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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 7412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7412 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8425/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 8425/2021, avente ad oggetto: Appello proposto avverso la sentenza n. 4395/2020 - R.G. 3738/2019 del Giudice di Pace di Napoli, avv. Claudio Romano, emessa il 16.09.2020 e depositata in cancelleria il 22.09.2020;
TRA
Parte_1
con sede in 37126 Verona al Lungadige Cangrande n.16 (cod.
[...]
fisc./partita Iva ), in persona del Procuratore della Società, Dott.ssa P.IVA_1
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_2 C.F._1
delegata alla rappresentanza e firma sociale giusto atto autenticato per Notar Dott. di Tregnago (Vr) il 9 aprile 2019, rep. n. 155 racc. n. 8798, Persona_1
elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale – Isola F12 presso lo studio dell'Avv. Angelo Bonito che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05.06.1981, elett.te dom.to in Napoli alla Via Giacinto Gigante n. 5/A, presso lo studio dell'Avv. Stefano Alfi che lo rappresenta e difende;
APPELLATO
1 , nata a [...] lago (PG) alla Via del Sole Fatucchio n. CP_2
57
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'appellante in data 27.03.2025 e dall'appellato in data 27.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato a mezzo servizio postale in data 12.02.2019,
conveniva in giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Controparte_1
Napoli – , la quale presunto Ente Parte_3 Controparte_3
assicuratore per la r.c.a. del ciclomotore tipo AG tg. X7L3J9, e CP_2
quale responsabile civile, per sentirle condannare, in solido o alternativamente, previa declaratoria di esclusiva responsabilità della seconda, al risarcimento dei danni materiali, non quantificati ma contenuti nel limite di €. 5.200,00, asseritamente subìti dal motoveicolo tipo Yamaha tg. DF*11629, di cui l'attore si dichiarava proprietario, in occasione del presunto sinistro che sarebbe occorso il giorno 20.11.2016, alle ore
20:00 circa, in San Giorgio a Cremano (Na) alla Via Palmiro Togliatti, con il predetto ciclomotore AG, di cui si imputava la proprietà ad essa convenuta . CP_2
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il motoveicolo Yamaha veniva tamponato alla parte sinistra dal ciclomotore AG, il cui conducente, provenendo dal senso opposto di marcia e nel tentativo di sorpassare alcune autovetture che lo precedevano, invadeva l'opposta corsia, destinata alla marcia del motociclo Yamaha che in quel mentre sopraggiungeva, impattandolo per l'appunto alla parte sinistra e facendolo sbandare, per cui lo stesso veniva scaraventato al suolo.
La causa veniva iscritta a ruolo col numero di r.g. 3738/19 ed assegnata alla
2 cognizione del Giudice Dott. Claudio Romano.
Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva Controparte_3
la nullità della citazione, l'improcedibilità della domanda e la carenza di legittimazione delle parti evocate in giudizio.
Nel merito la convenuta Società Assicurativa avversava in toto la domanda attorea contestando il verificarsi dell'evento e le modalità dello stesso.
Con la sentenza n.4395/2020 – RG. n. 3738/2019 emessa il 16.09.2020 e depositata in cancelleria il 22.09.2020 ,il Giudice di Pace, nella persona dell'Avv. Claudio
Romano, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “a) Dichiara la contumacia di;
b) Ne dichiara la esclusiva responsabilità del sinistro;
CP_2
c) Conseguentemente la condanna, in solido con la Controparte_4
, in persona del Irpt, al pagamento in favore dell'istante, a titolo
[...]
di risarcimento danni, della complessiva somma di € 4.004,00=, come da motivazione, oltre interessi nella misura del 2% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale da tale data al soddisfo;
d)
Condanna altresì i convenuti al pagamento delle spese processuali, in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, quantificate in complessivi €.
1670,00= di cui €. 170,00= per spese sostenute, oltre spese generali nella misura del
15 %, cpa ed iva come per legge, nonché al pagamento delle spese per la fase di negoziazione assistita, quantificate in €200,00= oltre cpa ed iva;
e) Sentenza esecutiva ex lege. Così deciso in Napoli il 16 settembre 2020”.
La , pertanto, appellava la citata sentenza, chiedendone l'integrale CP_4 Parte_1
riforma, per i seguenti motivi: “erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – violazione artt. 112,113,115,116 c.p.c. – violazione del combinato disposto degli artt. 143,144,145 e 148 D.L.vo. n.209/05 – Violazione art. 2697 c.c. – Erronea e omessa valutazione delle risultanze istruttorie – Omessa e/o errata motivazione;
Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione artt. 112, 113,
115 e 116 c.p.c. – Violazione art. 2697 c.c. – Erronea e omessa valutazione delle risultanze istruttorie – Omessa e/o errata motivazione;
Violazione e falsa
3 applicazione artt. 1223, 1226 e 2697 c.c., 112, 113, 115 e 116 c.p.c. – Violazione del principio della compensatio lucri cum damno - Errata e/o omessa motivazione”.
Così concludeva l'odierna appellante: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente appello e, in riforma totale della sentenza n. 4395/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli –
, nella persona del Dott. Claudio Romano, in data 16.09.2020 e resa Parte_3
pubblica il successivo 22.09.2020, all'esito del giudizio n. 3738/19 r.g., non notificata, così provvedere: a) in via principale, dichiarare l'improcedibilità e/o
l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado, ovvero, rigettarla perché infondata nel merito, anche sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., e, per l'effetto b) condannare l'appellato Sig.
[...]
alla restituzione in favore dell'appellante Compagnia assicurativa di CP_1
quanto dalla stessa spontaneamente corrisposto sulla base della resa decisione, sia a titolo di risarcimento dei danni che per spese e compensi professionali, pari a €.
4.530,98* a titolo di risarcimento del danno, interessi come liquidati e spese e compensi successivi, e a €. 2.199,61*, al netto della ritenuta d'acconto successivamente versata nella misura di €. 376,05*, per spese e compensi professionali, anche successivi, distratti in favore del difensore di parte attrice, Avv.
Stefano Alfi;
c) in via subordinata, riformare l'impugnata sentenza per ciò che attiene al quantum liquidato a titolo di risarcimento del danno,riducendo la somma liquidata a quanto effettivamente si riterrà di Giustizia, e, per l'effetto d) condannare
l'appellato Sig. alla restituzione in favore dell'appellante Controparte_1
Compagnia assicurativa delle somme corrisposte in eccedenza rispetto a quanto eventualmente sarà accertato all'esito del presente giudizio d'appello; e) il tutto con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
4 In data 09.07.2021 si costituiva in giudizio il quale Controparte_1
preliminarmente deduceva la nullità dell'atto introduttivo e l'inammissibilità della domanda.
Così concludeva l'odierno appellato: “Voglia il giudice d'appello: A) rigettare
l'impugnazione proposta in quanto i motivi d'appello sono del tutto inconferenti e privi di fondamento in fatto ed in diritto;
B) per l'effetto voglia confermare la sentenza N° 4395/20 appellata;
C) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio del grado d'appello, oltre IVA e CPA, con distrazione al sottoscritto procuratore”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 18.02.2022, il Giudice riteneva di disporre
CTU nominando all'uopo il dott. . Persona_2
All'udienza del 21.06.2024 ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 28.03.2025, ove venivano concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
E'stato acquisito il fascicolo di primo grado per cui nulla impedisce a questo Giudice di decidere.
In via preliminare si rileva che l'appello risulta ritualmente proposto nei termini di legge e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Va dunque respinta l'eccezione dell'appellato , essendo tutte le indicazioni previste a pena di CP_1
inammissibilità esposte in modo chiaro e specifico.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado. (Cass. civ. n.
40560/2021).
Deve altresì ritenersi infondata e, dunque, disattesa, l'eccezione sollevata dalla
5 convenuta società assicurativa relativa alla nullità dell'atto introduttivo.
