Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1765/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Iraq), il 01/01/1984, residente in [...]
e
C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._2
il 10/01/1976, residente in [...]
entrambi elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Alberto Russo (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
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Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 02/11/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 101/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 14/06/2024 che ha omologato le condizioni concordate, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 02/11/2017 dai Signori
e Parte_1 Controparte_1
[...]
Le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2) le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2017, Numero 419, Parte I, Serie, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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