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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, EL
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 292/2021 spedito il 25/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 164/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 23/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190001628435000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria provinciale di Ascoli Piceno con la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso avanzato da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento notificata in data 1.04.2019 con cui, a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi ,l'Ufficio Territoriale richiedeva il pagamento dell'importo di € 6.205,61 a titolo di IRPEF, oltre addizionali sanzioni ed interessi, dovuti per gli ann1
d'imposta 2012 e 2013. La pretesa tributaria muoveva dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R.
600/1973, della dichiarazione Modello 730: a seguito di tale controllo, l'Amministrazione Finanziaria ha disconosciuto l'eccedenza di imposta IRPEF risultante dalle precedenti dichiarazioni per familiari a carico.
La sentenza è stata impugnata dal contribuente prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva.
Si è costituita la AdE, contestando in fatto ed in diritto il gravame;
in particolare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardiva costituzione, vista la violazione del combinato disposto dagli artt. 53 e 22 D. Lgs
546/92 che dispone che il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso/appello, a pena di inammissibilità, si costituisce in giudizio depositando nella segreteria della commissione tributaria adita l'originale del ricorso notificato ovvero copia del ricorso consegnato;
ha illustrato che essendo stato notificato l'atto di appello in data 23/04/2021 (ultimo giorno utile per l'impugnazione della sentenza della CTP di Ascoli Piceno), il deposito presso la segreteria della CTR delle Marche andava effettuato entro il 24/05/2021, essendo il 23/05/2021 domenica, e che nel caso di specie l'appellante si è invece costituito il 25/05/2021, oltre i trenta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Dalla nota del 27.05.2021 Commissione Tributaria Regionale delle Marche si evince che l'appello è pervenuto alla CTR in data 25.05.2021 via pec scansionato dalla segreteria e inserito nel SIGIT.
L'appello notificato, ma non tempestivamente depositato entro 30 giorni, è inammissibile (Corte di
Cassazione con Ordinanza 4 settembre 2025 n. 24513.
Infatti nel caso di specie, a fronte di un appello pacificamente notificato in data 23 aprile 2021, la difesa del contribuente ha tentato il deposito a mezzo SIGIT in data 24.05.2021, con esito negativo mancando il certificato di firma digitale;
la costituzione in giudizio del ricorrente, eseguita grazie all'intervento della segreteria della Corte che ha scannerizzato un atto inviato via PEC e provveduto ad inserirlo nella piattaforma telematica SIGIT, è stata effettuata il 25.05.2021 quando era, oramai decorso il termine previsto dall' art. 22 D.Lgs. n. 546/1992 .
Va ricordato che il D.M. MEF del 04 Agosto 2015 (Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell' articolo 39 , comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ) in vigore dal 10/08/2015, nel disciplinare la costituzione in giudizio del ricorrente, all'art. 7 (Trasmissione di atti e documenti del ricorrente- art. 10 del regolamento) testualmente dispone: "1. Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo. 2.
Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell'art. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.
3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede: a) al controllo antivirus dei file trasmessi;
b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi;
c) alla verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi;
d) alla verifica dell'integrità dei file firmati;
e) al controllo del formato dei file trasmessi.
5. In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata l'informazione del numero di ruolo. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del comma 3 attesta il momento del deposito. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
6. In caso di riscontro nel ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. non procede all'iscrizione nel Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
7. In caso di riscontro nei soli allegati al ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. iscrive il ricorso al Registro
Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell'area riservata un messaggio contenente l'indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie. Le stesse informazioni vengono inviate all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.
8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dei riscontri di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale.
9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilità delle informazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione".
Ne deriva che, ai fini della regolare costituzione in giudizio, non è sufficiente procedere con PEC all'invio del ricorso in appello all'organo giudiziario di secondo grado.
Va inoltre rilevata la insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini apparendo la condotta della difesa del contribuente certamente negligente, non essendo munita di certificato di firma digitale;
infatti il difensore del contribuente ha tentato di giustificare tale il deposito tramite invio PEC, affermando di non essere riuscito ad iscrivere a ruolo il procedimento, in quanto il sistema dava un messaggio di errore (anomalia
S4) e non gli sarebbe stato possibile contattare il servizio di assistenza;
tuttavia da attestazione della segreteria, risulta che l'impossibilita di deposito telematico è ascrivibile alla scadenza del certificato di firma digitale del professionista (classificata appunto come anomalia S4).
L'impossibilità di deposito telematico non è riferibile a mal funzionamento del sistema PTT, ma a negligenza del professionista, che non ha provveduto a rinnovare il proprio certificato di firma digitale.
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza;
vanno applicati la riduzione del 20% ex art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992 e valori vicini ai minimi di scaglione per la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado così provvede:
dichiara l'inammissibilità dell'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di Agenzia delle
Entrate delle spese di lite del grado che si liquidano in €. 792,80 oltre rimborso forfettario al 15%. Ancona lì 17.02.2026
Il Giudice rel.