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, essendo la domanda sufficientemente individuata nei suoi elementi essenziali, sia in relazione alla causa petendi, sia in merito al petitum.
E' noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione
- sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'appellante ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda che il bene della vista richiesto, l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
Relativamente alla causa petendi, è nota la circostanza secondo cui la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori
6 specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del
15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “ In tema di domanda giudiziale,
l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3363 del 05/02/2019).
Dunque, nel caso di specie l'atto di citazione in appello non risulta affetto da alcuna nullità.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va parzialmente accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni dell'odierno appellante trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti e nella dichiarazione resa dal teste escusso nel giudizio di primo grado.
Ed invero, il teste escusso in primo grado all'udienza Testimone_1
dell'19.06.2020 così riferiva: “Ricordo che era il 20 novembre del 2016 ed io mi trovavo a bordo del mio motociclo alla via Togliatti in San Giorgio a Cremano verso le ore 20.00 quando ho visto che davanti a me vi era il motociclo del mio amico
che fu impattato da un altro motociclo del tipo AG. Ricordo Controparte_1
che il veicolo AG proveniva in senso contrario al nostro, poiché la Via Tagliatti
è una strada a doppio senso di circolazione. Ricordo che il motociclo AG condotto da una donna impattò alla parte anteriore sinistra il motociclo Yamaha T-
Max di colore nero del mio amico che a seguito dell'urto cadde in terra CP_1
sul lato destro. Ricordo che dopo l'urto tutti noi ci fermammo per constatare
l'accaduto poiché entrambi i veicoli caddero in terra. Preciso che il motociclo
impattò con la propria parte anteriore la parte anteriore sinistra del CP_5
motociclo Yamaha Tmax. Ricordo che entrambi i conducenti a seguito della caduta
7 non riportarono lesioni personali. Una volta fermati il conducente del motociclo
AG esibì il tagliando assicurativa della in corso di Controparte_3
validità. Ricordo che il motociclo Vespa AG riportò danni alla parte anteriore mentre il motociclo Yamaha Tmax riportò danni alla parte anteriore sinistra in particolare il paraurti anteriore e frecce sinistra ed alla parte destra in seguito alla caduta in terra in particolare alla marmitta ed allo … del lato destro. Ricordo che all'ora del sinistro vi era poca visibilità e c'era un traffico scorrevole. Riconosco dalle foto mostratemi i danni riportati dal motociclo Yamaha T Max di colore nero.
Null'altro so”.
Le dichiarazioni rese dal testimone dell'allora attore, si presentano perfettamente aderenti sotto il profilo fattuale, cronologico, topografico, alla ricostruzione dei fatti così come esposta nell'atto introduttivo in primo grado, sussistendo una piena concordanza in ordine alla data dell'evento, alla via teatro del sinistro via Togliatti in
San Giorgio a Cremano ed alla dinamica.
In punto di diritto giova rammentare l'art. 2054 c.c. secondo cui: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Il superamento della presunzione di pari concorso di colpa di cui all'art. 2054 comma
2 c.c., può avvenire attraverso la prova di una condotta specifica, da parte di uno dei conducenti, che sia stata decisiva nel causare il sinistro, a prescindere dalla condotta dell'altro conducente.
La giurisprudenza si è così pronunciata in tal senso: “L'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro conducente dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., unicamente nel caso in cui la colpa concreta del primo sia stata tale da rendere teoricamente impossibile
8 qualunque manovra evitativa da parte dell'altro conducente” (Cass. 29927/2024).
Ed ancora, tenuto in considerazione che nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; Cass.
26004/2011) e che non emerge dall'assunzione testimoniale alcuna condotta irregolare.
Nel caso di specie il quadro probatorio sufficientemente dimostra, in modo univoco e certo, la responsabilità esclusiva per il sinistro de quo,del veicolo investitore AG tg X7L3J9 di proprietà di , assicurata per rca presso la CP_2 Controparte_4
[...]
Invero l'evento dannoso risulta originato esclusivamente a causa dell'improvvisa invasione della corsia opposta da parte del veicolo AG, il quale, sconfinando nell'altrui corsia, rendeva di fatto inevitabile la collisione. Nessuna condotta da parte del avrebbe consentito allo stesso di evitare l'impatto. CP_1
Per quanto attiene all'an della pretesa, questo Giudice ritiene dunque di confermare integralmente la decisione del Giudice di primo grado, in quanto dall'escussione del teste in sede di giudizio di primo grado è emersa una ricostruzione dei fatti chiara, e circostanziata, tale da confermare integralmente la dinamica del sinistro così come prospettata dall'allora attore . Le dichiarazioni rese dal teste hanno trovato CP_1
altresì riscontro nei documenti acquisiti agli atti, formando un quadro probatorio univoco e privo di contraddizioni, da cui emerge la piena responsabilità del CP_5
tg. X7L3J9 già accertata nella sentenza impugnata.
Inoltre, l'appellante non ha fornito alcuna prova in ordine a un preteso invito a sottoporre il veicolo danneggiato a perizia tecnica , né ha allegato documenti idonei a provare l'assunto ( alcuna ricevuta è stata prodotta in ordine alla ricezione di detto invito da parte dell'appellato).
9 A corroborare quanto sino ad ora esposto giova rammentare le risultanze della CTU espletata in questo grado di giudizio.
Il CTU nella persona del dott. nelle proprie considerazioni conclusive, così Per_2
dichiara: “lo scrivente CTU, sulla base di riscontri tecnici e logici-deduttivi quali: andamento ed orientamento delle forze interagite nella collisione, quote altimetriche
e tipologia dell'urto, ritiene che i danni rilevabili dai rilievi fotografici allegati agli atti sono coerenti con alla dinamica incidentale descritta nel libello introduttivo all'atto di citazione”.
Per quanto concerne, invece, il quantum debeatur, questo Giudice ritiene di dover riformare la sentenza di primo grado, discostandosi dalle conclusioni raggiunte dal
Giudice di Pace.
In tale ambito, ci si attiene alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado di giudizio dal dott. il quale,con adeguata motivazione, Per_2
fornisce una quantificazione del danno minore rispetto a quanto precedentemente liquidato in primo grado così concludendo: “da una valutazione induttiva, orientativa, conservativa dei danni rilevabili dalla documentazione fotografica allegata agli atti del motoveicolo Yamaha Tmax 500 tg. DF11629, gli stessi ammontano ad € 2.890,31 IVA esclusa, pari ad € 3.526,18 IVA inclusa”.
Ne deriva il riconoscimento, in favore dell'appellato, di un minore importo a quello determinato nella sentenza impugnata pari ad € € 3.5269,18 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Le spese di lite del giudizio vengono compensate per il 50%, mentre per la restante parte poste a carico dell'appellato in base al principio della soccombenza,e CP_1
sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia,
10 applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sull'appello proposto da Parte_4
in persona del procuratore della società, Dott.
[...] Parte_5
avverso la sentenza n. 4395/2020 - R.G. 3738/2019 del Giudice di Pace di Napoli, avv. Claudio Romano emessa il 16.09.2020 e depositata in cancelleria il 22.09.2020 così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata condanna la Parte_4
in persona del procuratore della società, Dott. e
[...] Parte_5
in solido tra loro al risarcimento dei danni che liquida in CP_2
complessivi € 3.5269,18 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- compensa parzialmente le spese di lite del primo grado di giudizio nella misura del 50% e condanna , al pagamento della residua parte che Controparte_1
liquida in euro 98,00 per spese ed euro 316,50 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa parzialmente le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura del 50% e condanna , al pagamento della residua Controparte_1
11 parte che liquida in euro 147,00 per spese ed euro 639,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
- Pone le spese di CTU a carico della Parte_4
in persona del procuratore della società, Dott.
[...] [...]
