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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/11/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro
in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 176 del registro generale lavoro per l'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1
Marco LI
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dagli
Avv.ti Maurizio Bertola, Salvatore Florio, Paolo Feliziani
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso (telematicamente) depositato (l'8.4.2024) e ritualmente notificato, il ricorrente ha adìto il Tribunale di SP, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di: “- in via principale: accertare e dichiarare il diritto del sig. all'assunzione da parte della società in Parte_1 CP_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto condannare la medesima società in persona CP_1
1 del proprio legale rappresentante pro tempore, ad assumere il ricorrente con contratto a tempo indeterminato e con qualifica di addetto operativo inquadrato come III° livello del CCNL Unico Gas-Acqua, per la manutenzione della rete gas. Alla luce dell'illegittimità della condotta tenuta e/o dell'inadempimento ad essa imputabile, condannare altresì la società in persona del CP_1 proprio legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dal ricorrente sub specie di mancato guadagno nella misura di € 38.180,59, oltre agli ulteriori importi dovuti a titolo di elementi retributivi fissi e continuativi,
TFR, scatti di anzianità nonchè alle mensilità maturande sino alla data di effettiva assunzione, o comunque nella diversa misura – maggiore o minore – accertata in corso di causa o stabilita dal Giudice adito, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del dovuto sino al saldo effettivo;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere adottata nei confronti della società resistente una sentenza di condanna all'assunzione del ricorrente, condannare la società in CP_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente sub specie di mancato guadagno nella misura che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, tenuto conto dei parametri indicati in narrativa, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del dovuto sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali.” (conclusioni, pagg. 16 e 17 ricorso).
A fondamento delle sue domande, il ricorrente ha rappresentato che: partecipava alla selezione indetta dalla Valle Umbra Servizi S.p.a., con determina prot. 3775 del 10.3.2021, per la ricerca di n. 2 addetti operativi da assumere a tempo indeterminato, da inquadrare come III° livello del C.C.N.L.
Unico Gas-Acqua, per la manutenzione della rete gas;
all'esito delle procedure di selezione, affidate alla e in particolare delle prime tre prove Controparte_2 sostenute, il ricorrente otteneva il punteggio complessivo di 166 punti, risultando al primo posto della graduatoria provvisoria;
a tale punteggio doveva altresì essere aggiunto quello ottenuto in seguito alla somministrazione del test psicoattitudinale, i cui esiti, tuttavia, non venivano pubblicati da CP_2
tanto che il sig. non era a conoscenza del punteggio
[...] Pt_1
2 complessivo assegnatogli al termine delle prove di selezione, pur essendo evidente che lo stesso nella graduatoria finale sarebbe comunque risultato inserito in una delle prime due posizioni;
con comunicazione a mezzo mail dell'11.8.2021, successiva all'espletamento di tutte le prove previste dal bando, inviava all'esponente un modello di autodichiarazione dei Controparte_2 requisiti obbligatori la cui compilazione era richiesta per “verificare tali requisiti in fase di elaborazione finale della graduatoria”; tale dichiarazione sostitutiva riportava i requisiti di cui all'art. 8 del Regolamento interno della CP_1 per il reclutamento del personale (“accesso alla selezione”), nonché di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento (“imparzialità e non discriminazione”); dopo l'invio dell'autocertificazione, comunicava che, “pur Controparte_2 rimettendo alla le valutazioni del caso in ordine alla possibile CP_1 violazione del principio di imparzialità”, era da ritenersi “dagli elementi acquisiti” comunque “sussistente il divieto di assunzione ex art.
5.2 del
Regolamento sopra riportato”; a seguito della trasmissione alla CP_1 della graduatoria definitiva ai fini della sua approvazione e pubblicazione, il ricorrente inviava una serie di comunicazioni alla che tuttavia non CP_1 venivano mai riscontrate, sino a quando in data 4.11.2021 veniva pubblicata sul sito della la graduatoria di interesse del sig. , il quale CP_1 Pt_1 tuttavia non vi risultava inserito;
stante il mancato riscontro da parte della
[...] anche alle successive missive inviate dall'esponente, quest'ultimo si CP_1 vedeva costretto a depositare ricorso ex art. 700 c.p.c. all'esito del quale l'intestato Tribunale, con ordinanza dell'8.4.2022, accoglieva il ricorso cautelare e, per l'effetto, ordinava alla “di sospendere l'efficacia della CP_1 delibera del C.D.A. assunta nella seduta del 21.10.2021 di approvazione della graduatoria definitiva per la selezione di n. 2 addetti al servizio di manutenzione rete gas nonché le conseguenti procedure di assunzione dei soggetti classificatisi nelle prime due posizioni della graduatoria stessa” disponendo
“l'inserimento del ricorrente nella graduatoria definitiva per la selezione di n. 2 addetti al servizio di manutenzione gas con il punteggio conseguito all'esito delle prove sostenute e, per l'effetto” ordinando “di provvedere a detto inserimento ai fini della successiva assunzione”; a seguito di reiterati solleciti e diffide, la dava atto di aver provveduto all'inserimento del CP_1 nominativo del ricorrente nella graduatoria definitiva, segnatamente nella prima
3 posizione della stessa, riservandosi comunque ogni iniziativa al riguardo all'esito del reclamo proposto avverso l'ordinanza, reclamo che veniva respinto.
