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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/08/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2363 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
Parte_1
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore dottor
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Di Carlo per procura allegato Parte_2
all'atto di citazione in appello.
Appellante (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_3 CodiceFiscale_1
Anna Papa e Maria Pia Pagano giusta mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellato e appellante incidentale
Conclusioni di parte appellante:
accogliere il presente appello e, in totale riforma della sentenza n. 433/2019 resa dal
Tribunale di Termini Imerese sotto le date 2/3.5.2019, ritenere e dichiarare la nullità
dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e per l'effetto la nullità del procedimento;
in linea meramente subordinata, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque nel merito rigettare, anche perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque carenti di prova, tutte le argomentazioni, eccezioni e domande proposte da Parte_3
con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
in linea ancor più subordinata in applicazione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c.,
disporre la compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio;
in linea meramente subordinata, ammettere nuova consulenza tecnica di ufficio affinché,
secondo le indicazioni ed i criteri che verranno impartiti da Codesta Corte, venga ricostruito il saldo del conto corrente già intrattenuto da con la Parte_3 [...]
, oggi Controparte_1 Controparte_2
[...]
2 con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e con condanna di Pt_3
a rimborsare all'odierna appellante la somma di € 6.848,77 già corrispostagli a
[...]
titolo di spese del giudizio di primo grado e la somma di € 1.498,83 già corrisposta al CTU.
Conclusioni dell'appellato e appellante incidentale:
in via preliminare:
ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente, rigettare le domande tutte proposte nell'atto di citazione in appello, poiché prive di fondamento in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 433/2019 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 03.05.2019;
in via principale:
ritenere e dichiarare infondate e, conseguentemente, rigettare le domande tutte proposte nell'atto di citazione in appello, poiché prive di fondamento in fatto e in diritto,
confermando la sentenza n. 433/2019 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il
03.05.2019;
in via incidentale:
riformare la sentenza di primo grado n. 433/2019 nella parte in cui il Giudice, in accoglimento delle domande proposte da nei confronti di Parte_3 [...]
con l'atto di citazione, dichiara che il saldo del Controparte_3
rapporto di c/c acceso dall'attrice presso l'istituto di credito convenuto è pari ad €
3 22.793,14, disponendo, per l'effetto, la condanna della banca alla restituzione della somma derivante dalla ricostruzione del rapporto oggetto di causa;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA
come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 433 pronunziata il giorno 3 maggio 2019, il Tribunale di Termini Imerese,
accogliendo parzialmente le domande proposte da , ha rideterminato in € Parte_3
22.793,14, a credito del correntista, alla data del 31.12.2014 il saldo del rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 000146-49 da questi acceso presso il
[...]
il 24.4.1975. Controparte_3
Ha ritenuto, più in dettaglio, il Tribunale:
- sanata in virtù della convenzione negoziale intervenuta il 9.7.1992 la nullità della pattuizione in tema di interessi debitori e l'omessa regolamentazione convenzionale della data di imputazione contabile delle operazioni disposte in conto;
- sanata solo con l'ulteriore revisione delle condizioni negoziali del 27.5.2010 la nullità
afferente alla clausola di capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori;
- nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola in tema di commissione di massimo scoperto.
“In assenza della prova della chiusura del conto corrente”, il Tribunale ha tuttavia respinto la domanda di condanna della banca alla ripetizione dell'importo del saldo ricalcolato e
4 così pure la domanda risarcitoria, per difetto di prova del “danno derivante dalla condotta
della del quale, per tale ragione, ha ritenuto non poter procedere a liquidazione Pt_1
equitativa (pag. 9 della sentenza impugnata).
Avverso la pronunzia entrambe le parti hanno proposto impugnazione parziale:
- per dolersi: I) Parte_1
dell'omessa pronunzia sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, causa di nullità
“dell'intero procedimento di primo grado” (pag. 7 dell'atto di appello); II) della non corretta valutazione della documentazione prodotta -segnatamente delle “condizioni per
operazioni in conto corrente di corrispondenza” del 9.7.1992 (doc. n. 26 allegato alal memoria 183 VI comma n. 2) e delle periodiche comunicazioni della variazioni delle condizioni di tasso inviate dalla banca alla correntista in allegato agli estratti conto trimestrali- idonea a dimostrare l'intervenuto adeguamento della disciplina convenzionale della capitalizzazione trimestrale degli interessi al disposto del novellato art. 120 TUB e della delibera CICR del 9.2.2000 che ad esso ha dato attuazione;
III) della declaratoria di illegittimità della commissione di massimo scoperto, compiutamente determinata con riferimento a ciascuno dei criteri definitori rappresentati da periodicità, aliquota e base di calcolo;
IV) della regolamentazione delle spese di lite che, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, avrebbero dovuto essere compensate;
5 - per chiedere la riforma della statuizione di rigetto della domanda Parte_3
restitutoria a fronte dell'avvenuta dimostrazione della chiusura del conto corrente per recesso della banca comunicato il 2.12.2014.
Alla trattazione del merito delle impugnazioni è opportuno premettere che, per effetto dell'acquiescenza parziale delle parti al deliberato di primo grado, si è formato il giudicato interno sui capi con i quali: è stata accertata la nullità degli interessi ultralegali e delle valute di imputazione contabile delle operazioni -sostituiti con quelli legali i primi,
ricondotte alla data di effettivo compimento delle operazioni le seconde- sino alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali del 9.7.1992 ; è stata rigettata la domanda di condanna della banca al risarcimento del danno.
