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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/2/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 511/2024 promossa da:
(C.F. ), residente a Torre de AR (CR), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ENRICO BARTOLINI, presso il cui studio in Brescia - via Aldo Moro
n. 5 ha eletto domicilio;
ATTORE/I contro
(C.F. ), con sede legale in Milano, piazza F. Meda, n. 4, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del dottor rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIO PISAPIA (C.F.: CP_2
), e (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2 CP_3 C.F._3 domiciliata presso l'avvocato Vittorio Pisapia, con studio in Milano, via degli Omenoni, 2;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/2/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 281 decies e ss. c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa/contraria istanza ed eccezione disattese anche in via istruttoria ed incidentale e per tutti i motivi gradatamente esposti: nel merito: 1) accertare e dichiarare che gli interessi convenuti nel mutuo stipulato in data
2.03.2012 a rogito Notaio n. 23091 rep. – 8668 racc. e successiva integrazione tra l'allora Per_1
“Banco Popolare s.c.”, oggi “ ed il ricorrente sono di tipo usurario e/o la relativa Controparte_1 clausola risulta indeterminata ex art. 1346 c.c. e 1284 comma 3 c.c. e/o in violazione di quanto disposto dagli artt. 117, 121 e 125 bis TUB;
2) accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi, nonché l'illegittimità del regime di capitalizzazione composta applicato nella formula della rata del contratto di mutuo de quo;
3) per l'effetto, condannare la CP_4 convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore: - a rielaborare il piano di ammortamento del mutuo de quo con rata costante utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici
pagina 1 di 20 mesi precedenti la stipula del contratto, adottando il regime di capitalizzazione semplice;
- restituire all'odierno ricorrente tutte le somme corrisposte in eccedenza e quantificate (alla rata di settembre 2023), nella complessiva somma di € 34.639,56 o in quella diversa somma, maggiore e /o minore, ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in narrativa;
– restituire al ricorrente la somma, da quantificarsi mediante CTU tecnico contabile, rappresentata dalla differenza fra il tasso di interesse effettivamente pagato e quello che avrebbe dovuto essere corrisposto in base ad un tasso sostitutivo, per i titoli di cui ai paragrafi 7) e 8) della narrativa. - oltre a tutte quelle somme non dovute sino alla data di rielaborazione del piano di ammortamento, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e, per il periodo ancora in ammortamento, a rideterminare il relativo piano imputando per ogni singola rata in scadenza la sola quota capitale ovvero, in subordine, la quota capitale e gli interessi al tasso BOT, ovvero gli interessi secondo quanto disposto dagli artt. 121 e 125 bis T.U.B.; il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo. Compenso professionale, oltre accessori di legge e spese di CTU e CTP, rifusi”.
Si è costituito il resistente in persona del procuratore speciale e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: 1. - respingere in quanto inammissibili le domande avversarie tutte per i motivi di cui in narrativa, assolvendo la da ogni domanda e CP_4 responsabilità; 2. - respingere in quanto comunque infondate in fatto e in diritto, anzitutto per intervenuta prescrizione le domande avversarie;
3. - ferma l'eccezione di prescrizione, respingere in quanto comunque infondate in fatto e in diritto e/o in ogni caso indimostrate le domande avversarie tutte per i motivi di cui in narrativa, assolvendo la Banca da ogni domanda e responsabilità; 4. - respingere ogni istanza istruttorie e/o di CTU avversaria in quanto inammissibile e/o comunque irrilevante;
5. - con vittoria di spese e competenze professionali, anche con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA”.
All'esito della prima udienza del 18/6/2024, su richiesta di parte ricorrente, il Giudice ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. comma 4.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 18/2/2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente come da verbale allegato ed il Giudice – all'esito della riserva assunta ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co.
c.p.c. – ha emesso la presente decisione.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio (soggetto nato dalla fusione Parte_1 Controparte_1 tra e e Banco Popolare Società Controparte_5 Controparte_6
Cooperativa, e poi tra quest'ultimo e Banca Popolare di Milano s.c.r.l.) per eccepire, in relazione al contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato in data 2/3/2012 e all'atto integrativo al suddetto mutuo stipulato in data 20/10/2016 (doc.
1-2 ricorrente): a) l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in contratto derivante dall'utilizzo di un piano di ammortamento alla francese che avrebbe realizzato un “costo occulto” del finanziamento non espressamente indicato;
b) il conseguente, altresì, superamento del tasso soglia dell'usura; c) l'indeterminatezza della clausola che contiene il richiamo per relationem al tasso Euribor;
c) la vessatorietà e nullità della clausola c.d. floor.
pagina 2 di 20 Il ricorso promosso da , tuttavia, non può essere accolto, per le ragioni che seguono. Parte_1
Le tesi di parte attrice che riguardano l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito e l'usura partono dall'assunto che, nel piano di ammortamento c.d. alla francese, sia utilizzato un “algoritmo di interesse composto” che comporterebbe un “anatocismo” e/o un “costo occulto”, e dunque la differenza (non specificata nel contratto) tra il tasso pattuito e quello effettivo del rapporto (che pertanto risulterebbe omesso), la differenza tra il Taeg/Isc pattuito e quello effettivo del rapporto, nonchè l'usurarietà dei tassi corrispettivo e di mora.
La tesi suddetta è tuttavia infondata.
Sul punto si osserva, innanzitutto, che si ha anatocismo vietato, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato costituiscono la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo (ciò è fenomeno assai diverso, quindi, dalla mera capitalizzazione degli interessi).
Come detto, secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria (v., da ultimo, ex multis, Corte appello Brescia sez. I, 06/11/2019, sent. n.1597; Trib. Brescia sez. II, 03/10/2019 sent. n. 2635; Trib.
Milano, sez. VI, sent. 14/03/2019 n. 2490; Trib. Milano, sez. VI, sent. 27/06/2019 n. 6299; Trib.
Roma, sez. XVII, sent. 14/03/2019 n. 5583; Trib. Parma, sez. II, sent. 21/02/2019 n. 305; Trib. Parma, sez. II, sent. 29/01/2019 n. 154; Trib. Livorno, sent. 03/01/2019 n. 5; Trib. Torino, sez. I, sent.
20/12/2018), i cui approdi si condividono, la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante
(ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
In altre parole, gli interessi vengono sempre calcolati unicamente sul capitale residuo via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Ciascuna rata comporta infatti la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce;
tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Quindi gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (cfr. in tal senso: Trib. Pescara, sent. 10/4/2014; Trib. Torino, sez. I, sent. 20/12/2018; Trib. Rovigo, sent.
23/05/2019, n. 352).
Pertanto, il piano di ammortamento alla francese non comporta un effetto anatocistico illegittimo o occulto, “difettando in sede genetica il presupposto stesso dell' anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell' interesse composto ex art. 1283 c.c. Il metodo di calcolo della tradizionale rata costante espressa nel piano di ammortamento si risolve pertanto, a tutto voler concedere, in una formula più complessa di calcolo del futuro interesse corrispettivo da versare, estranea dunque alla disciplina imperativa di cui all' art.
1283 c.c.”(v., ex multis, Trib. Trento, sent. 28 Gennaio 2019, n. 80 Trib. Verona n. 758/15; Trib.
Parma, sez. II, sent. 21/02/2019 n. 305). Contr In materia, anche l' ha già avuto modo diverse volte di affrontare la questione chiarendo che il metodo alla francese non comporta di per sé un effetto anatocistico vietato dalla legge (cfr. ex multis,
pagina 3 di 20 decisione del Collegio di Roma n. 277/16, n. 2358 del 2014, n. 6769 del 2013, n. 1061 del 2012 e n.
3267 del 2012; decisione del Collegio di Napoli, n. 6703 del 2014; decisioni del Collegio di Milano, n.
2834 del 2015 e n. 1283 del 2015).
E l'assenza di anatocismo non muta neppure considerando che il metodo di calcolo della rata costante utilizza la formula dell'interesse composto, come sostenuto da parte attrice.
Sempre la maggioritaria giurisprudenza ha infatti chiarito che è vero che, in detto tipo di ammortamento, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto, ma ciò al fine unico di determinare la rata di rimborso periodica, costituita dalla quota di capitale più la quota interessi (quest'ultima calcolata unicamente sulla quota capitale). Ciò è quindi irrilevante, in quanto il profilo decisivo è invece che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo, con la formula dell'interesse semplice, e ciò esclude ogni anatocismo (v. Trib. Milano, sez. VI, sent. 14/03/2019, n.2490; Trib. Roma, sez. XVII, sent. 14/03/2019 n.5583; Trib. Pavia, sent. del 30 luglio 2018 n. 1287; Trib. Padova, sent. sez. II, 12/01/2016; Trib. Pordenone, Sent., 29/04/2019;
Trib. Enna, Sent., 05/04/2019; Trib. Lucca, sent. 18/02/2017 n. 407).
Il piano di ammortamento alla francese non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, peraltro in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.
Non può peraltro dirsi che le due obbligazioni distinte di restituzione del capitale e del pagamento degli interessi non siano entrambe di volta in volta (cioè al tempo del pagamento di ciascuna rata che le preveda) liquide ed esigibili, essendo entrambe quantificate e concordate ex ante in contratto, sulla base delle condizioni contrattuali che porteranno allo sviluppo del piano di ammortamento come ideato dalla volontà delle parti, diventando quindi liquide ed esigibili (e pagate) al momento del pagamento di ogni rata, indipendentemente dal fatto – peraltro non allegato né provato – che la quota di interesse di ciascuna rata sia pagata prima della scadenza del capitale cui si riferisce.
In ogni caso la predetta norma è espressamente derogabile con il consenso del creditore, ovvero anche attraverso la pattuizione contrattuale dello sviluppo di un siffatto piano di ammortamento.
Non si deve quindi confondere il fatto che il metodo di calcolo della rata, composta da quota capitale e quota interessi, sia quello dell'interesse composto, con il fatto che gli interessi si calcolano sugli interessi;
ancora più precisamente, “la legge di sconto composto è infatti utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che rispondono alla regola dell'interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d'interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale” (v. Trib. Napoli Nord, sez. III civile, sent. 26/4/2018). Ne consegue che, ferma la creazione della rata costante tramite la formula dell'interesse composto, il piano pagina 4 di 20 di ammortamento si sviluppa poi in regime semplice, per cui non si realizza alcuna capitalizzazione di interessi né alcun fenomeno anatocistico.
Ciò perché il concetto di interesse composto noto alla matematica finanziaria non è necessariamente equivalente a quello di anatocismo coniato dal legislatore all'art. 1283 c.c..
Può esservi dunque eventuale produzione di interessi su interessi scaduti, ossia maturati ed esigibili, nel mutuo ad ammortamento solo con riguardo agli interessi moratori maturati sulla quota degli interessi corrispettivi compresi nella rata scaduta e rimasta insoluta. Sennonché è da osservare che, tale capitalizzazione è consentita dall'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000 in deroga all'art. 1283 c.c. e sempre che sia prevista in contratto, come nel caso di specie.
Dello stesso avviso la recentissima pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. sent.
n. 15130/2024), la quale – seppure con riferimento al mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (ipotesi, quindi, coincidente con il mutuo stipulato dalle parti della presente causa in data 2/3/2012, in cui è previsto il tasso fisso e in cui il piano di ammortamento risulta allegato alla lettera “D”, come risultante dal contratto sottoscritto dalle parti, v. doc. 2 parte convenuta) ma con principi da ritenersi estensibili, in quanto generali sul funzionamento dell'ammortamento alla francese anche nella forma a tasso variabile, anche a quest'ultimo tipo di mutuo – ha chiarito che: a) “non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c.
(comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato” nonché “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi».; b) “Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime
«composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”
pagina 5 di 20 Se poi è vero che il monte interessi pagato nell'ammortamento francese a parità di condizioni finanziarie del prestito supera il corrispondente monte interessi relativo all'ammortamento italiano, ma è anche vero che l'esposizione finanziaria nell'ammortamento francese, ovvero il debito residuo di volta in volta dovuto, è sempre superiore al corrispondente debito residuo nell'ammortamento italiano.
Questo giustifica il pagamento di interessi maggiori, in quanto durante tutto il periodo, il debitore dispone di una maggiore quantità di bene (debito residuo) e di conseguenza paga un prezzo superiore in termini di interessi complessivi.
In altre parole, “La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli)” (da ultimo, v. Trib. Milano Sez. VI, Sent. 14/03/2019). Ciò fa sì che, nonostante l'individuazione della rata con il regime composto, il rallentamento indotto attraverso il calcolo degli interessi sul debito residuo rende il monte interessi esattamente e linearmente proporzionale al finanziamento medio nel tasso espresso dal TAN convenuto in contratto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1284 c.c., combinato con l'art. 1815 c.c. e nel rispetto dell'art. 821 c.c. (in forza del quale gli interessi vengono legittimamente prodotti in ragione della durata del diritto, vale a dire in quanto proporzionali al tempo di annullamento del debito capitale residuo) e dell'art. 1194 c.c. (in quanto i pagamenti periodici sono destinati ad estinguere prima e più velocemente l'obbligazione relativa al pagamento degli interessi, e ciò anche se la scadenza del debito per interessi, che compongono le singole rate, precede, in virtù di apposito patto, quella del capitale residuo di riferimento, sul quale essi sono computati;
si osserva infatti che è legittima la pattuizione per cui possano divenire esigibili, e possano essere pagati anticipatamente, prima gli interessi del capitale di riferimento).
Quanto affermato è stato recentemente confermato dalla già citata Suprema Corte, con arresto a Sezioni
Unite (v. Cass., S.U. sent. n. 15130/2024), che ha chiarito sul punto come: a) “Il piano di ammortamento alla francese “è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato
e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra
l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di
pagina 6 di 20 capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”; b) “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”; c) “«nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale”)”; c) “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi
«maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi
e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati – per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come
pagina 7 di 20 accade anche nel sistema di ammortamento c.d. «all'italiana». Il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed é tenuto al pagamento degli interessi
«compensativi» anche se si sia trovato, per causa di forza maggiore, nella condizione di non potere concretamente usare la somma mutuata (Cass. n. 199/1962). La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale «anche se questo non è ancora [o non interamente] esigibile»(cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo («sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», art. 820, comma 3, c.c.).
Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta – che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post. La regola della esigibilità periodica degli interessi – che fonda la piena libertà delle parti di concordarla – è ulteriormente dimostrata dall'accostamento nell'art 820, comma
3, c.c. degli interessi a ogni tipo di rendita e ai corrispettivi delle locazioni cioè a prestazioni con cadenza tipicamente periodica. Come rilevato in dottrina, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. L'obbligazione degli interessi è definita come
«accessoria» per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua causa genetica e assume una propria autonomia. b) L'art. 1282, comma 1, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo (qui negoziale) e non varrebbe obiettare che la suddetta disposizione governa la diversa materia del risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria che è, invece, governata dall'art. 1224 c.c., mentre l'art. 1282 c.c. è norma generale sugli «interessi nelle obbligazioni pecuniarie». c) Non varrebbe invocare l'art. 1185, comma 2, c.c. che consente al debitore che ha pagato nell'ignoranza del fatto che l'obbligazione non era ancora esigibile di ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto di un pagamento «anticipato» che, tuttavia, tale non è in presenza di un rimborso rateale a scadenze fisse, cui consegue la esigibilità del credito per frazioni di capitale e per gli interessi calcolati sulla base del piano di ammortamento con il quale le parti hanno concordato la fissazione dei termini del rimborso fissati a favore di entrambe le parti (art. 1816 c.c.). d) Una smentita alla ricostruzione sin qui accolta non proviene neppure dagli artt. 1193 e 1194 c.c. che, lungi dal fondare un diritto del debitore di imputare il pagamento al capitale anziché agli interessi, pongono la regola opposta della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (in mancanza del consenso del creditore), cui le parti non hanno derogato, avendola confermata pattuendo un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in
pagina 8 di 20 misura decrescente. Come rilevato dalla Procura Generale, è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione allafine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”.
Esclusa la sussistenza di illegittimo anatocismo e l'esistenza di un costo occulto, si osserva anche che, sotto il profilo della determinatezza, i contratti in esame hanno l'importo dovuto, il numero delle rate, il tasso di interesse annuo, il costo complessivo del finanziamento (TAEG), il valore della rata costante
(calcolata in regime composto, unicamente per la sua individuazione, sulla base del predetto tasso di interesse) e l'utilizzo del sistema alla francese. Ai mutui in esame risulta peraltro anche allegato e pattuito espressamente il piano di ammortamento del finanziamento (doc. 2 parte convenuta, allegato
“D”; doc. 3 parte convenuta, allegato “A”).
Non si può infatti assumere la violazione dell'art.117 TUB in quanto il contratto non indicherebbe la formula di matematica finanziaria con cui è redatto il piano d'ammortamento e che tale formula è basata sull'interesse composto.
Infatti, da un lato, né gli artt.116 e 117 TUB, né gli artt.121 e ss. (credito al consumo), richiedono, ai fini della validità del contratto e/o della clausola determinativa dell'interesse, che il contratto di finanziamento indichi la formula di matematica finanziaria (assolutamente incomprensibile ai più) in base alla quale è sviluppato il piano d'ammortamento, ma soltanto che il documento contrattuale indichi il tasso d'interesse e le spese comprese nel costo totale del credito, l'importo totale del credito, il TAEG,
l'esistenza di eventuali servizi accessori, la durata del contratto, l'ammontare delle singole rate e il valore della rata costante;
dall'altro, la presenza di questi elementi nel contratto (nel caso di specie senz'altro rinvenibili) permette al mutuatario di avere l'immediata percezione del costo complessivo dell'operazione di finanziamento.
In ogni caso, il c.d. regime finanziario dell'ammortamento alla francese (che comunque non si ritiene rientrare nella previsione dell'art. 117 TUB, che fa riferimento al mero tasso di interesse e alle condizioni economiche) risulta quindi comunque espresso e pattuito tramite l'indicazione del tasso di interesse (TAN), tramite la predisposizione della rata costante, calcolata con l'interesse composto, e tramite l'espressa previsione del costo del finanziamento (TAEG).
Come detto, la formula di matematica finanziaria che governa il piano d'ammortamento si ricava, secondo operazione matematica inversa, dai dati indicati nello stesso contratto, come fatto in atto di citazione e nella perizia di parte depositata in giudizio, in cui si dà conto che al mutuo è stato applicato un piano d'ammortamento alla francese con la formula di matematica finanziaria indicata nella stessa perizia.
Non si rinviene dunque alcun profilo di indeterminatezza delle condizioni, neppure sufficientemente allegato da parte attrice, che non ha indicato specificamente se ed in che modo nel caso di specie potesse formarsi un piano alternativo sulla base delle medesime condizioni contrattuali (allegazione che avrebbe previsto, per non essere generica, lo sviluppo concreto di tale eventuale piano alternativo).
Si aggiunge peraltro che il significato dato dalle parti alla clausola che ha previsto il piano di ammortamento (e quindi il significato che le stesse hanno voluto dare all'espressione “alla francese”,
pagina 9 di 20 ovvero l'applicazione dell'interesse sul solo capitale residuo e non a scadenza, nonché la previsione di rate costituite da quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti) si evince comunque dal comportamento tenuto dalla parte mutuataria, che ha pacificamente pagato alcune rate del finanziamento secondo l'ammortamento anzidetto, onde, si impone l'inevitabile richiamo all'art. 1362, secondo comma, c.c., che com'è noto presiede nel nostro ordinamento giuridico all'interpretazione del contratto disponendo che per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto.
Si deve infatti anche escludere, a detta della giurisprudenza, che l'utilizzo di un piano di ammortamento alla francese comporti indeterminatezza del tasso di interesse e discordanza tra tasso pattuito e tasso effettivamente applicato (v. Trib. Taranto, Sez. II, sent. 07/04/2017; Trib. Rieti Sent.,
05/12/2018; Trib. Pordenone Sent., 08/02/2018; Trib. Roma Sez. XVII Sent., 14/03/2018; Trib. Roma
Sez. XVII Sent., 13/06/2019; Trib. Roma Sez. XVII Sent., 10/04/2019; Trib. Bolzano Sez. I, Sent.,
01/08/2019; Trib Milano, sent. n. 6299/2019; Trib. Torino, sent. n. 1636/2019; Trib. Milano, sent. n.
2490/2019; Trib. Roma, sent. n. 5583/2019; Trib. Parma, sent. n. 305/2019; Trib. Perugia, sent. n.
183/2019; Trib. Livorno, sent. n. 5/2019; Trib. Cassino, sent. n. 1340/2018; Trib. Brindisi, sent. n.
1518/2015; Trib.Milano sez. VI, 18/09/2018 n. 9154; Trib. Torino sez. I, 13/09/2017 n.1303).
La discordanza tra TAN (tasso annuo nominale) e TAE (tasso annuo effettivo, che non si assimila tout court al TAEG, ovvero al costo complessivo dell'operazione, che comprende altri oneri, ma è in esso naturalmente ricompreso) è peraltro fisiologica e la mancata indicazione del tasso effettivo è solo apparente.
Come noto, infatti, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è espresso su base annua, le rate del mutuo hanno quasi sempre una periodicità inferiore. Conseguentemente, il tasso effettivamente applicato risulta più alto (pagare prima è un costo).
Per definizione, quindi, il tasso effettivo (TAE, chiamato dal ricorrente “tasso equivalente”) differisce dal tasso nominale (TAN), in quanto il primo esprime la rideterminazione del secondo proprio in funzione della periodicità dei pagamenti pattuiti con cadenza differente rispetto a quella annuale e delle altre condizioni contrattuali che sviluppano il piano di ammortamento;
tale differenza, tuttavia, lungi dal determinare una indeterminabilità della pattuizione intercorsa dalle parti, costituisce semplicemente un differente conteggio rappresentativo del costo effettivo, a titolo di meri interessi espressi in forma annuale, del finanziamento.
I due indici (TAN e TAE) esprimono due valori diversi e correttamente non coincidono, senza che tale non coincidenza renda incerta o errata la pattuizione (c.f.r. Trib. Milano, sez. VI, sent. 18/09/2018 n.
9154; v. anche Corte App. Brescia, sez. I, sent. 28/3/2019, per la quale “Rileva inoltre la Corte come il
c.t.u. non sia caduto in alcuna contraddizione avendo precisato, proprio rispondendo alle osservazioni del consulente di parte dell'appellante, che "la banca ha pattuito un tasso nominale annuo con periodicità mensile che equivale al tasso effettivo globale annuo calcolato" e che "in sostanza i due tassi sono equivalenti"”; v. anche Trib. Modena, sent. n. 2040/2014, per cui “Le due grandezze, TAE e
TAN, non sono dunque alternative tra loro, ma coestistono e non possono essere identiche, come invece preteso da parte attrice. Nei contratti di mutuo, infatti, al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso” ciò ha comportato che la “ha concretamente CP_4
pagina 10 di 20 rispettato le previsioni contrattuali in sede di applicazione del tasso relativo al mutuo fondiario stipulato tra le parti, avendo rispettato sia il tasso annuo nominale, sia il tasso annuo effettivo”), in particolare ove tale frequenza di pagamento (periodicità mensile) è stata espressamente e chiaramente pattuita tra le parti, così come il numero delle rate, la durata del piano, la metodologia di individuazione o la stessa individuazione della rata costante.
Parte attrice non ha invece dedotto né allegato che il TAE così ricalcolato non provenisse dal TAN indicato in contratto e dalla periodicità delle rate pattuite, circostanza che da sola avrebbe comportato l'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito.
Sul punto la giurisprudenza - valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di interesse e il costo economico dell'operazione nonché la circostanza che di regola il TAE è ricompreso Par nell' – ha affermato che “una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (c.f.r. Trib. Catania Sez. IV, Sent.,
06/06/2019; v anche: Trib. Benevento, sent. 19.11.2012; Trib. Roma, sent. 11.1.2016, 16.6.2016,
1.2.2017 e 5.4.2017; Trib. Monza, sent. 19.6.2017; Trib. Milano, sent. 28.6.2017; Trib. Monza, snet.
18.8.2017; Trib. S. M. C. Vetere, sent. 27.3.2017; Trib. Lanciano, sent. 17.10.2017).
In altre parole, il TAE è una differente espressione del TAN indicato in contratto, declinato secondo le condizioni contrattuali pattuite ed indicate (periodicità delle rate, ammortamento alla francese, rata costante) e ricompreso peraltro nell'indicazione del TAEG ovvero il costo del finanziamento, per cui non può sostenersi alcuna indeterminatezza del tasso di interesse (che è sempre il TAN pattuito) e tantomeno l'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito.
Si osserva poi che, comunque, anche a volere ritenere che la abbia effettivamente applicato un CP_4 interesse diverso rispetto a quello pattuito, non si potrebbe comunque parlare di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ma semmai di inadempimento contrattuale, pretendendo quindi la restituzione della differenza tra quanto pattuito e quanto applicato, pretesa non invocata né allegata da parte opponente (Corte App. Brescia Sez. I, Sent., 28/03/2019).
La Delibera del CICR del 9.2.2000, invocata sul punto da parte attrice, all'art. 6 prevede la necessità di indicare in contratto “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale;
tale disposizione, quindi, non è applicabile ai contratti di mutuo, dove non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (sul punto, v. Trib. Milano, Sentenza n. 10378/2018 pubbl. il
16/10/2018).
In ogni caso, come osservato, il tasso effettivo dei contratti di mutuo è inglobato e considerato nell'indice sintetico di costo o tasso annuo effettivo globale (TAEG/ISC), indicato obbligatoriamente per legge, per cui non può dirsi sussistente alcuna esplicita violazione in materia di trasparenza bancaria o determinatezza del tasso di interesse o del costo del finanziamento.
Altresì, sul tema, appare peraltro condivisibile quanto osservato dal Trib. Lucca, sent. 04/04/2018
n.575, il quale – partendo dal presupposto per cui il combinato disposto dell'art.25 del d.lgs. 342/1999 e dell'art.6 della delibera CICR del 9.2.2000 non ha voluto disciplinare un fenomeno più ampio pagina 11 di 20 dell'anatocismo, e cioè il diverso fenomeno della capitalizzazione degli interessi, in quanto il sintagma
"interessi maturati" è usato dal d.lgs. 34211999 e dalla delibera CICR 9.2.2000 in maniera del tutto equivalente a quello di "interessi scaduti", e ciò in linea sia con l'accezione comune delle parole in esame sia con il significato giuridico (dove maturo, con riferimento ai frutti naturali e civili, v, art.820
c.c., sta a indicare qualcosa che è pronto per essere "colto, esatto, incamerato, riscosso") – ha affermato che “L'art.6 della delibera CICR richiede unicamente, ai fini della trasparenza contrattuale, che, accanto alle altre condizioni previste dagli artt.2 e 3 per la produzione degli interessi sugli interessi scaduti (o maturati, termine usato in maniera equivalente, come prima si è dimostrato), che le clausole relative siano approvate per iscritto e che se è prevista la capitalizzazione periodica infrannuale
[com'era regola generale in materia di conto corrente bancario, prima dell'intervento normativo del
20161 che sia indicato in contratto il valore del tasso d'interesse, rapportato su base annuale, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Il d.lgs. 34211999 e la delibera CICR 9.2.2000 non disciplinano, quindi, un fenomeno diverso da quello dell'ars. 1283 c.c., ma introducono una deroga, in materia bancaria, al divieto parziale di anatocismo, previsto dalla disciplina codicistica, resasi necessaria dopo l'intervento di alcune pronunce, sempre nell'anno 1999, della corte di cassazione, che avevano immutato la precedente interpretazione in materia di anatocismo e rapporti bancari. Non disciplinando, dette disposizioni, un fenomeno diverso da quello regolato dall'art.1283 c.c., non è condivisibile la pretesa atttorea di estendere la portata precettiva dell'art.6 della delibera CICR
9.2.2000 al diverso fenomeno dell'uso dell'interesse composto nella formula di matematica finanziaria in base alla quale sono redatti i piani d'ammortamento alla francese. Tale formula di matematica finanziaria - come spiegato ampiamente in precedenti di questo tribunale - serve infatti unicamente per determinare l'entità della rata nella sua quota capitale e nella sua quota interesse in relazione alla durata del piano di rimborso, fermo restando che l'interesse è calcolato sul capitale residuo e non anche sugli interessi scaduti che tali non possono ancora essere al momento della redazione del piano”).
Ancora, la questione se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt.
1346 e 1418, comma 2, c.c. è stata affrontata anche dalle Sezioni Unite citate (S.U. n. 15130/2024), che hanno chiarito che “Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, nonché “anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria” e “il
(maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela
(necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal
Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico” (confermandosi dunque anche la fisiologica differenza tra TAN e TAE).
pagina 12 di 20 Inoltre, sempre come chiarito dalle Sezioni unite: “a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un
«prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023,
18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass.
SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr.
Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma
4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art.
121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)”.
In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione pagina 13 di 20 «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. L'eventuale tale mancanza peraltro non inciderebbe neppure sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (Titolo VI del TUB), né può dirsi che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del
TAEG dichiarati nel contratto.
Invero, “la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Indicazioni in senso diverso non provengono dalla normativa primaria e secondaria vigenti ratione temporis (all'epoca di stipulazione del contratto nel 2007) e successivamente. Con riguardo alla prima, l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di «credito immobiliare ai consumatori» (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120- novies T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di «credito ai consumatori» (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva
2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli «interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte
e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…» (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento
(sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di «credito ai consumatori» che, all'art. 21, comma 2, prevede che «il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento [che] indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi [e] contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi»). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2,
T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale, non è utile alla tesi della difesa che la invoca, Pt_3
pagina 14 di 20 riguardando «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti» o la produzione di «interessi sugli interessi» come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) ‒ con conseguente incidenza sul tasso effettivo ‒ cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal Collegio non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del CICR, del 3 agosto 2016 sulle «modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» e del 29 settembre 2016 in tema di
«disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori»).
I contratti analizzati nel caso di specie prevedono, come detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi.
Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette «disposizioni» contiene il «Prospetto Informativo Europeo Standardizzato» con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese).
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse.
Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr.
Cass. SU n. 26724/2007).
Le Sezioni Unite hanno inoltre escluso che possa pervenirsi ad una opposta conclusione alla luce della normativa consumeristica di derivazione comunitaria (Direttiva 1993/13/CEE), essendo da escludere nella fattispecie in esame sia un deficit di chiarezza del piano di ammortamento in questione sia
'insorgenza di un significativo squilibrio dei diritti e obblighi tra le parti derivanti dal contratto.
Va a questo punto precisato che la decisione delle Sezioni Unite, che ha confermato quanto ritenuto da questo Tribunale e dalla giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria, è applicabile ai “piani standardizzati tradizionali” (a tasso fisso, come spiegato, ma i principi generali ivi affermati sono oggettivamente estensibili anche ai piani di ammortamento in cui è pattuito un tasso variabile, in pagina 15 di 20 quanto anche lì il piano opera sostanzialmente con i medesimi meccanismi esaminati dalla Cassazione), come effettivamente sono quelli all'esame di questo giudice.
Parte ricorrente non ha invece allegato e dedotto differenze particolari (o addirittura patologiche) dei mutui in esame rispetto ai piani di ammortamento generalmente applicati nel mercato, anzi dovendosi al contrario dedurre dagli atti del ricorso che la tesi dello sia proprio basata su di una generale Pt_1 condanna del metodo di ammortamento alla francese standard, genus di cui i mutui impugnati fanno parte. Deve quindi escludersi – ne è stato adeguatamente allegato e provato – che nei mutui di specie si realizzi un effetto patologico particolare (diverso da quello ipotizzato, ed escluso, con riferimento al modello standard) per cui il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, essendo le deduzioni del ricorrente applicabili per sua stessa ammissione ad ogni piano di ammortamento alla francese.
Devono quindi escludersi le illegittimità prospettate dal ricorrente (e dalla consulenza di parte allegata al doc. 4, che peraltro si riferisce al solo mutuo del 2/3/2012, non tenendo conto – anche con riferimento alle richieste restitutorie prospettate – della rinegoziazione delle condizioni avvenuta in data 20/10/2016).
Invero, come già chiarito, va esclusa la sussistenza di un anatocismo illegittimo e/o che l'interesse composto comporti un costo occulto del finanziamento o una indeterminatezza delle condizioni contrattuali (TAE e TAEG), da individuarsi nella maggiorazione degli interessi derivante dal piano utilizzato rispetto ad un mai pattuito piano c.d. all'italiana. Di conseguenza, vanno anche rigettate le doglianze del ricorrente laddove, nell'ipotizzare l'usura del rapporto, si basano proprio sulla premessa dell'esistenza ed illegittimità di tale costo occulto del finanziamento.
In particolare, l'inesistenza del costo occulto (e della fisiologia differenza tra TAN, TAE e TAEG, per come spiegato) determina l'infondatezza della tesi del ricorrente per cui – come si legge nella consulenza allegata - il “tasso nominale reale” al termine del 25esimo anno (pari a 15,203%) sarebbe maggiore del tasso nominale contrattuale pattuito (5,6000%), cosi determinando un (inesistente, come visto) costo occulto di 9,603% che il consulente di parte ha poi semplicemente sommato all'ISC/TAEG contrattuale e al TAN pattuito, per giustificarne la natura indeterminata ed usuraria.
Allo stesso modo, deve essere esclusa la presenza di un costo occulto individuato nella differenza tra la rata calcolata con il piano c.d. alla francese e quella calcolata con il piano c.d. all'italiana o che il non sussistente effetto anatocistico sia individuato nella differenza tra TAE e TAN contrattuale rapportato su base annua.
Ancora, va esclusa la sussistenza di un tasso di mora usurario, laddove la perizia di parte ha calcolato il
“tasso di mora reale alla stipula” (30,72 %) applicando la c.d. formula del c.d. T.E.MO., ossia ipotizzando un mese di ritardo nel pagamento della rata e calcolando sull'intera rata la somma per mora in valore assoluto, poi derivando il tasso moratorio da detta somma raffrontata con la sola quota capitale: essa si rivela un'equazione che immancabilmente genera una apparenza d'usura nella pressoché totalità dei piani di ammortamento alla francese in essere, generando un miraggio d'usura, un errore della percezione generato dalla sostituzione di una base di calcolo con l'altra (v. Trib. Roma,
Sez. XVII, 1 giugno 2021, n. 9865).
pagina 16 di 20 Di conseguenza diventa inattendibile l'ipotesi formulata di un “tasso reale alla stipula” di ben 45,998%, risultante dalla mera somma algebrica tra il TIR, l'inesistente costo occulto e l'infondato “tasso di mora reale”. Anche infondato infine, in quanto anch'esso fondato sull'esistenza di un effetto anatocistico e di un costo occulto come detto non sussistente, il calcolo del “tasso reale del credito anche rata per rata” ai fini della “usura sopravvenuta”. L'indeterminatezza del tasso di interesse va anche esclusa se presente, come nel caso di specie solo con riferimento all'atto integrativo del mutuo stipulato in data 20/10/2016 (essendo invece il mutuo del 2/3/2012 stipulato a tasso fisso pattuito sin dall'origine) un tasso variabile parametrato ad un indice esterno al contratto (nel caso di specie, Euribor o Libor riferito all'euro).
Invero, il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali, prescritta dall'art. 1284 c.c. viene ritenuto dalla giurisprudenza soddisfatto anche per relationem, non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito;
la giurisprudenza di merito e di legittimità ha avuto modo di esprimersi sul punto, statuendo che la determinatezza della somma non è influenzata dalla elevata tecnicità del sistema di rilevazione: per la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria ad essi relativa, è bensì indispensabile che gli elementi estrinseci od i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici ed accertati come acquisibili dai debitori, sia pure a prezzo di una peculiare diligenza o di una professionalità particolare e quand'anche non propria dell'uomo comune;
inoltre il richiamo per relationem deve (e può) operare nei confronti di indici parametrati a criteri oggettivi e precisamente determinabili dalle parti (v. Cass. Civ., sez. III, 19/2/2014, n. 3968; Cass., sent. n.
22179/2015 - conf. Cass.2072/2013; Cass. nn. 12276/2010, 2317/2007, 14684/2003 – secondo cui “In tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”; Trib. Sondrio 30/05/2016 n. 249; Trib. Salerno, sent. 21/05/2017;
Trib. Vasto, sent. 15/04/2019 n. 142; sul punto da ultimo si veda Trib. Catania Sez. IV, Sent.,
29/01/2019; Trib. Milano, sent. n. 7884/2016; v. anche quanto statuito in motivazione, proprio con riferimento all'Euribor, da Cass., ord. n. 17110/2019: “, va valorizzata la meritevolezza di tutela dello strumento dell'indicizzazione, che consente al cliente della banca di accedere a formule di finanziamento a tasso variabile che altrimenti gli sarebbero precluse. Deve invece negarsi che il rinvio
a fonti esterne possa operare allorquando il saggio di interesse sia fatto dipendere dalla determinazione unilaterale dell'istituto di credito, da pubblicizzare con una certa modalità: ipotesi, quest'ultima, in cui il rinvio non ha propriamente ad oggetto l'indice o il parametro attraverso cui va determinato il tasso di interesse contrattuale - come accade, ad esempio, nel caso del mutuo con saggio di interesse parametrato all'euribor -, ma l'elemento documentale con cui la banca verrà a dare rappresentazione esteriore alla propria determinazione” – nella fattispecie esaminata, infatti, la pagina 17 di 20 Suprema Corte ha ritenuto nulla la pattuizione del tasso di interesse, all'interno di un contratto di conto corrente bancario, operata attraverso il riferimento ad un generico "top rate", concretamente specificato e comunicato solo in un avviso sintetico redatto dalla banca ed esposto al pubblico, ipotesi cui ovviamente non può essere assimilato il caso di specie, avendo peraltro la stessa Cassazione legittimato il riferimento all'indice Euribor).
Orbene, la clausola del contratto che richiami all'indice Euribor, come ormai acclarato dalla giurisprudenza (v., ex multis, Trib. Roma, 15 giugno 2017, n. 12202; Trib. Palermo, 17 febbraio 2016,
n. 992; Trib. Milano sez. XII, sent. 20/11/2018, n. 11621; Trib. Roma sez. IX, sent. 26/10/2018, n.
20628), non appare affatto inficiata da indeterminatezza per il mero riferimento ad un indice esterno, in quanto lo stesso è oggettivamente individuabile dalle parti (appare indicata, infatti, l'espressa modalità del calcolo del tasso e le modalità oggettiva di individuazione del parametro).
Si osserva infatti sul punto che, in primo luogo, il tasso Euribor è uno e uno solo a livello europeo, distinguendosi solo in relazione alla durata del periodo di riferimento ed al "divisore" utilizzato.
In secondo luogo, la comunicazione e pubblicazione del tasso Euribor avviene tutti i giorni sui principali organi di stampa specializzata (ad esempio, il quotidiano ) e non (es. principali CP_8 quotidiani alla sezione economica), oltre che in via telematica (tramite siti internet ufficiali e non).
In terzo luogo, la procedura di calcolo e pubblicazione è demandata ad un soggetto estraneo al mondo delle banche, l'agenzia Reuters Ltd., e, sebbene essa utilizzi i dati comunicati unilateralmente dal "ceto" bancario, l'individuazione del parametro è sottratta a qualsivoglia diretto potere discrezionale e/o di arbitrio, essendo semplicemente il risultato della media matematica dei dati comunicati (e considerate anche, come si dirà, le cautele inserite per evitare l'influenza di dati scorretti o manipolati).
Trattasi quindi di un tasso in ogni momento perfettamente conoscibile dalla comunità degli investitori e/o risparmiatori, i cui criteri di determinazione sono prestabiliti e, deve pertanto ritenersi, sufficientemente idonei a condurre all'individuazione certa della misura del tasso ultralegale pattuito tra le parti ex art. 1418, 1346 e 1284 c.c. e 117 TUB.
All'udienza del 5/12/2024, parte ricorrente ha peraltro eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi relativamente al contratto di rinegoziazione stipulato in data 20/10/2016 in quanto facente riferimento per relationem al parametro dell'Euribor senza prevedere l'indicazione del c.d. divisore (360 o 365).
Il Giudice – ritenuto che la suddetta eccezione, pur se tardiva, imponesse al giudice il rilievo d'ufficio della stessa e che essa potesse essere potenzialmente influente – se fondata – sul contenuto della decisione, ha assegnato alle parti le memorie ex art. 101 c.p.c.
Orbene, lette le memorie depositate sulla questione dalle parti, si ritiene che neppure questa eccezione sia fondata, non determinandosi nel caso di specie una concreta indeterminatezza del rimando per relationem al parametro Euribor, pur non essendo esplicitamente indicato il divisore 360 o 365.
La determinatezza del parametro, infatti, nel caso di specie, si desume implicitamente dall'indicazione espressa del valore del parametro di riferimento al momento della stipula del contratto (-0,302%) che, come dedotto dalla resistente (ma la stessa conclusione si sarebbe raggiunta anche se il parametro iniziale indicato in contratto corrispondesse al divisore 365), corrisponde al valore del parametro di pagina 18 di 20 riferimento 3 mesi media percentuale del mese precedente vigente al momento della stipula, applicando il divisore 360 (giorni).
E' dunque evidente che – con l'indicazione del metodo di individuazione del primo parametro applicabile – nel contratto in esame sia stato reso determinabile il metodo di individuazione dello stesso, e dunque anche l'utilizzo del divisore (360 in luogo di 365).
Come già rilevato in precedenza e come ribadito anche dalla giurisprudenza citata dal ricorrente (v
Cass. n. 20801/2024), “affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse (…) sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante”, bastando quindi che il tasso suddetto sia (senza incertezze di sorta) determinabile.
La sentenza citata dal ricorrente tuttavia si riferisce ad un caso concreto ben diverso da quello oggi in esame, in cui – come detto – è espressamente indicata numericamente la misura (applicando i valori vigenti al momento della stipula del contratto, in quanto gli unici conoscibili in quel momento) del parametro di riferimento cui aggiungersi quella pattuita (2,5 punti) per determinare il tasso di interesse.
Non vi è dunque alcuna incertezza sul fatto che la mutuataria, per determinare il tasso di interesse, avrebbe e ha applicato il divisore 360, come mostrato per la determinazione del primo tasso di interesse applicato.
Peraltro, val la pena di osservare che parte ricorrente non ha neppure allegato e provato: a) che la abbia nel corso del tempo applicato il parametro utilizzando un divisore diverso da quello CP_4 pattuito;
b) che dall'eventuale applicazione del divisore 365 (come detto non dimostrata) sia derivato un concreto detrimento per la parte mutuante, rispetto all'applicazione del divisore 360.
Infine, non può condividersi la tesi – pur sostenuta da parte della giurisprudenza di merito – della illegittimità/vessatorietà della c.d. clausola floor (ossia la clausola che consente al mutuante di garantirsi una remunerazione minima anche laddove l'andamento dei tassi di interesse sia tale da ridurre in modo rilevante il costo del denaro), nel caso di specie contenuta nell'atto integrativo del finanziamento stipulato in data 20/10/2016.
Va premesso sul punto che la normativa europea e nazionale (art. 4, paragrafo 2, della direttiva
93/13/CEE e art. 34, c. 2, Codice del Consumo) esclude dal controllo di vessatorietà le clausole che attengono alla determinazione dell'oggetto del contratto, e all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Tale limite è del tutto coerente con la primaria importanza che l'ordinamento nazionale e sovranazionale riconosce all'autonomia contrattuale e alla libertà negoziale delle parti (1322 c.c.), per cui “l'intervento del giudice sul contratto non può che essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà negoziale” (v. Cass. S.U., sent. n. 5657/2023).
Deve ritenersi, invero, che, anche se la clausola suddetta non è un elemento essenziale del tipo contrattuale del mutuo, essa ha per oggetto la remunerazione del mutuante, e quindi attiene al corrispettivo e all'oggetto principale del contratto;
ne consegue che, in quest'ottica, essa non è soggetta al controllo di vessatorietà ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 34 del Codice del Consumo, ed in ogni caso, anche in mancanza di un meccanismo di riequilibrio a favore del mutuatario (es. cap), non comporta un pagina 19 di 20 significativo squilibrio ai danni del consumatore secondo il Codice del Consumo, sempre, che essa non sia formulata in modo oscuro e poco comprensibile.
Nel caso di specie, la clausola suddetta è assolutamente chiara nei presupposti della sua applicazione e nel suo funzionamento, considerato anche, come detto, che la parte mutuataria ha anche espressamente riconosciuto di essere ben consapevole del rischio che l'onere di rimborso delle rate, in virtù della variabilità del tasso di interesse, potrà appunto variare in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione.
Quanto affermato è peraltro assolutamente conforme a quanto recentemente statuito sul tema dalla
Suprema Corte (v. Cass. ord. n. 1942/2025, secondo cui, secondo il consolidato orientamento della
Corte stessa, “costituisce un puro artificio la tesi [...] secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option f/oor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 e.e.» (Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, in motivazione, par. 5.6.3; conforme da ultimo Cass. n. 5151/2024)”; la stessa ordinanza ha inoltre specificato che “la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2 °, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile”).
Il ricorso deve quindi essere rigettato, in assorbimento dunque dell'eccezione di prescrizione pur sollevata da parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/14, come modificato dal D.M. 37/18, tenendo conto del valore effettivo della controversia, della natura e delle caratteristiche del procedimento e della concreta attività difensiva svolta, nonché applicando in favore di parte resistente la maggiorazione del 10% del compenso determinato essendo gli atti depositati con modalità telematiche redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione (in particolare, esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo n. 511/2024 RG, così dispone:
RIGETTA il ricorso proposto da . Parte_1
CONDANNA parte ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.787,10 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cremona, il 18 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/2/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 511/2024 promossa da:
(C.F. ), residente a Torre de AR (CR), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ENRICO BARTOLINI, presso il cui studio in Brescia - via Aldo Moro
n. 5 ha eletto domicilio;
ATTORE/I contro
(C.F. ), con sede legale in Milano, piazza F. Meda, n. 4, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del dottor rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIO PISAPIA (C.F.: CP_2
), e (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2 CP_3 C.F._3 domiciliata presso l'avvocato Vittorio Pisapia, con studio in Milano, via degli Omenoni, 2;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/2/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 281 decies e ss. c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa/contraria istanza ed eccezione disattese anche in via istruttoria ed incidentale e per tutti i motivi gradatamente esposti: nel merito: 1) accertare e dichiarare che gli interessi convenuti nel mutuo stipulato in data
2.03.2012 a rogito Notaio n. 23091 rep. – 8668 racc. e successiva integrazione tra l'allora Per_1
“Banco Popolare s.c.”, oggi “ ed il ricorrente sono di tipo usurario e/o la relativa Controparte_1 clausola risulta indeterminata ex art. 1346 c.c. e 1284 comma 3 c.c. e/o in violazione di quanto disposto dagli artt. 117, 121 e 125 bis TUB;
2) accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi, nonché l'illegittimità del regime di capitalizzazione composta applicato nella formula della rata del contratto di mutuo de quo;
3) per l'effetto, condannare la CP_4 convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore: - a rielaborare il piano di ammortamento del mutuo de quo con rata costante utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici
pagina 1 di 20 mesi precedenti la stipula del contratto, adottando il regime di capitalizzazione semplice;
- restituire all'odierno ricorrente tutte le somme corrisposte in eccedenza e quantificate (alla rata di settembre 2023), nella complessiva somma di € 34.639,56 o in quella diversa somma, maggiore e /o minore, ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in narrativa;
– restituire al ricorrente la somma, da quantificarsi mediante CTU tecnico contabile, rappresentata dalla differenza fra il tasso di interesse effettivamente pagato e quello che avrebbe dovuto essere corrisposto in base ad un tasso sostitutivo, per i titoli di cui ai paragrafi 7) e 8) della narrativa. - oltre a tutte quelle somme non dovute sino alla data di rielaborazione del piano di ammortamento, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e, per il periodo ancora in ammortamento, a rideterminare il relativo piano imputando per ogni singola rata in scadenza la sola quota capitale ovvero, in subordine, la quota capitale e gli interessi al tasso BOT, ovvero gli interessi secondo quanto disposto dagli artt. 121 e 125 bis T.U.B.; il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo. Compenso professionale, oltre accessori di legge e spese di CTU e CTP, rifusi”.
Si è costituito il resistente in persona del procuratore speciale e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: 1. - respingere in quanto inammissibili le domande avversarie tutte per i motivi di cui in narrativa, assolvendo la da ogni domanda e CP_4 responsabilità; 2. - respingere in quanto comunque infondate in fatto e in diritto, anzitutto per intervenuta prescrizione le domande avversarie;
3. - ferma l'eccezione di prescrizione, respingere in quanto comunque infondate in fatto e in diritto e/o in ogni caso indimostrate le domande avversarie tutte per i motivi di cui in narrativa, assolvendo la Banca da ogni domanda e responsabilità; 4. - respingere ogni istanza istruttorie e/o di CTU avversaria in quanto inammissibile e/o comunque irrilevante;
5. - con vittoria di spese e competenze professionali, anche con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA”.
All'esito della prima udienza del 18/6/2024, su richiesta di parte ricorrente, il Giudice ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. comma 4.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 18/2/2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente come da verbale allegato ed il Giudice – all'esito della riserva assunta ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co.
c.p.c. – ha emesso la presente decisione.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio (soggetto nato dalla fusione Parte_1 Controparte_1 tra e e Banco Popolare Società Controparte_5 Controparte_6
Cooperativa, e poi tra quest'ultimo e Banca Popolare di Milano s.c.r.l.) per eccepire, in relazione al contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato in data 2/3/2012 e all'atto integrativo al suddetto mutuo stipulato in data 20/10/2016 (doc.
1-2 ricorrente): a) l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in contratto derivante dall'utilizzo di un piano di ammortamento alla francese che avrebbe realizzato un “costo occulto” del finanziamento non espressamente indicato;
b) il conseguente, altresì, superamento del tasso soglia dell'usura; c) l'indeterminatezza della clausola che contiene il richiamo per relationem al tasso Euribor;
c) la vessatorietà e nullità della clausola c.d. floor.
pagina 2 di 20 Il ricorso promosso da , tuttavia, non può essere accolto, per le ragioni che seguono. Parte_1
Le tesi di parte attrice che riguardano l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito e l'usura partono dall'assunto che, nel piano di ammortamento c.d. alla francese, sia utilizzato un “algoritmo di interesse composto” che comporterebbe un “anatocismo” e/o un “costo occulto”, e dunque la differenza (non specificata nel contratto) tra il tasso pattuito e quello effettivo del rapporto (che pertanto risulterebbe omesso), la differenza tra il Taeg/Isc pattuito e quello effettivo del rapporto, nonchè l'usurarietà dei tassi corrispettivo e di mora.
La tesi suddetta è tuttavia infondata.
Sul punto si osserva, innanzitutto, che si ha anatocismo vietato, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato costituiscono la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo (ciò è fenomeno assai diverso, quindi, dalla mera capitalizzazione degli interessi).
Come detto, secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria (v., da ultimo, ex multis, Corte appello Brescia sez. I, 06/11/2019, sent. n.1597; Trib. Brescia sez. II, 03/10/2019 sent. n. 2635; Trib.
Milano, sez. VI, sent. 14/03/2019 n. 2490; Trib. Milano, sez. VI, sent. 27/06/2019 n. 6299; Trib.
Roma, sez. XVII, sent. 14/03/2019 n. 5583; Trib. Parma, sez. II, sent. 21/02/2019 n. 305; Trib. Parma, sez. II, sent. 29/01/2019 n. 154; Trib. Livorno, sent. 03/01/2019 n. 5; Trib. Torino, sez. I, sent.
20/12/2018), i cui approdi si condividono, la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante
(ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
In altre parole, gli interessi vengono sempre calcolati unicamente sul capitale residuo via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Ciascuna rata comporta infatti la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce;
tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Quindi gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (cfr. in tal senso: Trib. Pescara, sent. 10/4/2014; Trib. Torino, sez. I, sent. 20/12/2018; Trib. Rovigo, sent.
23/05/2019, n. 352).
Pertanto, il piano di ammortamento alla francese non comporta un effetto anatocistico illegittimo o occulto, “difettando in sede genetica il presupposto stesso dell' anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell' interesse composto ex art. 1283 c.c. Il metodo di calcolo della tradizionale rata costante espressa nel piano di ammortamento si risolve pertanto, a tutto voler concedere, in una formula più complessa di calcolo del futuro interesse corrispettivo da versare, estranea dunque alla disciplina imperativa di cui all' art.
1283 c.c.”(v., ex multis, Trib. Trento, sent. 28 Gennaio 2019, n. 80 Trib. Verona n. 758/15; Trib.
Parma, sez. II, sent. 21/02/2019 n. 305). Contr In materia, anche l' ha già avuto modo diverse volte di affrontare la questione chiarendo che il metodo alla francese non comporta di per sé un effetto anatocistico vietato dalla legge (cfr. ex multis,
pagina 3 di 20 decisione del Collegio di Roma n. 277/16, n. 2358 del 2014, n. 6769 del 2013, n. 1061 del 2012 e n.
3267 del 2012; decisione del Collegio di Napoli, n. 6703 del 2014; decisioni del Collegio di Milano, n.
2834 del 2015 e n. 1283 del 2015).
E l'assenza di anatocismo non muta neppure considerando che il metodo di calcolo della rata costante utilizza la formula dell'interesse composto, come sostenuto da parte attrice.
Sempre la maggioritaria giurisprudenza ha infatti chiarito che è vero che, in detto tipo di ammortamento, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto, ma ciò al fine unico di determinare la rata di rimborso periodica, costituita dalla quota di capitale più la quota interessi (quest'ultima calcolata unicamente sulla quota capitale). Ciò è quindi irrilevante, in quanto il profilo decisivo è invece che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo, con la formula dell'interesse semplice, e ciò esclude ogni anatocismo (v. Trib. Milano, sez. VI, sent. 14/03/2019, n.2490; Trib. Roma, sez. XVII, sent. 14/03/2019 n.5583; Trib. Pavia, sent. del 30 luglio 2018 n. 1287; Trib. Padova, sent. sez. II, 12/01/2016; Trib. Pordenone, Sent., 29/04/2019;
Trib. Enna, Sent., 05/04/2019; Trib. Lucca, sent. 18/02/2017 n. 407).
Il piano di ammortamento alla francese non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, peraltro in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.
Non può peraltro dirsi che le due obbligazioni distinte di restituzione del capitale e del pagamento degli interessi non siano entrambe di volta in volta (cioè al tempo del pagamento di ciascuna rata che le preveda) liquide ed esigibili, essendo entrambe quantificate e concordate ex ante in contratto, sulla base delle condizioni contrattuali che porteranno allo sviluppo del piano di ammortamento come ideato dalla volontà delle parti, diventando quindi liquide ed esigibili (e pagate) al momento del pagamento di ogni rata, indipendentemente dal fatto – peraltro non allegato né provato – che la quota di interesse di ciascuna rata sia pagata prima della scadenza del capitale cui si riferisce.
In ogni caso la predetta norma è espressamente derogabile con il consenso del creditore, ovvero anche attraverso la pattuizione contrattuale dello sviluppo di un siffatto piano di ammortamento.
Non si deve quindi confondere il fatto che il metodo di calcolo della rata, composta da quota capitale e quota interessi, sia quello dell'interesse composto, con il fatto che gli interessi si calcolano sugli interessi;
ancora più precisamente, “la legge di sconto composto è infatti utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che rispondono alla regola dell'interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d'interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale” (v. Trib. Napoli Nord, sez. III civile, sent. 26/4/2018). Ne consegue che, ferma la creazione della rata costante tramite la formula dell'interesse composto, il piano pagina 4 di 20 di ammortamento si sviluppa poi in regime semplice, per cui non si realizza alcuna capitalizzazione di interessi né alcun fenomeno anatocistico.
Ciò perché il concetto di interesse composto noto alla matematica finanziaria non è necessariamente equivalente a quello di anatocismo coniato dal legislatore all'art. 1283 c.c..
Può esservi dunque eventuale produzione di interessi su interessi scaduti, ossia maturati ed esigibili, nel mutuo ad ammortamento solo con riguardo agli interessi moratori maturati sulla quota degli interessi corrispettivi compresi nella rata scaduta e rimasta insoluta. Sennonché è da osservare che, tale capitalizzazione è consentita dall'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000 in deroga all'art. 1283 c.c. e sempre che sia prevista in contratto, come nel caso di specie.
Dello stesso avviso la recentissima pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. sent.
n. 15130/2024), la quale – seppure con riferimento al mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (ipotesi, quindi, coincidente con il mutuo stipulato dalle parti della presente causa in data 2/3/2012, in cui è previsto il tasso fisso e in cui il piano di ammortamento risulta allegato alla lettera “D”, come risultante dal contratto sottoscritto dalle parti, v. doc. 2 parte convenuta) ma con principi da ritenersi estensibili, in quanto generali sul funzionamento dell'ammortamento alla francese anche nella forma a tasso variabile, anche a quest'ultimo tipo di mutuo – ha chiarito che: a) “non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c.
(comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato” nonché “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi».; b) “Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime
«composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”
pagina 5 di 20 Se poi è vero che il monte interessi pagato nell'ammortamento francese a parità di condizioni finanziarie del prestito supera il corrispondente monte interessi relativo all'ammortamento italiano, ma è anche vero che l'esposizione finanziaria nell'ammortamento francese, ovvero il debito residuo di volta in volta dovuto, è sempre superiore al corrispondente debito residuo nell'ammortamento italiano.
Questo giustifica il pagamento di interessi maggiori, in quanto durante tutto il periodo, il debitore dispone di una maggiore quantità di bene (debito residuo) e di conseguenza paga un prezzo superiore in termini di interessi complessivi.
In altre parole, “La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli)” (da ultimo, v. Trib. Milano Sez. VI, Sent. 14/03/2019). Ciò fa sì che, nonostante l'individuazione della rata con il regime composto, il rallentamento indotto attraverso il calcolo degli interessi sul debito residuo rende il monte interessi esattamente e linearmente proporzionale al finanziamento medio nel tasso espresso dal TAN convenuto in contratto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1284 c.c., combinato con l'art. 1815 c.c. e nel rispetto dell'art. 821 c.c. (in forza del quale gli interessi vengono legittimamente prodotti in ragione della durata del diritto, vale a dire in quanto proporzionali al tempo di annullamento del debito capitale residuo) e dell'art. 1194 c.c. (in quanto i pagamenti periodici sono destinati ad estinguere prima e più velocemente l'obbligazione relativa al pagamento degli interessi, e ciò anche se la scadenza del debito per interessi, che compongono le singole rate, precede, in virtù di apposito patto, quella del capitale residuo di riferimento, sul quale essi sono computati;
si osserva infatti che è legittima la pattuizione per cui possano divenire esigibili, e possano essere pagati anticipatamente, prima gli interessi del capitale di riferimento).
Quanto affermato è stato recentemente confermato dalla già citata Suprema Corte, con arresto a Sezioni
Unite (v. Cass., S.U. sent. n. 15130/2024), che ha chiarito sul punto come: a) “Il piano di ammortamento alla francese “è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato
e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra
l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di
pagina 6 di 20 capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”; b) “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”; c) “«nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale”)”; c) “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi
«maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi
e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati – per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come
pagina 7 di 20 accade anche nel sistema di ammortamento c.d. «all'italiana». Il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed é tenuto al pagamento degli interessi
«compensativi» anche se si sia trovato, per causa di forza maggiore, nella condizione di non potere concretamente usare la somma mutuata (Cass. n. 199/1962). La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale «anche se questo non è ancora [o non interamente] esigibile»(cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo («sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», art. 820, comma 3, c.c.).
Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta – che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post. La regola della esigibilità periodica degli interessi – che fonda la piena libertà delle parti di concordarla – è ulteriormente dimostrata dall'accostamento nell'art 820, comma
3, c.c. degli interessi a ogni tipo di rendita e ai corrispettivi delle locazioni cioè a prestazioni con cadenza tipicamente periodica. Come rilevato in dottrina, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. L'obbligazione degli interessi è definita come
«accessoria» per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua causa genetica e assume una propria autonomia. b) L'art. 1282, comma 1, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo (qui negoziale) e non varrebbe obiettare che la suddetta disposizione governa la diversa materia del risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria che è, invece, governata dall'art. 1224 c.c., mentre l'art. 1282 c.c. è norma generale sugli «interessi nelle obbligazioni pecuniarie». c) Non varrebbe invocare l'art. 1185, comma 2, c.c. che consente al debitore che ha pagato nell'ignoranza del fatto che l'obbligazione non era ancora esigibile di ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto di un pagamento «anticipato» che, tuttavia, tale non è in presenza di un rimborso rateale a scadenze fisse, cui consegue la esigibilità del credito per frazioni di capitale e per gli interessi calcolati sulla base del piano di ammortamento con il quale le parti hanno concordato la fissazione dei termini del rimborso fissati a favore di entrambe le parti (art. 1816 c.c.). d) Una smentita alla ricostruzione sin qui accolta non proviene neppure dagli artt. 1193 e 1194 c.c. che, lungi dal fondare un diritto del debitore di imputare il pagamento al capitale anziché agli interessi, pongono la regola opposta della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (in mancanza del consenso del creditore), cui le parti non hanno derogato, avendola confermata pattuendo un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in
pagina 8 di 20 misura decrescente. Come rilevato dalla Procura Generale, è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione allafine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”.
Esclusa la sussistenza di illegittimo anatocismo e l'esistenza di un costo occulto, si osserva anche che, sotto il profilo della determinatezza, i contratti in esame hanno l'importo dovuto, il numero delle rate, il tasso di interesse annuo, il costo complessivo del finanziamento (TAEG), il valore della rata costante
(calcolata in regime composto, unicamente per la sua individuazione, sulla base del predetto tasso di interesse) e l'utilizzo del sistema alla francese. Ai mutui in esame risulta peraltro anche allegato e pattuito espressamente il piano di ammortamento del finanziamento (doc. 2 parte convenuta, allegato
“D”; doc. 3 parte convenuta, allegato “A”).
Non si può infatti assumere la violazione dell'art.117 TUB in quanto il contratto non indicherebbe la formula di matematica finanziaria con cui è redatto il piano d'ammortamento e che tale formula è basata sull'interesse composto.
Infatti, da un lato, né gli artt.116 e 117 TUB, né gli artt.121 e ss. (credito al consumo), richiedono, ai fini della validità del contratto e/o della clausola determinativa dell'interesse, che il contratto di finanziamento indichi la formula di matematica finanziaria (assolutamente incomprensibile ai più) in base alla quale è sviluppato il piano d'ammortamento, ma soltanto che il documento contrattuale indichi il tasso d'interesse e le spese comprese nel costo totale del credito, l'importo totale del credito, il TAEG,
l'esistenza di eventuali servizi accessori, la durata del contratto, l'ammontare delle singole rate e il valore della rata costante;
dall'altro, la presenza di questi elementi nel contratto (nel caso di specie senz'altro rinvenibili) permette al mutuatario di avere l'immediata percezione del costo complessivo dell'operazione di finanziamento.
In ogni caso, il c.d. regime finanziario dell'ammortamento alla francese (che comunque non si ritiene rientrare nella previsione dell'art. 117 TUB, che fa riferimento al mero tasso di interesse e alle condizioni economiche) risulta quindi comunque espresso e pattuito tramite l'indicazione del tasso di interesse (TAN), tramite la predisposizione della rata costante, calcolata con l'interesse composto, e tramite l'espressa previsione del costo del finanziamento (TAEG).
Come detto, la formula di matematica finanziaria che governa il piano d'ammortamento si ricava, secondo operazione matematica inversa, dai dati indicati nello stesso contratto, come fatto in atto di citazione e nella perizia di parte depositata in giudizio, in cui si dà conto che al mutuo è stato applicato un piano d'ammortamento alla francese con la formula di matematica finanziaria indicata nella stessa perizia.
Non si rinviene dunque alcun profilo di indeterminatezza delle condizioni, neppure sufficientemente allegato da parte attrice, che non ha indicato specificamente se ed in che modo nel caso di specie potesse formarsi un piano alternativo sulla base delle medesime condizioni contrattuali (allegazione che avrebbe previsto, per non essere generica, lo sviluppo concreto di tale eventuale piano alternativo).
Si aggiunge peraltro che il significato dato dalle parti alla clausola che ha previsto il piano di ammortamento (e quindi il significato che le stesse hanno voluto dare all'espressione “alla francese”,
pagina 9 di 20 ovvero l'applicazione dell'interesse sul solo capitale residuo e non a scadenza, nonché la previsione di rate costituite da quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti) si evince comunque dal comportamento tenuto dalla parte mutuataria, che ha pacificamente pagato alcune rate del finanziamento secondo l'ammortamento anzidetto, onde, si impone l'inevitabile richiamo all'art. 1362, secondo comma, c.c., che com'è noto presiede nel nostro ordinamento giuridico all'interpretazione del contratto disponendo che per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto.
Si deve infatti anche escludere, a detta della giurisprudenza, che l'utilizzo di un piano di ammortamento alla francese comporti indeterminatezza del tasso di interesse e discordanza tra tasso pattuito e tasso effettivamente applicato (v. Trib. Taranto, Sez. II, sent. 07/04/2017; Trib. Rieti Sent.,
05/12/2018; Trib. Pordenone Sent., 08/02/2018; Trib. Roma Sez. XVII Sent., 14/03/2018; Trib. Roma
Sez. XVII Sent., 13/06/2019; Trib. Roma Sez. XVII Sent., 10/04/2019; Trib. Bolzano Sez. I, Sent.,
01/08/2019; Trib Milano, sent. n. 6299/2019; Trib. Torino, sent. n. 1636/2019; Trib. Milano, sent. n.
2490/2019; Trib. Roma, sent. n. 5583/2019; Trib. Parma, sent. n. 305/2019; Trib. Perugia, sent. n.
183/2019; Trib. Livorno, sent. n. 5/2019; Trib. Cassino, sent. n. 1340/2018; Trib. Brindisi, sent. n.
1518/2015; Trib.Milano sez. VI, 18/09/2018 n. 9154; Trib. Torino sez. I, 13/09/2017 n.1303).
La discordanza tra TAN (tasso annuo nominale) e TAE (tasso annuo effettivo, che non si assimila tout court al TAEG, ovvero al costo complessivo dell'operazione, che comprende altri oneri, ma è in esso naturalmente ricompreso) è peraltro fisiologica e la mancata indicazione del tasso effettivo è solo apparente.
Come noto, infatti, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è espresso su base annua, le rate del mutuo hanno quasi sempre una periodicità inferiore. Conseguentemente, il tasso effettivamente applicato risulta più alto (pagare prima è un costo).
Per definizione, quindi, il tasso effettivo (TAE, chiamato dal ricorrente “tasso equivalente”) differisce dal tasso nominale (TAN), in quanto il primo esprime la rideterminazione del secondo proprio in funzione della periodicità dei pagamenti pattuiti con cadenza differente rispetto a quella annuale e delle altre condizioni contrattuali che sviluppano il piano di ammortamento;
tale differenza, tuttavia, lungi dal determinare una indeterminabilità della pattuizione intercorsa dalle parti, costituisce semplicemente un differente conteggio rappresentativo del costo effettivo, a titolo di meri interessi espressi in forma annuale, del finanziamento.
I due indici (TAN e TAE) esprimono due valori diversi e correttamente non coincidono, senza che tale non coincidenza renda incerta o errata la pattuizione (c.f.r. Trib. Milano, sez. VI, sent. 18/09/2018 n.
9154; v. anche Corte App. Brescia, sez. I, sent. 28/3/2019, per la quale “Rileva inoltre la Corte come il
c.t.u. non sia caduto in alcuna contraddizione avendo precisato, proprio rispondendo alle osservazioni del consulente di parte dell'appellante, che "la banca ha pattuito un tasso nominale annuo con periodicità mensile che equivale al tasso effettivo globale annuo calcolato" e che "in sostanza i due tassi sono equivalenti"”; v. anche Trib. Modena, sent. n. 2040/2014, per cui “Le due grandezze, TAE e
TAN, non sono dunque alternative tra loro, ma coestistono e non possono essere identiche, come invece preteso da parte attrice. Nei contratti di mutuo, infatti, al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso” ciò ha comportato che la “ha concretamente CP_4
pagina 10 di 20 rispettato le previsioni contrattuali in sede di applicazione del tasso relativo al mutuo fondiario stipulato tra le parti, avendo rispettato sia il tasso annuo nominale, sia il tasso annuo effettivo”), in particolare ove tale frequenza di pagamento (periodicità mensile) è stata espressamente e chiaramente pattuita tra le parti, così come il numero delle rate, la durata del piano, la metodologia di individuazione o la stessa individuazione della rata costante.
Parte attrice non ha invece dedotto né allegato che il TAE così ricalcolato non provenisse dal TAN indicato in contratto e dalla periodicità delle rate pattuite, circostanza che da sola avrebbe comportato l'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito.
Sul punto la giurisprudenza - valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di interesse e il costo economico dell'operazione nonché la circostanza che di regola il TAE è ricompreso Par nell' – ha affermato che “una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (c.f.r. Trib. Catania Sez. IV, Sent.,
06/06/2019; v anche: Trib. Benevento, sent. 19.11.2012; Trib. Roma, sent. 11.1.2016, 16.6.2016,
1.2.2017 e 5.4.2017; Trib. Monza, sent. 19.6.2017; Trib. Milano, sent. 28.6.2017; Trib. Monza, snet.
18.8.2017; Trib. S. M. C. Vetere, sent. 27.3.2017; Trib. Lanciano, sent. 17.10.2017).
In altre parole, il TAE è una differente espressione del TAN indicato in contratto, declinato secondo le condizioni contrattuali pattuite ed indicate (periodicità delle rate, ammortamento alla francese, rata costante) e ricompreso peraltro nell'indicazione del TAEG ovvero il costo del finanziamento, per cui non può sostenersi alcuna indeterminatezza del tasso di interesse (che è sempre il TAN pattuito) e tantomeno l'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito.
Si osserva poi che, comunque, anche a volere ritenere che la abbia effettivamente applicato un CP_4 interesse diverso rispetto a quello pattuito, non si potrebbe comunque parlare di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ma semmai di inadempimento contrattuale, pretendendo quindi la restituzione della differenza tra quanto pattuito e quanto applicato, pretesa non invocata né allegata da parte opponente (Corte App. Brescia Sez. I, Sent., 28/03/2019).
La Delibera del CICR del 9.2.2000, invocata sul punto da parte attrice, all'art. 6 prevede la necessità di indicare in contratto “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale;
tale disposizione, quindi, non è applicabile ai contratti di mutuo, dove non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (sul punto, v. Trib. Milano, Sentenza n. 10378/2018 pubbl. il
16/10/2018).
In ogni caso, come osservato, il tasso effettivo dei contratti di mutuo è inglobato e considerato nell'indice sintetico di costo o tasso annuo effettivo globale (TAEG/ISC), indicato obbligatoriamente per legge, per cui non può dirsi sussistente alcuna esplicita violazione in materia di trasparenza bancaria o determinatezza del tasso di interesse o del costo del finanziamento.
Altresì, sul tema, appare peraltro condivisibile quanto osservato dal Trib. Lucca, sent. 04/04/2018
n.575, il quale – partendo dal presupposto per cui il combinato disposto dell'art.25 del d.lgs. 342/1999 e dell'art.6 della delibera CICR del 9.2.2000 non ha voluto disciplinare un fenomeno più ampio pagina 11 di 20 dell'anatocismo, e cioè il diverso fenomeno della capitalizzazione degli interessi, in quanto il sintagma
"interessi maturati" è usato dal d.lgs. 34211999 e dalla delibera CICR 9.2.2000 in maniera del tutto equivalente a quello di "interessi scaduti", e ciò in linea sia con l'accezione comune delle parole in esame sia con il significato giuridico (dove maturo, con riferimento ai frutti naturali e civili, v, art.820
c.c., sta a indicare qualcosa che è pronto per essere "colto, esatto, incamerato, riscosso") – ha affermato che “L'art.6 della delibera CICR richiede unicamente, ai fini della trasparenza contrattuale, che, accanto alle altre condizioni previste dagli artt.2 e 3 per la produzione degli interessi sugli interessi scaduti (o maturati, termine usato in maniera equivalente, come prima si è dimostrato), che le clausole relative siano approvate per iscritto e che se è prevista la capitalizzazione periodica infrannuale
[com'era regola generale in materia di conto corrente bancario, prima dell'intervento normativo del
20161 che sia indicato in contratto il valore del tasso d'interesse, rapportato su base annuale, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Il d.lgs. 34211999 e la delibera CICR 9.2.2000 non disciplinano, quindi, un fenomeno diverso da quello dell'ars. 1283 c.c., ma introducono una deroga, in materia bancaria, al divieto parziale di anatocismo, previsto dalla disciplina codicistica, resasi necessaria dopo l'intervento di alcune pronunce, sempre nell'anno 1999, della corte di cassazione, che avevano immutato la precedente interpretazione in materia di anatocismo e rapporti bancari. Non disciplinando, dette disposizioni, un fenomeno diverso da quello regolato dall'art.1283 c.c., non è condivisibile la pretesa atttorea di estendere la portata precettiva dell'art.6 della delibera CICR
9.2.2000 al diverso fenomeno dell'uso dell'interesse composto nella formula di matematica finanziaria in base alla quale sono redatti i piani d'ammortamento alla francese. Tale formula di matematica finanziaria - come spiegato ampiamente in precedenti di questo tribunale - serve infatti unicamente per determinare l'entità della rata nella sua quota capitale e nella sua quota interesse in relazione alla durata del piano di rimborso, fermo restando che l'interesse è calcolato sul capitale residuo e non anche sugli interessi scaduti che tali non possono ancora essere al momento della redazione del piano”).
Ancora, la questione se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt.
1346 e 1418, comma 2, c.c. è stata affrontata anche dalle Sezioni Unite citate (S.U. n. 15130/2024), che hanno chiarito che “Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, nonché “anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria” e “il
(maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela
(necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal
Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico” (confermandosi dunque anche la fisiologica differenza tra TAN e TAE).
pagina 12 di 20 Inoltre, sempre come chiarito dalle Sezioni unite: “a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un
«prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023,
18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass.
SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr.
Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma
4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art.
121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)”.
In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione pagina 13 di 20 «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. L'eventuale tale mancanza peraltro non inciderebbe neppure sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (Titolo VI del TUB), né può dirsi che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del
TAEG dichiarati nel contratto.
Invero, “la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Indicazioni in senso diverso non provengono dalla normativa primaria e secondaria vigenti ratione temporis (all'epoca di stipulazione del contratto nel 2007) e successivamente. Con riguardo alla prima, l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di «credito immobiliare ai consumatori» (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120- novies T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di «credito ai consumatori» (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva
2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli «interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte
e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…» (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento
(sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di «credito ai consumatori» che, all'art. 21, comma 2, prevede che «il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento [che] indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi [e] contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi»). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2,
T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale, non è utile alla tesi della difesa che la invoca, Pt_3
pagina 14 di 20 riguardando «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti» o la produzione di «interessi sugli interessi» come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) ‒ con conseguente incidenza sul tasso effettivo ‒ cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal Collegio non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del CICR, del 3 agosto 2016 sulle «modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» e del 29 settembre 2016 in tema di
«disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori»).
I contratti analizzati nel caso di specie prevedono, come detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi.
Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette «disposizioni» contiene il «Prospetto Informativo Europeo Standardizzato» con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese).
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse.
Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr.
Cass. SU n. 26724/2007).
Le Sezioni Unite hanno inoltre escluso che possa pervenirsi ad una opposta conclusione alla luce della normativa consumeristica di derivazione comunitaria (Direttiva 1993/13/CEE), essendo da escludere nella fattispecie in esame sia un deficit di chiarezza del piano di ammortamento in questione sia
'insorgenza di un significativo squilibrio dei diritti e obblighi tra le parti derivanti dal contratto.
Va a questo punto precisato che la decisione delle Sezioni Unite, che ha confermato quanto ritenuto da questo Tribunale e dalla giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria, è applicabile ai “piani standardizzati tradizionali” (a tasso fisso, come spiegato, ma i principi generali ivi affermati sono oggettivamente estensibili anche ai piani di ammortamento in cui è pattuito un tasso variabile, in pagina 15 di 20 quanto anche lì il piano opera sostanzialmente con i medesimi meccanismi esaminati dalla Cassazione), come effettivamente sono quelli all'esame di questo giudice.
Parte ricorrente non ha invece allegato e dedotto differenze particolari (o addirittura patologiche) dei mutui in esame rispetto ai piani di ammortamento generalmente applicati nel mercato, anzi dovendosi al contrario dedurre dagli atti del ricorso che la tesi dello sia proprio basata su di una generale Pt_1 condanna del metodo di ammortamento alla francese standard, genus di cui i mutui impugnati fanno parte. Deve quindi escludersi – ne è stato adeguatamente allegato e provato – che nei mutui di specie si realizzi un effetto patologico particolare (diverso da quello ipotizzato, ed escluso, con riferimento al modello standard) per cui il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, essendo le deduzioni del ricorrente applicabili per sua stessa ammissione ad ogni piano di ammortamento alla francese.
Devono quindi escludersi le illegittimità prospettate dal ricorrente (e dalla consulenza di parte allegata al doc. 4, che peraltro si riferisce al solo mutuo del 2/3/2012, non tenendo conto – anche con riferimento alle richieste restitutorie prospettate – della rinegoziazione delle condizioni avvenuta in data 20/10/2016).
Invero, come già chiarito, va esclusa la sussistenza di un anatocismo illegittimo e/o che l'interesse composto comporti un costo occulto del finanziamento o una indeterminatezza delle condizioni contrattuali (TAE e TAEG), da individuarsi nella maggiorazione degli interessi derivante dal piano utilizzato rispetto ad un mai pattuito piano c.d. all'italiana. Di conseguenza, vanno anche rigettate le doglianze del ricorrente laddove, nell'ipotizzare l'usura del rapporto, si basano proprio sulla premessa dell'esistenza ed illegittimità di tale costo occulto del finanziamento.
In particolare, l'inesistenza del costo occulto (e della fisiologia differenza tra TAN, TAE e TAEG, per come spiegato) determina l'infondatezza della tesi del ricorrente per cui – come si legge nella consulenza allegata - il “tasso nominale reale” al termine del 25esimo anno (pari a 15,203%) sarebbe maggiore del tasso nominale contrattuale pattuito (5,6000%), cosi determinando un (inesistente, come visto) costo occulto di 9,603% che il consulente di parte ha poi semplicemente sommato all'ISC/TAEG contrattuale e al TAN pattuito, per giustificarne la natura indeterminata ed usuraria.
Allo stesso modo, deve essere esclusa la presenza di un costo occulto individuato nella differenza tra la rata calcolata con il piano c.d. alla francese e quella calcolata con il piano c.d. all'italiana o che il non sussistente effetto anatocistico sia individuato nella differenza tra TAE e TAN contrattuale rapportato su base annua.
Ancora, va esclusa la sussistenza di un tasso di mora usurario, laddove la perizia di parte ha calcolato il
“tasso di mora reale alla stipula” (30,72 %) applicando la c.d. formula del c.d. T.E.MO., ossia ipotizzando un mese di ritardo nel pagamento della rata e calcolando sull'intera rata la somma per mora in valore assoluto, poi derivando il tasso moratorio da detta somma raffrontata con la sola quota capitale: essa si rivela un'equazione che immancabilmente genera una apparenza d'usura nella pressoché totalità dei piani di ammortamento alla francese in essere, generando un miraggio d'usura, un errore della percezione generato dalla sostituzione di una base di calcolo con l'altra (v. Trib. Roma,
Sez. XVII, 1 giugno 2021, n. 9865).
pagina 16 di 20 Di conseguenza diventa inattendibile l'ipotesi formulata di un “tasso reale alla stipula” di ben 45,998%, risultante dalla mera somma algebrica tra il TIR, l'inesistente costo occulto e l'infondato “tasso di mora reale”. Anche infondato infine, in quanto anch'esso fondato sull'esistenza di un effetto anatocistico e di un costo occulto come detto non sussistente, il calcolo del “tasso reale del credito anche rata per rata” ai fini della “usura sopravvenuta”. L'indeterminatezza del tasso di interesse va anche esclusa se presente, come nel caso di specie solo con riferimento all'atto integrativo del mutuo stipulato in data 20/10/2016 (essendo invece il mutuo del 2/3/2012 stipulato a tasso fisso pattuito sin dall'origine) un tasso variabile parametrato ad un indice esterno al contratto (nel caso di specie, Euribor o Libor riferito all'euro).
Invero, il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali, prescritta dall'art. 1284 c.c. viene ritenuto dalla giurisprudenza soddisfatto anche per relationem, non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito;
la giurisprudenza di merito e di legittimità ha avuto modo di esprimersi sul punto, statuendo che la determinatezza della somma non è influenzata dalla elevata tecnicità del sistema di rilevazione: per la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria ad essi relativa, è bensì indispensabile che gli elementi estrinseci od i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici ed accertati come acquisibili dai debitori, sia pure a prezzo di una peculiare diligenza o di una professionalità particolare e quand'anche non propria dell'uomo comune;
inoltre il richiamo per relationem deve (e può) operare nei confronti di indici parametrati a criteri oggettivi e precisamente determinabili dalle parti (v. Cass. Civ., sez. III, 19/2/2014, n. 3968; Cass., sent. n.
22179/2015 - conf. Cass.2072/2013; Cass. nn. 12276/2010, 2317/2007, 14684/2003 – secondo cui “In tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”; Trib. Sondrio 30/05/2016 n. 249; Trib. Salerno, sent. 21/05/2017;
Trib. Vasto, sent. 15/04/2019 n. 142; sul punto da ultimo si veda Trib. Catania Sez. IV, Sent.,
29/01/2019; Trib. Milano, sent. n. 7884/2016; v. anche quanto statuito in motivazione, proprio con riferimento all'Euribor, da Cass., ord. n. 17110/2019: “, va valorizzata la meritevolezza di tutela dello strumento dell'indicizzazione, che consente al cliente della banca di accedere a formule di finanziamento a tasso variabile che altrimenti gli sarebbero precluse. Deve invece negarsi che il rinvio
a fonti esterne possa operare allorquando il saggio di interesse sia fatto dipendere dalla determinazione unilaterale dell'istituto di credito, da pubblicizzare con una certa modalità: ipotesi, quest'ultima, in cui il rinvio non ha propriamente ad oggetto l'indice o il parametro attraverso cui va determinato il tasso di interesse contrattuale - come accade, ad esempio, nel caso del mutuo con saggio di interesse parametrato all'euribor -, ma l'elemento documentale con cui la banca verrà a dare rappresentazione esteriore alla propria determinazione” – nella fattispecie esaminata, infatti, la pagina 17 di 20 Suprema Corte ha ritenuto nulla la pattuizione del tasso di interesse, all'interno di un contratto di conto corrente bancario, operata attraverso il riferimento ad un generico "top rate", concretamente specificato e comunicato solo in un avviso sintetico redatto dalla banca ed esposto al pubblico, ipotesi cui ovviamente non può essere assimilato il caso di specie, avendo peraltro la stessa Cassazione legittimato il riferimento all'indice Euribor).
Orbene, la clausola del contratto che richiami all'indice Euribor, come ormai acclarato dalla giurisprudenza (v., ex multis, Trib. Roma, 15 giugno 2017, n. 12202; Trib. Palermo, 17 febbraio 2016,
n. 992; Trib. Milano sez. XII, sent. 20/11/2018, n. 11621; Trib. Roma sez. IX, sent. 26/10/2018, n.
20628), non appare affatto inficiata da indeterminatezza per il mero riferimento ad un indice esterno, in quanto lo stesso è oggettivamente individuabile dalle parti (appare indicata, infatti, l'espressa modalità del calcolo del tasso e le modalità oggettiva di individuazione del parametro).
Si osserva infatti sul punto che, in primo luogo, il tasso Euribor è uno e uno solo a livello europeo, distinguendosi solo in relazione alla durata del periodo di riferimento ed al "divisore" utilizzato.
In secondo luogo, la comunicazione e pubblicazione del tasso Euribor avviene tutti i giorni sui principali organi di stampa specializzata (ad esempio, il quotidiano ) e non (es. principali CP_8 quotidiani alla sezione economica), oltre che in via telematica (tramite siti internet ufficiali e non).
In terzo luogo, la procedura di calcolo e pubblicazione è demandata ad un soggetto estraneo al mondo delle banche, l'agenzia Reuters Ltd., e, sebbene essa utilizzi i dati comunicati unilateralmente dal "ceto" bancario, l'individuazione del parametro è sottratta a qualsivoglia diretto potere discrezionale e/o di arbitrio, essendo semplicemente il risultato della media matematica dei dati comunicati (e considerate anche, come si dirà, le cautele inserite per evitare l'influenza di dati scorretti o manipolati).
Trattasi quindi di un tasso in ogni momento perfettamente conoscibile dalla comunità degli investitori e/o risparmiatori, i cui criteri di determinazione sono prestabiliti e, deve pertanto ritenersi, sufficientemente idonei a condurre all'individuazione certa della misura del tasso ultralegale pattuito tra le parti ex art. 1418, 1346 e 1284 c.c. e 117 TUB.
All'udienza del 5/12/2024, parte ricorrente ha peraltro eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi relativamente al contratto di rinegoziazione stipulato in data 20/10/2016 in quanto facente riferimento per relationem al parametro dell'Euribor senza prevedere l'indicazione del c.d. divisore (360 o 365).
Il Giudice – ritenuto che la suddetta eccezione, pur se tardiva, imponesse al giudice il rilievo d'ufficio della stessa e che essa potesse essere potenzialmente influente – se fondata – sul contenuto della decisione, ha assegnato alle parti le memorie ex art. 101 c.p.c.
Orbene, lette le memorie depositate sulla questione dalle parti, si ritiene che neppure questa eccezione sia fondata, non determinandosi nel caso di specie una concreta indeterminatezza del rimando per relationem al parametro Euribor, pur non essendo esplicitamente indicato il divisore 360 o 365.
La determinatezza del parametro, infatti, nel caso di specie, si desume implicitamente dall'indicazione espressa del valore del parametro di riferimento al momento della stipula del contratto (-0,302%) che, come dedotto dalla resistente (ma la stessa conclusione si sarebbe raggiunta anche se il parametro iniziale indicato in contratto corrispondesse al divisore 365), corrisponde al valore del parametro di pagina 18 di 20 riferimento 3 mesi media percentuale del mese precedente vigente al momento della stipula, applicando il divisore 360 (giorni).
E' dunque evidente che – con l'indicazione del metodo di individuazione del primo parametro applicabile – nel contratto in esame sia stato reso determinabile il metodo di individuazione dello stesso, e dunque anche l'utilizzo del divisore (360 in luogo di 365).
Come già rilevato in precedenza e come ribadito anche dalla giurisprudenza citata dal ricorrente (v
Cass. n. 20801/2024), “affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse (…) sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante”, bastando quindi che il tasso suddetto sia (senza incertezze di sorta) determinabile.
La sentenza citata dal ricorrente tuttavia si riferisce ad un caso concreto ben diverso da quello oggi in esame, in cui – come detto – è espressamente indicata numericamente la misura (applicando i valori vigenti al momento della stipula del contratto, in quanto gli unici conoscibili in quel momento) del parametro di riferimento cui aggiungersi quella pattuita (2,5 punti) per determinare il tasso di interesse.
Non vi è dunque alcuna incertezza sul fatto che la mutuataria, per determinare il tasso di interesse, avrebbe e ha applicato il divisore 360, come mostrato per la determinazione del primo tasso di interesse applicato.
Peraltro, val la pena di osservare che parte ricorrente non ha neppure allegato e provato: a) che la abbia nel corso del tempo applicato il parametro utilizzando un divisore diverso da quello CP_4 pattuito;
b) che dall'eventuale applicazione del divisore 365 (come detto non dimostrata) sia derivato un concreto detrimento per la parte mutuante, rispetto all'applicazione del divisore 360.
Infine, non può condividersi la tesi – pur sostenuta da parte della giurisprudenza di merito – della illegittimità/vessatorietà della c.d. clausola floor (ossia la clausola che consente al mutuante di garantirsi una remunerazione minima anche laddove l'andamento dei tassi di interesse sia tale da ridurre in modo rilevante il costo del denaro), nel caso di specie contenuta nell'atto integrativo del finanziamento stipulato in data 20/10/2016.
Va premesso sul punto che la normativa europea e nazionale (art. 4, paragrafo 2, della direttiva
93/13/CEE e art. 34, c. 2, Codice del Consumo) esclude dal controllo di vessatorietà le clausole che attengono alla determinazione dell'oggetto del contratto, e all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Tale limite è del tutto coerente con la primaria importanza che l'ordinamento nazionale e sovranazionale riconosce all'autonomia contrattuale e alla libertà negoziale delle parti (1322 c.c.), per cui “l'intervento del giudice sul contratto non può che essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà negoziale” (v. Cass. S.U., sent. n. 5657/2023).
Deve ritenersi, invero, che, anche se la clausola suddetta non è un elemento essenziale del tipo contrattuale del mutuo, essa ha per oggetto la remunerazione del mutuante, e quindi attiene al corrispettivo e all'oggetto principale del contratto;
ne consegue che, in quest'ottica, essa non è soggetta al controllo di vessatorietà ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 34 del Codice del Consumo, ed in ogni caso, anche in mancanza di un meccanismo di riequilibrio a favore del mutuatario (es. cap), non comporta un pagina 19 di 20 significativo squilibrio ai danni del consumatore secondo il Codice del Consumo, sempre, che essa non sia formulata in modo oscuro e poco comprensibile.
Nel caso di specie, la clausola suddetta è assolutamente chiara nei presupposti della sua applicazione e nel suo funzionamento, considerato anche, come detto, che la parte mutuataria ha anche espressamente riconosciuto di essere ben consapevole del rischio che l'onere di rimborso delle rate, in virtù della variabilità del tasso di interesse, potrà appunto variare in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione.
Quanto affermato è peraltro assolutamente conforme a quanto recentemente statuito sul tema dalla
Suprema Corte (v. Cass. ord. n. 1942/2025, secondo cui, secondo il consolidato orientamento della
Corte stessa, “costituisce un puro artificio la tesi [...] secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option f/oor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 e.e.» (Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, in motivazione, par. 5.6.3; conforme da ultimo Cass. n. 5151/2024)”; la stessa ordinanza ha inoltre specificato che “la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2 °, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile”).
Il ricorso deve quindi essere rigettato, in assorbimento dunque dell'eccezione di prescrizione pur sollevata da parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/14, come modificato dal D.M. 37/18, tenendo conto del valore effettivo della controversia, della natura e delle caratteristiche del procedimento e della concreta attività difensiva svolta, nonché applicando in favore di parte resistente la maggiorazione del 10% del compenso determinato essendo gli atti depositati con modalità telematiche redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione (in particolare, esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo n. 511/2024 RG, così dispone:
RIGETTA il ricorso proposto da . Parte_1
CONDANNA parte ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.787,10 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cremona, il 18 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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