Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 9603/2024, instaurata tra le parti:
- (CF: ) ass. Avv. Avv. MICELI Parte_1 C.F._1
WALTER, , , RINALDI GIOVANNI (ricorrente) CP_1 Controparte_2
- Controparte_3
(CF: ass. Dott.ssa ,
[...] P.IVA_1 CP_4
Dott. (convenuto) Controparte_5
Oggetto: indennità sostitutiva delle ferie
CONCLUSIONI: come da verbale
1. Con ricorso depositato in data 22/11/2024, parte ricorrente ha lamentato di Parte_1
non avere ricevuto, per gli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022, 2023/2024 (nei quali ha prestato attività di lavoro in forza di contratti aventi scadenza al 30 giugno) liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, che ammonta a complessivi euro 4.941,33; secondo parte ricorrente tale indennità sarebbe dovuta in relazione a tutti i giorni di ferie (e delle c.d. festività
soppresse) maturati in corso di anno scolastico, posto che non risulta possibile uno scomputo automatico di esse in relazione ai giorni di sospensione delle lezioni, giorni nei quali il docente
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ausiliarie all'insegnamento.
Parte ricorrente ha quindi chiesto la condanna del al pagamento della Controparte_3
somma sopra indicata.
Il convenuto si è costituito in giudizio;
con riferimento all'indennità sostitutiva delle CP_3
ferie, parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale, posto che tale indennità ha natura retributiva, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 2948 c.c.; nel merito, ha eccepito che al più il ricorrente potrebbe reclamare la monetizzazione dei giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il 30/6/2024, e non in relazione ad altri periodi di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico, in quanto da ritenersi quali ferie fruite;
ha eccepito la necessità di computare i sabati tra i giorni di ferie fruiti;
ha eccepito il mancato assolvimento,
da parte del ricorrente, dell'onere probatorio relativo al lavoro prestato nei giorni per i quali assume di non aver fruito delle ferie.
Parte convenuta, ferme le contestazioni in merito all'an debeatur, ha contestato anche il
quantum di tale domanda, in quanto la ricorrente risulta avere fruito di 1 giorno di ferie domanda nell'a.s. 2018/2019, di 6 giorni nell'a.s. 2021/2022, di 12 giorni nell'a.s. 2022/2023;
parte convenuta ha poi depositato cedolino paga del mese di novembre del 2018, dal quale risulta la liquidazione di euro 80,35 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie.
All'odierna udienza parte ricorrente ha rideterminato il proprio petitum, in ragione delle eccezioni e della documentazione di parte convenuta, in complessivi euro 3.640,64 (euro
1.378,42 per l'a.s. 2018/2019, euro 1.223,42 per l'a.s. 2021/2022, euro 1.038,08 per l'a.s.
2023/2024), scomputando i giorni di ferie fruiti a domanda;
e ha contestato le risultanze del cedolino paga relativo al mese di novembre del 2018, in quanto si tratterebbe di importo non imputabile all'anno 2018/2019, ma all'anno scolastico precedente. Parte convenuta non ha
2 contestato la correttezza contabile dei conteggi da ultimo formulati da parte ricorrente,
insistendo comunque per l'accoglimento delle eccezioni formulate.
*****
2. La domanda in merito alla corresponsione di indennità per ferie non godute, deve essere accolta, nei termini e nei limiti che si precisano, sulla base delle seguenti considerazioni:
- anzitutto, l'eccezione di prescrizione quinquennale (sostanzialmente formulata dal ) CP_3
deve essere rigettata, posto che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista,
sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, laddove la natura retributiva assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. n. 3021/2020, Cass. n. 1757/2016); si osserva che comunque il ricorso è stato notificato nell'autunno del 2024, a fronte di diritti di credito esigibili dal luglio del 2021, per l'annualità più risalente, e che quindi neppure la prescrizione quinquennale risulterebbe maturata;
- nel merito, si osserva che l'art. 1 co 54 l. 228/2012 ha statuito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
- l'art. 5 co 8 d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012, come modificato dal medesimo art. 1 co 54 l.
228/2012, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica
3 dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità,
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita'
disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (l'ultimo periodo della norma appena citata è quello introdotto dall'art. 1
co 56 l. 228/2012);
- si deduce da tale complesso normativo che risulta ad oggi ancora consentita la
“monetizzazione” delle ferie non godute dal personale docente (o dal personale c.d. A.T.A.)
assunto con contratto a termine infra-annuale (personale “supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche”); “monetizzazione” che,
per dizione normativa, riguarderebbe il differenziale tra le ferie maturate e le ferie che possono essere state godute durante i periodi di sospensione delle lezioni (v. art. 1 co 55 l. 228/2012
cit.);
4 - in merito a tale disposizione normativa, la Corte di Cassazione (ord. n. 14268/2022;
sostanzialmente conformi Cass. ord. 1344/2024, Cass. ord. 15415/2024), ha precisato la
“necessità di interpretare le norme interne— e, tra esse, l'articolo 5, comma otto, DL nr.