Con ricorso depositato in data 7.6.2022 il sig. introduceva il giudizio Pt_1 di merito all'esito del quale, con sentenza n. 83 del 20.4.2023, il Tribunale, dichiarata l'inefficacia della clausola regolamentare, confermava l'inserimento dell'odierno ricorrente al primo posto della graduatoria definitiva per la selezione di n. 2 addetti al servizio di manutenzione delle reti del gas con il punteggio conseguito all'esito delle prove selettive sostenute ai fini della relativa assunzione. La suddetta sentenza non veniva impugnata da CP_1 acquisendo dunque efficacia di giudicato;
con comunicazione a mezzo pec del
5.5.2023 il difensore del ricorrente invitava la Società a dar corso alla procedura di assunzione del sig. stante la delibera assunta dal Consiglio di Pt_1
Amministrazione di n. 179 del 21.10.2021 con la quale la Società CP_1 aveva deliberato “di approvare la graduatoria finale redatta dalla società per il profilo “Addetti alla manutenzione/gestione reti gas” e di CP_2 nominare vincitori, nel rispetto dell'avviso di selezione, i soggetti risultanti dalla stessa, nonché “di dare mandato ai competenti Uffici del Personale agli atti necessari e conseguenti ai fini delle assunzioni delle due unità operative selezionate, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel rispetto della normativa vigente e del relativo CCNL gas-Acqua” e “di autorizzare il
Presidente alla firma dei relativi contratti”; stante il mancato riscontro a detta comunicazione, con ulteriore pec del 25.9.2023 il sig. invitava e Pt_1 diffidava la a dare attuazione alla deliberazione sopra citata;
la CP_1
Società non forniva alcun riscontro.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la parte resistente CP_1
onde contestare ogni ex adversa affermazione, prospettazione, deduzione,
[...] produzione ed istanza, rilevando l'assoluta infondatezza di tutte le domande del ricorrente. Ha, ripercorsi i fatti di causa, rappresentato che: la in CP_1 data 13.5.2022, con salvezza di ogni suo diritto, pubblicava, sempre nella pagina del proprio sito internet che riguardava l'esito della selezione affidata alla un nuovo quarto file pdf relativo alla graduatoria relativa agli Controparte_2
“addetti alla manutenzione/gestione rete gas”, in sostituzione di quello precedente, che vedeva al primo posto il ricorrente, dando però atto che tale inserimento era stato disposto per ottemperare all'ordine giudiziale e di aver
4 comunque già sospeso l'intero procedimento di reclutamento di tale profilo Contr operativo (doc. 13); “Del resto, la aveva già deciso di non assumere nessun soggetto appartenente alla graduatoria relativa al profilo operativo di “addetto alla manutenzione/gestione rete gas” avendo in animo di cedere a breve il
Servizio di distribuzione del gas ad altra Società; e pertanto non aveva dato corso all'assunzione né del sig. , né del sig. né Controparte_3 CP_4 del sig. .”; successivamente la con atto del Controparte_5 CP_1
30.9.2022, conferiva il proprio ramo d'azienda relativo al Servizio di
“distribuzione e misura del gas naturale nei Comuni interessati di Bevagna
(PG), CA SU NN (PG), TE LD (PG), IG (PG),
TE (PG), LL (PG), SP (PG), TR (PG)” alla CP_6 trasferendo a tale società i contratti di lavoro dei dipendenti che erano
[...] addetti a tale Servizio, tutti assunti ben prima della selezione a cui aveva partecipato il ricorrente e tra questi lavoratori, quindi, non vi erano né il sig.
, né il sig. né il sig. , che non Controparte_3 CP_4 Controparte_5 sono mai stati assunti dalla (doc. 15); “Tale conferimento ha CP_1 comportato una riorganizzazione aziendale in ragione della quale il “Settore
GRI” (Gestioni Reti Impianti), perso il Servizio di distribuzione del gas, e le relative reti, ha assunto la nuova denominazione di “Settore RETI” attinente solo più alle reti di distribuzione dell'acqua.”; la sentenza di merito n. 82/2023 non veniva impugnata dalla anche perchè non fornendo più il CP_1 servizio di “distribuzione e misura gas naturale”, non aveva più motivo di implementare con due unità operative l'organico assegnato a tale servizio, che era stato trasferito con il ramo d'azienda alla e pertanto i Controparte_7 risultati della selezione a cui aveva partecipato il ricorrente erano divenuti
“inutili”; ”...non è mai stato assunto nessuno dei soggetti della graduatoria in questione relativa agli “addetti alla manutenzione/gestione rete gas”, né il primo, né il secondo, né il terzo.”.