Ciò chiarito, unicamente l'impugnazione incidentale è meritevole di accoglimento.
Procedendo nella disamina secondo la tecnica dei punti di motivazione e mantenendo l'ordine espositivo prescelto dall'appellante principale, è dato evidenziare:
- I motivo di impugnazione. Con ordinanza del 4.5.2016 il Tribunale aveva disatteso l'eccezione di nullità dell'atto di citazione osservando che “parte attrice ha indicato
nell'atto di citazione sia il petitum sia la causa petendi ovvero i fatti costitutivi che ad
avviso della stessa sarebbero idonei a consentire l'accoglimento della domanda da essa
avanzata, riportandosi, altresì, al contenuto della relazione tecnica di parte depositata in
atti”, e soggiungendo che “le doglianze sollevate da parte convenuta, sulla genericità delle
argomentazioni addotte da parte attrice (sprovviste di specifice indicazioni anche
6 temporali), afferiscono, laddove corrette, piuttosto, al profilo del merito delle richieste
avanzate dall'attore con particolare riguardo alla fondatezza delle stesse”.
Rammentato che, per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, “la nullità dell'atto
di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto
comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a
tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati,
nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare
adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si
trovi la controparte” Cass. civ. sez. V, 31/01/2019, n. 2912 e, in termini, Cass. civ. sez. II,
29/01/2015, n.1681, nonché, ancor prima, Cass. civ. S.U., 22 /05/2012, n. 8077) il rilievo appare corretto ove si consideri che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado aveva enumerato i diversi profili di illegittimità che inquinavano il Parte_3
regolamento negoziale del rapporto di conto corrente, chiaramente indentificato, aveva enunciato la richiesta di emendare il saldo del rapporto dagli oneri e dalle poste indebitamente applicate, aveva formulato, infine, domanda di condanna della banca alla ripetizione dell'indebito, così definendo in termini sufficientemente determinati la cosa oggetto della domanda e i fatti e gli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione e consentendo alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte.
- II motivo di impugnazione. La decisione del Tribunale di escludere la capitalizzazione trimestrale degli interessi sino alla rinegoziazione delle condizioni
7 economiche applicate al rapporto intercorsa tra le parti il 27.5.2010 deve essere confermata,
imponendosi unicamente un approfondimento del percorso motivazionale. Occorre, in particolare, muovere dal rilievo, in fatto, della previsione, nel testo negoziale del 9.7.1992,
della differente periodicità dell'attrazione al capitale degli interessi medio tempore
maturati, fissata con cadenza annuale (al 31 dicembre di ogni anno) per quelli creditori e trimestrale per quelli debitori. La previsione è stata espressamente modificata solo nel
2010.
Ciò chiarito, è poi necessario rammentare, in diritto, che, come è noto, sulla scorta delle sentenze della Corte di Cassazione che nella primavera dell'anno 1999 (nn. 2374 del 16
marzo, n. 3096 del 30 marzo, n. 3845 del 17 aprile), ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (nn. 6631/81; 5409/83; 4920/87;
3804/88;2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato il principio -di seguito reiteratamente confermato e mai più abbandonato-, per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico, desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, in quanto rispondenti ad un uso meramente negoziale e dunque incorrenti nel divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., il legislatore è intervenuto con il D.Lgs 4.8.1999 n. 342
a modificare l'art. 120 del D.Lgs 1.9.1993 n. 385, c.d. T.U. bancario, affidando al Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio il compito di stabilire <modalità e criteri
per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie,
8 prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti
della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che
creditori>>.
Con delibera del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000, il CICR ha conseguentemente stabilito all'art. 1 che <Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste
in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro
volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono>> e, all'art. 2, con specifico riguardo al contratto di conto corrente che: <Nel conto corrente
l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità
contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime
modalità. Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito
della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre
interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.>>.
E' altresì noto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 9.10.2000 ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art. 77 Cost. dell'art. 25 comma 3° del D.Lgs n.
342/99, il quale prevedeva che <Le clausole relative alla produzione di interessi sugli
interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di
essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì
9 le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono
inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>>, determinando, di conseguenza, l'assoggettamento delle clausole anatocistiche alla disciplina previgente la disposizione dichiarata incostituzionale, eliminata con effetto ex tunc dall'ordinamento giuridico, disciplina che in altro si sostanzia se non nel divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.. “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul saldo passivo
finale di conto corrente bancario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione
dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342)
di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza,
fa sì che dette clausole restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi
nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non
possono che essere dichiarate nulle, perchè stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.”
(Cass. civ., Sez. Unite, 04/11/2004, n. 21095).
Acclarata, dunque, l'illegittimità delle clausole anatocistiche per il periodo antecedente alla delibera del CICR, la giurisprudenza della Suprema Corte sovviene nella risoluzione di un'ulteriore questione che con la prima si pone in rapporto di consequenzialità, ovvero la definizione dei termini di sostituzione della clausola nulla.
