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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/08/2025, n. 7593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7593 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 21624/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 21624/2020 R.G., assegnata in decisione con ordinanza dell'1.3.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a San Giorgio a [...] il Parte_1 C.F._1 7.8.1963, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Stendhal n. 11 presso lo studio dell'avv. Eugenio Pappa Monteforte (c.f. ) e dell'avv. Valeria Punzo (c.f. C.F._2
), che la rappresentano e difendono, in virtù di mandato allegato all'atto C.F._3 introduttivo ATTRICE E
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 [...]
(c.f. , nata a [...] il [...] e (c.f. CP_2 C.F._5 CP_3
), nato a [...] il [...], tutti nella qualità di eredi di C.F._6 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a Roma il 25.12.2012, rappresentati e Per_1 difesi dall'avv. Antonio Bruno (c.f. ) e dall'avv. Roberta de Mauro (c.f. C.F._7
), in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta C.F._8 CONVENUTI E Controparte_4
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 10 presso il C.F._9 suo studio, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA NONCHE'
Controparte_5 Parte_2
(P IVA , in persona del procuratore speciale, dott.
[...] P.IVA_2
, domiciliato, per la carica, presso la sede legale in Milano, alla Via Benigno Crespi n. Parte_3 2 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 27 is.17/18, presso lo studio dell'avv. Patrizia Antonini (c.f. ), che la rappresenta e difende, C.F._10 giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta CHIAMATA IN CAUSA
pagina 1 di 17 Oggetto: responsabilità professionale Conclusioni: all'udienza del 27.2.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.10.2020, deducendo Parte_1 di aver subìto danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito dell'intervento di mastoplastica additiva eseguito in data 7.5.2012 presso la , proponeva domanda risarcitoria nei Controparte_4 confronti della suddetta struttura sanitaria, nonché nei confronti di Controparte_1 e , tutti in qualità di eredi di . CP_6 CP_7 Persona_1 A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva:
- che, nel 2012, si era recata presso lo studio del dott. specialista in chirurgia Persona_1 estetica, che le aveva consigliato di sottoporsi ad un intervento di mastoplastica additiva;
- che in data 7.5.2012, si era quindi ricoverata presso la Casa di Cura ” di Controparte_4 Napoli, con diagnosi di entrata "Ipoplasia mammaria bilaterale” e, in pari data, senza previa informazione circa i relativi rischi, era stata sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva bilaterale, che era stato effettuato, per l'appunto, dal dott. Persona_1
- che, dopo l'intervento, l'attrice aveva lamentato un'asimmetria dei due seni e dolore, che le causavano per di più un rifiuto del proprio corpo, con gravi disagi anche nei rapporti con il proprio partner;
- che il dott. l'aveva rassicurata dicendole che l'asimmetria ed il dolore sarebbero Per_1 scomparsi entro qualche mese;
- che successivamente, persistendo la asimmetria ed il dolore, dopo aver tentato ripetutamente ma invano di mettersi in contatto con il dott. si era rivolta al dott. Per_1 [...]
specialista di chirurgia plastica, il quale le aveva diagnosticato Per_2
“dislocamento verso il basso del polo inferiore sx con alterazione dinamica del polo inferiore con dolore spontaneo ed alla palpazione”;
- che, per risolvere il problema dell'asimmetria e del dolore, il dott. le aveva Per_2 consigliato un secondo intervento di mastoplastica additiva bilaterale, con la sostituzione bilaterale delle protesi mammarie;
- che tale intervento era stato eseguito dal dott. ECCELLENTE in data 25.6.2014 presso la Co Casa di Napoli;
CP_8 Controparte_4
- che l'intervento in questione era consistito in un “cambio protesi mammarie” per “esiti di mastoplastica additiva sottoghiandolare e sottomuscolare bilaterale”. Tanto premesso, l'attrice, ritenendo sussistente una condotta imperita, imprudente e negligente del dott. e della , chiedeva il risarcimento dei danni non Persona_1 Controparte_4 patrimoniali (sub specie di danno biologico con personalizzazione, danno morale, danno esistenziale e danno alla vita di relazione) e del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e per il mancato guadagno conseguente al lavoro da casalinga. Instauratosi il contraddittorio, con atto depositato in data 10.2.2021, si costituivano in giudizio e , tutti in qualità di eredi del dott. Controparte_1 CP_6 CP_7 Per_1 i quali contestavano in fatto e in diritto ogni addebito e chiedevano il rigetto della
[...] domanda attorea.
pagina 2 di 17 In via preliminare, eccepivano la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. e, nel merito, osservavano che il danno lamentato dall'attrice non era riconducibile ad un errore tecnico del chirurgo, bensì ad un possibile “rigetto” delle protesi ovvero ad un comportamento negligente della paziente stessa. In subordine, chiedevano di limitare la responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo e colpa grave ex art. 2236 c.c. In ogni caso, deducendo che il de cuius era assicurato per la responsabilità professionale, i convenuti, in virtù della polizza in atti, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la compagnia assicurativa , al fine di farsi Controparte_9 manlevare dalla stessa in caso di condanna. Cont Con atto depositato in data 12.2.2021, si costituiva in giudizio altresì la società di CP_11 gestione della contestando, in fatto ed in diritto, tutto quanto dedotto dall'attrice. Controparte_4 In particolare, la struttura sanitaria convenuta, stante l'assenza di qualsiasi inadempimento da parte sua e l'assenza della qualifica di “ausiliario” della in capo al dott. eccepiva CP_4 Per_1 il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e, in subordine, chiedeva, in caso di condanna, di essere manlevata dagli eredi del dott. Per_1 deducendo che i danni asseritamente subiti dall'attrice erano conseguenza esclusivamente dell'inadempimento della prestazione professionale resa dal medico chirurgo. Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa e differita l'udienza, si costituiva tempestivamente in giudizio la , la Controparte_9 quale eccepiva la nullità dell'atto introduttivo e, comunque, la carenza di copertura assicurativa, deducendo che la polizza era stata annullata nel 2014 e che comunque la stessa conteneva la clausola claims made. Infine, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata. Quindi, espletata CTU medico-legale e rigettate le richieste di prova orale articolate dalle parti in quanto ritenute superflue ai fini del decidere, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è agevole rilevare la determinazione del petitum, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, che non è in alcun modo carente in parte narrativa o eccessivamente sintetica. Deve essere, altresì, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla struttura sanitaria convenuta, dal momento che l'attrice ha dedotto un inadempimento di quest'ultima, precisando di essere stata ricoverata presso la stessa ed ivi sottoposta ad un intervento chirurgico di mastoplastica additiva in data 7.5.2012. Tale circostanza, del resto, è pacifica tra le parti, in quanto non è stata contestata neanche dalla convenuta;
ne consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata e CP_4 deve essere rigettata, attenendo ad una questione di merito l'accertamento della eventuale responsabilità della struttura sanitaria.