Ha, quindi, concluso chiedendo di: “in via principale respingere il ricorso depositato telematicamente da in data 08/04/2024, Parte_1 iscritto al RG n. 176/2024 e notificato il 08/04/2024, assolvendo la VALLE
UMBRA SERVIZI S.p.A. da tutte le domande ed istanze ivi proposte perché infondate in fatto e in diritto, in via subordinata limitare per quanto di ragione la pretesa risarcitoria avversaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del
5 giudizio, con la maggiorazione del 30% di cui all'art.4 comma 1 bis del D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018 in quanto il presente atto, depositato in modalità telematica, è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti, la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto, oltre al rimborso del C.U. e al rimborso forfetario delle spese generali 15%, oltre ad C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
(conclusioni, pagg. 34 e 25 memoria difensiva).
Venivano disposti alcuni rinvii per consentire alle parti di coltivare un'ipotesi conciliativa, senza esito positivo (cfr. verbale udienza 20.3.2025).
Con ordinanza del 25.3.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammetteva le istanze istruttorie formulate e fissava l'udienza per la discussione e decisione della causa.
Venivano concesse le note ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
1. Nel merito
Con precedente sentenza (sent. 82 del 20.4.2023), non impugnata da acquisendo dunque efficacia di giudicato. (cfr. doc. 2 allegato al CP_1 ricorso e doc. 17 allegato alla memoria difensiva), questo Giudice, confermando, anche in sede di merito, la valutazione già effettuata in sede cautelare, in ordine alla natura della clausola contestata, ha dichiarato inefficace la clausola di cui all'art.
5.2 del Regolamento interno per il reclutamento del personale adottato dalla con deliberazione del CDA del 27.2.2020 e confermato CP_1
l'inserimento del ricorrente al primo posto della graduatoria definitiva per la selezione di n. 2 addetti al servizio di manutenzione delle reti del gas con il punteggio conseguito all'esito delle prove selettive sostenute, (ciò) ai fini della relativa assunzione (punti 1 e 2 del dispositivo: “1) Dichiara inefficace la clausola di cui all'art.
5.2 del Regolamento interno per il reclutamento del personale adottato dalla con deliberazione del CDA del 27.2.2020; CP_1
2) Conferma l'inserimento del ricorrente al primo posto della graduatoria definitiva per la selezione di n. 2 addetti al servizio di manutenzione delle reti del gas con il punteggio conseguito all'esito delle prove selettive sostenute ai fini della relativa assunzione;
”).
6 Con il ricorso per cui è causa, il ricorrente, in via principale, rivendica il diritto all'assunzione (per il ricorrente, “Nel caso di specie il diritto all'assunzione del sig. deve ritenersi sorto a far data dal 21/10/2021, Pt_1
Contr dall'adozione della citata Deliberazione del CDA della ); sempre in via principale e altresì in via subordinata, il risarcimento dei danni in suo favore per la mancata assunzione.
1.1.
Giova evidenziare quanto segue.
Parte resistente è una società in house, a totale partecipazione pubblica.
Nel rispetto dell'art. 19 (“Gestione del personale”) d.lgs. n. 175/2016
(“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), ha espletato la procedura selettiva (“
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. ... 4. Salvo quanto previsto dall'articolo
2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. ...”).
Per le società “in house” sussiste il divieto di assunzione a tempo indeterminato in assenza di apposita procedura concorsuale;
proprio con riferimento alla merita segnalare la pronuncia della Suprema Corte, CP_1 che ha così statuito: “1.1. ... Ed invero per le società 'in house', ed in particolare, per quanto qui interessa, di ente pubblico locale, sussiste il divieto di assunzione
a tempo indeterminato in assenza di procedura concorsuale. Deve infatti evidenziarsi che il divieto di assunzione senza pubblico concorso (o procedura ad evidenza pubblica) di cui alle norme invocate sussiste anche nei casi di accertamento giudiziale della nullità di contratti a termine con connesso ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti di aziende municipalizzate o società a totale partecipazione pubblica (cfr., ex aliis, Cass. n.
23580\19, n. 6818\18, n.6672\18, n.5524\18, n.3595\18, n.21378\18, n.
7 25400\20). Va infatti chiarito che già la L. n. 133\08 stabiliva che: "A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nei rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” , e dunque
l'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento del personale. Va del resto rammentata C.Cost. n. 29\2006 (ma vedi già C.Cost. n.
466\93) secondo cui non era fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera f), della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004, in relazione all' art. 117, secondo comma, lettera I), Cost., in quanto detta disposizione, nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, porrebbe a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile". Ed invero, la disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all'art.