Con sentenza n. 24418 del 2.12.2010, le sezioni unite della Corte di Cassazione, sul rilievo dell'inesistenza -“nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi
10 normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una
diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di
capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una
consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, nè di necessario
bilanciamento con quelli creditori”-, prima ancora che del difetto di "normatività di usi di capitalizzazione annuale, hanno affermato il principio di diritto per cui “dichiarata la
nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto
con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad
un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del
correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna” (Cass.
24418/2010, in motivazione, cui si sono adeguate Cass. 9695/2011 e Cass. 11.1.2013 n.
602, nonché ancor più di recente, Cass. civ. VI sez., 3.9.2013 n. 20172).
Infine, mentre la sanzione di nullità colpisce nella loro interezza i rapporti chiusi anteriormente al 22.4.1999, data di entrata in vigore della delibera CIR 9.2.2000, per i rapporti di conto corrente che, come quello in esame, si distendono temporalmente a cavallo di tale data, l'art. 7 della medesima delibera impone alle banche l'adeguamento al nuovo regime entro il 30 giugno 2000, di modo che i rapporti risultino disciplinati dalle nuove condizioni a partire dal 1.7.2000. Prevede testualmente l'art. 7 delib. CICR
9.2.2000: <Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni
11 in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal
successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari
finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere
all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per
iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.
Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle
condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela>>.
Gli adempimenti della banca per adeguare il rapporto di conto corrente in essere con il correntista alla nuova previsione dell'art. 120 TUB e alle disposizioni attuative dettate dal
CICR con delibera del 9.2.2000 non possono limitarsi alla pubblicazione sulla GURI
dell'avviso di adeguamento al criterio della pari periodicità e all'inoltro di una comunicazione al correntista mediante annotazione in calce all'estratto conto del
30.6.2000. Come di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 19/05/2020 n.
9140), trattasi invero di adempimenti insufficienti (e l'osservazione può, nel caso concreto,
estendersi ai fogli di comunicazione di variazione delle condizioni economiche del contratto analiticamente elencati dall'istituto bancario alle pagine 12 e 13 dell'atto di appello, i primi addirittura antecedenti al 2000, i successivi comunque inidonei a sanare la nullità perché afferenti al diverso aspetto della misura dei tassi e delle altre condizioni di
12 rapporto) al fine dell'efficace introduzione in contratto di una clausola anatocistica conformata al crisma di legittimità disegnato dalla novella al T.U.B. Più in dettaglio,
riprendendo e precisando gli approdi già raggiunti da Cass. 21.10.2019, n. 26769, e Cass.
21.10.2019, n. 26779, la Suprema Corte ha rilevato che:
-“Le previsioni della Delib. CICR 9 febbraio 2000, trovano il loro fondamento, sul piano
legislativo, nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3” il quale ha modificato l'art. 120 T.U.B. demandando al CICR la selezione di "modalità e criteri per la produzione di
interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività
bancaria", nonché delle modalità e dei tempi per l'adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
- riguardo a tale ultimo profilo, l'art. 7 comma I della delibera CICR, ha stabilito che “le
condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente Delib. dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa
contenute entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1 luglio”, soggiungendo al comma II che, ove le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque entro il 31 dicembre 2000, riservando
13 all'approvazione specifica da parte del correntista, e quindi alla conclusione di un nuovo accordo, la diversa ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
- la delibera CICR 9.2.2000, tuttavia, è anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale
17.10.2000, n. 425 che ha dichiarato incostituzionale per eccesso di delega (rispetto alla L.
n. 128 del 1998) l'art. 25, comma III D.Lgs. n. 342 del 1999 in quale aveva dichiarato valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati,
contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
- il fatto che la pronunzia di incostituzionalità abbia investito solo il tema della validazione indiscriminata delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera CICR 9.2. 2000 senza incidere in via diretta sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare l'adeguamento dei vecchi contratti al nuovo regime, non implica “però,
che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della Delib. 9 febbraio 2000, che
di tale potere regolamentare ha costituito espressione”;
- poiché la pronuncia di incostituzionalità dispiega efficacia retroattiva, le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib. CICR
non possono che considerarsi nulle ed è esattamente “alla nullità delle clausole
anatocistiche che bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni
14 transitorie di cui all'art. 7 della Delib.”, mentre è priva di rilevanza l'applicazione in via di fatto che a tali clausole illegittime sia stata assicurata;
- una differente interpretazione non solo “è priva di giustificazione sul piano logico;
infatti,
l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime
giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in
concreto: e ciò perché, come più volte osservato, la Delib. venne ad esistenza quando le
clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente,
in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da
considerarsi ancora legittima”, ma finisce “per conferire rilevanza a un dato -
l'esecuzione della disposizione negoziale nulla - che è normalmente, salve le note eccezioni
(ad es.: artt. 590,799,2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in
quanto confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di
ogni efficacia, la Delib. CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre”;
- quanto ai termini e alle modalità del raffronto tra precedenti e nuove pattuizioni,
necessario per stabilire se queste ultime inducano o meno un peggioramento, occorre, in primo luogo aver riguardo alla sola clausola anatocistica, dal momento che la delibera CCR
si occupa unicamente di questa, da valutare nel suo complesso, considerando cioè la disciplina prevista per gli interessi sia attivi sia passivi;
- “Ciò posto, è da rilevare che nella situazione determinatasi a seguito della nominata
pronuncia di incostituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla Delib. si dimostra
15 inattuabile”, atteso che “in assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni
contrattuali sono nulle, in base all'art. 1283 c.c., le condizioni indicate dalla disposizione