pagina 3 di 17 2. Nel merito, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice è parzialmente Parte_1 fondata e deve essere, quindi, accolta, nei sensi di cui in motivazione.
3. La prospettazione di parte attrice postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico del dott. per l'intervento di mastoplastica additiva eseguito in data Persona_1
7.5.2012 presso la ”, nonché nei confronti di quest'ultima, per essersi avvalsa Controparte_4 della prestazione professionale del sanitario. La domanda, invero, è stata proposta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 cd. “Gelli-Bianco” (1.4.2017), ma in relazione a fatti accaduti in data 7.5.2012 e, quindi, in un periodo temporale antecedente anche alla data di entrata in vigore del d.l. n. 159/2012 convertito nella legge n. 189/2012, vale a dire il c.d. “decreto Balduzzi” (14.9.2012). Sul punto, deve dirsi che la Corte di Cassazione ha ormai da tempo chiarito che il nuovo riparto di responsabilità previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge Gelli-Bianco – contrattuale, per quanto riguarda la struttura sanitaria, ed extracontrattuale, per quanto concerne quella del medico
– non opera retroattivamente (cfr., sul punto, Cass., sez. III, sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, a mente della quale “le norme sostanziali contenute nella legge n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore”). Occorre dunque considerare il titolo di responsabilità civile riguardante la struttura medica applicabile all'epoca dei fatti (2012). In proposito, deve rilevarsi che, già con la sentenza n. 589/1999, la Suprema Corte aveva qualificato come di natura “contrattuale” la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, facendo leva sulla teoria del cd. “contatto sociale”. Inoltre, con la sentenza n. 577/2008 delle SS.UU. della Cassazione, è stata ribadita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), sorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e l'ottimale gestione di eventuali complicazioni od emergenze. Come ha avuto modo di precisare più volte la Suprema Corte, infatti, “l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 1620 del 3.2.2012)”. La responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie nei confronti del paziente, dunque, può derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, dipendente o intraneo alla struttura, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. Nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario e questi commetta un errore, infatti, la prima è responsabile in solido con il secondo, quanto meno ai sensi dell'art. 1228 c.c., secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
pagina 4 di 17 In particolare, la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico presuppone un rapporto anche solo di mera collaborazione con il professionista sanitario e non è ricollegabile né alla “culpa in vigilando”, né alla “culpa in eligendo”, ma rientra nella specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume nel momento in cui si avvale di collaboratori, a nulla rilevando la circostanza che il medico in questione sia "dipendente" della stessa, in quanto legato a quest'ultima da un rapporto di lavoro subordinato, ovvero esegua l'intervento in qualità di sanitario di fiducia del paziente. Ne discende che, dovendo trovare applicazione ratione temporis la disciplina anteriore alla legge n. 24/2017 cd. “Gelli-Bianco”, tanto la responsabilità civile della struttura sanitaria, quanto quella dei medici dei quali la struttura stessa si è avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione devono essere accertate secondo le regole proprie della responsabilità da inadempimento contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c. Orbene, la riconduzione della ipotizzata responsabilità in capo alla struttura sanitaria e ai medici intervenuti al paradigma della responsabilità da inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. comporta, sul piano processuale, che “il paziente danneggiato che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il
“contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cass, 26907/2020; nonché Cass. 28991/2019)”. In buona sostanza, quindi, grava sul creditore della prestazione sanitaria l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione – almeno colposa – degli operatori sanitari e il danno di cui domanda il risarcimento. Orbene, nel caso di specie, l'attrice ha imputato al dott. una scorretta esecuzione Per_1 dell'intervento di mastoplastica additiva che non le avrebbe consentito di raggiungere il risultato estetico sperato. Ciò posto, deve appena precisarsi che, dalla documentazione prodotta e precisamente dal certificato di morte versato in atti, risulta che il dott. è deceduto in data 25.12.2012. Per_1 Ne deriva che correttamente l'azione risarcitoria è stata proposta nei confronti degli eredi del de cuius (e, precisamente, della moglie e dei due figli dello stesso, Controparte_1 [...]
