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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/10/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 13 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 10487/2024
Promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
AN AT e CA MA, nello studio dei quali in Catania ha eletto domicilio, corso Italia, 213
-ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/11/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 29320249028098584, notificato il 10/9/2024, e avverso la sottostante cartella di pagamento n. 29320040017198857501, presuntivamente notificata il 15/12/2014 e avente ad oggetto contributi DM10 e somme aggiuntive relativi all'anno 1991, dell'importo complessivo di euro
5.823,59. Eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione del credito,
essendo decorso il termine quinquennale previsto in materia di contributi previdenziali dall'art. 3,
comma 9, della legge n. 335/1995. Rilevava pertanto l'estinzione del diritto di credito fatto valere,
con la conseguenza che nulla fosse dovuto agli enti resistenti. Puntualizzava che l'azione proposta dovesse qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta al rispetto di termini decadenziali, intendendo far valere fatti estintivi della pretesa creditoria successivi alla formazione e alla notifica della cartella. Eccepiva pertanto l'intervenuta prescrizione successiva, che assumeva essere maturata fra la data di notifica della cartella, come indicata nel sollecito di pagamento (15/12/2014) e la data di notifica del sollecito stesso (10/9/2024). Evidenziava che, anche in caso di prescrizione sopravvenuta, andasse applicato il termine di prescrizione quinquennale,
secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e chiedeva l'annullamento delle iscrizioni a ruolo riferite agli atti in oggetto.
Proponeva innanzitutto istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, evidenziando la fondatezza dei motivi di ricorso e la necessità di evitare il grave danno che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione. Nel merito chiedeva l'annullamento della cartella impugnata, stante l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito azionato.
Con decreto del 18/11/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 24/2/2025 si costituiva in giudizio l' . L'ente CP_1
deduceva in primo luogo che la cartella fosse stata sospesa dall' on provvedimento che allegava CP_3 del 16/11/2022, avente decorrenza dal 28/4/2021. Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità
dell'opposizione in quanto proposta tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24 del D.Lgs.
46/1999, considerata la regolare notifica della cartella impugnata. Eccepiva altresì la tardività ed inammissibilità delle contestazioni di merito e, con riguardo all'eccezione di prescrizione, osservava che la stessa non potesse essere sollevata per periodi pregressi alla notifica alla cartella, a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori. Quanto alla prescrizione successiva,
deduceva che il termine di prescrizione dovesse ritenersi sospeso in considerazione di quanto disposto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus, con la conseguenza che, avuto riguardo alla data di notifica della cartella, salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere
medio tempore dall'Agente della riscossione, il termine di prescrizione non potesse ritenersi spirato.
Richiamava al riguardo i decreti emergenziali emanati e chiedeva che, all'eventuale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo e non l'annullamento dello stesso. Chiedeva, in definitiva, il rigetto del ricorso siccome inammissibile in quanto tardivo e la conferma dei ruoli opposti;
nell'ipotesi di prescrizione successiva, chiedeva la declaratoria di insussistenza del diritto del concessionario di procedere esecutivamente in forza della cartella opposta;
in via istruttoria,
infine, chiedeva che fosse ordinata all' la produzione in giudizio Controparte_2
degli atti esecutivi compiuti successivamente all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., o, in subordine, che l' fosse ammesso a produrre la documentazione trasmessa dal concessionario. CP_1
Sebbene evocata in giudizio, non si costituiva l' . Controparte_2
Con ordinanza del 13/3/2025, ritenuta regolare la notificazione del ricorso nei confronti dell'
[...]
, ritenuta altresì matura la causa per la decisione, veniva confermata la sospensione Controparte_4
dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della causa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 13 ottobre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni”. La ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato,
insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' che, sebbene Controparte_2
evocata in giudizio, non ha curato la costituzione;
si osserva al riguardo che il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto risultano regolarmente notificati a mezzo pec in data 25/11/2024, come da ricevuta di avvenuta consegna in atti.
Venendo ora al merito della controversia, allo scopo di delineare -in ragione delle doglienze formulate dall'opponente- la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa ove si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/95, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es. rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione a ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione a ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es.,
prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione,
violazione del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.). Ciò posto, venendo al caso in esame, si osserva che l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica della cartella, la quale integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali detta eccezione può essere sempre esaminata nel merito. Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Alla luce di quanto detto, deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall' . CP_1
Or, con riferimento alla cartella di pagamento impugnata, stante la contumacia dell' CP_4
, non è stato versato in atti il referto di notifica della stessa né documentazione
[...]
comprovante l'eventuale notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Ciò nonostante, considerato che l'opponente non ha eccepito l'omessa notifica della cartella né ne ha contestato la regolarità, assumendo che la stessa fosse stata effettivamente notificata nella data indicata nel sollecito di pagamento (15/12/2014), l'opposizione deve trovare accoglimento.
