Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 1
La richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse.
Commentario • 1
- 1. UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI: onere di reiterare le richieste istruttorie in modo specificoAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 8 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12011 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
M.T.M. COSTRUZIONI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr. Nicola Massaro, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 33, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO LARUSSA, difeso dall'avvocato FRANCO SCHIAVO, giusta procura speciale per NO IA ZA di Santa IA Capua Vetere del 07/01/02 rep. n. 23112;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 01903/00 proposto da:
PROVINCIA DI CASERTA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Riccardo Ventre, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G CANDIANI 35, presso il Sig. SALVATORE BASSO, difesa dall'avvocato ANGELA RAFFAELLA BUONPANE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
M.T.M. COSTRUZIONI SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2502/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione 1^ Civile, emessa il 02/12/98 e depositata il 15/12/98 (R.G. 1277/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Franco SCHIAVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 23.11.1989 la s.r.l. M.T.M. esponeva di aver acquistato dalla Mensa Vescovile di Caserta il Palazzo vescovile, in precedenza detenuto in locazione dalla Provincia di Caserta ed adibito a scuola;
che l'immobile le era stato rilasciato libero dall'alienante nel 1982, ad eccezione di due locali a piano terra, nei quali erano custoditi suppellettili scolastiche della Provincia;
che, nonostante l'espresso impegno, la Provincia non aveva riconsegnato detti due locali. Pertanto l'attrice chiedeva al Tribunale di S. IA Capua Vetere la condanna della convenuta amministrazione provinciale di Caserta al rilascio dei locali ed al risarcimento del danno nella misura di 700.000 mensili. Il Tribunale, con sentenza del 17.12.1996, condannava la convenuta al rilascio ed al risarcimento del danno nella misura di L. 803.335 mensili, oltre rivalutazione ed interessi.
Avverso questa sentenza proponeva appello la Provincia. La corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 15.12.1998, accoglieva parzialmente l'appello e condannava la convenuta al pagamento della somma di L. 71.641.920, ritenendo che nella fattispecie si trattasse di comodato dei locali e non di deposito gratuito delle suppellettili;
che non poteva condividersi la liquidazione del danno prospettata dal c.t.u., in L. 803.000 mensili, dovendo la stessa essere ridotta nella misura media onnicomprensiva di L. 700.000; che il risarcimento era dovuto dal 27.6.1989, data in cui fu richiesta la riconsegna dell'immobile, fino al 20.6.1997, data in cui la M.T.M. fu invitata a prestare la propria collaborazione per la riconsegna dell'immobile.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attrice. Resiste con controricorso la convenuta, che ha proposto ricorso incidentale ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 C.P.C. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente M.T.M. censura l'impugnata sentenza per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., sotto diversi profili.
Anzitutto la ricorrente lamenta "un travisamento delle risultanze probatorie", assumendo che la sentenza impugnata ha ritenuto che il c.t.u. avesse fissato il valore locativo mensile dell'immobile in questione in L. 803.000 con riferimento all'anno 1982 (donde la ritenuta eccessività), mentre esso era stata fissato in tale entità con riferimento all'anno 1989.
Ritiene poi la ricorrente che il giudice di appello ha fatto ricorso al potere equitativo di liquidazione del quantum, in violazione dell'art. 1226 c.c., poiché nella fattispecie il quantum era provato sulla base delle risultanze della consulenza.
Lamenta poi la ricorrente che con motivazione artificiosa la corte di merito ha calcolato il danno sulla base della media di L. 700.000 mensili comprensiva di rivalutazione, e che in ogni caso la sentenza era priva di motivazione per la mancata corresponsione degli interessi moratori a norma degli artt. 1282 e 1284 c.c. Infine la ricorrente lamenta che, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il giudice di appello ha ritenuto la società inadempiente per la mancata collaborazione allo sgombero dei locali, a norma dell'art. 1206 c.c.. In ogni caso la ricorrente ritiene che sul punto vi sia vizio di motivazione.
2. Ritiene questa Corte che l'articolato motivo in parte è inammissibile ed in parte infondato.
Quanto alla censura relativa al travisamento delle risultanze processuali, osserva questa Corte che essa è inammissibile. Infatti il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395,n.4, c.p.c..(Cass. 15.5.1997,n. 4310; Cass. 2.5.1996,n. 4018).
3. Infondata è anche la seconda censura relativa all'errata applicazione dell'art. 1226 c.c.. Infatti il giudice di merito, per quanto usi l'espressione "si ritiene equo....determinare sulla base di L. 700.000 mensili", non ha provveduto ad una liquidazione equitativa del danno subito degli attori, prescindendo completamente dalla consulenza tecnica, ma ha solo indicato i motivi per cui egli ha ritenuto di dissentire dalle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., riducendo il reddito mensile indicato dallo stesso c.t.u. (L. 803.000).