97 della Costituzione rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici. …” (Cass., sez. lav., sent. n.
12421 dell'11 maggio 2021).
La ha provveduto, poi, in esito alla precedente causa CP_1 introdotta dallo stesso odierno ricorrente, ad inserire in ottemperanza al decisum giudiziale il ricorrente nella graduatoria. Graduatoria formata e approvata.
Ma dall'inserimento nella graduatoria della non discende ex CP_1 se il diritto del ricorrente all'assunzione impregiudicata ogni valutazione sulla sua effettiva possibilità di realizzarla.
Vieppiù ciò vale considerando quanto segue.
Parte resistente ha allegato come non abbia affatto provveduto all'utilizzo della graduatoria stessa. Nessuno dei vincitori di quella selezione (selezione di n.
2 addetti al servizio di manutenzione delle reti del gas), inseriti nella relativa
8 graduatoria è stato assunto. Né parte ricorrente ha allegato circostanze contrarie, tali non potendo essere quelle relative all'assunzione di altro soggetto che aveva partecipato ad altra selezione e che poi è transitato, in forza di un accordo di cessione, a altra società.
E' invero circostanza rilevante quanto segue: cambiata l'organizzazione aziendale della stessa che ha operato un conferimento del ramo CP_1
d'azienda relativo al servizio di “distribuzione e misura del gas naturale nei
Comuni interessati di ...” alla (cfr. doc. 15 allegato alla memoria CP_6 difensiva), la stessa non aveva più interesse ad avvalersi della graduatoria relativa all'assunzione di n. 2 addetti al servizio di manutenzione delle reti del gas. Ciò anche, va detto, se tale seconda società è una società a responsabilità con unico socio, la in quanto trattasi in ogni caso di entità CP_1 giuridiche distinte.
Anche il diritto all'assunzione invocato da parte ricorrente incontra il limite della possibilità materiale di assumere. Così, giova ricordare quanto statuito, in tema di impossibilità di reintegrazione per cessazione dell'attività aziendale, da Cass., sez. lav., ord. 4 maggio 2022 n. 14064: “…in presenza di un acclarato mancato svolgimento dell'attività di gestione del ciclo dei rifiuti … pur
a fronte di un eventuale obbligo legale in tal senso, non poteva, nel caso, essere accordata la tutela reintegratoria…essendo l'impossibilità di disporre l'ordine di reintegra il derivato di una mera situazione di fatto…”).
Neppure può supplirsi alla costituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2932 c.c.. Ai sensi della suddetta norma, “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.” (comma 1).
L'inciso “qualora sia possibile” riveste valore dirimente nel caso in esame, non potendosi invocare una pronuncia costitutiva di un rapporto contrattuale la cui controprestazione (assunzione quale addetto al servizio di manutenzione delle reti del gas presso una Società che ha operato un conferimento del ramo d'azienda relativo proprio al servizio di “distribuzione e misura del gas naturale nei Comuni interessati di ...” ad altra società) è divenuta
“impossibile” (i motivi di impossibilità possono essere sia di fatto, sia di diritto).
9 Nella controversia per cui è causa vi è stato infatti un mutamento del quadro organizzativo.
A nulla a tal fine può incidere la circostanza, prospettata da parte ricorrente, che la Società odierna resistente avesse dato mandato ai competenti uffici di procedere con gli atti necessari ai fini dell'assunzione dei soggetti collocati ai primi due posti della graduatoria, autorizzando il Presidente alla firma dei relativi contratti, contratti la cui stipula difetta tenuto conto della intervenuta riorganizzazione aziendale, adottata la quale la odierna parte resistente non aveva più interesse ad assumere, per un servizio che non presta più dopo il conferimento del ramo d'azienda, i due vincitori della selezione.
Stante quanto sopra, ne consegue il rigetto della domanda di parte ricorrente di costituzione del rapporto di lavoro.
1.2.
Da tale statuizione consegue, altresì, il rigetto della spiegata, prima sempre in via principale e poi in via subordinata, da parte ricorrente domanda risarcitoria, in quanto fondata sullo stesso titolo.
Nello specifico, in quanto sia per quella formulata in via principale che per quella spiegata in via subordinata vale la stessa ragione: non vi è configurazione, nel comportamento della che, inserito il ricorrente CP_1 nella graduatoria finale, non ha poi preceduto all'assunzione di alcuno dei vincitori di quella selezione inseriti in quella graduatoria avendo proceduto al conferimento del ramo d'azienda, di un comportamento antigiuridico né inadempiente da parte della stessa. CP_1
In conclusione, il Tribunale, tutto quanto sopra considerato, rigetta il ricorso.
2. SUle spese
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti stante la peculiarità della controversia per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
10 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Così deciso in SP, all'udienza del 9 ottobre 2025.