e ). CP_6 CP_7
4. Ciò posto, occorre esaminare nel merito le condotte denunciate nell'atto introduttivo, costituenti allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato alla convenuta struttura sanitaria ed al medico chirurgo, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare i danni come lamentati dall'attrice. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente, dai sanitari della Parte_1 struttura convenuta può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CCTTUU, prof. Per_3
, specialista in medicina legale, e dott. , specialista in chirurgia plastica,
[...] Persona_4 che è stato depositato in data 1.2.2024. Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“il caso concerne una 48enne che nell'aprile 2012, in quanto affetta da ipoplasia mammaria bilaterale, giunse all'osservazione del dott. per sottoporsi ad un trattamento di Persona_5 mastoplastica additiva, intervento eseguito in data 7/5/12 presso la di Napoli Controparte_4 con applicazione di protesi mammarie di 280 cc in sede sotto-muscolare. La successiva
pagina 5 di 17 scansione biologica della vicenda clinica rileva la presenza, pur dopo il predetto trattamento, di una asimmetria tra le due mammelle con slivellamento di posizione delle protesi, la sinistra dislocata più in basso rispetto alla controlaterale, nonché dolore. Pertanto, in data 25/6/14, presso la predetta , il dott. , riscontrando una condizione di dislocazione del CP_4 Per_2 polo inferiore della mammella sinistra con mammelle asimmetriche ed alterazione dinamica bilaterale, procedette ad impianto retromuscolare di nuove protesi. Allo stato viene lamentato la persistenza di inestetismi della mammella bilateralmente, pur dopo il secondo intervento che, secondo parte attrice, li riduceva ma non li eliminava del tutto. (…). L'intervento di mastoplastica additiva ha, appunto, la finalità di ottenere un aumento volumetrico delle mammelle ed è abitualmente eseguito mediante l'impianto di protesi. Esse andrebbero adoperate quando si devono correggere asimmetrie mammarie o una ipoplasia mammaria associata ad una ptosi mammaria o in caso di ricostruzione mammaria post mastectomia: le protesi mammarie possono essere utilizzate anche nelle mastoplastiche additive con finalità esclusivamente estetiche ovvero per aumentare il volume del seno in assenza di ipoplasie e/o asimmetrie (…). Le protesi vengono impiantate mediante un'incisione cutanea limitata a 5-6 cm localizzata in corrispondenza del solco sottomammario, lungo la circonferenza areolare o a livello del cavo ascellare. Esse vengono posizionate in uno spazio (“tasca”) realizzato tra la ghiandola mammaria e la superficie anteriore del muscolo pettorale (posizione retro-ghiandolare), tra la fascia del muscolo pettorale ed il muscolo stesso (posizione sotto-fasciale) ed al di sotto del muscolo pettorale (posizione sotto-muscolare). Come con qualsiasi intervento chirurgico, l'aumento della mammella basato su impianti è associato ad una serie di eventi avversi ben noti in medicina. Tra gli eventi avversi più comuni (oltre alla possibile comparsa di ematoma, sieroma, infezioni, perdita della sensibilità del complesso areola-capezzolo, rottura e svuotamento della protesi, necrosi cutanea, rotazione e rovesciamento della protesi all'interno della tasca chirurgica, cicatrici patologiche, pieghe cutanee, contrattura capsulare, malposizionamento delle protesi) può verificarsi come risultato squisitamente estetico, l'asimmetria delle mammelle per dislocazione della protesi con associata alterazione dinamica delle medesime mammelle, condizioni che rappresentano, comunque, frequente motivo di reintervento. Ancora si deve precisare che, al fine di conseguire un adeguato risultato estetico, l'intervento deve essere eseguito in assenza di pregressi squilibri, in modo tale da impiantare le protesi in maniera simmetrica ed ottenere, con la giusta tolleranza fisiologica, un'immagine speculare di un lato rispetto alla controlaterale. Per quanto di nostro specifico interesse, un inadeguato allestimento dello spazio destinato all'accoglimento della protesi (“tasca”) comporta, inevitabilmente, un'asimmetria bilaterale delle mammelle (…). Tanto premesso può riferirsi che l'indicazione all'intervento di mastoplastica additiva del 7/5/12, con applicazioni di protesi in regione sotto-muscolare, per affrontare la condizione di ipoplasia mammaria bilaterale, deve ritenersi del tutto corretta. Condivisibile è anche la scelta di collocare la protesi in regione sotto-muscolare, posto che la letteratura specialistica internazionale ne raccomanda la collocazione in tale sede. Tuttavia, in fattispecie, in base ai dati desumibili dalla documentazione allegata in atti (cfr. supra) e da quanto identificabile dai relativi rilievi iconografici disponibili (cfr. infra), risulta che la Sig.ra in seguito all'intervento effettuato dal dott. il 7/5/12, ebbe un esito Pt_1 CP_2 estetico insoddisfacente caratterizzato da: dislocazione del polo inferiore della mammella sinistra ed eccessiva animazione dinamica delle medesime mammelle bilateralmente (distorsione del profilo protesico e, quindi, della mammella sotto contrazione).
