Art. 615. Fondo per esigenze di difesa nazionale 1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale a elevato contenuto tecnologico e' istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa ((...)) per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. ((Per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera b),)) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita' del fondo, disponendo le conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.
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9 ottobre 2010
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1 gennaio 2021
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Commentari • 41
- 1. Art. 492 del Codice di procedura civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/ · 1
Forma del pignoramento Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi [Codice civile 2912]. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità …
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Giurisprudenza • 105
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 04/07/2025, n. 465Provvedimento: Sentenza n. 465/2025 N. R.G. 1275/2024 REPUBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La CORTE D'APPELLO di MILANO Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LV MA ZO Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.652/2024 del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa FERRARI, pubblicata il 21.11.2024, promossa da: Parte_1 con l'avv. FRANCESCA BIANCHINI, elettivamente domiciliato presso l'Avv. FRANCESCA BIANCHINI, con studio in Via Crescenzio n. 20 - 00193 Roma RM contro P_ con l'avv. MARIA …Leggi di più...
- art. 434 c.p.c.·
- giudicato·
- opposizione a invito a regolarizzare·
- onere probatorio·
- inammissibilità appello·
- contributo unificato·
- competenza territoriale·
- prescrizione contributi·
- interesse ad agire·
- art. 342 c.p.c.