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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 988/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LE RA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9323/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00085304 24 000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa.
Resistente/Appellato: Discute brevemente la causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Ricorrente_1 srl ha impugnato la cartella esattoriale indicata in epigrafe, limitatamente al residuo contributo unificato (oltre interessi e sanzioni) ancora dovuto in relazione alla causa iscritta al n. 7399 del r.g. 2020 della CTP di Roma.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha dedotto che correttamente aveva versato, a titolo di CU, solo l'importo di euro 250,00 (anziché quello superiore richiestole), dal momento che con il ricorso oggetto del suddetto giudizio non erano state impugnate le singole cartelle di pagamento sottese al gravato avviso di iscrizione ipotecaria, ma «l'avviso […] unitariamente».
2.- L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma si è costituito contestando diffusamente l'avverso dedotto e chiedendo la declaratoria d'inammissibilità o, comunque, d'infondatezza del ricorso.
3.- All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2026, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Dalla documentazione depositata dall'Ufficio emerge che la cartella opposta è stata preceduta dall'invio a mezzo pec, al difensore della ricorrente nel giudizio da cui trae origine la pretesa qui contestata (il medesimo che la difende anche nell'odierno giudizio), dell'invito al pagamento delle somme recate poi dalla cartella stessa (previo scomputo dell'importo già versato di euro 250,00), oltre dell'atto d'irrogazione della sanzione.
2.- Da tanto discende l'inammissibilità del ricorso, giacché la ricorrente avrebbe dovuto dolersi della
(asseritamente) erronea determinazione del CU impugnando detto invito.
L'invito al pagamento del contributo unificato non versato, infatti, «va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento» (Cass. 11406 del 2024; conf., in precedenza, Cass.
40233 del 2021, che ha anche precisato che la circostanza che l'atto in esame viene notificato al difensore della parte processuale e non a quest'ultima è del tutto irrilevante, posto che è lo stesso art. 248 TUSG a prevedere che l'invito è notificato nel domicilio eletto).
3.- Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 507,84.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Il giudice
ES LA
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LE RA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9323/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00085304 24 000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa.
Resistente/Appellato: Discute brevemente la causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Ricorrente_1 srl ha impugnato la cartella esattoriale indicata in epigrafe, limitatamente al residuo contributo unificato (oltre interessi e sanzioni) ancora dovuto in relazione alla causa iscritta al n. 7399 del r.g. 2020 della CTP di Roma.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha dedotto che correttamente aveva versato, a titolo di CU, solo l'importo di euro 250,00 (anziché quello superiore richiestole), dal momento che con il ricorso oggetto del suddetto giudizio non erano state impugnate le singole cartelle di pagamento sottese al gravato avviso di iscrizione ipotecaria, ma «l'avviso […] unitariamente».
2.- L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma si è costituito contestando diffusamente l'avverso dedotto e chiedendo la declaratoria d'inammissibilità o, comunque, d'infondatezza del ricorso.
3.- All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2026, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Dalla documentazione depositata dall'Ufficio emerge che la cartella opposta è stata preceduta dall'invio a mezzo pec, al difensore della ricorrente nel giudizio da cui trae origine la pretesa qui contestata (il medesimo che la difende anche nell'odierno giudizio), dell'invito al pagamento delle somme recate poi dalla cartella stessa (previo scomputo dell'importo già versato di euro 250,00), oltre dell'atto d'irrogazione della sanzione.
2.- Da tanto discende l'inammissibilità del ricorso, giacché la ricorrente avrebbe dovuto dolersi della
(asseritamente) erronea determinazione del CU impugnando detto invito.
L'invito al pagamento del contributo unificato non versato, infatti, «va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento» (Cass. 11406 del 2024; conf., in precedenza, Cass.
40233 del 2021, che ha anche precisato che la circostanza che l'atto in esame viene notificato al difensore della parte processuale e non a quest'ultima è del tutto irrilevante, posto che è lo stesso art. 248 TUSG a prevedere che l'invito è notificato nel domicilio eletto).
3.- Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 507,84.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Il giudice
ES LA