Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
14845 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. PAPAPICCO Angela ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Bari, alla via Orfeo Mazzitelli, n. 248
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PUNZI CP_1
Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via
Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 04.12.2024, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di Parte_1
merito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, e contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, chiedendo il riconoscimento
L' resisteva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda per carenza del requisito CP_1
sanitario.
Il ricorso è infondato.
Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 222 del 1984, il lavoratore ha diritto all'assegno ordinario di invalidità nel caso in cui possegga, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, una capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo.
Il lavoratore, se, “a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, si considera “inabile”, maturando così il diritto alla pensione ordinaria di inabilità di cui all'art. 2, legge n. 222 del 1984.
Nel caso di specie, la ricorrente, all'esito dell'attività peritale condotta dal c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott.ssa è risultata affetta da “depressione cronica reattiva con fibromialgia in Per_1
idrocefalo arrestato;
artrosi vertebrale con coxartrosi e gonartrosi a modesta incidenza funzionale”.
In particolare, la patologia depressiva è “attualmente trattata con semplice antidepressivo”, terapia
“indicata anche per il controllo della sindrome fibromialgica”.
Inoltre, “non sono documentati importanti segni e sintomi di deficit funzionale dei distretti interessati” da artrosi. Al contrario, si evidenzia “una deambulazione senza caratteri patologici
[…], una manovra di Lasègue negativa bilateralmente, un tonotrofismo degli arti inferiori e superiori conservato e nella norma bilateralmente”.
Gli elementi così raccolti, con riferimento a “problematiche strutturali modeste e peraltro molto comuni in soggetti di pari età della ricorrente”, depongono per una “sufficiente funzionalità articolare generale” e per l'insussistenza della capacità lavorativa di cui all'art. 1, legge n. 222 del
1984.
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono esclusivamente nella proposizione di doglianze già sottoposte alla valutazione del c.t.u. Quest'ultimo, infatti, aveva replicato alle osservazioni alla bozza peritale, precisando che l'istante
“ha solo 59 anni, possiede diploma superiore di perito commerciale” e “non” svolge più la mansione di “bracciante agricola”, bensì una “notevolmente più leggera”, ossia “impiegata con compiti amministrativi e di controllo magazzino presso ditta privata”, come dalla stessa dichiarato in sede di anamnesi lavorativa.
Poiché, dunque, la valutazione ex lege 222/1984 impone di tener conto di età, titolo di studio, capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, si ritengono la diagnosi formulata e l'esame obiettivo eseguito “perfettamente congrui” alla “documentazione sanitaria allegata (ivi compresa la terapia seguita, composta prevalentemente da integratori)”, nonché alla
“valutazione della Commissione Invalidità Civile”.
Di talché, la domanda va respinta, in quanto “non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali”.
Va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese di lite, atteso il deposito dell'autodichiarazione sottoscritta dalla parte, che attesta, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., il diritto all'esenzione dal relativo pagamento per i redditi percepiti nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 04.12.2024, nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 6 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa