Articolo 615 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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1 gennaio 2021
Art. 615. Fondo per esigenze di difesa nazionale 1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale a elevato contenuto tecnologico e' istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa ((...)) per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. ((Per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera b),)) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita' del fondo, disponendo le conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2021
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