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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente e Relatore
MA RT, Giudice
PICCIRILLI AR AR, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1107/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4507 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5467/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, costituita e domiciliata come in atti, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe descritto, notificato l'11.12.2024 ed emesso per IMU dovuta al Comune di Salerno, anno 2019, sul presupposto del carente versamento dell'imposta afferente a una serie di cespiti immobiliari (n. 28 fabbricati, n. 14 terreni,
n. 5 aree fabbricabili e n. 1 fabbricato a destinazione speciale) e ne chiedeva l'annullamento.
Nel sostenere la illegittimità dell'avviso deduceva: l'erroneità del valore venale attribuito alle aree fabbricabili quantificato in €/mq 189,84 e la mancanza di motivazione;
la non debenza del tributo in ragione della qualità di imprenditore agricolo rivestita da essa Ricorrente_1; la mancanza del presupposto impositivo per n. 11 unità immobiliari perché non più di proprietà della medesima in quanto espropriate dal comune di Salerno.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva il comune di Salerno contestando tutto quanto ex adverso. In particolare, quanto alla sostenuta qualità di imprenditore agricolo opponeva che la stessa non risultava compiutamente provata non avendo la ricorrente documentato il requisito oggettivo cioè la qualità di terreno agricolo in uno alla diretta conduzione del proprietario imprenditore agricolo. Per quel che concerneva il valore venale delle aree fabbricabili richiamava la delibera n. 240 adottata da esso comune il 23.02.2007 e il principio della c.d. “perequazione urbanistica”. Concludeva per il rigetto del ricorso, spese vinte.
All'udienza del 26.05.2025 fissata per la trattazione, le parti chiedevano rinvio per conciliazione.
Alla successiva udienza del 29.09.2025 le parti, “premesso di avere in corso le trattative per un bonario componimento, chiedevano ulteriore rinvio per la formalizzazione di una conciliazione”.
Quindi, alla udienza di rinvio del 10.11.2025, attesa la mancanza di un bonario componimento, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
)Il ricorso appare parzialmente fondato.
Infatti, con sentenza n. 5682/2024 questa Corte ha avuto già modo di affrontare analoghe confutazioni dedotte avverso l'avviso di accertamento IMU emesso per l'anno 2018 a carico della Ricorrente_1.
Ebbene, la decisione citata ha affrontato la contestazione relativa al valore venale in comune commercio dei terreni edificabili e, argomentando da un preliminare di vendita stipulato su altro terreno fabbricabile situato nella medesima zona in rilevo nell'anno 2023, ha concluso nel senso della inattualità del valore di stima applicato dal comune ritenendo, invece, applicabile il valore pari ad €/mq 121,00 con consequenziale rideterminazione del dovuto sia per l'imposta principale che per le sanzioni.
Questa Corte, pertanto, uniformandosi alla decisione citata ritiene di rideterminare il valore applicabile in euro 121,00 al mq. anche per l'annualità in questione (2019), trattandosi di annualità contigue.
Infondata, invece, è la ritenuta carenza di motivazione avendo il comune richiamato la delibera del 2007 consentendo, quindi, alla parte la sua difesa come in effetti è avvenuto. Non coglie nel segno, poi, la sostenuta qualità di imprenditore agricolo perché la ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la qualità di terreno agricolo e la conduzione diretta dello stesso terreno da parte di essa Ricorrente_1 senza voler considerare, peraltro, la circostanza che l'iscrizione della Ricorrente_1 alla CCIA di Napoli come piccolo imprenditore per la coltivazione di frutti oleosi, decorre dal 25.11.2019, come risulta da copia visura in atti.