pagina 6 di 17 Tale condizione, secondo i dati di letteratura scientifica di cui sopra, può essere causalmente ascrivibile quale conseguenza di una impropria preparazione della tasca mammaria sinistra per eccessivo scollamento della tasca in sede caudale e di una non adeguata disinserzione delle fibre muscolari (pettorale) nella loro porzione inferosternale sia a destra che a sinistra. Sicché, può dirsi che l'impropria progettazione/preparazione della tasca mammaria in uno con una incongrua disinserzione delle fibre muscolari del pettorale, con qualificata probabilità o nell'ottica del più probabile che non, comportò un risultato non adeguato con le esigenze estetiche della p., stante una documentata condizione, dopo il trattamento di mastoplastica additiva del 7/5/12 (condotto dal dott. , di asimmetria bilaterale delle mammelle in uno con CP_2 distorsione del profilo protesico della mammella sotto contrazione. Peraltro, dalla cartella clinica del 7/5/12 non risulta (come, invece, dovrebbe esserci) allegato il planning pre-operatorio e, soprattutto, la descrizione delle modalità tecniche di preparazione della tasca della mammella bilateralmente. Quindi, si presume (fino a prova contraria) che non vi fu una corretta progettazione/preparazione della tasca sotto-muscolare mammaria da parte del dott. soprattutto a sinistra, non essendovi alcuna traccia di ciò. Persona_5 È di immediata evidenza che l'operato del dott. non fu adeguato, sotto il profilo tecnico, alle CP_2 esigenze cliniche che il caso richiedeva. Quanto sopra realizza un difetto di comportamento tecnico professionale del dott. nella fase assistenziale che egli prestò alla Sig.ra Persona_5
nel corso del trattamento di mastoplastica additiva del 7/5/12, dovendosi Parte_1 specificare che nessun addebito in sé può essere attribuito alla struttura ospedaliera in questione ( di Napoli), stante l'assenza di difetti di responsabilità oggettiva di tale ente. Controparte_4 Una diversa condotta assistenziale, con una adeguata progettazione/preparazione della tasca mammaria, con la medesima probabilità di cui sopra, avrebbe evitato i suddetti inestetismi della mammella. Pertanto, si rese necessario procedere ad un trattamento correttivo della predetta alterazione estetica mediante revisione chirurgica di mastoplastica additiva secondaria (unica opzione terapeutica percorribile), con risoluzione delle alterazioni estetiche lamentate da parte attrice. Di fatti, l'attuale condizione estetica della Sig.ra tenuto conto del lasso di tempo Pt_1 intercorso dall'ultimo intervento, deve ritenersi congrua con il risultato atteso dopo un corretto trattamento (cfr. esame obiettivo e rilievi iconografi allegati). In altri termini, l'originario dismorfismo estetico delle mammelle, quale conseguenza della condotta tecnica tenuta dal dott.
può ritenersi completamente emendato attraverso l'intervento di revisione del Persona_5 25/6/15. In termini più espliciti, allo stato non residuano postumi estetici percentualmente valutabili. Quindi la stima del danno resta confinato solo a quello temporaneo ed emergente relativamente alle spese sanitarie affrontate”. Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“Ai fini della valutazione del danno alla persona, si ripete, che allo stato non residuano postumi estetici e/o funzionali percentualmente valutabili, stante la completa emendabilità del danno estetico conseguito al primo trattamento del dott. Va, invece, riconosciuto solo Persona_5 una invalidità temporanea parziale (ITP) di 4 giorni sul 25%”. Ebbene, in base alla relazione peritale, la condotta colpevole imputabile al dott. è Per_1 consistita in un'inadeguata progettazione/preparazione della tasca mammaria che ha cagionato inestetismi della mammella e dolore e ha reso necessario procedere ad un trattamento correttivo dell'alterazione estetica mediante revisione chirurgica di mastoplastica additiva. Per le ragioni suesposte, quindi, si ritiene accertata la responsabilità del dott. per il Per_1 pregiudizio alla salute occorso all'attrice (con conseguente obbligo risarcitorio a carico degli pagina 7 di 17 Contr eredi del professionista sanitario), ma anche della in Controparte_12 qualità di società di gestione della ”. Controparte_4 La circostanza che la CTU abbia escluso una responsabilità per fatto proprio della struttura sanitaria, infatti, per quanto opinabile, in ragione dell'accertata incompletezza della cartella clinica (che, però, non sembra aver inciso sulla determinazione del danno lamentato dall'attrice, ma al più sull'accertamento dei fatti), in ogni caso non elide la sua responsabilità per fatto altrui, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
5. Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali, si condividono le considerazioni medico-legali contenute nella CTU in ordine alla valutazione del danno biologico temporaneo patito dalla Tali considerazioni, infatti, risultano ben argomentate e sostenute da un Pt_1 percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che può quindi essere fatto proprio anche da questo giudice. Può pertanto affermarsi che, in conseguenza della condotta negligente del dott. si è Per_1 determinata una invalidità temporanea parziale (ITP) al 25% per la durata di 4 giorni. Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno, tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età della paziente (48 anni all'epoca dell'intervento chirurgico). Avuto riguardo ai criteri di liquidazione di cui sopra, l'importo astrattamente liquidabile - in via di equità – per una invalidità temporanea dell'integrità psico-fisica in soggetto di sesso femminile di 48 anni di età all'epoca dei fatti, risulta corrispondente alla somma di € 115,00 (centoquindici/00). Non si è determinata, invece, una invalidità permanente, atteso che l'intervento riparatorio posto in essere dal dott. in data 25.6.2014 ha fatto venir meno gli inconvenienti Per_2 determinatisi con il primo intervento, quello effettuato dal dott. n data 7.5.2012. Per_1 Ne deriva che in assenza di un danno permanente all'integrità psico-fisica dell'attrice, alcun risarcimento può essere disposto in suo favore a tale titolo. Nel caso di specie, deve essere invece riconosciuto il danno morale ed alla vita di relazione invocati dall'attrice. L'istruttoria, infatti, ha consentito di accertare che, nel periodo compreso tra il primo intervento chirurgico (7.5.2012) ed il secondo (25.6.2014), la non soltanto ha patito una Pt_1 condizione di sofferenza fisica a causa del dolore transeunte, comparso subito dopo l'inserimento delle protesi mammarie e sofferto fino alla rimozione delle stesse;
ma è stata anche costretta a vivere con un seno asimmetrico, che le ha comportato con tutta evidenza una intuibile difficoltà di relazionarsi con il mondo esterno e di intrattenere serenamente rapporti di natura sessuale. È sufficiente analizzare le fotografie che sono state prodotte dall'attrice, infatti, per comprendere che l'inestetismo derivante dall'intervento chirurgico mal eseguito era di tale gravità da deturpare in maniera vistosa il suo aspetto fisico e da compromettere, quindi, la sua fiducia in sé stessa, pregiudicando i suoi rapporti interpersonali e le sue relazioni sentimentali. Ne deriva che tali pregiudizi, ancorché siano venuti meno con il secondo intervento chirurgico, devono essere senz'altro risarciti in relazione al periodo temporale limitato in cui gli stessi sono stati sofferti;
e ciò tanto più in considerazione del fatto che il mancato riconoscimento di un danno biologico esclude in radice il rischio di “duplicazioni” indebite di poste risarcitorie.