della Delib. CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono
essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di
conto corrente, da considerarsi tamquam non esset”;
- allora, “l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole
anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la
capitalizzazione con eguale periodicità (di cui all'art. 2, comma 2, cit.), da un lato, e la
totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro. La Delib. non CP_4
prende però in considerazione una tale giustapposizione”;
- “appare dunque evidente che il carattere deteriore delle "condizioni precedentemente
applicate" si debba misurare sul piano della capitalizzazione e della sua cadenza. Tale
raffronto sarebbe stato concretamente attuabile in assenza della declaratoria di
incostituzionalità dell'art. 25, comma 3 … dal momento che in base alle norme bancarie
uniformi del passato veniva normalmente praticata la capitalizzazione annuale degli
interessi creditori e la capitalizzazione trimestrale di quelli debitori. Per contro, in
mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di
interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è
impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della
Delib., sia favorevole o sfavorevole per il correntista. La conclusione è logica conseguenza
16 del fatto che la norma transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione
delle condizioni anatocistiche (in cui assume centralità proprio il dato della periodicità
della capitalizzazione degli interessi), ma non l'inserimento, nel contratto, di una clausola
anatocistica prima inesistente”;
- conclusione necessitata dell'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui all'art. 7 delibera CICR al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla è che le parti possono “applicare al contratto una nuova disciplina della
capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della
Delib. CICR. Tale conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenti clausole
anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo
l'entrata in vigore della Delib. CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene
conto che nell'uno come nell'altro caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi
che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi,
contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione pattizia. Rileva, in
altre parole, la prossimità, e - in definitiva - la sostanziale assimilabilità tra due
fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano
munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un
contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i
casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel
contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacchè sul punto non è
17 previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto
debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici”;
- conclusivamente, “una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art.
7, assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in
precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello
stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione
delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto
di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25,
comma 2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una
nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art.
2 della nominata Delib” (Cass. civ., sez. I, 19/05/2020 n. 9140, in parte motiva);
- III motivo di impugnazione. Ancora una volta correttamente il Tribunale ha dichiarato nulla per difetto di determinatezza la clausola in tema di commissione di massimo scoperto contenuta nel contratto del 9.7.1992. Prevede la convenzione negoziale l'applicazione al rapporto di una “commissione massimo scoperto trimestrale nel massimo saldo dare in
ragione di anno” con ciò disciplinando in termini sufficientemente definiti unicamente la periodicità (trimestrale) dell'addebito e l'aliquota (0,250%), non anche, invece, la base di calcolo cui quest'ultima è destinata ad applicarsi. Non solo, invero, secondo quanto accertato dal consulente tecnico, al rapporto risultano applicate differenti aliquote di c.m.s.
entro e oltre il limite del fido (che il c.t.u. ha ricostruito pari a £ 20.000.000), dato questo
18 che non si limita a rivelare la nullità della non pattuita c.m.s. oltre fido, ma che disvela l'indeterminatezza dell'intera clausola la quale in alcun modo si coordina con il concesso affidamento, ma neppure può trascurarsi l'impossibilità di determinare il “massimo saldo
dare in ragione di anno” prima del 31 dicembre di ogni anno e ciò nonostante conteggiare e applicare trimestrale -a marzo, giugno e dicembre- l'onere per la c.m.s..
- IV motivo di impugnazione. Nel regolare le spese di lite il Tribunale ha tenuto conto della prevalente soccombenza dell'istituto bancario. La ragionevole determinazione non merita revisione.
Fondato piuttosto è l'appello incidentale. Ricorre in atti dimostrazione del recesso della banca dal rapporto di conto corrente operato con nota inoltrata al correntista il 2.12.2014
(doc. 17 della produzione di primo grado di ). Vi è dunque prova della Parte_3
chiusura del rapporto e altresì dell'azzeramento del saldo che, alla data del 31.12.2014, le scritture contabili della banca registravano pari a 0. Non ricorrono dunque ostacoli all'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna della banca al pagamento del saldo, risultato, in esito ai ricalcoli demandati al consulente tecnico, a credito del correntista per € 22.793,14 alla data del 31.12.2014.
Conclusivamente, dunque, in parziale riforma della sentenza,
[...]
deve essere condannata a Parte_1
corrispondere a l'importo di € 22.793,14, oltre interessi al saggio legale Parte_3
con decorrenza dal 14.12.2015 sino al dì dell'effettivo pagamento.
19 In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio liquidate
(in misura prossima ai medi delle cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000),
in € 3.900,00, di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed €
1.900,00 per la fase decisionale, oltre c.pa e iva come per legge, devono essere poste a carico della banca appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato a il 3.12.2019 avverso la
[...] Parte_3
sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 433 del 3 maggio 2019;
in parziale riforma della medesima sentenza, appellata in via incidentale da , Parte_3
condanna al Parte_1
pagamento in favore di dell'importo di € 22.793,14, oltre interessi al saggio Parte_3
legale con decorrenza dal 14.12.2015 sino al dì dell'effettivo pagamento;
condanna l'istituto di credito appellante alla refusione in favore di delle Parte_3
spese del presente grado di giudizio liquidate in € 3.900,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante principale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
20 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello il 30 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2363 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
Parte_1
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore dottor
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Di Carlo per procura allegato Parte_2
all'atto di citazione in appello.
