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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona del Dott.ssa IA Tavolieri, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 26/11/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 408, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa in virtù di delega in calce al ricorso dall'Avv. Andrea Ranalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Frosinone, Via Mastroianni n.14,
ricorrente
contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t.,
[...] rappr.to e difeso dall'Avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi 31
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattie professionali.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale Parte_1 l' deducendo che: 1) ha svolto per oltre 40 anni attività di coltivatrice CP_1 diretta, dedita all'allevamento di bestiame, coltivazione di terreni e caseificio familiare;
2) in particolare, fino al 2012 ha allevato circa 50 bovini, mentre dal 2012 ha allevato circa 270 ovini, ed entrambe le attività era finalizzate alla produzione di ingenti quantità di latte e quindi di formaggio;
inoltre, fino al 2000 ha prodotto oltre 3.500 balle di fieno da dover movimentare;
3) durante lo svolgimento dell'attività lavorativa è stata sottoposta a movimenti continui e ripetuti nonché una continua assunzione sotto sforzo di posture incongrue, con costante affaticamento del dorso e della schiena e sollecitazione sotto sforzo degli arti;
è stata inoltre soggetta a ripetuta esposizione a microclima ed a movimentazione manuale di carichi;
4) l'attività svolta ha comportato l'insorgenza a suo carico di “spondilodiscoartrosi diffusa di L-S e ernia discale L5”, “tendinopatie delle cuffie dei rotatori” e “gonartrosi bilaterale in esiti di meniscectomia sx. Tendinopatia diffusa bilateralmente”, per le quali aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il CP_1 riconoscimento delle predette malattie professionali e la liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico pari rispettivamente all'8%, 7% e 6% e previa unificazione dei postumi, il danno biologico complessivo nella misura non inferiore al 6%.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto la condanna del citato alla CP_1 liquidazione della relativa prestazione, nella misura predetta, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del CP_1 ricorso.
La causa è stata istruita con la prova per testi e l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, all'esito della discussione svolta all'udienza del 26.11.2025, mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti descritti.
Come è noto, per malattia professionale si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa. Mentre per le malattie cd. Tabellate opera una presunzione di legge circa l'origine lavorativa della patologia, nelle ipotesi di malattie non tabellate grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e il lavoro svolto.
Sul nesso causale la S.C. ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen. per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla
Pag. 2 di 4 presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità. In particolare, si è affermato che “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi vd. anche Cass. 21021/2007 e 1135/2011).
Nella specie, i testi escussi hanno confermato che l'attrice ha lavorato come coltivatrice diretta da quando aveva 18 anni, dedicandosi all'allevamento del bestiame, con annessa produzione di latte e formaggio, nonché alla coltivazione del terreno.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico della ricorrente di una
“Tendinopatia di spalla bilaterale”e di una “Spondilodiscoartrosi vertebrale con multiple protrusioni discali da L2 a S1”, aventi origine professionale. Il C.T.U. medico legale ha anche precisato che dalle predette patologie sono derivati alla ricorrente postumi permanenti con limitazione funzionale valutabili nella misura rispettivamente del 4% e del 6% a far data dalla denuncia di malattia professionale.
Il CTU ha poi operato la valutazione sincretica del danno complessivo a carico dell'attrice, quantificandolo in misura del 9%, con decorrenza dall'epoca di presentazione della domanda di malattia professionale.
Il perito di contro ha ritenuto che la ricorrente è altresì affetta da “Gonartrosi bilaterale, più marcata a carico del ginocchio sinistro” ma che detta patologia non può essere riconosciuta quale malattia professionale. In particolare, nel caso della lavoratrice in esame, pur desumendo dall'anamnesi lavorativa l'esposizione a fattori di rischio idonei, quali posture incongrue e necessità di accovacciamento, non risulta rappresentato l'aspetto di “continuità” della noxa professionale rispetto agli altri fattori.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Sulla percentuale di danno biologico, giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%,
Pag. 3 di 4 l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita ( art.13 ).
La nuova disciplina si applica alle malattie professionali denunciate (e agli infortuni sul lavoro verificatisi) a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
La ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo di cui all'art.13 del D.Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente complessiva pari al 9%.
Le spese di lite vanno compensate per 1/3 ai sensi dell'art. 113 TU 1124/65 atteso l'accoglimento parziale della domanda. Per i restanti 2/3 le spese di lite, unitamente a quelle di CTU, sono a carico dell'Ente assicuratore secondo il principio di soccombenza.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa delle malattie professionali della
“Tendinopatia di spalla bilaterale”e della “Spondilodiscoartrosi vertebrale con multiple protrusioni discali da L2 a S1”, la ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 9%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo CP_1 di cui al D.L.gs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
3) compensa tra le parti, nei limiti di 1/3, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' la residua parte, liquidata in €.1.200,00, per compenso CP_1 professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate CP_1 con separato decreto.
19/12/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA Tavolieri
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