pagina 8 di 17 L'esclusione di una lesione permanente all'integrità psicofisica (c.d. danno “biologico”), infatti, consente di ritenere pienamente risarcibili i diversi danni, consistenti, per un verso, nella sofferenza fisica transeunte patita dall'attrice (che, per comodità, si può definire danno “morale”) e, per altro verso, nella compromissione temporanea alla vita di relazione (danno “esistenziale”), che qui si intende riconoscere. Orbene, la liquidazione di tali voci di danno deve essere operata in via equitativa, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del fatto (48 anni), della durata temporale in cui la sofferenza si è protratta (quasi due anni) e della gravità dell'inestetismo (chiaramente visibile ad occhio nudo e ad una distanza “di conversazione”). Alla luce di quanto sopra, quindi, appare equo determinare in € 5.000,00 (cinquemila/00) la somma dovuta per il ristoro del danno “morale” e del danno “alla vita di relazione” patiti dall'attrice nel periodo compreso tra il 7.5.2012 ed il 25.6.2014. Ne consegue che i convenuti devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 5.115,00 (cinquemilacentoquindici/00), a titolo di danno non patrimoniale. All'importo sopra liquidato va aggiunto il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di maggio 2012 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
6. Per quanto concerne il risarcimento del danno patrimoniale concernente le spese mediche sostenute dall'attrice, deve dirsi che lo stesso può essere riconosciuto nelle spese mediche sostenute per il secondo l'intervento di revisione chirurgica di mastoplastica additiva e per gli accertamenti ad esso connessi. È chiaro, infatti, che l'attrice non avrebbe sopportato tali costi se il primo intervento fosse stato eseguito correttamente dal dott. Per_1 Non può, invece, riconoscersi quale danno patrimoniale patito dall'attrice il costo relativo al primo intervento di mastoplastica additiva censurato in questa sede, dal momento che si tratta di una spesa che la avrebbe comunque dovuto sostenere in proprio, anche se Pt_1 l'intervento chirurgico fosse stato eseguito correttamente, e che tale voce di danno in ogni caso non può che porsi in alternativa rispetto alla seconda. A ciò si aggiunga che il secondo intervento ha del tutto eliminato il pregiudizio alla salute patito dall'attrice in via solo temporanea ed ha fatto raggiungere alla stessa il risultato estetico inizialmente sperato, motivo per cui non appare immaginabile che i costi di entrambi gli interventi debbano essere sostenuti dai danneggianti, se non a costo di determinare un indebito vantaggio all'attrice. Ciò posto, il danno patrimoniale può essere riconosciuto nella misura di € 4.733,10 (quattromilasettecentotrentatre/10), così come quantificato dai CCTTUU e corrispondente alle somme versate dalla per il secondo intervento di revisione chirurgica di mastoplastica Pt_1 additiva e per gli accertamenti ad esso connessi. Su tale importo, devono essere calcolati gli interessi legali dalla data di effettivo esborso (a partire dal maggio 2012), fino alla pubblicazione della presente sentenza. Infine, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativo alla dedotta perdita del reddito da lavoro casalingo, non essendo stato prodotto, sul punto, alcun elemento di prova a sostegno della richiesta.
pagina 9 di 17 7. Quanto, infine, all'istanza risarcitoria conseguente alla dedotta inadeguatezza del consenso informato, va rilevato che la stessa è inammissibile, in quanto tardiva. Una espressa domanda di risarcimento del danno per lesione da consenso informato, infatti, non è stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio, nel quale l'attrice si è limitata ad affermare che, in data 7.5.2012, “prima dell'intervento, non era stata fornita alcuna seria e completa informazione sui rischi ad esso connessi”. A ciò si aggiunga che, nella prima udienza di trattazione, svoltasi in modalità di trattazione scritta, e nella prima memoria istruttoria depositata ex art. 183 comma 6 c.p.c. in data 2.3.2022, la difesa della scriveva che, “quanto al consenso informato, disconosce[va] – ai sensi e Pt_1 per gli effetti degli artt. 2719 c.c. e 215, n. 2 c.p.c. – la conformità della copia, prodotta dagli eredi del Dott. all'originale”. CP_2 Soltanto in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., invero, l'attrice formulava espressamente, ma tardivamente, una domanda di risarcimento del danno “da mancato consenso informato”. In ogni caso, quand'anche fosse stata proposta tempestivamente, deve dirsi che tale domanda risarcitoria dovrebbe essere comunque rigettata, in quanto infondata. Nel caso di specie, infatti, parte convenuta ha prodotto un atto, sottoscritto dall'attrice e recante la data del 30.4.2012, dal quale si evince chiaramente che la stessa venne correttamente informata di tutti i possibili rischi dell'intervento chirurgico, ivi compreso quello di una possibile “errata disposizione delle protesi con asimmetria e/o slivellamento delle mammelle”. Non a caso, anche i CTU, alle pagg. 15 e ss. della relazione peritale, hanno rilevato che il consenso informato fornito alla risulta esaustivo e tale da permetterle di effettuare Pt_1 una scelta libera e consapevole. Né vale a privare di efficacia un siffatto documento la circostanza che la data di sottoscrizione dell'atto (30.4.2012) non corrisponda a quella dell'intervento (7.5.2012), ma risalga verosimilmente al momento della visita effettuata sulla paziente