Pt_5
Così deciso, in Napoli, in data 24.07.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Valletta
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 8425/2021, avente ad oggetto: Appello proposto avverso la sentenza n. 4395/2020 - R.G. 3738/2019 del Giudice di Pace di Napoli, avv. Claudio Romano, emessa il 16.09.2020 e depositata in cancelleria il 22.09.2020;
TRA
Parte_1
con sede in 37126 Verona al Lungadige Cangrande n.16 (cod.
[...]
fisc./partita Iva ), in persona del Procuratore della Società, Dott.ssa P.IVA_1
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_2 C.F._1
delegata alla rappresentanza e firma sociale giusto atto autenticato per Notar Dott. di Tregnago (Vr) il 9 aprile 2019, rep. n. 155 racc. n. 8798, Persona_1
elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale – Isola F12 presso lo studio dell'Avv. Angelo Bonito che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05.06.1981, elett.te dom.to in Napoli alla Via Giacinto Gigante n. 5/A, presso lo studio dell'Avv. Stefano Alfi che lo rappresenta e difende;
APPELLATO
1 , nata a [...] lago (PG) alla Via del Sole Fatucchio n. CP_2
57
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'appellante in data 27.03.2025 e dall'appellato in data 27.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato a mezzo servizio postale in data 12.02.2019,
conveniva in giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Controparte_1
Napoli – , la quale presunto Ente Parte_3 Controparte_3
assicuratore per la r.c.a. del ciclomotore tipo AG tg. X7L3J9, e CP_2
quale responsabile civile, per sentirle condannare, in solido o alternativamente, previa declaratoria di esclusiva responsabilità della seconda, al risarcimento dei danni materiali, non quantificati ma contenuti nel limite di €. 5.200,00, asseritamente subìti dal motoveicolo tipo Yamaha tg. DF*11629, di cui l'attore si dichiarava proprietario, in occasione del presunto sinistro che sarebbe occorso il giorno 20.11.2016, alle ore
20:00 circa, in San Giorgio a Cremano (Na) alla Via Palmiro Togliatti, con il predetto ciclomotore AG, di cui si imputava la proprietà ad essa convenuta . CP_2
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il motoveicolo Yamaha veniva tamponato alla parte sinistra dal ciclomotore AG, il cui conducente, provenendo dal senso opposto di marcia e nel tentativo di sorpassare alcune autovetture che lo precedevano, invadeva l'opposta corsia, destinata alla marcia del motociclo Yamaha che in quel mentre sopraggiungeva, impattandolo per l'appunto alla parte sinistra e facendolo sbandare, per cui lo stesso veniva scaraventato al suolo.
La causa veniva iscritta a ruolo col numero di r.g. 3738/19 ed assegnata alla
2 cognizione del Giudice Dott. Claudio Romano.
Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva Controparte_3
la nullità della citazione, l'improcedibilità della domanda e la carenza di legittimazione delle parti evocate in giudizio.
Nel merito la convenuta Società Assicurativa avversava in toto la domanda attorea contestando il verificarsi dell'evento e le modalità dello stesso.
Con la sentenza n.4395/2020 – RG. n. 3738/2019 emessa il 16.09.2020 e depositata in cancelleria il 22.09.2020 ,il Giudice di Pace, nella persona dell'Avv. Claudio
Romano, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “a) Dichiara la contumacia di;
b) Ne dichiara la esclusiva responsabilità del sinistro;
CP_2
c) Conseguentemente la condanna, in solido con la Controparte_4
, in persona del Irpt, al pagamento in favore dell'istante, a titolo
[...]
di risarcimento danni, della complessiva somma di € 4.004,00=, come da motivazione, oltre interessi nella misura del 2% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale da tale data al soddisfo;
d)
Condanna altresì i convenuti al pagamento delle spese processuali, in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, quantificate in complessivi €.
1670,00= di cui €. 170,00= per spese sostenute, oltre spese generali nella misura del
15 %, cpa ed iva come per legge, nonché al pagamento delle spese per la fase di negoziazione assistita, quantificate in €200,00= oltre cpa ed iva;
e) Sentenza esecutiva ex lege. Così deciso in Napoli il 16 settembre 2020”.