Ed infatti, premesso che il provvedimento di sospensione prodotto dall' risulta riferito ad altra CP_1
posizione debitoria (è indirizzato a tale ), che non contiene alcun riferimento alla Persona_2
cartella in esame e che, comunque, non v'è prova dell'eventuale successivo annullamento del titolo,
il ricorso deve essere accolto sulla base dell'intervenuta prescrizione.
Deve infatti ritenersi maturata la prescrizione, essendo ampiamente decorso il prescritto termine quinquennale dalla data di notifica della cartella (15/12/2014) fino alla data di notifica del sollecito di pagamento opposto (10/9/2024, quale data indicata dall'opponente e rimasta incontestata), e ciò
considerata la mancata produzione di atti interruttivi nel riferito arco di tempo.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dalla cartella di pagamento impugnata, senza che assuma rilievo nella specie la dedotta sospensione del decorso della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale (il termine di prescrizione è infatti spirato nel dicembre 2019, prima del verificarsi degli eventi pandemici).
Conseguentemente, va dichiarata l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva,
nonchè l'inefficacia del sollecito di pagamento impugnato per la parte relativa alla cartella indicata.
In ordine all'applicabilità del termine di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per
relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la scadenza del
termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di
proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) a
quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si
applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la
suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia
di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che da 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_1
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Ed invero, come più volte precisato da questo Tribunale, la cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A.,
ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, sicchè
la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Essendo identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali “l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato…con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass., sez. trib., 25/5/2007, n. 12263).
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacchè neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi e alle cartelle esattoriali può
assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito,
oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
L'opposizione va pertanto accolta e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi CP_1
antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
In accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento impugnata n. 29320040017198857501 e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia del sollecito di pagamento impugnato per la parte relativa alla cartella indicata;
Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.863,50 per CP_1
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Catania il 13 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 13 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 10487/2024
Promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
AN AT e CA MA, nello studio dei quali in Catania ha eletto domicilio, corso Italia, 213
-ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/11/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 29320249028098584, notificato il 10/9/2024, e avverso la sottostante cartella di pagamento n. 29320040017198857501, presuntivamente notificata il 15/12/2014 e avente ad oggetto contributi DM10 e somme aggiuntive relativi all'anno 1991, dell'importo complessivo di euro
5.823,59. Eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione del credito,
essendo decorso il termine quinquennale previsto in materia di contributi previdenziali dall'art. 3,
comma 9, della legge n. 335/1995. Rilevava pertanto l'estinzione del diritto di credito fatto valere,
con la conseguenza che nulla fosse dovuto agli enti resistenti. Puntualizzava che l'azione proposta dovesse qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta al rispetto di termini decadenziali, intendendo far valere fatti estintivi della pretesa creditoria successivi alla formazione e alla notifica della cartella. Eccepiva pertanto l'intervenuta prescrizione successiva, che assumeva essere maturata fra la data di notifica della cartella, come indicata nel sollecito di pagamento (15/12/2014) e la data di notifica del sollecito stesso (10/9/2024). Evidenziava che, anche in caso di prescrizione sopravvenuta, andasse applicato il termine di prescrizione quinquennale,
secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e chiedeva l'annullamento delle iscrizioni a ruolo riferite agli atti in oggetto.
Proponeva innanzitutto istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, evidenziando la fondatezza dei motivi di ricorso e la necessità di evitare il grave danno che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione. Nel merito chiedeva l'annullamento della cartella impugnata, stante l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito azionato.
Con decreto del 18/11/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 24/2/2025 si costituiva in giudizio l' . L'ente CP_1
deduceva in primo luogo che la cartella fosse stata sospesa dall' on provvedimento che allegava CP_3 del 16/11/2022, avente decorrenza dal 28/4/2021. Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità
dell'opposizione in quanto proposta tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24 del D.Lgs.
