Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00998/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2025, proposto da
Soc. Cooperativa Mitilgaeta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formia, Regione Lazio, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, n. 320/2024, pubblicata il 3 maggio 2024 (emessa nel giudizio R.R. n. 95/2023), con nomina di Commissario ad acta, e fissazione della penalità di mora ex art. 114, IV comma, lett. e), c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa NU TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 25 febbraio 2025 la Soc. Cooperativa Mitilgaeta chiede disporsi l’ottemperanza della sentenza di questa sezione indicata in epigrafe, la quale ha disposto l’annullamento della nota prot. n. 0069580 datata 19 dicembre 2022, con cui il Comune di Formia ha ingiunto alla ricorrente la rimozione dell’impianto per l’allevamento di mitili (cozze nere) nel Golfo di Gaeta dalla stessa gestito in forza della concessione demaniale marittima rep. n. 6370, rilasciata dalla Regione Lazio in data 30 luglio 2009, della quale lo stesso Comune, con nota prot. n. 57857 datata 29 dicembre 2020, aveva respinto l’istanza di rinnovo formulata dalla ricorrente (con nota prot. n. 53377 dell’1 dicembre 2020).
2. A supporto della domanda allega e comprova che la sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
3. Chiede, quindi, l’adozione di ogni ordine e provvedimento di giustizia, nonché l’indicazione delle modalità e del soggetto (eventuale Commissario ad acta) che vi deve provvedere, oltre alla condanna dell’Amministrazione inadempiente al pagamento della penalità di mora ex art. 114, IV comma, lett. e), c.p.a., dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ulteriore ritardo, oltre che al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1. Con la sentenza n. 320/2024 questa sezione ha disposto l’annullamento del provvedimento, i cui estremi sono dettagliatamente riportati al superiore punto 1), con il quale il Come di Formia, sul presupposto del rigetto dell’istanza di rinnovo della propria concessione demaniale marittima rep. n. 6370, rilasciata dalla Regione Lazio in data 30 luglio 2009, per tenere un impianto per l’allevamento di mitili (cozze nere) nel Golfo di Gaeta, ha ingiunto alla ricorrente la rimozione dell’impianto dalla stessa realizzato in forza del titolo concessorio.
La sentenza ha, in particolare, ritenuto che quest’ultimo sia stato prorogato ex lege , con conseguente irrilevanza di ogni questione circa la tempestività dell’impugnazione della nota di rigetto della relativa richiesta (prot. n. 57857 datata 29 dicembre 2020), evidenziando che l’art. 3 della legge del 118/2022, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, ha disposto la proroga dei titoli « in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 », proroga che, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 12, comma 6-sexies lett. a) del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con modificaz. dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è stata differita al 31 dicembre 2024, altresì abrogando (comma 5 lett. a) « i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».
La stessa ha, inoltre, evidenziato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui affermano che la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta n. 718 del 14 novembre 2023, ha modificato la precedente n. 116/2010, precisando che « i riferimenti agli impianti di molluschicoltura, agli impianti di mitilicoltura e alle attività di mitilicoltura ivi contenuti sono soppressi » e che « ai medesimi impianti e attività non si applicano le disposizioni e i divieti stabiliti dalla D.G.R. n. 116/2010 », in quanto plurime analisi e campionamenti svolti sul sito hanno evidenziato la compatibilità ambientale dell’attività di molluschicoltura – che, peraltro, anche secondo la “consolidata bibliografia” contribuisce al miglioramento dello stato trofico dei corpi idrici marino costieri – con l’obiettivo della protezione ambientale del Golfo di Gaeta, considerato altresì che «non possono ritenersi ostative alla permanenza degli impianti della Cooperativa ricorrente nello specchio acqueo già in concessione le disposizioni di cui alla « Carta Vocazionale Acquacoltura delle zone di mare territoriale», approvata il 16 luglio 2022 in esecuzione dell’art. 15 comma 1 della Legge Regionale Lazio n. 16/2020, in quanto trattasi di argomento non rappresentato dal Comune di Formia nell’ambito della nota prot. n. 0055759 del 14 ottobre 2022 con la quale è stato dato avvio al procedimento, nonché in ragione del fatto che tale argomento non risulta pertinente al caso, riguardando espressamente la diversa ipotesi del rilascio di nuove concessioni ».
4.2. Dalle richiamate statuizioni di cui alla citata sentenza di questa Sezione n. 320/2024, come detto passata in giudicato per mancata impugnazione, deriva l’obbligo per l’amministrazione comunale intimata di riattivare il procedimento conseguente all’istanza di rinnovo della concessione presentata dalla ricorrente e di concluderlo con un provvedimento che tenga conto di quanto rilevato nella relativa motivazione.
4.3. Il Comune di Formia, con la condotta processuale inerte tenuta, non ha, dal canto suo, provato di avare ottemperato all’obbligo conformativo derivante dalla sentenza.
4.4. Deve, pertanto, essere ordinato allo stesso di eseguire la sentenza, con le modalità indicate al superiore punto 4.2., entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se precedente, del presente provvedimento.
4.5. In caso di perdurante inadempimento da parte del Comune di Formia si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Latina, o suo delegato, che si insedierà su sollecitazione di parte ricorrente, provvedendo nel termine di giorni sessanta a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari; il compenso per tale attività, che viene liquidato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata richiesta del Commissario, viene posto a carico dello stesso Comune.
5. Ricorrono, inoltre, nella fattispecie i requisiti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per accogliere anche la domanda accessoria di condanna dell’amministrazione intimata al pagamento della c.d. penalità di mora di cui alla citata norma, considerato il lasso di tempo decorso dalla formazione del giudicato di annullamento e l’inerzia dell’Amministrazione nel prestarvi esecuzione.
5.1. Ne consegue, quindi, che il Comune di Formia deve essere altresì condannato, ai sensi della norma citata, al pagamento di una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, che si stima equo quantificare nella somma di euro cento (100,00) per ogni ulteriore mese di ritardo nell’esecuzione della sentenza, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza e sino all’insediamento del Commissario; con la precisazione, tuttavia, che la parte ricorrente ha comunque l’obbligo di evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine assegnato all’amministrazione resistente per ottemperare e l’insediamento del commissario, sollecitandone tempestivamente l’intervento.
6. Le spese del giudizio, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima):
- accoglie il ricorso, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Formia di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza indicata in epigrafe, nei termini indicati in motivazione;
- nomina, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Latina o funzionario da lui delegato, affinché lo stesso provveda, in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento e su sollecitazione di parte ricorrente, a porre in essere tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato; il compenso per tale attività, che viene determinato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata istanza dello stesso, viene posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
- condanna il Comune di Formia al pagamento della penalità di mora nella misura e nei termini parimenti stabiliti in motivazione.
Condanna il Comune di Formia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 1.500,00 oltre accessori di legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
NU TR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU TR | LA AL |
IL SEGRETARIO