La , pertanto, appellava la citata sentenza, chiedendone l'integrale CP_4 Parte_1
riforma, per i seguenti motivi: “erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – violazione artt. 112,113,115,116 c.p.c. – violazione del combinato disposto degli artt. 143,144,145 e 148 D.L.vo. n.209/05 – Violazione art. 2697 c.c. – Erronea e omessa valutazione delle risultanze istruttorie – Omessa e/o errata motivazione;
Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione artt. 112, 113,
115 e 116 c.p.c. – Violazione art. 2697 c.c. – Erronea e omessa valutazione delle risultanze istruttorie – Omessa e/o errata motivazione;
Violazione e falsa
3 applicazione artt. 1223, 1226 e 2697 c.c., 112, 113, 115 e 116 c.p.c. – Violazione del principio della compensatio lucri cum damno - Errata e/o omessa motivazione”.
Così concludeva l'odierna appellante: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente appello e, in riforma totale della sentenza n. 4395/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli –
, nella persona del Dott. Claudio Romano, in data 16.09.2020 e resa Parte_3
pubblica il successivo 22.09.2020, all'esito del giudizio n. 3738/19 r.g., non notificata, così provvedere: a) in via principale, dichiarare l'improcedibilità e/o
l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado, ovvero, rigettarla perché infondata nel merito, anche sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., e, per l'effetto b) condannare l'appellato Sig.
[...]
alla restituzione in favore dell'appellante Compagnia assicurativa di CP_1
quanto dalla stessa spontaneamente corrisposto sulla base della resa decisione, sia a titolo di risarcimento dei danni che per spese e compensi professionali, pari a €.
4.530,98* a titolo di risarcimento del danno, interessi come liquidati e spese e compensi successivi, e a €. 2.199,61*, al netto della ritenuta d'acconto successivamente versata nella misura di €. 376,05*, per spese e compensi professionali, anche successivi, distratti in favore del difensore di parte attrice, Avv.
Stefano Alfi;
c) in via subordinata, riformare l'impugnata sentenza per ciò che attiene al quantum liquidato a titolo di risarcimento del danno,riducendo la somma liquidata a quanto effettivamente si riterrà di Giustizia, e, per l'effetto d) condannare
l'appellato Sig. alla restituzione in favore dell'appellante Controparte_1
Compagnia assicurativa delle somme corrisposte in eccedenza rispetto a quanto eventualmente sarà accertato all'esito del presente giudizio d'appello; e) il tutto con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
4 In data 09.07.2021 si costituiva in giudizio il quale Controparte_1
preliminarmente deduceva la nullità dell'atto introduttivo e l'inammissibilità della domanda.
Così concludeva l'odierno appellato: “Voglia il giudice d'appello: A) rigettare
l'impugnazione proposta in quanto i motivi d'appello sono del tutto inconferenti e privi di fondamento in fatto ed in diritto;
B) per l'effetto voglia confermare la sentenza N° 4395/20 appellata;
C) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio del grado d'appello, oltre IVA e CPA, con distrazione al sottoscritto procuratore”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 18.02.2022, il Giudice riteneva di disporre
CTU nominando all'uopo il dott. . Persona_2
All'udienza del 21.06.2024 ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 28.03.2025, ove venivano concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
E'stato acquisito il fascicolo di primo grado per cui nulla impedisce a questo Giudice di decidere.
In via preliminare si rileva che l'appello risulta ritualmente proposto nei termini di legge e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Va dunque respinta l'eccezione dell'appellato , essendo tutte le indicazioni previste a pena di CP_1
inammissibilità esposte in modo chiaro e specifico.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado. (Cass. civ. n.
40560/2021).
Deve altresì ritenersi infondata e, dunque, disattesa, l'eccezione sollevata dalla
5 convenuta società assicurativa relativa alla nullità dell'atto introduttivo.