Motivazione depositata il 4 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro
in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 176 del registro generale lavoro per l'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1
Marco LI
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dagli
Avv.ti Maurizio Bertola, Salvatore Florio, Paolo Feliziani
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso (telematicamente) depositato (l'8.4.2024) e ritualmente notificato, il ricorrente ha adìto il Tribunale di SP, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di: “- in via principale: accertare e dichiarare il diritto del sig. all'assunzione da parte della società in Parte_1 CP_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto condannare la medesima società in persona CP_1
1 del proprio legale rappresentante pro tempore, ad assumere il ricorrente con contratto a tempo indeterminato e con qualifica di addetto operativo inquadrato come III° livello del CCNL Unico Gas-Acqua, per la manutenzione della rete gas. Alla luce dell'illegittimità della condotta tenuta e/o dell'inadempimento ad essa imputabile, condannare altresì la società in persona del CP_1 proprio legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dal ricorrente sub specie di mancato guadagno nella misura di € 38.180,59, oltre agli ulteriori importi dovuti a titolo di elementi retributivi fissi e continuativi,
TFR, scatti di anzianità nonchè alle mensilità maturande sino alla data di effettiva assunzione, o comunque nella diversa misura – maggiore o minore – accertata in corso di causa o stabilita dal Giudice adito, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del dovuto sino al saldo effettivo;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere adottata nei confronti della società resistente una sentenza di condanna all'assunzione del ricorrente, condannare la società in CP_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente sub specie di mancato guadagno nella misura che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, tenuto conto dei parametri indicati in narrativa, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del dovuto sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali.” (conclusioni, pagg. 16 e 17 ricorso).
A fondamento delle sue domande, il ricorrente ha rappresentato che: partecipava alla selezione indetta dalla Valle Umbra Servizi S.p.a., con determina prot. 3775 del 10.3.2021, per la ricerca di n. 2 addetti operativi da assumere a tempo indeterminato, da inquadrare come III° livello del C.C.N.L.
Unico Gas-Acqua, per la manutenzione della rete gas;
all'esito delle procedure di selezione, affidate alla e in particolare delle prime tre prove Controparte_2 sostenute, il ricorrente otteneva il punteggio complessivo di 166 punti, risultando al primo posto della graduatoria provvisoria;
a tale punteggio doveva altresì essere aggiunto quello ottenuto in seguito alla somministrazione del test psicoattitudinale, i cui esiti, tuttavia, non venivano pubblicati da CP_2
tanto che il sig. non era a conoscenza del punteggio
[...] Pt_1
2 complessivo assegnatogli al termine delle prove di selezione, pur essendo evidente che lo stesso nella graduatoria finale sarebbe comunque risultato inserito in una delle prime due posizioni;
con comunicazione a mezzo mail dell'11.8.2021, successiva all'espletamento di tutte le prove previste dal bando, inviava all'esponente un modello di autodichiarazione dei Controparte_2 requisiti obbligatori la cui compilazione era richiesta per “verificare tali requisiti in fase di elaborazione finale della graduatoria”; tale dichiarazione sostitutiva riportava i requisiti di cui all'art. 8 del Regolamento interno della CP_1 per il reclutamento del personale (“accesso alla selezione”), nonché di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento (“imparzialità e non discriminazione”); dopo l'invio dell'autocertificazione, comunicava che, “pur Controparte_2 rimettendo alla le valutazioni del caso in ordine alla possibile CP_1 violazione del principio di imparzialità”, era da ritenersi “dagli elementi acquisiti” comunque “sussistente il divieto di assunzione ex art.
5.2 del
Regolamento sopra riportato”; a seguito della trasmissione alla CP_1 della graduatoria definitiva ai fini della sua approvazione e pubblicazione, il ricorrente inviava una serie di comunicazioni alla che tuttavia non CP_1 venivano mai riscontrate, sino a quando in data 4.11.2021 veniva pubblicata sul sito della la graduatoria di interesse del sig. , il quale CP_1 Pt_1 tuttavia non vi risultava inserito;
stante il mancato riscontro da parte della
[...] anche alle successive missive inviate dall'esponente, quest'ultimo si CP_1 vedeva costretto a depositare ricorso ex art. 700 c.p.c. all'esito del quale l'intestato Tribunale, con ordinanza dell'8.4.2022, accoglieva il ricorso cautelare e, per l'effetto, ordinava alla “di sospendere l'efficacia della CP_1 delibera del C.D.A. assunta nella seduta del 21.10.2021 di approvazione della graduatoria definitiva per la selezione di n. 2 addetti al servizio di manutenzione rete gas nonché le conseguenti procedure di assunzione dei soggetti classificatisi nelle prime due posizioni della graduatoria stessa” disponendo
“l'inserimento del ricorrente nella graduatoria definitiva per la selezione di n. 2 addetti al servizio di manutenzione gas con il punteggio conseguito all'esito delle prove sostenute e, per l'effetto” ordinando “di provvedere a detto inserimento ai fini della successiva assunzione”; a seguito di reiterati solleciti e diffide, la dava atto di aver provveduto all'inserimento del CP_1 nominativo del ricorrente nella graduatoria definitiva, segnatamente nella prima
3 posizione della stessa, riservandosi comunque ogni iniziativa al riguardo all'esito del reclamo proposto avverso l'ordinanza, reclamo che veniva respinto.