in precedenza dal dott. Per_1 presso il proprio studio professionale. Allo stesso modo, non rileva ai fini del decidere il fatto che l'attrice, in maniera assolutamente generica, abbia disconosciuto la conformità all'originale di tale atto (che parte convenuta ha inizialmente prodotto soltanto in copia) e si sia riservata di disconoscere anche la propria sottoscrizione all'esito del deposito dell'originale. Ciò che rileva, infatti, è che gli eredi del dott. dopo aver prodotto l'originale dell'atto, Per_1 abbiano dichiarato in ogni caso di volersene avvalere e che abbiano avanzato istanza di verificazione del documento, nel caso in cui l'attrice abbia inteso disconoscere la propria sottoscrizione. A ciò si aggiunga che il disconoscimento della sottoscrizione da parte dell'attrice non vi è mai stato, essendosi limitata quest'ultima a dedurre l'irrilevanza dell'atto, “considerata la notevole differenza di contenuto tra quello prodotto dall'attrice (non contestato dai convenuti, allegato alla cartella clinica, che reca la sottoscrizione del Dott. e predisposto su modulo della CP_2
, il cui rappresentante ha anche apposto sottoscrizione) e quello oggetto di Controparte_4 contestazione”: cfr. memoria depositata in data 4.2.2023). In ogni caso, la sottoscrizione apposta in calce al documento del consenso informato del 30.4.2012 risulta, con tutta evidenza, assolutamente identica alle sottoscrizioni riferibili all'attrice e riportate nella cartella clinica che è stata prodotta dalla difesa della Pt_1 Infine, deve darsi atto che la Corte di Cassazione, intervenendo a confermare ed a chiarire gli orientamenti già precedentemente formatisi in argomento, per lo specifico caso di concorso della pagina 10 di 17 violazione del dovere informativo con l'inesatto adempimento della prestazione del sanitario, ha affermato che “in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 28985 dell'11.11.2019)”. In motivazione viene poi chiarita espressamente la regola di giudizio che l'interprete è chiamato ad applicare nella risoluzione del caso concreto. La sentenza evidenzia in premessa che “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico-paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicché non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, bene essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.” Orbene, nel caso di specie, non si riscontra un autonomo pregiudizio alla sfera della libera autodeterminazione della paziente, a prescindere dal danno derivante dalla inesatta prestazione medica, comunque riconosciuto. Invero, manca in radice l'allegazione di puntuali, specifici e circostanziati argomenti utili a ricostruire l'ipotetica volontà della paziente, sicché resta preclusa in questa sede la possibilità di effettuare il dovuto giudizio controfattuale volto a verificare la sussistenza di un autonomo pregiudizio alla libera autodeterminazione della medesima.
8. Venendo alla domanda riconvenzionale c.d. “trasversale” avanzata dalla convenuta
[...]
in qualità di società di gestione della ” Controparte_4 Controparte_4 avente ad oggetto domanda di rivalsa nei confronti del dott. e, in ragione del decesso di Per_1 quest'ultimo, nei confronti dei suoi eredi, si osserva che la stessa è inammissibile, in quanto tardiva.
pagina 11 di 17 Tale domanda, infatti, doveva essere proposta, a pena di decadenza, ex art. 167 comma 2 c.p.c., con la comparsa di risposta, la quale, in base all'art. 166 c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), doveva essere depositata “almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione”. Orbene, considerato che in citazione era stata indicata quale data di udienza di prima comparizione il 2.3.2021 (martedì), il termine ultimo per la tempestiva costituzione dei convenuti era il 10.2.2021 (giorno nel quale, sia detto per inciso, si costituivano in giudizio gli eredi del dott. chiedendo la chiamata in causa della compagnia assicurativa). Per_1 Come ha avuto modo di precisare più volte la Corte di Cassazione, infatti, “ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 c.p.c., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma c.p.c., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., e quale "dies ad quem", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 6601 del 30.4.2012)”. Senonché deve rilevarsi che la convenuta si è costituita in giudizio soltanto in data CP_4 12.2.2012 e, quindi, senza il rispetto del termine a comparire di 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione. Né rileva, in senso contrario, la circostanza che, non tenendo udienza il giudice designato nel martedì indicato in citazione, la comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c., veniva differita d'ufficio al giovedì 4.3.2021, quale prima udienza immediatamente successiva. In proposito, infatti, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 2299 del 30.1.2017; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 1127 del 22.1.2015)”. Ne deriva che la convenuta essendosi costituita in giudizio tardivamente, è CP_4 decaduta dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, con la conseguenza che la domanda di rivalsa proposta dalla stessa nei confronti degli eredi del dott. deve essere Per_1 dichiarata inammissibile.
9. Va, infine, rigettata la domanda di garanzia azionata dai convenuti Controparte_1 e , nei confronti della CP_6 CP_7 Controparte_9
, atteso che la polizza invocata (n. 225807101), stipulata dal de cuius dott.