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, essendo la domanda sufficientemente individuata nei suoi elementi essenziali, sia in relazione alla causa petendi, sia in merito al petitum.
E' noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione
- sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'appellante ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda che il bene della vista richiesto, l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
Relativamente alla causa petendi, è nota la circostanza secondo cui la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori
6 specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del
15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “ In tema di domanda giudiziale,
l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3363 del 05/02/2019).
Dunque, nel caso di specie l'atto di citazione in appello non risulta affetto da alcuna nullità.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va parzialmente accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni dell'odierno appellante trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti e nella dichiarazione resa dal teste escusso nel giudizio di primo grado.
Ed invero, il teste escusso in primo grado all'udienza Testimone_1
dell'19.06.2020 così riferiva: “Ricordo che era il 20 novembre del 2016 ed io mi trovavo a bordo del mio motociclo alla via Togliatti in San Giorgio a Cremano verso le ore 20.00 quando ho visto che davanti a me vi era il motociclo del mio amico
che fu impattato da un altro motociclo del tipo AG. Ricordo Controparte_1
che il veicolo AG proveniva in senso contrario al nostro, poiché la Via Tagliatti
è una strada a doppio senso di circolazione. Ricordo che il motociclo AG condotto da una donna impattò alla parte anteriore sinistra il motociclo Yamaha T-
Max di colore nero del mio amico che a seguito dell'urto cadde in terra CP_1
sul lato destro. Ricordo che dopo l'urto tutti noi ci fermammo per constatare
l'accaduto poiché entrambi i veicoli caddero in terra. Preciso che il motociclo
impattò con la propria parte anteriore la parte anteriore sinistra del CP_5
motociclo Yamaha Tmax. Ricordo che entrambi i conducenti a seguito della caduta
7 non riportarono lesioni personali. Una volta fermati il conducente del motociclo
AG esibì il tagliando assicurativa della in corso di Controparte_3
validità. Ricordo che il motociclo Vespa AG riportò danni alla parte anteriore mentre il motociclo Yamaha Tmax riportò danni alla parte anteriore sinistra in particolare il paraurti anteriore e frecce sinistra ed alla parte destra in seguito alla caduta in terra in particolare alla marmitta ed allo … del lato destro. Ricordo che all'ora del sinistro vi era poca visibilità e c'era un traffico scorrevole. Riconosco dalle foto mostratemi i danni riportati dal motociclo Yamaha T Max di colore nero.
Null'altro so”.
Le dichiarazioni rese dal testimone dell'allora attore, si presentano perfettamente aderenti sotto il profilo fattuale, cronologico, topografico, alla ricostruzione dei fatti così come esposta nell'atto introduttivo in primo grado, sussistendo una piena concordanza in ordine alla data dell'evento, alla via teatro del sinistro via Togliatti in
San Giorgio a Cremano ed alla dinamica.
In punto di diritto giova rammentare l'art. 2054 c.c. secondo cui: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Il superamento della presunzione di pari concorso di colpa di cui all'art. 2054 comma
2 c.c., può avvenire attraverso la prova di una condotta specifica, da parte di uno dei conducenti, che sia stata decisiva nel causare il sinistro, a prescindere dalla condotta dell'altro conducente.
La giurisprudenza si è così pronunciata in tal senso: “L'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro conducente dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., unicamente nel caso in cui la colpa concreta del primo sia stata tale da rendere teoricamente impossibile
8 qualunque manovra evitativa da parte dell'altro conducente” (Cass. 29927/2024).
Ed ancora, tenuto in considerazione che nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; Cass.
26004/2011) e che non emerge dall'assunzione testimoniale alcuna condotta irregolare.
Nel caso di specie il quadro probatorio sufficientemente dimostra, in modo univoco e certo, la responsabilità esclusiva per il sinistro de quo,del veicolo investitore AG tg X7L3J9 di proprietà di , assicurata per rca presso la CP_2 Controparte_4
[...]