Con ricorso depositato in data 7.6.2022 il sig. introduceva il giudizio Pt_1 di merito all'esito del quale, con sentenza n. 83 del 20.4.2023, il Tribunale, dichiarata l'inefficacia della clausola regolamentare, confermava l'inserimento dell'odierno ricorrente al primo posto della graduatoria definitiva per la selezione di n. 2 addetti al servizio di manutenzione delle reti del gas con il punteggio conseguito all'esito delle prove selettive sostenute ai fini della relativa assunzione. La suddetta sentenza non veniva impugnata da CP_1 acquisendo dunque efficacia di giudicato;
con comunicazione a mezzo pec del
5.5.2023 il difensore del ricorrente invitava la Società a dar corso alla procedura di assunzione del sig. stante la delibera assunta dal Consiglio di Pt_1
Amministrazione di n. 179 del 21.10.2021 con la quale la Società CP_1 aveva deliberato “di approvare la graduatoria finale redatta dalla società per il profilo “Addetti alla manutenzione/gestione reti gas” e di CP_2 nominare vincitori, nel rispetto dell'avviso di selezione, i soggetti risultanti dalla stessa, nonché “di dare mandato ai competenti Uffici del Personale agli atti necessari e conseguenti ai fini delle assunzioni delle due unità operative selezionate, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel rispetto della normativa vigente e del relativo CCNL gas-Acqua” e “di autorizzare il
Presidente alla firma dei relativi contratti”; stante il mancato riscontro a detta comunicazione, con ulteriore pec del 25.9.2023 il sig. invitava e Pt_1 diffidava la a dare attuazione alla deliberazione sopra citata;
la CP_1
Società non forniva alcun riscontro.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la parte resistente CP_1
onde contestare ogni ex adversa affermazione, prospettazione, deduzione,
[...] produzione ed istanza, rilevando l'assoluta infondatezza di tutte le domande del ricorrente. Ha, ripercorsi i fatti di causa, rappresentato che: la in CP_1 data 13.5.2022, con salvezza di ogni suo diritto, pubblicava, sempre nella pagina del proprio sito internet che riguardava l'esito della selezione affidata alla un nuovo quarto file pdf relativo alla graduatoria relativa agli Controparte_2
“addetti alla manutenzione/gestione rete gas”, in sostituzione di quello precedente, che vedeva al primo posto il ricorrente, dando però atto che tale inserimento era stato disposto per ottemperare all'ordine giudiziale e di aver
4 comunque già sospeso l'intero procedimento di reclutamento di tale profilo Contr operativo (doc. 13); “Del resto, la aveva già deciso di non assumere nessun soggetto appartenente alla graduatoria relativa al profilo operativo di “addetto alla manutenzione/gestione rete gas” avendo in animo di cedere a breve il
Servizio di distribuzione del gas ad altra Società; e pertanto non aveva dato corso all'assunzione né del sig. , né del sig. né Controparte_3 CP_4 del sig. .”; successivamente la con atto del Controparte_5 CP_1
30.9.2022, conferiva il proprio ramo d'azienda relativo al Servizio di
“distribuzione e misura del gas naturale nei Comuni interessati di Bevagna
(PG), CA SU NN (PG), TE LD (PG), IG (PG),
TE (PG), LL (PG), SP (PG), TR (PG)” alla CP_6 trasferendo a tale società i contratti di lavoro dei dipendenti che erano
[...] addetti a tale Servizio, tutti assunti ben prima della selezione a cui aveva partecipato il ricorrente e tra questi lavoratori, quindi, non vi erano né il sig.
, né il sig. né il sig. , che non Controparte_3 CP_4 Controparte_5 sono mai stati assunti dalla (doc. 15); “Tale conferimento ha CP_1 comportato una riorganizzazione aziendale in ragione della quale il “Settore
GRI” (Gestioni Reti Impianti), perso il Servizio di distribuzione del gas, e le relative reti, ha assunto la nuova denominazione di “Settore RETI” attinente solo più alle reti di distribuzione dell'acqua.”; la sentenza di merito n. 82/2023 non veniva impugnata dalla anche perchè non fornendo più il CP_1 servizio di “distribuzione e misura gas naturale”, non aveva più motivo di implementare con due unità operative l'organico assegnato a tale servizio, che era stato trasferito con il ramo d'azienda alla e pertanto i Controparte_7 risultati della selezione a cui aveva partecipato il ricorrente erano divenuti
“inutili”; ”...non è mai stato assunto nessuno dei soggetti della graduatoria in questione relativa agli “addetti alla manutenzione/gestione rete gas”, né il primo, né il secondo, né il terzo.”.
