Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12011
CASS
Sentenza 8 agosto 2002

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La richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse.

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    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 8 maggio 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12011
Data del deposito : 8 agosto 2002

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