Invero l'evento dannoso risulta originato esclusivamente a causa dell'improvvisa invasione della corsia opposta da parte del veicolo AG, il quale, sconfinando nell'altrui corsia, rendeva di fatto inevitabile la collisione. Nessuna condotta da parte del avrebbe consentito allo stesso di evitare l'impatto. CP_1
Per quanto attiene all'an della pretesa, questo Giudice ritiene dunque di confermare integralmente la decisione del Giudice di primo grado, in quanto dall'escussione del teste in sede di giudizio di primo grado è emersa una ricostruzione dei fatti chiara, e circostanziata, tale da confermare integralmente la dinamica del sinistro così come prospettata dall'allora attore . Le dichiarazioni rese dal teste hanno trovato CP_1
altresì riscontro nei documenti acquisiti agli atti, formando un quadro probatorio univoco e privo di contraddizioni, da cui emerge la piena responsabilità del CP_5
tg. X7L3J9 già accertata nella sentenza impugnata.
Inoltre, l'appellante non ha fornito alcuna prova in ordine a un preteso invito a sottoporre il veicolo danneggiato a perizia tecnica , né ha allegato documenti idonei a provare l'assunto ( alcuna ricevuta è stata prodotta in ordine alla ricezione di detto invito da parte dell'appellato).
9 A corroborare quanto sino ad ora esposto giova rammentare le risultanze della CTU espletata in questo grado di giudizio.
Il CTU nella persona del dott. nelle proprie considerazioni conclusive, così Per_2
dichiara: “lo scrivente CTU, sulla base di riscontri tecnici e logici-deduttivi quali: andamento ed orientamento delle forze interagite nella collisione, quote altimetriche
e tipologia dell'urto, ritiene che i danni rilevabili dai rilievi fotografici allegati agli atti sono coerenti con alla dinamica incidentale descritta nel libello introduttivo all'atto di citazione”.
Per quanto concerne, invece, il quantum debeatur, questo Giudice ritiene di dover riformare la sentenza di primo grado, discostandosi dalle conclusioni raggiunte dal
Giudice di Pace.
In tale ambito, ci si attiene alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado di giudizio dal dott. il quale,con adeguata motivazione, Per_2
fornisce una quantificazione del danno minore rispetto a quanto precedentemente liquidato in primo grado così concludendo: “da una valutazione induttiva, orientativa, conservativa dei danni rilevabili dalla documentazione fotografica allegata agli atti del motoveicolo Yamaha Tmax 500 tg. DF11629, gli stessi ammontano ad € 2.890,31 IVA esclusa, pari ad € 3.526,18 IVA inclusa”.
Ne deriva il riconoscimento, in favore dell'appellato, di un minore importo a quello determinato nella sentenza impugnata pari ad € € 3.5269,18 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Le spese di lite del giudizio vengono compensate per il 50%, mentre per la restante parte poste a carico dell'appellato in base al principio della soccombenza,e CP_1
sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia,
10 applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sull'appello proposto da Parte_4
in persona del procuratore della società, Dott.
[...] Parte_5
avverso la sentenza n. 4395/2020 - R.G. 3738/2019 del Giudice di Pace di Napoli, avv. Claudio Romano emessa il 16.09.2020 e depositata in cancelleria il 22.09.2020 così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata condanna la Parte_4
in persona del procuratore della società, Dott. e
[...] Parte_5
in solido tra loro al risarcimento dei danni che liquida in CP_2
complessivi € 3.5269,18 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- compensa parzialmente le spese di lite del primo grado di giudizio nella misura del 50% e condanna , al pagamento della residua parte che Controparte_1
liquida in euro 98,00 per spese ed euro 316,50 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa parzialmente le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura del 50% e condanna , al pagamento della residua Controparte_1
11 parte che liquida in euro 147,00 per spese ed euro 639,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
- Pone le spese di CTU a carico della Parte_4
in persona del procuratore della società, Dott.
[...] [...]
Pt_5
Così deciso, in Napoli, in data 24.07.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Valletta
12