Ha, quindi, concluso chiedendo di: “in via principale respingere il ricorso depositato telematicamente da in data 08/04/2024, Parte_1 iscritto al RG n. 176/2024 e notificato il 08/04/2024, assolvendo la VALLE
UMBRA SERVIZI S.p.A. da tutte le domande ed istanze ivi proposte perché infondate in fatto e in diritto, in via subordinata limitare per quanto di ragione la pretesa risarcitoria avversaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del
5 giudizio, con la maggiorazione del 30% di cui all'art.4 comma 1 bis del D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018 in quanto il presente atto, depositato in modalità telematica, è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti, la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto, oltre al rimborso del C.U. e al rimborso forfetario delle spese generali 15%, oltre ad C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
(conclusioni, pagg. 34 e 25 memoria difensiva).
Venivano disposti alcuni rinvii per consentire alle parti di coltivare un'ipotesi conciliativa, senza esito positivo (cfr. verbale udienza 20.3.2025).
Con ordinanza del 25.3.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammetteva le istanze istruttorie formulate e fissava l'udienza per la discussione e decisione della causa.
Venivano concesse le note ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
1. Nel merito
Con precedente sentenza (sent. 82 del 20.4.2023), non impugnata da acquisendo dunque efficacia di giudicato. (cfr. doc. 2 allegato al CP_1 ricorso e doc. 17 allegato alla memoria difensiva), questo Giudice, confermando, anche in sede di merito, la valutazione già effettuata in sede cautelare, in ordine alla natura della clausola contestata, ha dichiarato inefficace la clausola di cui all'art.
5.2 del Regolamento interno per il reclutamento del personale adottato dalla con deliberazione del CDA del 27.2.2020 e confermato CP_1
l'inserimento del ricorrente al primo posto della graduatoria definitiva per la selezione di n. 2 addetti al servizio di manutenzione delle reti del gas con il punteggio conseguito all'esito delle prove selettive sostenute, (ciò) ai fini della relativa assunzione (punti 1 e 2 del dispositivo: “1) Dichiara inefficace la clausola di cui all'art.
5.2 del Regolamento interno per il reclutamento del personale adottato dalla con deliberazione del CDA del 27.2.2020; CP_1
2) Conferma l'inserimento del ricorrente al primo posto della graduatoria definitiva per la selezione di n. 2 addetti al servizio di manutenzione delle reti del gas con il punteggio conseguito all'esito delle prove selettive sostenute ai fini della relativa assunzione;
”).
6 Con il ricorso per cui è causa, il ricorrente, in via principale, rivendica il diritto all'assunzione (per il ricorrente, “Nel caso di specie il diritto all'assunzione del sig. deve ritenersi sorto a far data dal 21/10/2021, Pt_1
Contr dall'adozione della citata Deliberazione del CDA della ); sempre in via principale e altresì in via subordinata, il risarcimento dei danni in suo favore per la mancata assunzione.
1.1.
Giova evidenziare quanto segue.
Parte resistente è una società in house, a totale partecipazione pubblica.
Nel rispetto dell'art. 19 (“Gestione del personale”) d.lgs. n. 175/2016
(“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), ha espletato la procedura selettiva (“
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. ... 4. Salvo quanto previsto dall'articolo
2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. ...”).
Per le società “in house” sussiste il divieto di assunzione a tempo indeterminato in assenza di apposita procedura concorsuale;
proprio con riferimento alla merita segnalare la pronuncia della Suprema Corte, CP_1 che ha così statuito: “1.1. ... Ed invero per le società 'in house', ed in particolare, per quanto qui interessa, di ente pubblico locale, sussiste il divieto di assunzione
a tempo indeterminato in assenza di procedura concorsuale. Deve infatti evidenziarsi che il divieto di assunzione senza pubblico concorso (o procedura ad evidenza pubblica) di cui alle norme invocate sussiste anche nei casi di accertamento giudiziale della nullità di contratti a termine con connesso ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti di aziende municipalizzate o società a totale partecipazione pubblica (cfr., ex aliis, Cass. n.
23580\19, n. 6818\18, n.6672\18, n.5524\18, n.3595\18, n.21378\18, n.
7 25400\20). Va infatti chiarito che già la L. n. 133\08 stabiliva che: "A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nei rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” , e dunque
l'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento del personale. Va del resto rammentata C.Cost. n. 29\2006 (ma vedi già C.Cost. n.
466\93) secondo cui non era fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera f), della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004, in relazione all' art. 117, secondo comma, lettera I), Cost., in quanto detta disposizione, nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, porrebbe a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile". Ed invero, la disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all'art.
