale elemento essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi Per_1 coniugale, assume con la presente l'obbligo giuridico di trasferire i seguenti immobili alla moglie:
- Immobile in piena proprietà sito in Rignano Flaminio Rm alla Via Leonardo Da Vinci n.
2/D (in visura snc) identificato al NCEU del catasto del Comune di Rignano Flaminio al foglio 11 particella 791 sub 5 (particelle corrispondenti al catasto terreni foglio 11 particella 791);
- Quota proprietà per 1000/4000 (corrispondente alla proprietà del Sig. Per_1 dell'immobile sito in Rignano Flaminio Rm alla Via dei Savelli n. 4 piano 2-S1 identificato al NCEU del catasto del Comune di Rignano Flaminio al foglio 8 particella
563 sub 4 (particelle corrispondenti al catasto terreni foglio 8 particella 563);
- Immobile in piena proprietà sito in Rignano Flaminio Rm alla Via Dei Savelli n. 8 piano
S1, identificato catastalmente al NCEU del catasto del Comune di Rignano Flaminio al foglio 8 particella 563 sub 2 (particelle corrispondenti al catasto terreni foglio 8 particella 563)
6. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dell'altrui passaporto e/ o altro documento valido per l'espatrio.”
Il Giudice delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Prende atto il Tribunale che è incontestato tra le parti che le stesse sono economicamente autosufficienti e che pertanto non hanno avanzato richieste di natura economica, oltre al fatto che il figlio maggiorenne è economicamente indipendente.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Prende atto il Tribunale delle ulteriori condizioni di carattere economico concordate che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e degli ulteriori accordi con effetti obbligatori convenuti tra le parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 coniugati in data 30.09.1995 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM) alla parte 2, serie A/01, n. 1495, anno
1995;
- dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- prende atto delle statuizioni economiche e delle ulteriori condizioni concordate tra le parti nei termini specificati in parte motiva.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est. Dott.ssa Francesca Iaconi Il Presidente Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2980/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mattia Gianfelice
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione consensuale Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c., depositato in data 09.07.2024, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30.09.1995 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma
(RM) alla parte 2, serie A/01, n. 1495, anno 1995 e che dall'unione è nato il figlio
(Roma, 28.12.1997), hanno rappresentato che nel tempo la Persona_1 convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 12.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni per la pronuncia sulla separazione:
1. “I coniugi al momento vivono separati e continueranno a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Rignano Flaminio, alla via Leonardo Da Vinci n. 2/D, che al momento del deposito del presente ricorso è di proprietà del marito, resterà definitivamente assegnata alla moglie, con tutti i mobili che la arredano.
3. Il figlio è maggiorenne ed autosufficiente, vive con la compagna in Persona_1
RL RM e dunque nulla viene disciplinato a riguardo.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. I coniugi dichiarano inoltre di aver già definito e sistemato tutti i rapporti patrimoniali.
5. Il Sig. quale elemento essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi Per_1 coniugale, assume con la presente l'obbligo giuridico di trasferire i seguenti immobili alla moglie:
- Immobile in piena proprietà sito in Rignano Flaminio Rm alla Via Leonardo Da Vinci n.
2/D (in visura snc) identificato al NCEU del catasto del Comune di Rignano Flaminio al foglio 11 particella 791 sub 5 (particelle corrispondenti al catasto terreni foglio 11 particella 791);
- Quota proprietà per 1000/4000 (corrispondente alla proprietà del Sig. Per_1 dell'immobile sito in Rignano Flaminio Rm alla Via dei Savelli n. 4 piano 2-S1 identificato al NCEU del catasto del Comune di Rignano Flaminio al foglio 8 particella
563 sub 4 (particelle corrispondenti al catasto terreni foglio 8 particella 563);
- Immobile in piena proprietà sito in Rignano Flaminio Rm alla Via Dei Savelli n. 8 piano
S1, identificato catastalmente al NCEU del catasto del Comune di Rignano Flaminio al foglio 8 particella 563 sub 2 (particelle corrispondenti al catasto terreni foglio 8 particella 563)
6. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dell'altrui passaporto e/ o altro documento valido per l'espatrio.”
Il Giudice delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Prende atto il Tribunale che è incontestato tra le parti che le stesse sono economicamente autosufficienti e che pertanto non hanno avanzato richieste di natura economica, oltre al fatto che il figlio maggiorenne è economicamente indipendente.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Prende atto il Tribunale delle ulteriori condizioni di carattere economico concordate che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e degli ulteriori accordi con effetti obbligatori convenuti tra le parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 coniugati in data 30.09.1995 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM) alla parte 2, serie A/01, n. 1495, anno
1995;
- dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- prende atto delle statuizioni economiche e delle ulteriori condizioni concordate tra le parti nei termini specificati in parte motiva.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est. Dott.ssa Francesca Iaconi Il Presidente Dott. Francesco Lupia