[...] Per_1 in data 30.4.2008, con scadenza 30.4.2013, per mezzo della ED (Consulenza
[...] Assicurativa Medici) – come risulta dalla documentazione che è stata prodotta – non risulta operativa in relazione al sinistro dedotto in giudizio. In proposito, deve rilevarsi che la , nel Controparte_9 costituirsi in giudizio, ha eccepito la carenza di copertura assicurativa, in considerazione della pagina 12 di 17 operatività della clausola "claims made" e della intervenuta disdetta della polizza al momento della morte dell'assicurato. Più precisamente, la compagnia assicurativa chiamata in causa ha dedotto che, in base alle condizioni di validità della polizza, “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo di validità della polizza e posti Parte_4 in essere non oltre tre anni prima della data di effetto della presente polizza (…). Restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di durata della polizza” e che “nel caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di morte, entro tre mesi dalla data in cui si è verificata la cessazione o la morte, l'Assicurato o i suoi eredi possono richiedere alla Compagnia – che si riserva la facoltà di valutare /accettare – di poter disporre di un ulteriore massimale (non superiore a quello indicato in polizza) a consumo per tutte le richieste di risarcimento che pervengono nei DIECI anni successivi alla data di cessazione del contratto (…) e sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di durata della polizza stessa”. Nel caso di specie, l'assicurazione chiamata in causa ha dedotto che gli eredi del dott. non Per_1 avevano mai avanzato tale richiesta;
che la polizza era stata “annullata e stornata il 31.3.2014” allorquando era stato trasmesso il certificato di morte dell'assicurato e che la richiesta di risarcimento era stata avanzata per la prima volta nel 2017. Sul punto, giova appena ricordare che la giurisprudenza di legittimità, i cui approdi risultano efficacemente sintetizzati nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13877 del 6.7.2020, ha ormai da tempo affermato quanto segue: “In linea con le recenti pronunce di questa S.C. a sezioni unite (9140/2016 e 22437/2018), va innanzitutto premesso, in termini generali, che, nel corpo del tipo "assicurazione contro i danni" (artt. 1882 e 1904-1918 cc), si inquadra il sottotipo "assicurazione della responsabilità civile", caratterizzato dalla circostanza che il sinistro, delle cui conseguenze patrimoniali l'assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell'assicurato danneggiante, ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per detta condotta;
ove, infatti, al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, non sorge ovviamente nessun diritto di indennizzo e, specularmente, nessun obbligo di manleva;
siffatto sottotipo, delineato dall'art. 1917 cc, è improntato al sistema "loss occurrence" o "act committed" (e cioè della "insorgenza del danno"), ove la copertura opera, come evidente dal tenore letterale del menzionato art. 1917, comma 1, cc, in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nel periodo di durata del contratto, indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria;
siffatto modello codicistico, tuttavia, non essendo l'art. 1917, comma 1, cc, menzionato dall'art. 1932 cc tra le norme inderogabili, non è intangibile, sicchè è consentito alle parti, nell'esercizio della loro facoltà di determinare il contenuto del contratto (art. 1322, comma 1 cc), modulare il predetto obbligo del garante di tenere indenne il garantito;
nell'ambito di detta determinazione del contenuto contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola "claims made" (e, cioè, "a richiesta fatta"), che si caratterizza per il fatto che la
pagina 13 di 17 copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. "sunset clause"); detta clausola "claims made", a sua volta, può essere "pura", se la copertura assicurativa è condizionata solo alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito;
oppure "impura" (o "mista"), se la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che sia la denuncia, sia il fatto illecito intervengano nel periodo di efficacia del contratto (con retrodatazione, in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente;
in genere due o tre anni dalla stipula del contratto). Ciò precisato in termini generali, va poi evidenziato, in particolare, che, per quanto concerne la sostenuta vessatorietà, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (e, cioè, la clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, in quanto non può essere qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cc (Cass. S.U. 9140/2016). Una clausola, invero, è limitativa di responsabilità quando limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o esclude il rischio garantito, e cioè esclude una responsabilità che, rientrando nell'oggetto del contratto, sarebbe altrimenti (in mancanza appunto della clausola) insorta;
la clausola "claims made", invece, è da ritenersi limitativa dell'oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto ed i limiti stessi della garanzia assicurativa, atteso che la stessa specifica il rischio garantito, allo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti;
in altre parole, la clausola in questione circoscrive la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, e stabilisce quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 cc, i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità (Cass. 17783/2014; Cass. S.U. 9140/2016). In ordine, poi, alla meritevolezza, va ribadito che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", caratterizzato dal predetto meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore, non incide sulla funzione assicurativa (e, quindi, sulla causa in astratto del contratto), in quanto il contratto assicurativo è pur sempre volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato; siffatto modello, già ampiamente diffuso nell'ambito del mercato assicurativo (anche internazionale), ha trovato, peraltro, di recente, espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento all'art. 11 L. 24/2017 e 3, comma 5, d.l. 138/2011, convertito con modificazioni in L. 148/2011, come novellato dall'art. 1, comma 26, L. 124/2017), ed è divenuto, pertanto, legalmente tipico;
dette disposizioni, infatti, nell'imporre l'obbligatorietà (per le strutture sanitarie) dell'assicurazione per la responsabilità civile, prevedono, al riguardo, un meccanismo non legato al "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui al primo comma dell'art. 1917 cc (le dette norme stabiliscono, infatti, tra l'altro, una operatività
pagina 14 di 17 temporale della garanzia anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza, e, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, prevedono un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi); da siffatta collocazione del modello "claims made" nell'area della tipicità legale, consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. (che presuppone l'aticipità), e la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della "causa concreta" del contratto (e, cioè dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei "limiti imposti dalla legge", ai sensi dell'art. 1322, comma 1, cc;