46/1999, considerata la regolare notifica della cartella impugnata. Eccepiva altresì la tardività ed inammissibilità delle contestazioni di merito e, con riguardo all'eccezione di prescrizione, osservava che la stessa non potesse essere sollevata per periodi pregressi alla notifica alla cartella, a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori. Quanto alla prescrizione successiva,
deduceva che il termine di prescrizione dovesse ritenersi sospeso in considerazione di quanto disposto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus, con la conseguenza che, avuto riguardo alla data di notifica della cartella, salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere
medio tempore dall'Agente della riscossione, il termine di prescrizione non potesse ritenersi spirato.
Richiamava al riguardo i decreti emergenziali emanati e chiedeva che, all'eventuale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo e non l'annullamento dello stesso. Chiedeva, in definitiva, il rigetto del ricorso siccome inammissibile in quanto tardivo e la conferma dei ruoli opposti;
nell'ipotesi di prescrizione successiva, chiedeva la declaratoria di insussistenza del diritto del concessionario di procedere esecutivamente in forza della cartella opposta;
in via istruttoria,
infine, chiedeva che fosse ordinata all' la produzione in giudizio Controparte_2
degli atti esecutivi compiuti successivamente all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., o, in subordine, che l' fosse ammesso a produrre la documentazione trasmessa dal concessionario. CP_1
Sebbene evocata in giudizio, non si costituiva l' . Controparte_2
Con ordinanza del 13/3/2025, ritenuta regolare la notificazione del ricorso nei confronti dell'
[...]
, ritenuta altresì matura la causa per la decisione, veniva confermata la sospensione Controparte_4
dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della causa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 13 ottobre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni”. La ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato,
insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' che, sebbene Controparte_2
evocata in giudizio, non ha curato la costituzione;
si osserva al riguardo che il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto risultano regolarmente notificati a mezzo pec in data 25/11/2024, come da ricevuta di avvenuta consegna in atti.
Venendo ora al merito della controversia, allo scopo di delineare -in ragione delle doglienze formulate dall'opponente- la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa ove si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/95, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es. rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione a ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione a ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es.,
prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione,
violazione del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.). Ciò posto, venendo al caso in esame, si osserva che l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica della cartella, la quale integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali detta eccezione può essere sempre esaminata nel merito. Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Alla luce di quanto detto, deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall' . CP_1
Or, con riferimento alla cartella di pagamento impugnata, stante la contumacia dell' CP_4
, non è stato versato in atti il referto di notifica della stessa né documentazione
[...]
comprovante l'eventuale notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Ciò nonostante, considerato che l'opponente non ha eccepito l'omessa notifica della cartella né ne ha contestato la regolarità, assumendo che la stessa fosse stata effettivamente notificata nella data indicata nel sollecito di pagamento (15/12/2014), l'opposizione deve trovare accoglimento.
Ed infatti, premesso che il provvedimento di sospensione prodotto dall' risulta riferito ad altra CP_1
posizione debitoria (è indirizzato a tale ), che non contiene alcun riferimento alla Persona_2
cartella in esame e che, comunque, non v'è prova dell'eventuale successivo annullamento del titolo,
il ricorso deve essere accolto sulla base dell'intervenuta prescrizione.
Deve infatti ritenersi maturata la prescrizione, essendo ampiamente decorso il prescritto termine quinquennale dalla data di notifica della cartella (15/12/2014) fino alla data di notifica del sollecito di pagamento opposto (10/9/2024, quale data indicata dall'opponente e rimasta incontestata), e ciò
considerata la mancata produzione di atti interruttivi nel riferito arco di tempo.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dalla cartella di pagamento impugnata, senza che assuma rilievo nella specie la dedotta sospensione del decorso della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale (il termine di prescrizione è infatti spirato nel dicembre 2019, prima del verificarsi degli eventi pandemici).
Conseguentemente, va dichiarata l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva,
nonchè l'inefficacia del sollecito di pagamento impugnato per la parte relativa alla cartella indicata.
In ordine all'applicabilità del termine di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per
relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la scadenza del
termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di
proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) a
quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si
applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la
suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia
di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che da 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_1
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Ed invero, come più volte precisato da questo Tribunale, la cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A.,
ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, sicchè
la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Essendo identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali “l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato…con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass., sez. trib., 25/5/2007, n. 12263).
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacchè neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi e alle cartelle esattoriali può
assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito,
oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
L'opposizione va pertanto accolta e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi CP_1
antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
In accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento impugnata n. 29320040017198857501 e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia del sollecito di pagamento impugnato per la parte relativa alla cartella indicata;
Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.863,50 per CP_1
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Catania il 13 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio