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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 636/2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALE ITALIANO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso ex art. Controparte_1
417 bis, comma 1, c.p.c. dai dott.ri SALVATORE NUCERA, NICOLA MALARA
e TIZIANA LAFACE, funzionari del ministero resistente;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'12.12.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, premettendo di aver prestato servizio in Controparte_1 pre-ruolo come docente di educazione musicale alle scuole medie dal gennaio del 1981 sino al 30.09.1988, di aver, poi, conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale il 21.10.1989
e di essere stata mantenuta in servizio, ai sensi dell'art. 44 L.
270/1982, sino all'immissione in ruolo, avvenuta nell'anno scolastico
1990/1991. pagina1 di 6
Ha dedotto che il ha riconosciuto, ai fini della CP_1 ricostruzione della carriera ex art. 485, comma 1, D.Lgs. 297/1994, esclusivamente due anni di servizio pre-ruolo e, più precisamente, quelli prestati per gli anni scolastici 1988/1989 e 1989/1990.
Ha stigmatizzato la decisione del evidenziando che l'art. CP_1
44 L. 270/1982, prevedendo la non licenziabilità del docente, aveva di fatto trasformato tale tipo di rapporto lavorativo in un rapporto a tempo indeterminato, non potendo, pertanto, essa ricorrente essere discriminata nella ricostruzione della carriera rispetto agli altri docenti a tempo indeterminato, ciò che aveva comportato una violazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Ha chiesto pertanto, riconoscersi ai fini giuridici ed economici l'intero servizio pre-ruolo prestato ininterrottamente dall'01.01.1981 al 30.09.1988, con conseguente attribuzione dall'01.09.1991 della fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio di anni
10, maturata a quella data, anziché di anni 3, secondo la tabella A allegata al DPR 399/88 e conseguente riallineamento stipendiale a partire dall'anno scolastico 1980/81, con condanna del resistente alla corresponsione delle differenze retributive maturate e maturande, con gli interessi legali dalla maturazione del diritto fino alla soddisfazione.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando che, ai sensi
[...] dell'art. 485, comma 6, D.Lgs. 297/1994, il servizio pre-ruolo non poteva essere riconosciuto a coloro che l'avessero svolto in assenza di titolo di studio, come avvenuto nel caso di specie, avendo la ricorrente prestato detto servizio in forza di un mero certificato rilasciato dal Conservatorio di Reggio Calabria, attestante l'avvenuto superamento del solo esame di solfeggio nell'anno 1977.
2.- La domanda è infondata.
3.- In punto di fatto, è dimostrato che la professoressa ha Parte_1 iniziato a prestare servizio come docente di educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado a partire dall'01.01.1981, in assenza pagina2 di 6
del titolo di studio previsto dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento in tale classe di concorso.
In particolare, così come allegato dal resistente e non contestato dalla ricorrente, a tale data la stessa risultava in possesso unicamente di un certificato attestante il superamento del solo esame di solfeggio presso il Conservatorio musicale di Reggio Calabria, cioè di un titolo che, come correttamente dedotto dal non era CP_1 riconosciuto né come abilitazione né come titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento.
E', altresì, dimostrato, in assenza di contestazioni, che la ricorrente abbia acquisito l'abilitazione all'insegnamento in Educazione musicale in data 21.10.1989.
Inoltre, dal DP n. 5109 del 12.09.2001 del Provveditorato agli studi di Reggio Calabria risulta che la ricorrente sia stata immessa dall'01.09.1990 nel ruolo della scuola secondaria di I grado nella classe di concorso XXXVIII/A - Educazione musicale nella scuola media, venendole riconosciute come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, unicamente il biennio antecedente a detta immissione in ruolo (anni scolastici 1988/1989 e 1989/1990).
3.2.- Pertanto, solo nel 1989 la ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale, motivo per il quale il MINISTERO, facendo leva sull'art. 485, comma 6, D.Lgs.