Appellante (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_3 CodiceFiscale_1
Anna Papa e Maria Pia Pagano giusta mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellato e appellante incidentale
Conclusioni di parte appellante:
accogliere il presente appello e, in totale riforma della sentenza n. 433/2019 resa dal
Tribunale di Termini Imerese sotto le date 2/3.5.2019, ritenere e dichiarare la nullità
dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e per l'effetto la nullità del procedimento;
in linea meramente subordinata, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque nel merito rigettare, anche perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque carenti di prova, tutte le argomentazioni, eccezioni e domande proposte da Parte_3
con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
in linea ancor più subordinata in applicazione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c.,
disporre la compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio;
in linea meramente subordinata, ammettere nuova consulenza tecnica di ufficio affinché,
secondo le indicazioni ed i criteri che verranno impartiti da Codesta Corte, venga ricostruito il saldo del conto corrente già intrattenuto da con la Parte_3 [...]
, oggi Controparte_1 Controparte_2
[...]
2 con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e con condanna di Pt_3
a rimborsare all'odierna appellante la somma di € 6.848,77 già corrispostagli a
[...]
titolo di spese del giudizio di primo grado e la somma di € 1.498,83 già corrisposta al CTU.
Conclusioni dell'appellato e appellante incidentale:
in via preliminare:
ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente, rigettare le domande tutte proposte nell'atto di citazione in appello, poiché prive di fondamento in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 433/2019 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 03.05.2019;
in via principale:
ritenere e dichiarare infondate e, conseguentemente, rigettare le domande tutte proposte nell'atto di citazione in appello, poiché prive di fondamento in fatto e in diritto,
confermando la sentenza n. 433/2019 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il
03.05.2019;
in via incidentale:
riformare la sentenza di primo grado n. 433/2019 nella parte in cui il Giudice, in accoglimento delle domande proposte da nei confronti di Parte_3 [...]
con l'atto di citazione, dichiara che il saldo del Controparte_3
rapporto di c/c acceso dall'attrice presso l'istituto di credito convenuto è pari ad €
3 22.793,14, disponendo, per l'effetto, la condanna della banca alla restituzione della somma derivante dalla ricostruzione del rapporto oggetto di causa;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA
come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 433 pronunziata il giorno 3 maggio 2019, il Tribunale di Termini Imerese,
accogliendo parzialmente le domande proposte da , ha rideterminato in € Parte_3
22.793,14, a credito del correntista, alla data del 31.12.2014 il saldo del rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 000146-49 da questi acceso presso il
[...]
il 24.4.1975. Controparte_3
Ha ritenuto, più in dettaglio, il Tribunale:
- sanata in virtù della convenzione negoziale intervenuta il 9.7.1992 la nullità della pattuizione in tema di interessi debitori e l'omessa regolamentazione convenzionale della data di imputazione contabile delle operazioni disposte in conto;
- sanata solo con l'ulteriore revisione delle condizioni negoziali del 27.5.2010 la nullità
afferente alla clausola di capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori;
- nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola in tema di commissione di massimo scoperto.
“In assenza della prova della chiusura del conto corrente”, il Tribunale ha tuttavia respinto la domanda di condanna della banca alla ripetizione dell'importo del saldo ricalcolato e
4 così pure la domanda risarcitoria, per difetto di prova del “danno derivante dalla condotta
della del quale, per tale ragione, ha ritenuto non poter procedere a liquidazione Pt_1
equitativa (pag. 9 della sentenza impugnata).
Avverso la pronunzia entrambe le parti hanno proposto impugnazione parziale:
- per dolersi: I) Parte_1
dell'omessa pronunzia sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, causa di nullità
“dell'intero procedimento di primo grado” (pag. 7 dell'atto di appello); II) della non corretta valutazione della documentazione prodotta -segnatamente delle “condizioni per
operazioni in conto corrente di corrispondenza” del 9.7.1992 (doc. n. 26 allegato alal memoria 183 VI comma n. 2) e delle periodiche comunicazioni della variazioni delle condizioni di tasso inviate dalla banca alla correntista in allegato agli estratti conto trimestrali- idonea a dimostrare l'intervenuto adeguamento della disciplina convenzionale della capitalizzazione trimestrale degli interessi al disposto del novellato art. 120 TUB e della delibera CICR del 9.2.2000 che ad esso ha dato attuazione;
III) della declaratoria di illegittimità della commissione di massimo scoperto, compiutamente determinata con riferimento a ciascuno dei criteri definitori rappresentati da periodicità, aliquota e base di calcolo;
IV) della regolamentazione delle spese di lite che, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, avrebbero dovuto essere compensate;
5 - per chiedere la riforma della statuizione di rigetto della domanda Parte_3
restitutoria a fronte dell'avvenuta dimostrazione della chiusura del conto corrente per recesso della banca comunicato il 2.12.2014.
Alla trattazione del merito delle impugnazioni è opportuno premettere che, per effetto dell'acquiescenza parziale delle parti al deliberato di primo grado, si è formato il giudicato interno sui capi con i quali: è stata accertata la nullità degli interessi ultralegali e delle valute di imputazione contabile delle operazioni -sostituiti con quelli legali i primi,
ricondotte alla data di effettivo compimento delle operazioni le seconde- sino alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali del 9.7.1992 ; è stata rigettata la domanda di condanna della banca al risarcimento del danno.
