TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/05/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio fallimenti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati: dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Francesca Familiari giudice dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
sul ricorso n. 17-1/2025 PU presentato nell'interesse di Parte_1
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con ricorso depositato in data 20.02.2025, il sig. (persona fisica Parte_1
esercente attività di lavoro autonomo) chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti, ritenendone sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
lette le integrazioni richieste dal Tribunale e depositate in data 15/04/2025;
Considerato, in primo luogo, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, co. 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, nei limiti di compatibilità,
Ritenuto, tuttavia, che nel procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio,
e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori e che, pertanto, non vi sia una generale necessità di fissare l'udienza di comparizione ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII, come nel caso di specie;
rilevata, preliminarmente, la competenza del Tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che il debitore ha la propria residenza nel Comune di Rende, ricompreso nel circondario del detto
Tribunale; 2
ritenuto che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;
considerato che, nel rispetto di tale premessa, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1)
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2,
CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI); rilevato che dal controllo effettuato i documenti sono stati correttamente allegati;
dato atto che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio
(tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare residuo superiore ad € 360.556,07 , al netto delle spese di procedura e del compenso a favore dell'OCC); dato atto, che il ricorrente non risulta avere bene fruttuosamente liquidabili , ma mette a disposizione della procedura unicamente una quota del proprio reddito, da intendersi come bene futuro;
rilevato che anche in assenza di beni liquidabile la giurisprudenza più recente non ha mancato di evidenziare la possibilità di aprire la liquidazione controllata, anche a richiesta del debitore, qualora vi sia un'utilità per i creditori (si cfr Tribunale di Verona, 20 settembre 2022) 3
rilevato, inoltre, che il debitore oltre a dover provvedere al proprio sostentamento ha un figlio minore di cui partecipa al mantenimento versando alla madre un assegno mensile che, da accordi, intervenuti risulta essere di € 818,00 mensili;
dato atto che la quota di reddito messa a disposizione della procedura, secondo i parametri di riferimento di cui all'art. 283 CCII “deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”;
ritenuto, pertanto, che una volta dedotte le spese necessarie alla produzione del reddito, la somma che deve rimanere nella disponibilità del sig. debba ammontare a € 808,00 (corrispondente ad Parte_1
una volta e mezzo l'assegno sociale in ragione di un nucleo familiare di una sola persona) a cui aggiungersi la somma versata per il mantenimento del figlio minore;
osservato, in definitiva, che deve essere messa a disposizione della procedura una quota di reddito netto mensile corrispondente all'eccedenza rispetto ad € 1.626,00 sino alla chiusura della procedura di liquidazione o comunque sino all'esdebitazione; ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per aprire la procedura di liquidazione controllata;
considerato che
nulla osta affinché il gestore designato dall'OCC possa essere nominato liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI;
dato atto che l'apertura della liquidazione controllata comporta il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari quale effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P. Q. M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. Parte_1
residente in [...]H, CF: ; C.F._1
nomina giudice delegato la dott.ssa Mariarosaria Savaglio;
nomina liquidatore il dott. Persona_1
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
4
dispone risulti escluso il reddito del ricorrente sino alla concorrenza di € 1.626,00 mensili, con obbligo della parte di versare il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere in pendenza della procedura;
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente,
il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151 CCII;
per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett.
d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
5
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025
Il giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariarosaria Savaglio dott.ssa Rosangela Viteritti