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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1669/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Settore civile
ORDINANZA
Il giudice dott. Alberto Cappellini,
rilevato che il creditore attore con istanza depositata in data odierna ha rinunciato agli atti nei confronti di parte esecutata nella divisione endoesecutiva in epigrafe (oltre che nell'esecuzione sospesa); rilevato che non vi sono altre parti costituite oltre al creditore attore;
visto l'art. 306 c.p.c. e rilevato che la contumacia di tutte le altre parti determina che non sia rilevante la loro accettazione;
rilevato che gli ausiliari devono ancora essere liquidati, quindi assieme all'estinzione del giudizio occorre dare un termine per la loro liquidazione;
visti gli artt. 306, 632 e 310, ultimo comma, c.p.c.;
p.q.m.
DICHIARA l'estinzione della procedura divisionale endoesecutiva;
PONE le spese del giudizio divisionale estinto estinto a carico della parte che le ha anticipate;
INVITA gli ausiliari a depositare nota spese entro 15 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza per procedere alle loro liquidazioni a carico del creditore attore rinunciante con separati decreti;
ORDINA al Conservatore RR.II. competente, con esonero da responsabilità al riguardo, la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione giudiziale eseguita in data 12.09.2023 ai nn. 4249 R.G. e 3310 R.P.
Si comunichi.
Spoleto, 17 aprile 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Settore civile
ORDINANZA
Il giudice dott. Alberto Cappellini,
rilevato che il creditore attore con istanza depositata in data odierna ha rinunciato agli atti nei confronti di parte esecutata nella divisione endoesecutiva in epigrafe (oltre che nell'esecuzione sospesa); rilevato che non vi sono altre parti costituite oltre al creditore attore;
visto l'art. 306 c.p.c. e rilevato che la contumacia di tutte le altre parti determina che non sia rilevante la loro accettazione;
rilevato che gli ausiliari devono ancora essere liquidati, quindi assieme all'estinzione del giudizio occorre dare un termine per la loro liquidazione;
visti gli artt. 306, 632 e 310, ultimo comma, c.p.c.;
p.q.m.
DICHIARA l'estinzione della procedura divisionale endoesecutiva;
PONE le spese del giudizio divisionale estinto estinto a carico della parte che le ha anticipate;
INVITA gli ausiliari a depositare nota spese entro 15 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza per procedere alle loro liquidazioni a carico del creditore attore rinunciante con separati decreti;
ORDINA al Conservatore RR.II. competente, con esonero da responsabilità al riguardo, la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione giudiziale eseguita in data 12.09.2023 ai nn. 4249 R.G. e 3310 R.P.
Si comunichi.
Spoleto, 17 aprile 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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