TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1785/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1785/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1
Minio Eleonora)
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Lumia Francesco) CP_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 04.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/06/2022, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
20.01.1996, con CP_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale era nato un figlio, oramai maggiorenne, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente all'08.10.2019, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 1130 del 22-29 dicembre 2020.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda principale. CP_1
All'udienza presidenziale del 7.12.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale f.f. confermava l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, ritenuto che non vi fossero i presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva le parti dinnanzi a sé stesso per la trattazione del merito.
In assenza di attività istruttoria, e sulle conclusioni delle parti e del P.M., il 4 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione del 22-29 dicembre 2020, passata in giudicato.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
In assenza di ulteriori domande, nessun'altra statuizione deve essere adottata.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
-la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a HI (TO) il 20 gennaio 1996 da nato a [...] il [...] e Parte_1
nata ad [...] il [...] , trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del Comune di Palma di TE al n. 6, parte II, serie C, anno 1996;
-compensate le spese di giudizio DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 15.4.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
Marco Salvatori