95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012— in conformità alle
norme del diritto dell'Unione. 18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6
novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in
causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con
l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso
osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto
di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del
rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto
ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto
ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica
del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare
il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da
parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale
che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento
(o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali
retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di
lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale
diritto; a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena
trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite,
invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo
accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare
5 all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non
ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di
riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica
nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di
lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo
dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al
lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere
richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il
diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non
dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in
caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”; Cass. ord. n. 16715/2024 ha ulteriormente precisato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle
ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno
che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso
della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la
normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato
dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7,
par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in
cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione
adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il
proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il
docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo
fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività
6 didattiche”; ne consegue che non può darsi corso ad applicazione della normativa sopra indicata nel senso di permettere una decurtazione automatica ed officiosa di giorni di ferie, in assenza di richiesta del dipendente titolare del diritto, o di invito a goderne da parte del Dirigente
scolastico, e, in tale caso, di espresso avviso che in caso di mancata fruizione il diritto sarebbe stato perso;
- in relazione alla concreta spettanza dell'indennità per le ferie pertanto non godute, deve evidenziarsi che grava sul datore di lavoro l'onere della prova di avere esercitato la sua capacità
organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (v. ex multis
Cass. ord. n. 29844/2022, appena citata;
Cass. n. 21780/2022); prova che non è stata fornita dal
; CP_3
- da ultimo, deve osservarsi che la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema (v.
Cass. ord. n. 16715/2024 e Cass. ord. n. 28587/2024, conforme alla prima), non portando elementi di novità rispetto alle pronunce sopra citate, ma comunque enunciando il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie
durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il
datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della
perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa
interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1,
comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della
direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande ON
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia
stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle
ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo
7 determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine
delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”; in particolare, nella motivazione di Cass. n. 16715/2024 si legge: “ove non vi sia stata espressa
istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle
lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex
art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato
provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine
con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per
mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla
monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”;
ora, se la Suprema Corte, nel menzionare in particolare l'impossibilità di scomputare e detrarre in modo automatico, come parrebbe invece previsto dalla normativa sopra citata, i giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, ha comunque evidenziato nuovamente che tale principio vale per tutte le ipotesi previste dall'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del
2012; se il docente, seguendo il ragionamento della Suprema Corte, non può ritenersi automaticamente in ferie, laddove vi sia semplice sospensione delle lezioni, senza previa istanza di fruizione o, alternativamente, di “messa in mora” da parte del Dirigente Scolastico, così
perdendo o il diritto al godimento del beneficio o alla sua indennità finanziaria sostitutiva, o addirittura provvedimento espresso del D.S. che permetta la fruizione delle ferie;
si deve ritenere che tanto valga in tutte le ipotesi di sospensione delle attività didattiche previste dal calendario regionale, e non solo a quella, appunto, del periodo finale dell'anno scolastico;
- da ultimo, Cass. n. 28587/2024 è intervenuta nuovamente sul tema, confermando l'ordinanza appena sopra citata, ed aggiungendo, in motivazione, che “l'opposta interpretazione sostenuta
dall'odierno Ministero ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della
giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza
8 che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni
superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse
operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la
totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante
l'anno scolastico.
Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico
costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e
concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il
proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle
ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.),
lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Pur essendo dirimenti le considerazioni espresse dalla Suprema Corte, si deve ancora considerare, quanto all'asserita assenza di prova in merito alle prestazioni lavorative nei giorni che corrisponderebbero a quelli non fruiti a titolo di ferie, che:
- parte convenuta cita, nel formulare tale eccezione, la sentenza Cass. n. 15258/2024, secondo la quale “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità
sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività
lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in
eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come
fatto costitutivo dell'indennità suddetta”; ma un simile principio di diritto perde di significato nel contesto in esame, nel quale, come si è detto, i giorni per i quali non vi sia stata domanda di fruizione delle ferie o invito espresso alla fruizione, con avviso della perdita del diritto, non possono considerarsi giorni “destinati alle ferie”; operando semmai la problematica dell'assenza di prestazione lavorativa nei giorni di sospensione delle lezioni su altro differente piano, ovvero quello di eventuale assenza del diritto alla retribuzione, ma non sul piano
9 dell'imputazione automatica di giorni a ferie fruite (che non risulta consentita, sempre richiamando la giurisprudenza di legittimità di cui sopra);
- parte convenuta ha formulato tale eccezione senza però contestare, in fatto, che prestazione lavorativa non vi sia stata tout court;
- la S.C. ha osservato che comunque nel periodo di sospensione delle attività didattiche non vi
è sospensione delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione), non potendosi quindi valorizzare tale dato per inferirne una totale inattività
del docente;
nei periodi di sospensione delle lezioni, secondo calendario scolastico, non sono neppure sospese le attività didattiche, dovendosi quindi presumere che i docenti, in tali periodi appunto, svolgano attività propedeutiche o funzionali all'insegnamento (cfr. Cass. n.