Come è noto, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio può costituire fonte oggettiva di prova solo quando si risolva in valutazioni tecniche ed in accertamenti di valutazioni di fatto, tali da essere rilevabili unicamente con il ricorso a determinate cognizioni tecniche e non anche quando il c.t.u. abbia espresso valutazioni di merito. Il giudice di merito è libero di seguire le conclusioni del consulente tecnico, ovvero di dissentirne, purché dia motivazione del suo convincimento, corrispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame (Cass. 28 febbraio 1992, n. 2476; Cass. 18 ottobre 1988, n. 5665). Nella fattispecie il giudice di appello con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede di legittimità ha motivato la riduzione apportata al reddito mensile indicato dal c.t.u. per l'immobile in questione.
4. Infondata è anche la censura secondo cui sarebbe artificiosa la motivazione il calcolo del reddito medio mensile di L. 700.000, comprensivo di svalutazione, per otto anni senza indicare come, anno per anno, si fosse verificato il mancato reddito.
Infatti, anche in questo caso, si tratta di una valutazione fattuale, riservata al giudice, ed incensurabile in questa sede, non essendo nè insufficiente ne' contraddittoria la motivazione che faccia riferimento ad un reddito medio, nel corso degli otto anni.
5.1. Quanto alla censura, secondo cui sarebbe viziata la motivazione per l'omessa considerazione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 1282 e 1284 c.c., la stessa è inammissibile. Infatti tale censura integra una violazione dell'art. 112 c.p.c. e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n.5 c.p.c. (attenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, Cass. 9.4.1990, n. 2940; Cass. 27.3.1993,n. 3665). Infatti il vizio di omessa pronunzia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass. S.U.14.1.1992,n. 369; Cass. 25.9.1996, n. 8468). Nella fattispecie, invece, il ricorrente ha da una parte lamentato esclusivamente la violazione di norme di diritto sostanziale e dall'altra ha proposto il ricorso esclusivamente sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. 5.2. Inoltre, ed in ogni caso, il motivo è inammissibile anche sotto il profilo del mancato rispetto del principio dell'autosufficienza del ricorso (e quindi della specificità del motivo), non risultando indicato in quale atto processuale sarebbero stati richiesti detti interessi moratori su cui non avrebbe statuito il giudice di appello.
6. Infondata è anche la censura di vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata per aver ritenuto d'ufficio la mora del creditore, a norma dell'art. 1206 c.c., con ciò violando l'art. 12 C.P.C. Ha ritenuto la corte di appello di limitare il risarcimento del danno dovuto dalla convenuta per l'inadempimento costituito dal mancato sgombero e rilascio dell'immobile concesso in comodato, fino alla data del 18.7.1997, in cui la convenuta invitava a concordare detta consegna, senza avere risposta, poiché da quella data erano da porre a carico della creditrice, ai sensi dell'art. 1206 c.c., gli effetti della mora, per mancata collaborazione nel riceversi la prestazione. Così ricostruita dal giudice di merito la situazione fattuale, la decisione, cui è giunto, è esatta in diritto, per quanto vada corretta la motivazione a norma dell'art. 384, c.2, c.p.c. Infatti il giudice di appello ha ritenuto non imputabili alla debitrice i danni verificatisi successivamente al 18.7.1997, poiché detti danni erano eziologicamente collegabili al comportamento dell'attrice, non collaborativo.
In questo caso, quindi, non rilevano gli effetti della mora del creditore, che sono quelli indicati dall'art. 1207 c.c. (attinenti all'impossibilità sopravvenuta della prestazione ed alla non debenza degli interessi), ma ciò che rileva è il comportamento colposo del creditore a norma dell'art. 1227 c.c., come fattore causale del pregiudizio, ed esso è rilevabile anche d'ufficio (Cass. 6.6.1981, n. 3656).
7. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed il vizio di motivazione, assumendo che dal verbale di riconsegna dell'immobile dalla provincia alla Mensa vescovile emergeva che il contratto in questione costituiva un deposito gratuito e non un comodato, come ritenuto dal giudice di merito.
8. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Con detto motivo la parte, in sostanza, sostiene l'erronea interpretazione del contratto tra la Mensa vescovile e la Provincia, effettuata dai giudici di merito, per quanto interessa questa causa. Sennonché la parte che denunzi in cassazione l'erronea determinazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito in violazione degli artt. 1362 c.c., è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati;
in mancanza l'individuazione della volontà negoziale - che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996,n. 914; Cass. 25.2.1998,n. 3142). Inoltre, per il principio di autosufficienza del ricorso, la parte che lamenti in cassazione il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza relativamente all'intepretazione della volontà contrattuale, deve riportare nel ricorso il contenuto del contratto, non essendo consentito a questa Corte l'esame diretto degli atti. Non contenendo il motivo di ricorso ne' l'indicazione dei canoni ermeneutici violati ne' la trascrizione del clausole dalle quali emergeva la volontà contrattuale, assunta erroneamente interpretata, il motivo di ricorso è inammissibile.
9. Infondata è anche la censura secondo cui il comodante, avendo rilevato il disinteresse della comodataria alle cose custodite nei locali, avrebbe potuto disfarsi del materiale, in quanto di scarso valore.
Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata siffatte forme di autotutela non sono consentite al comodante.
In ogni caso va altresì considerato che nella fattispecie, avendo il giudice di merito ritenuto che si trattasse di un contratto di comodato dei locali e non di deposito gratuito degli oggetti, ivi riposti, non era sufficiente lo spostamento altrove di detti oggetti, per soddisfare l'obbligazione di restituzione dell'immobile (art. 1810 c.c.) a carico della comodataria, ma era appunto necessario che vi fosse detta restituzione dei locali.
10. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente incidentale lamenta il vizio di motivazione, sotto il profilo che, avendo il giudice di merito ritenuto che il danno andasse determinato in relazione al canone locativo, non avrebbe dovuto tener conto del canone di mercato, ma di quello pagato precedentemente dalla provincia, per cui per i due locali in questione il danno era pari a L. 63.569 mensili.
11. Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti il giudice di merito ha ritenuto che nella specie non si trattasse di danno per ritardata restituzione di immobile concesso in locazione, per cui era dovuto il canone convenuto fino alla riconsegna, salvo la prova del maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 C.C.). Nella ricostruzione operata dal giudice del merito si trattava, invece, di mancata restituzione del bene alla scadenza del contratto di comodato (art. 1809 c.c.), completamente autonomo rispetto al precedente contratto di locazione, con la conseguenza che, non essendovi alcun corrispettivo pagato, nessun riferimento al canone di locazione poteva effettuarsi.
In ogni caso la motivazione del giudice di appello, in merito alla determinazione del danno subito dall'attrice, è immune da vizi di mancante, insufficiente o contraddittoria motivazione, nei limiti rilevabili in sede di legittimità, come sopra detto. 12. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed il vizio di motivazione, avendo il giudice di appello, pur riducendo la somma da lei dovuta a titolo di risarcimento in L. 71.641.920, omesso di condannare l'attrice alla restituzione della differenza rispetto alla somma pagata, in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a L. 151.698.664. Secondo la ricorrente Provincia la domanda di restituzione era già contenuta nell'atto di appello, poiché con esso si richiedeva il rigetto della domanda attrice "con ogni conseguenza di legge". Inoltre ed in ogni caso, secondo la ricorrente incidentale, poiché la sentenza di primo grado fu messa in esecuzione il 2.6.1998, solo dopo che erano state precisate le conclusioni in appello in data 18.11.1997, unica sede formalmente e temporalmente utilizzabile per richiedere detta restituzione era quella della comparsa conclusionale, ove - appunto- fu richiesta la condanna dell'attrice alla restituzione della somma eccedente rispetto a quanto dovuto.
13.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte la domanda, proposta in appello, volta alla restituzione delle somme corrisposte dopo la proposizione dell'appello in forza della sentenza di primo grado appellata, non costituisce domanda nuova, essendo conseguente (ex art. 336 C.P.C.) alla richiesta di modifica della decisione impugnata, oltre che conforme al principio dell'economia del giudizio non alterando i termini della controversia (cfr. Cass. 16.6.1998, n. 6002; Cass. n. 11395/92). La domanda di restituzione delle somme pagate dall'appellante con i relativi interessi in forza della sentenza di primo grado costituisce una conseguenza dell'accoglimento parziale del gravame tendente ad ottenere il rigetto di tutte le domande dell'avversario, onde non può considerarsi una domanda nuova ex art. 345 c.p.c., anche se meglio precisata con le conclusioni (Cass. civ., sez. 3^, 2 febbraio 1995, n. 1239). Solo se la corresponsione delle somme sia avvenuta in epoca anteriore la domanda va proposta, a pena di decadenza, con lo stesso atto di appello (cfr. Cass. n. 1863/90, 4177/89). In particolare si ritiene che, in caso di pagamento effettuato dopo la instaurazione del giudizio di appello e di successivo rimborso nel corso del medesimo giudizio, è ammissibile la domanda di corresponsione degli interessi sulla somma tardivamente rimborsata che sia stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello, essendo tale situazione analoga a quella disciplinata dagli art. 389 e 402 c.p.c. (che prevedono, rispettivamente, la possibilità di proporre al giudice di rinvio le domande di restituzione conseguenti alla cassazione della sentenza ed il potere del giudice che ha pronunciato la revocazione di disporre la restituzione di quanto sia stato erroneamente conseguito con la sentenza impugnata), giacché la restituzione consapevole di quanto erroneamente percepito si rivela nei fatti uguale al caso della cassazione o della revocazione di una sentenza di condanna della controparte (Cass. 22 luglio 1996, n. 6580). Questi principi vanno condivisi.
13.2. Sennonché, se la sentenza di primo grado sia stata posta in esecuzione successivamente alla precisazione delle conclusioni in appello, ma prima del deposito della comparsa conclusionale (come nella fattispecie), la domanda di restituzione non può essere proposta con la comparsa conclusionale.
Qui, infatti, non si pone un problema di novità della domanda in appello e quindi di ammissibilità della stessa, che può essere agevolmente superato sulla base di quanto sopra detto, ma il diverso problema che il mezzo, cui sarebbe affidata questa domanda nuova, ancorché ammissibile in appello, non è idoneo a contenere alcuna domanda, ma solo illustrazioni di domande già proposte (siano esse nuove o meno), ed il problema - strettamente connesso - che la fase processuale successiva alla precisazione delle conclusioni, non permette l'instaurazione di alcun contraddittorio, neppure al limitato fine di far statuire sulla novità della domanda. 13.3. Infatti le comparse conclusionali hanno solo la funzione di illustrare le conclusioni già presentate (e quindi le domande già presentate) e pertanto non possono contenere domande nuove, ne' rispetto a queste se proposte, può ipotizzarsi un'accettazione del contraddittorio, ad opera della controparte, possibile fino al momento della rimessione della causa al collegio (Cass. 18.2.1989, n. 982; cass. 13.2.1987, n. 1584, che specifica che con la comparsa conclusionale non solo non è possibile una mutatio libelli, ma neppure la mera emedatio).
Da ciò si desume che non solo il mezzo non è idoneo a contenere domande, ma che, non essendo possibile per la fase processuale successiva alla precisazione delle conclusioni, instaurare alcun contraddittorio in merito a domande, che non siano già contenute nelle conclusioni, non è possibile neppure una statuizione sulla novità della domanda, dovendo il giudice limitarsi ad ignorarla (Cass. 24.1.1986,n. 455; Cass. 19.3.1980, n. 1839). 13.4. Per ritenere che anche con la comparsa conclusionale in appello, possa introdursi la domanda di restituzione di quanto pagato, si dovrebbe sostenere che detta restituzione è una conseguenza automatica di legge all'accoglimento della impugnazione, con l'ulteriore corollario che detta domanda di restituzione in effetti avrebbe funzione solo sollecitatoria dei poteri del giudice di esplicitare quali sono le conseguenze della sentenza. Sennonché questa soluzione non può essere condivisa, in quanto essa finisce per sottendere un automatismo della restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza riformata o cassata, che non è previsto dalla legge, proprio tenendo conto che le norme invocate per non ritenere nuova detta domanda in appello (art. 389 e 402 c.p.c.), richiedono pur sempre una domanda.
Conseguentemente sulle domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, contenuta nella comparsa conclusionale di appello, nessun contraddittorio può formarsi, sicché il giudice di appello può legittimamente ignorarla, senza neppure proporsi il problema se la domanda sia nuova o meno, poiché egli deve pronunciarsi solo sulle domande a lui sottoposte con la precisazione delle conclusioni.
In questo caso l'appellante vittorioso potrà proporre in via autonoma la domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
13.5. Pertanto, nella fattispecie, anzitutto, non può integrare domanda di restituzione la formula adottata dall'appellante nell'atto di appello di rigetto della domanda risarcitoria dell'attrice "con ogni conseguenza di legge".
Inoltre, essendo stata la domanda di restituzione proposta solo con la comparsa conclusionale del 12.11.1998, esattamente il giudice di appello non si è pronunciato sulla stessa, senza con ciò violare il disposto dell'art. 112 c.p.c., come sostenuto dalla ricorrente incidentale.
Pertanto vanno rigettati entrambi i ricorsi.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002