297/1994, ha riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera, esclusivamente gli ultimi due anni di servizio pre-ruolo.
4.- Ciò detto in punto di fatto, si premette che il comma 1 dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 prevedeva, secondo la formulazione in vigore all'epoca dell'immissione in ruolo della ricorrente, che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per
i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I
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diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
Pertanto, la norma prevedeva una ricostruzione della carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato con valorizzazione del servizio pre-ruolo in misura integrale per i primi quattro anni ai fini giuridici ed economici, ma in misura pari a due terzi a fini giuridici del periodo eccedente, mentre il restante un terzo era valutato ai soli fini economici.
4.1.- Peraltro, secondo la giurisprudenza della CGUE, seguita dai giudici nazionali, alla luce del principio di non discriminazione tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato, desumibile dalla clausola 4 dell'Accordo quadro del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE ed applicabile anche ai rapporti di lavoro conclusi con la pubbliche amministrazioni, il mancato riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo risulta illegittimo, a meno che un trattamento differenziato si giustifichi per ragioni oggettive, che non possono essere costituite dal carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro, ma che debbono essere intese quali elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi e che rispondano ad una reale necessità che connoti il rapporto di lavoro in questione.
4.2.- Il comma 6 dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 prevedeva e prevede tuttora che “I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.”
La norma è chiara nel subordinare il riconoscimento del servizio pre- ruolo alla piena idoneità del docente sotto il profilo dei requisiti di legge.
Detta disposizione non si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, posto che in tal caso la disparità di trattamento non si fonda sulla durata del pagina4 di 6
contratto, bensì sulla mancanza del titolo di studio legale richiesto per l'accesso all'insegnamento.
Infatti, il principio di non discriminazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE (v., tra le altre, cause C-177/10 e C-302/11), non trova applicazione quando il trattamento differenziato è giustificato da un elemento oggettivo e, quindi, ove la disparità di trattamento tra chi ha un titolo di studio e chi non ce l'ha non dipende dalla natura del contratto (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), ma da un requisito oggettivo (titolo per l'accesso all'insegnamento).
4.2.1.- A ciò si aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nonostante il rapporto di “mantenimento” di cui all'art. 44 L. 270/1982, possa “considerarsi come rapporto a tempo indeterminato, seppur non di ruolo … si tratta pur sempre di un rapporto distinto e diverso … da un rapporto a tempo indeterminato di ruolo (in quanto rapporto che si è svolto in assenza di titolo)” (C. App. Firenze,
12.02.2014, n. 658), dovendo ritenersi che “il servizio prestato dai docenti di educazione musicale nel periodo pre-ruolo di 'mantenimento in servizio' ai sensi del citato art. 44, pur essendo connotato dai requisiti di continuità e stabilità, si differenzi da quello prestato dai docenti di ruolo sia per la mancanza del prescritto titolo di studio, sia perché la definitiva immissione in ruolo (e la correlativa stabilizzazione del rapporto) non si verifica(no) automaticamente ex lege per effetto del mero decorso del tempo, essendo il rapporto pre- ruolo per contro funzionale al conseguimento del diploma e dell'abilitazione. Infatti, il riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai fini della progressione allo status di personale docente di ruolo, resta subordinato al conseguimento del titolo di studio e dell'abilitazione.” (Cons.St. 3406/2016)
5.- Per tutte le ragioni esposte, la domanda della ricorrente va rigettata, in quanto il servizio prestato in assenza del titolo di studio prescritto non può essere riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera, né in forza della normativa nazionale, né in virtù dei principi desumibili dal diritto dell'Unione Europea.
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6.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile), della complessità delle questioni trattate, della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta e tenuto conto della riduzione del 20% prevista dall'art. 152 bis disp. att.
c.p.c.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
PONE in capo alla ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.951,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali.
Palmi, 04/04/2025
Il giudice
Luca Coppola
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