7320/2019, nella quale si evidenzia che gli obblighi di lavoro del docente non si esauriscono nell'attività di insegnamento, ma si estendono a tutte le attività funzionali rispetto alla prima,
che comprendono "programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi").
In conclusione, deve affermarsi il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità
sostitutiva per tutti i giorni di ferie non fruiti, senza possibilità di scomputo automatico dei giorni coincidenti con la sospensione delle lezioni.
Ma parte ricorrente ha chiesto anche la “liquidazione/monetizzazione” dei giorni corrispondenti alle c.d. festività soppresse. Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, con ordinanza n.
8926/2024 (in fattispecie che ha coinvolto ex dipendente dell'INPS), della quale si riportano,
anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i passi salienti:
“Ai sensi dell'art. 1 della legge 937/1977, “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici
economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei
10 giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate
in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo
conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma
seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo
comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla
organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di £ 8.500 giornaliere
lorde”. L'art. 2 della legge 937/1977 dispone a sua volta: “Le giornate di cui al punto b)
dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile
dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario
responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla
funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla
organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate
di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al
competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere
effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario
comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”. Tale
disposizione prevede dunque che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse
si aggiungono al congedo ordinario, e devono essere necessariamente fruite nel corso
dell'anno solare. Diversamente da quanto sostenuto dall' , è prevista la monetizzazione CP_6
di tali giornate con specifici presupposti e modalità; la monetizzazione può infatti avvenire solo
in presenza di “motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi” (che il responsabile
dell'ufficio, reparto, servizio o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in
caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso), e con un compenso forfettario. L'art.
18, comma 6, del CCNL EPNE quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-
11 fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n.
937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui
il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo”, mentre i successivi
comma 12 e 13 così prevedono: “12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, la frizione delle ferie deve avvenire
entro il primo semestre dell'anno successivo. 13. In caso di motivate esigenze di carattere
personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie
residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza”. L'
art. 18 CCNL EPNE 6/7/1995 è stato così integrato dall'art. 46, co. 2, c.c.n.l. 16/2/1999: “2.
Il comma 13 dell'art. 18 del CCNL 6 luglio 1995 è integrato con l'aggiunta, dopo il punto, dal
seguente periodo: “In caso di impedimento, derivante da malattia del lavoratore, all'utilizzo
delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza, la fruizione
relativa può avvenire anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive
esigenze di servizio e comunque non oltre l'anno”; il comma 16 della medesima disposizione
così stabilisce: “16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione del
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di
servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico
di cui al comma 1” (in realtà, tale ultima previsione, non è stata riportata in sede di Raccolta
sistematica delle disposizioni contrattuali del 2017 in quanto “la sua ulteriore applicabilità
deve essere verificata alla luce delle previsioni contenute nell'art. 5, comma 8, del D.L. n.
95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012”, vedi note nn. 137 e 163). A fronte delle chiare
disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18
del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una
disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi
ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi
12 presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E,
del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono
sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione
le medesime regole valevoli per le prime”.
Deve quindi verificarsi se, comune la disciplina dettata dalla normativa primaria (l. 937/1997)
alla fattispecie esaminata dalla S.C. ed alla fattispecie qui in trattazione, vi siano o meno elementi di significativa differenziazione nella disciplina della Contrattazione Collettiva, tra il comparto degli Enti Previdenziali e quello dell'Istruzione, tali da revocare in dubbio, ed anzi,
inibire, i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte in merito alla spettanza di indennità
sostitutiva anche per le festività soppresse.
L'art. 13 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 (ad oggi ancora vigente in relazione agli istituti in trattazione) prevede, quanto alle ferie: “1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità […] 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico […] 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica […] In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA. […] 15.