Va disattesa, infine, l'eccezione relativa alla espropriazione delle p.lle del f.lio Dati_Catastali_1, non avendo prodotto alcuna documentazione probatoria al riguardo.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi indicati in motivazione;
compensa le spese. Il Presidente dr.ssa
ZA IN GO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente e Relatore
MA RT, Giudice
PICCIRILLI AR AR, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1107/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4507 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5467/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, costituita e domiciliata come in atti, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe descritto, notificato l'11.12.2024 ed emesso per IMU dovuta al Comune di Salerno, anno 2019, sul presupposto del carente versamento dell'imposta afferente a una serie di cespiti immobiliari (n. 28 fabbricati, n. 14 terreni,
n. 5 aree fabbricabili e n. 1 fabbricato a destinazione speciale) e ne chiedeva l'annullamento.
Nel sostenere la illegittimità dell'avviso deduceva: l'erroneità del valore venale attribuito alle aree fabbricabili quantificato in €/mq 189,84 e la mancanza di motivazione;
la non debenza del tributo in ragione della qualità di imprenditore agricolo rivestita da essa Ricorrente_1; la mancanza del presupposto impositivo per n. 11 unità immobiliari perché non più di proprietà della medesima in quanto espropriate dal comune di Salerno.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva il comune di Salerno contestando tutto quanto ex adverso. In particolare, quanto alla sostenuta qualità di imprenditore agricolo opponeva che la stessa non risultava compiutamente provata non avendo la ricorrente documentato il requisito oggettivo cioè la qualità di terreno agricolo in uno alla diretta conduzione del proprietario imprenditore agricolo. Per quel che concerneva il valore venale delle aree fabbricabili richiamava la delibera n. 240 adottata da esso comune il 23.02.2007 e il principio della c.d. “perequazione urbanistica”. Concludeva per il rigetto del ricorso, spese vinte.
All'udienza del 26.05.2025 fissata per la trattazione, le parti chiedevano rinvio per conciliazione.
Alla successiva udienza del 29.09.2025 le parti, “premesso di avere in corso le trattative per un bonario componimento, chiedevano ulteriore rinvio per la formalizzazione di una conciliazione”.
Quindi, alla udienza di rinvio del 10.11.2025, attesa la mancanza di un bonario componimento, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
)Il ricorso appare parzialmente fondato.
Infatti, con sentenza n. 5682/2024 questa Corte ha avuto già modo di affrontare analoghe confutazioni dedotte avverso l'avviso di accertamento IMU emesso per l'anno 2018 a carico della Ricorrente_1.
Ebbene, la decisione citata ha affrontato la contestazione relativa al valore venale in comune commercio dei terreni edificabili e, argomentando da un preliminare di vendita stipulato su altro terreno fabbricabile situato nella medesima zona in rilevo nell'anno 2023, ha concluso nel senso della inattualità del valore di stima applicato dal comune ritenendo, invece, applicabile il valore pari ad €/mq 121,00 con consequenziale rideterminazione del dovuto sia per l'imposta principale che per le sanzioni.
Questa Corte, pertanto, uniformandosi alla decisione citata ritiene di rideterminare il valore applicabile in euro 121,00 al mq. anche per l'annualità in questione (2019), trattandosi di annualità contigue.
Infondata, invece, è la ritenuta carenza di motivazione avendo il comune richiamato la delibera del 2007 consentendo, quindi, alla parte la sua difesa come in effetti è avvenuto. Non coglie nel segno, poi, la sostenuta qualità di imprenditore agricolo perché la ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la qualità di terreno agricolo e la conduzione diretta dello stesso terreno da parte di essa Ricorrente_1 senza voler considerare, peraltro, la circostanza che l'iscrizione della Ricorrente_1 alla CCIA di Napoli come piccolo imprenditore per la coltivazione di frutti oleosi, decorre dal 25.11.2019, come risulta da copia visura in atti.
Va disattesa, infine, l'eccezione relativa alla espropriazione delle p.lle del f.lio Dati_Catastali_1, non avendo prodotto alcuna documentazione probatoria al riguardo.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi indicati in motivazione;
compensa le spese. Il Presidente dr.ssa
ZA IN GO