Dott NN IA
IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Maria Fantini
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, EL
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 292/2021 spedito il 25/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 164/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 23/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190001628435000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria provinciale di Ascoli Piceno con la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso avanzato da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento notificata in data 1.04.2019 con cui, a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi ,l'Ufficio Territoriale richiedeva il pagamento dell'importo di € 6.205,61 a titolo di IRPEF, oltre addizionali sanzioni ed interessi, dovuti per gli ann1
d'imposta 2012 e 2013. La pretesa tributaria muoveva dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R.
600/1973, della dichiarazione Modello 730: a seguito di tale controllo, l'Amministrazione Finanziaria ha disconosciuto l'eccedenza di imposta IRPEF risultante dalle precedenti dichiarazioni per familiari a carico.
La sentenza è stata impugnata dal contribuente prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva.
Si è costituita la AdE, contestando in fatto ed in diritto il gravame;
in particolare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardiva costituzione, vista la violazione del combinato disposto dagli artt. 53 e 22 D. Lgs
546/92 che dispone che il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso/appello, a pena di inammissibilità, si costituisce in giudizio depositando nella segreteria della commissione tributaria adita l'originale del ricorso notificato ovvero copia del ricorso consegnato;
ha illustrato che essendo stato notificato l'atto di appello in data 23/04/2021 (ultimo giorno utile per l'impugnazione della sentenza della CTP di Ascoli Piceno), il deposito presso la segreteria della CTR delle Marche andava effettuato entro il 24/05/2021, essendo il 23/05/2021 domenica, e che nel caso di specie l'appellante si è invece costituito il 25/05/2021, oltre i trenta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Dalla nota del 27.05.2021 Commissione Tributaria Regionale delle Marche si evince che l'appello è pervenuto alla CTR in data 25.05.2021 via pec scansionato dalla segreteria e inserito nel SIGIT.
L'appello notificato, ma non tempestivamente depositato entro 30 giorni, è inammissibile (Corte di
Cassazione con Ordinanza 4 settembre 2025 n. 24513.
Infatti nel caso di specie, a fronte di un appello pacificamente notificato in data 23 aprile 2021, la difesa del contribuente ha tentato il deposito a mezzo SIGIT in data 24.05.2021, con esito negativo mancando il certificato di firma digitale;
la costituzione in giudizio del ricorrente, eseguita grazie all'intervento della segreteria della Corte che ha scannerizzato un atto inviato via PEC e provveduto ad inserirlo nella piattaforma telematica SIGIT, è stata effettuata il 25.05.2021 quando era, oramai decorso il termine previsto dall' art. 22 D.Lgs. n. 546/1992 .
Va ricordato che il D.M. MEF del 04 Agosto 2015 (Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell' articolo 39 , comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ) in vigore dal 10/08/2015, nel disciplinare la costituzione in giudizio del ricorrente, all'art. 7 (Trasmissione di atti e documenti del ricorrente- art. 10 del regolamento) testualmente dispone: "1. Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo. 2.
Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell'art. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.
3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede: a) al controllo antivirus dei file trasmessi;
b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi;
c) alla verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi;
d) alla verifica dell'integrità dei file firmati;
e) al controllo del formato dei file trasmessi.
5. In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata l'informazione del numero di ruolo. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del comma 3 attesta il momento del deposito. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
6. In caso di riscontro nel ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. non procede all'iscrizione nel Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
7. In caso di riscontro nei soli allegati al ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. iscrive il ricorso al Registro
Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell'area riservata un messaggio contenente l'indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie. Le stesse informazioni vengono inviate all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.
8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dei riscontri di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale.
9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilità delle informazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione".
Ne deriva che, ai fini della regolare costituzione in giudizio, non è sufficiente procedere con PEC all'invio del ricorso in appello all'organo giudiziario di secondo grado.
Va inoltre rilevata la insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini apparendo la condotta della difesa del contribuente certamente negligente, non essendo munita di certificato di firma digitale;
infatti il difensore del contribuente ha tentato di giustificare tale il deposito tramite invio PEC, affermando di non essere riuscito ad iscrivere a ruolo il procedimento, in quanto il sistema dava un messaggio di errore (anomalia
S4) e non gli sarebbe stato possibile contattare il servizio di assistenza;
tuttavia da attestazione della segreteria, risulta che l'impossibilita di deposito telematico è ascrivibile alla scadenza del certificato di firma digitale del professionista (classificata appunto come anomalia S4).
L'impossibilità di deposito telematico non è riferibile a mal funzionamento del sistema PTT, ma a negligenza del professionista, che non ha provveduto a rinnovare il proprio certificato di firma digitale.
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza;
vanno applicati la riduzione del 20% ex art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992 e valori vicini ai minimi di scaglione per la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado così provvede:
dichiara l'inammissibilità dell'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di Agenzia delle
Entrate delle spese di lite del grado che si liquidano in €. 792,80 oltre rimborso forfettario al 15%. Ancona lì 17.02.2026
Il Giudice rel.
Dott NN IA
IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Maria Fantini