All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano
13 state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”.
Il successivo art. 14 prevede, in merito alle festività soppresse: “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre
1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località
in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Quindi, non divergendo in modo significativo (anzi, essendo quasi sovrapponibile, salvo che per alcuni aspetti di dettaglio) la disciplina del CCNL Comparto Scuola dalla disciplina della
Contrattazione Collettiva del comparto Enti Previdenziali, non vi sono ragioni per non dare continuità a quanto deciso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8926/2024. Pertanto, spetta alla parte ricorrente l'indennità “finanziaria” sostitutiva anche in relazione ai giorni di riposo aggiuntivo derivanti dalle c.d. festività soppresse.
Da ultimo, sul tema in discorso è intervenuta la Corte d'Appello di Torino, con sentenza n.
24/2025, del 29/1/2025, emessa in causa RG 353/2024, la quale ha così statuito: “l'art.18 CCNL
del 6 luglio 1995, come integrato dall'art. 46, comma 2, CCNL 16 febbraio 1999, ha definito
le festività soppresse come “giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle
condizioni previste dalla legge n. 937 del 1977”, assimilandole sostanzialmente alle ferie”.
La domanda indennitaria deve pertanto essere accolta anche in relazione a tale voce.
Occorre quindi determinare il quantum debeatur.
Sul punto si deve rilevare che parte ricorrente, come si è già rilevato, ha ridotto la propria domanda, tenendo conto dei giorni di ferie fruiti a domanda, come risultanti dalla
14 documentazione versata in atti da parte convenuta, rideterminando quindi il petitum in euro
3.640,64 (euro 1.378,42 per l'a.s. 2018/2019, euro 1.223,42 per l'a.s. 2021/2022, euro 1.038,08
per l'a.s. 2023/2024), comprensivi dei giorni corrispondenti alle festività soppresse (la cui entità
non è stata contestata da parte convenuta, essendo stata contestata la sola indennizzabilità, come si è visto).
Parte convenuta ha però documentato anche la liquidazione di indennità sostitutiva nel novembre del 2018 (v. doc. di parte convenuta depositato in data 22/5/2025). Sul punto occorre osservare che corretta risulta la controdeduzione di parte ricorrente, secondo la quale l'importo liquidato in quel contesto non risulta imputabile all'anno scolastico 2018/2019, ma all'anno scolastico precedente (nel quale parte ricorrente ha svolto attività lavorativa in forza di plurimi contratti ex art. 4 co 3 l. 124/1999; v. stato matricolare prodotto da parte convenuta); infatti, al di là della mancanza di imputazione ad anno nel cedolino paga prodotto (il che già rende quantomeno dubbia l'eccezione del ), considerando che nel novembre del 2018 parte CP_3
ricorrente ha lavorato in forza di due contratti, l'uno per supplenza breve, durato dal 6/11 al
25/11/2018 (che ha dato quindi diritto alla maturazione di 1,67 giorni di ferie, pari ad euro
110,00 circa di indennità sostitutiva), ed il secondo per supplenza con durata dal 26/11/2018 e sino al 30/6/2019 (che ha dato diritto alla maturazione di ulteriore porzione di ferie, non immediatamente convertibili in indennizzo, però), la avrebbe dovuto riconoscere CP_7
euro 80,35 quale indennità dell'anno in corso, in quanto importo che non collima in alcun modo con il diritto della ricorrente. In conclusione, non può ritenersi che il pagamento della somma appena indicata sia riferibile al periodo oggetto di ricorso.
Deve pertanto emettersi condanna al pagamento di euro 3.640,64 (euro 1.378,42 per l'a.s.
2018/2019, euro 1.223,42 per l'a.s. 2021/2022, euro 1.038,08 per l'a.s. 2023/2024) a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei giorni di festività soppresse, non essendovi contestazione,
come già evidenziato, sul ricalcolo dell'indennità effettuato all'odierna udienza.
15 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo anche conto della natura sostanzialmente seriale della controversia.
Le spese sono distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, che si sono dichiarati antistatari;
non spetta la maggiorazione ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, posta l'assenza di link ipertestuali nel ricorso.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Torino - ON Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_3
di complessivi euro 3.640,64 (euro 1.378,42 per l'a.s. 2018/2019, euro 1.223,42 per l'a.s.
2021/2022, euro 1.038,08 per l'a.s. 2023/2024), a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei giorni di festività soppresse, per gli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022, 2023/2024; oltre ad interessi;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro Controparte_3
1.030,00, oltre a spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Torino, 4/6/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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1995 prevede a sua volta: “6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da