97 della Costituzione rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici. …” (Cass., sez. lav., sent. n.
12421 dell'11 maggio 2021).
La ha provveduto, poi, in esito alla precedente causa CP_1 introdotta dallo stesso odierno ricorrente, ad inserire in ottemperanza al decisum giudiziale il ricorrente nella graduatoria. Graduatoria formata e approvata.
Ma dall'inserimento nella graduatoria della non discende ex CP_1 se il diritto del ricorrente all'assunzione impregiudicata ogni valutazione sulla sua effettiva possibilità di realizzarla.
Vieppiù ciò vale considerando quanto segue.
Parte resistente ha allegato come non abbia affatto provveduto all'utilizzo della graduatoria stessa. Nessuno dei vincitori di quella selezione (selezione di n.
2 addetti al servizio di manutenzione delle reti del gas), inseriti nella relativa
8 graduatoria è stato assunto. Né parte ricorrente ha allegato circostanze contrarie, tali non potendo essere quelle relative all'assunzione di altro soggetto che aveva partecipato ad altra selezione e che poi è transitato, in forza di un accordo di cessione, a altra società.
E' invero circostanza rilevante quanto segue: cambiata l'organizzazione aziendale della stessa che ha operato un conferimento del ramo CP_1
d'azienda relativo al servizio di “distribuzione e misura del gas naturale nei
Comuni interessati di ...” alla (cfr. doc. 15 allegato alla memoria CP_6 difensiva), la stessa non aveva più interesse ad avvalersi della graduatoria relativa all'assunzione di n. 2 addetti al servizio di manutenzione delle reti del gas. Ciò anche, va detto, se tale seconda società è una società a responsabilità con unico socio, la in quanto trattasi in ogni caso di entità CP_1 giuridiche distinte.
Anche il diritto all'assunzione invocato da parte ricorrente incontra il limite della possibilità materiale di assumere. Così, giova ricordare quanto statuito, in tema di impossibilità di reintegrazione per cessazione dell'attività aziendale, da Cass., sez. lav., ord. 4 maggio 2022 n. 14064: “…in presenza di un acclarato mancato svolgimento dell'attività di gestione del ciclo dei rifiuti … pur
a fronte di un eventuale obbligo legale in tal senso, non poteva, nel caso, essere accordata la tutela reintegratoria…essendo l'impossibilità di disporre l'ordine di reintegra il derivato di una mera situazione di fatto…”).
Neppure può supplirsi alla costituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2932 c.c.. Ai sensi della suddetta norma, “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.” (comma 1).
L'inciso “qualora sia possibile” riveste valore dirimente nel caso in esame, non potendosi invocare una pronuncia costitutiva di un rapporto contrattuale la cui controprestazione (assunzione quale addetto al servizio di manutenzione delle reti del gas presso una Società che ha operato un conferimento del ramo d'azienda relativo proprio al servizio di “distribuzione e misura del gas naturale nei Comuni interessati di ...” ad altra società) è divenuta
“impossibile” (i motivi di impossibilità possono essere sia di fatto, sia di diritto).
9 Nella controversia per cui è causa vi è stato infatti un mutamento del quadro organizzativo.
A nulla a tal fine può incidere la circostanza, prospettata da parte ricorrente, che la Società odierna resistente avesse dato mandato ai competenti uffici di procedere con gli atti necessari ai fini dell'assunzione dei soggetti collocati ai primi due posti della graduatoria, autorizzando il Presidente alla firma dei relativi contratti, contratti la cui stipula difetta tenuto conto della intervenuta riorganizzazione aziendale, adottata la quale la odierna parte resistente non aveva più interesse ad assumere, per un servizio che non presta più dopo il conferimento del ramo d'azienda, i due vincitori della selezione.
Stante quanto sopra, ne consegue il rigetto della domanda di parte ricorrente di costituzione del rapporto di lavoro.
1.2.
Da tale statuizione consegue, altresì, il rigetto della spiegata, prima sempre in via principale e poi in via subordinata, da parte ricorrente domanda risarcitoria, in quanto fondata sullo stesso titolo.
Nello specifico, in quanto sia per quella formulata in via principale che per quella spiegata in via subordinata vale la stessa ragione: non vi è configurazione, nel comportamento della che, inserito il ricorrente CP_1 nella graduatoria finale, non ha poi preceduto all'assunzione di alcuno dei vincitori di quella selezione inseriti in quella graduatoria avendo proceduto al conferimento del ramo d'azienda, di un comportamento antigiuridico né inadempiente da parte della stessa. CP_1
In conclusione, il Tribunale, tutto quanto sopra considerato, rigetta il ricorso.
2. SUle spese
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti stante la peculiarità della controversia per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
10 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Così deciso in SP, all'udienza del 9 ottobre 2025.
Motivazione depositata il 4 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria
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