Ciò chiarito, unicamente l'impugnazione incidentale è meritevole di accoglimento.
Procedendo nella disamina secondo la tecnica dei punti di motivazione e mantenendo l'ordine espositivo prescelto dall'appellante principale, è dato evidenziare:
- I motivo di impugnazione. Con ordinanza del 4.5.2016 il Tribunale aveva disatteso l'eccezione di nullità dell'atto di citazione osservando che “parte attrice ha indicato
nell'atto di citazione sia il petitum sia la causa petendi ovvero i fatti costitutivi che ad
avviso della stessa sarebbero idonei a consentire l'accoglimento della domanda da essa
avanzata, riportandosi, altresì, al contenuto della relazione tecnica di parte depositata in
atti”, e soggiungendo che “le doglianze sollevate da parte convenuta, sulla genericità delle
argomentazioni addotte da parte attrice (sprovviste di specifice indicazioni anche
6 temporali), afferiscono, laddove corrette, piuttosto, al profilo del merito delle richieste
avanzate dall'attore con particolare riguardo alla fondatezza delle stesse”.
Rammentato che, per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, “la nullità dell'atto
di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto
comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a
tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati,
nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare
adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si
trovi la controparte” Cass. civ. sez. V, 31/01/2019, n. 2912 e, in termini, Cass. civ. sez. II,
29/01/2015, n.1681, nonché, ancor prima, Cass. civ. S.U., 22 /05/2012, n. 8077) il rilievo appare corretto ove si consideri che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado aveva enumerato i diversi profili di illegittimità che inquinavano il Parte_3
regolamento negoziale del rapporto di conto corrente, chiaramente indentificato, aveva enunciato la richiesta di emendare il saldo del rapporto dagli oneri e dalle poste indebitamente applicate, aveva formulato, infine, domanda di condanna della banca alla ripetizione dell'indebito, così definendo in termini sufficientemente determinati la cosa oggetto della domanda e i fatti e gli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione e consentendo alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte.
- II motivo di impugnazione. La decisione del Tribunale di escludere la capitalizzazione trimestrale degli interessi sino alla rinegoziazione delle condizioni
7 economiche applicate al rapporto intercorsa tra le parti il 27.5.2010 deve essere confermata,
imponendosi unicamente un approfondimento del percorso motivazionale. Occorre, in particolare, muovere dal rilievo, in fatto, della previsione, nel testo negoziale del 9.7.1992,
della differente periodicità dell'attrazione al capitale degli interessi medio tempore
maturati, fissata con cadenza annuale (al 31 dicembre di ogni anno) per quelli creditori e trimestrale per quelli debitori. La previsione è stata espressamente modificata solo nel
2010.
Ciò chiarito, è poi necessario rammentare, in diritto, che, come è noto, sulla scorta delle sentenze della Corte di Cassazione che nella primavera dell'anno 1999 (nn. 2374 del 16
marzo, n. 3096 del 30 marzo, n. 3845 del 17 aprile), ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (nn. 6631/81; 5409/83; 4920/87;
3804/88;2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato il principio -di seguito reiteratamente confermato e mai più abbandonato-, per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico, desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, in quanto rispondenti ad un uso meramente negoziale e dunque incorrenti nel divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., il legislatore è intervenuto con il D.Lgs 4.8.1999 n. 342
a modificare l'art. 120 del D.Lgs 1.9.1993 n. 385, c.d. T.U. bancario, affidando al Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio il compito di stabilire <modalità e criteri
per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie,
8 prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti
della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che
creditori>>.
Con delibera del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000, il CICR ha conseguentemente stabilito all'art. 1 che <Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste
in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro
volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono>> e, all'art. 2, con specifico riguardo al contratto di conto corrente che: <Nel conto corrente
l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità
contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime
modalità. Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito
della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre
interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.>>.
E' altresì noto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 9.10.2000 ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art. 77 Cost. dell'art. 25 comma 3° del D.Lgs n.
342/99, il quale prevedeva che <Le clausole relative alla produzione di interessi sugli
interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di
essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì
9 le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono
inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>>, determinando, di conseguenza, l'assoggettamento delle clausole anatocistiche alla disciplina previgente la disposizione dichiarata incostituzionale, eliminata con effetto ex tunc dall'ordinamento giuridico, disciplina che in altro si sostanzia se non nel divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.. “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul saldo passivo
finale di conto corrente bancario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione
dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342)
di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza,
fa sì che dette clausole restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi
nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non
possono che essere dichiarate nulle, perchè stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.”
(Cass. civ., Sez. Unite, 04/11/2004, n. 21095).
Acclarata, dunque, l'illegittimità delle clausole anatocistiche per il periodo antecedente alla delibera del CICR, la giurisprudenza della Suprema Corte sovviene nella risoluzione di un'ulteriore questione che con la prima si pone in rapporto di consequenzialità, ovvero la definizione dei termini di sostituzione della clausola nulla.
Con sentenza n. 24418 del 2.12.2010, le sezioni unite della Corte di Cassazione, sul rilievo dell'inesistenza -“nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi
10 normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una
diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di
capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una
consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, nè di necessario
bilanciamento con quelli creditori”-, prima ancora che del difetto di "normatività di usi di capitalizzazione annuale, hanno affermato il principio di diritto per cui “dichiarata la
nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto
con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad
un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del
correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna” (Cass.
24418/2010, in motivazione, cui si sono adeguate Cass. 9695/2011 e Cass. 11.1.2013 n.
602, nonché ancor più di recente, Cass. civ. VI sez., 3.9.2013 n. 20172).
Infine, mentre la sanzione di nullità colpisce nella loro interezza i rapporti chiusi anteriormente al 22.4.1999, data di entrata in vigore della delibera CIR 9.2.2000, per i rapporti di conto corrente che, come quello in esame, si distendono temporalmente a cavallo di tale data, l'art. 7 della medesima delibera impone alle banche l'adeguamento al nuovo regime entro il 30 giugno 2000, di modo che i rapporti risultino disciplinati dalle nuove condizioni a partire dal 1.7.2000. Prevede testualmente l'art. 7 delib. CICR
9.2.2000: <Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni
11 in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal
successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari
finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere
all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per
iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.
Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle
condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela>>.
Gli adempimenti della banca per adeguare il rapporto di conto corrente in essere con il correntista alla nuova previsione dell'art. 120 TUB e alle disposizioni attuative dettate dal
CICR con delibera del 9.2.2000 non possono limitarsi alla pubblicazione sulla GURI
dell'avviso di adeguamento al criterio della pari periodicità e all'inoltro di una comunicazione al correntista mediante annotazione in calce all'estratto conto del
30.6.2000. Come di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 19/05/2020 n.
9140), trattasi invero di adempimenti insufficienti (e l'osservazione può, nel caso concreto,
estendersi ai fogli di comunicazione di variazione delle condizioni economiche del contratto analiticamente elencati dall'istituto bancario alle pagine 12 e 13 dell'atto di appello, i primi addirittura antecedenti al 2000, i successivi comunque inidonei a sanare la nullità perché afferenti al diverso aspetto della misura dei tassi e delle altre condizioni di
12 rapporto) al fine dell'efficace introduzione in contratto di una clausola anatocistica conformata al crisma di legittimità disegnato dalla novella al T.U.B. Più in dettaglio,
riprendendo e precisando gli approdi già raggiunti da Cass. 21.10.2019, n. 26769, e Cass.
21.10.2019, n. 26779, la Suprema Corte ha rilevato che:
-“Le previsioni della Delib. CICR 9 febbraio 2000, trovano il loro fondamento, sul piano
legislativo, nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3” il quale ha modificato l'art. 120 T.U.B. demandando al CICR la selezione di "modalità e criteri per la produzione di
interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività
bancaria", nonché delle modalità e dei tempi per l'adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
- riguardo a tale ultimo profilo, l'art. 7 comma I della delibera CICR, ha stabilito che “le
condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente Delib. dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa
contenute entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1 luglio”, soggiungendo al comma II che, ove le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque entro il 31 dicembre 2000, riservando
13 all'approvazione specifica da parte del correntista, e quindi alla conclusione di un nuovo accordo, la diversa ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
- la delibera CICR 9.2.2000, tuttavia, è anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale
17.10.2000, n. 425 che ha dichiarato incostituzionale per eccesso di delega (rispetto alla L.
n. 128 del 1998) l'art. 25, comma III D.Lgs. n. 342 del 1999 in quale aveva dichiarato valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati,
contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
- il fatto che la pronunzia di incostituzionalità abbia investito solo il tema della validazione indiscriminata delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera CICR 9.2. 2000 senza incidere in via diretta sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare l'adeguamento dei vecchi contratti al nuovo regime, non implica “però,
che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della Delib. 9 febbraio 2000, che
di tale potere regolamentare ha costituito espressione”;
- poiché la pronuncia di incostituzionalità dispiega efficacia retroattiva, le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib. CICR
non possono che considerarsi nulle ed è esattamente “alla nullità delle clausole
anatocistiche che bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni
14 transitorie di cui all'art. 7 della Delib.”, mentre è priva di rilevanza l'applicazione in via di fatto che a tali clausole illegittime sia stata assicurata;
- una differente interpretazione non solo “è priva di giustificazione sul piano logico;
infatti,
l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime
giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in
concreto: e ciò perché, come più volte osservato, la Delib. venne ad esistenza quando le
clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente,
in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da
considerarsi ancora legittima”, ma finisce “per conferire rilevanza a un dato -
l'esecuzione della disposizione negoziale nulla - che è normalmente, salve le note eccezioni
(ad es.: artt. 590,799,2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in
quanto confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di
ogni efficacia, la Delib. CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre”;
- quanto ai termini e alle modalità del raffronto tra precedenti e nuove pattuizioni,
necessario per stabilire se queste ultime inducano o meno un peggioramento, occorre, in primo luogo aver riguardo alla sola clausola anatocistica, dal momento che la delibera CCR
si occupa unicamente di questa, da valutare nel suo complesso, considerando cioè la disciplina prevista per gli interessi sia attivi sia passivi;
- “Ciò posto, è da rilevare che nella situazione determinatasi a seguito della nominata
pronuncia di incostituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla Delib. si dimostra
15 inattuabile”, atteso che “in assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni
contrattuali sono nulle, in base all'art. 1283 c.c., le condizioni indicate dalla disposizione
della Delib. CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono
essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di
conto corrente, da considerarsi tamquam non esset”;
- allora, “l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole
anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la
capitalizzazione con eguale periodicità (di cui all'art. 2, comma 2, cit.), da un lato, e la
totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro. La Delib. non CP_4
prende però in considerazione una tale giustapposizione”;
- “appare dunque evidente che il carattere deteriore delle "condizioni precedentemente
applicate" si debba misurare sul piano della capitalizzazione e della sua cadenza. Tale
raffronto sarebbe stato concretamente attuabile in assenza della declaratoria di
incostituzionalità dell'art. 25, comma 3 … dal momento che in base alle norme bancarie
uniformi del passato veniva normalmente praticata la capitalizzazione annuale degli
interessi creditori e la capitalizzazione trimestrale di quelli debitori. Per contro, in
mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di
interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è
impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della
Delib., sia favorevole o sfavorevole per il correntista. La conclusione è logica conseguenza
16 del fatto che la norma transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione
delle condizioni anatocistiche (in cui assume centralità proprio il dato della periodicità
della capitalizzazione degli interessi), ma non l'inserimento, nel contratto, di una clausola
anatocistica prima inesistente”;
- conclusione necessitata dell'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui all'art. 7 delibera CICR al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla è che le parti possono “applicare al contratto una nuova disciplina della
capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della
Delib. CICR. Tale conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenti clausole
anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo
l'entrata in vigore della Delib. CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene
conto che nell'uno come nell'altro caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi
che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi,
contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione pattizia. Rileva, in
altre parole, la prossimità, e - in definitiva - la sostanziale assimilabilità tra due
fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano
munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un
contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i
casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel
contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacchè sul punto non è
17 previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto
debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici”;
- conclusivamente, “una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art.
7, assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in
precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello
stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione
delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto
di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25,
comma 2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una
nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art.
2 della nominata Delib” (Cass. civ., sez. I, 19/05/2020 n. 9140, in parte motiva);
- III motivo di impugnazione. Ancora una volta correttamente il Tribunale ha dichiarato nulla per difetto di determinatezza la clausola in tema di commissione di massimo scoperto contenuta nel contratto del 9.7.1992. Prevede la convenzione negoziale l'applicazione al rapporto di una “commissione massimo scoperto trimestrale nel massimo saldo dare in
ragione di anno” con ciò disciplinando in termini sufficientemente definiti unicamente la periodicità (trimestrale) dell'addebito e l'aliquota (0,250%), non anche, invece, la base di calcolo cui quest'ultima è destinata ad applicarsi. Non solo, invero, secondo quanto accertato dal consulente tecnico, al rapporto risultano applicate differenti aliquote di c.m.s.
entro e oltre il limite del fido (che il c.t.u. ha ricostruito pari a £ 20.000.000), dato questo
18 che non si limita a rivelare la nullità della non pattuita c.m.s. oltre fido, ma che disvela l'indeterminatezza dell'intera clausola la quale in alcun modo si coordina con il concesso affidamento, ma neppure può trascurarsi l'impossibilità di determinare il “massimo saldo
dare in ragione di anno” prima del 31 dicembre di ogni anno e ciò nonostante conteggiare e applicare trimestrale -a marzo, giugno e dicembre- l'onere per la c.m.s..
- IV motivo di impugnazione. Nel regolare le spese di lite il Tribunale ha tenuto conto della prevalente soccombenza dell'istituto bancario. La ragionevole determinazione non merita revisione.
Fondato piuttosto è l'appello incidentale. Ricorre in atti dimostrazione del recesso della banca dal rapporto di conto corrente operato con nota inoltrata al correntista il 2.12.2014
(doc. 17 della produzione di primo grado di ). Vi è dunque prova della Parte_3
chiusura del rapporto e altresì dell'azzeramento del saldo che, alla data del 31.12.2014, le scritture contabili della banca registravano pari a 0. Non ricorrono dunque ostacoli all'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna della banca al pagamento del saldo, risultato, in esito ai ricalcoli demandati al consulente tecnico, a credito del correntista per € 22.793,14 alla data del 31.12.2014.
Conclusivamente, dunque, in parziale riforma della sentenza,
[...]
deve essere condannata a Parte_1
corrispondere a l'importo di € 22.793,14, oltre interessi al saggio legale Parte_3
con decorrenza dal 14.12.2015 sino al dì dell'effettivo pagamento.
19 In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio liquidate
(in misura prossima ai medi delle cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000),
in € 3.900,00, di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed €
1.900,00 per la fase decisionale, oltre c.pa e iva come per legge, devono essere poste a carico della banca appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato a il 3.12.2019 avverso la
[...] Parte_3
sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 433 del 3 maggio 2019;
in parziale riforma della medesima sentenza, appellata in via incidentale da , Parte_3
condanna al Parte_1
pagamento in favore di dell'importo di € 22.793,14, oltre interessi al saggio Parte_3
legale con decorrenza dal 14.12.2015 sino al dì dell'effettivo pagamento;
condanna l'istituto di credito appellante alla refusione in favore di delle Parte_3
spese del presente grado di giudizio liquidate in € 3.900,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante principale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
20 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello il 30 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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