siffatto test, necessario per ogni intervento conformativo sul contratto inerente al tipo (in ragione del suo farsi concreto regolamento dell'assetto di interessi perseguiti dai contraenti), può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto (v. obblighi informativi sul contenuto del contratto) sino a quella dell'attuazione del rapporto (v. facoltà di recesso, da parte dell'assicuratore, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati;
a tal fine va dato massimo rilievo all'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, occorrendo accertare se vi sia stato un "arbitrario squilibrio giuridico" tra rischio assicurato e premio (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 22437/2018)”. Orbene, nel caso di specie, dalla lettura degli atti prodotti si evince che al contratto assicurativo stipulato tra le parti accedeva una clausola claims made c.d. “impura”. Infatti, nel contratto di assicurazione si prevedeva che la garanzia esplicasse la propria operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa, nonché per fatti posti in essere sino a tre anni prima, con clausola di ultrattività o postuma (“sunset clause”), volta a rendere effettiva la copertura anche rispetto a richieste risarcitorie intervenute dopo la scadenza del contratto. Ciò posto, i convenuti eredi del dott. hanno sostenuto l'inopponibilità delle condizioni di Per_1 polizza – e, in particolare, della clausola “claims made” – in ragione del fatto che il de cuius, quale soggetto assicurato, non avrebbe mai sottoscritto tali condizioni di polizza e non avrebbe mai prestato specifica accettazione alla clausola “claims made”, la quale nel caso di specie richiedeva espressamente una sottoscrizione aggiuntiva. Inoltre, i convenuti lamentano il fatto che, al momento della comunicazione del decesso dell'assicurato, la compagnia non avrebbe mai informato gli eredi circa la possibilità di estendere la garanzia o attivare eventuali coperture postume, in evidente contrasto con i principi di buona fede e correttezza che presiedono l'esecuzione dei contratti. Senonché, deve ribadirsi che la clausola “claims made”, come si è già detto, non è considerata dalla giurisprudenza di legittimità una clausola “vessatoria” e, come tale, non richiede, ai sensi pagina 15 di 17 dell'art. 1341 c.c., una specifica approvazione per iscritto, apparendo del tutto isolata la sentenza n. 8894/2020 della Suprema Corte, richiamata dalla difesa dei convenuti, che ha sostenuto il contrario, andando contro l'orientamento delle Sezioni Unite del 2016 e del 2018. Inoltre, nel caso che occupa, dalla documentazione prodotta, risulta che il de cuius, sottoscrivendo il contratto di assicurazione del 30.4.2008, dichiarava “di conoscere, di accettare ed aver ricevuto le condizioni generali di polizza dell'allegato Mod. 2007/1 e le note informative che formano parte integrante del contratto stesso”, motivo per cui non può condividersi l'argomentazione dei convenuti secondo cui il loro dante causa non avrebbe mai avuto conoscenza di tali pattuizioni contrattuali. Sotto altro profilo, poi, risulta provato che gli eredi – invece di chiedere di disporre dell'ulteriore massimale a consumo per le eventuali richieste di risarcimento nei 10 anni successivi – si sono limitati a comunicare la morte dell'assicurato, senza avanzare alcuna richiesta, e hanno omesso il pagamento dei premi dopo il decesso del loro dante causa, motivo per cui la polizza è venuta a cessare automaticamente alla naturale scadenza del 30.4.2013. Né può dirsi sussistente in capo alla compagnia assicurativa un obbligo di comunicazione della possibilità di attivare “la copertura ultrattiva postuma”, atteso che era semmai un onere degli eredi informarsi delle condizioni di validità della polizza. Alla luce di quanto sopra, quindi, l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa risulta fondata e, per l'effetto, la domanda di manleva avanzata dai convenuti Controparte_1
e nei confronti della CP_3 CP_2 Controparte_9
non può trovare accoglimento.
[...]
10. L'accoglimento soltanto parziale delle domande avanzate dall'attrice giustificano una compensazione delle spese di lite tra la e i convenuti, nella misura del 50%. Pt_1 La restante quota del 50% delle spese di lite sostenute dall'attrice deve essere posta, in solido, a carico dei convenuti. Tali spese, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori medi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014). Quanto alle spese di CTU, le stesse – già liquidate con separato decreto – in ragione della indisponibilità dei convenuti ad effettuare una qualsiasi offerta risarcitoria nel corso del processo, devono essere poste definitivamente a carico di tutti i convenuti, che con il loro comportamento ne hanno reso necessario l'espletamento; ne deriva il conseguente diritto dell'attrice di ripetere le somme eventualmente già versate agli ausiliari a titolo di anticipo. In ultimo, le spese di lite tra i convenuti , e la Controparte_1 CP_3 CP_2 chiamata in causa, , devono essere Controparte_9 interamente compensate, in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
pagina 16 di 17 - accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per Parte_1 Cont l'effetto, condanna , , e la Controparte_1 CP_3 CP_2
[...] in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_12 dell'attrice della somma di € 5.115,00 (cinquemilacentoquindici/00), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (maggio 2012), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
Cont
- condanna , , e la Controparte_1 CP_3 CP_2
[...] in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_12 Pt_1
della somma di € 4.733,10 (quattromilasettecentotrentatre/10), a titolo di
[...] risarcimento del danno patrimoniale, unitamente agli interessi legali dalla data di effettivo esborso (a partire dal maggio 2012), fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- rigetta, nel resto, le domande avanzate dall'attrice; Cont
- condanna , , e la Controparte_1 CP_3 CP_2
[...] al rimborso in favore di della Controparte_12 Parte_1 metà delle spese di lite, che liquida in € 633,50 per spese vive (comprensivi delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, determinate in via equitativa) ed € 2.538,50 per compensi dei procuratori, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra l'attrice e i convenuti;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico di , , Controparte_1 CP_3 Cont
e della in solido tra CP_2 Controparte_12 loro;
Contr
- dichiara inammissibile la domanda di rivalsa avanzata da Controparte_12 ei confronti dei convenuti ,
[...] Controparte_1 CP_3 e;
CP_2
- rigetta la domanda di garanzia avanzata da , e Controparte_1 CP_3
nei confronti della CP_2 Controparte_9 ;
[...]
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra i convenuti , Controparte_1
e e la chiamata in causa CP_3 CP_2 Controparte_9
.
[...]
Napoli, 5.8.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 21624/2020 R.G., assegnata in decisione con ordinanza dell'1.3.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a San Giorgio a [...] il Parte_1 C.F._1 7.8.1963, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Stendhal n. 11 presso lo studio dell'avv. Eugenio Pappa Monteforte (c.f. ) e dell'avv. Valeria Punzo (c.f. C.F._2
), che la rappresentano e difendono, in virtù di mandato allegato all'atto C.F._3 introduttivo ATTRICE E
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 [...]
(c.f. , nata a [...] il [...] e (c.f. CP_2 C.F._5 CP_3
), nato a [...] il [...], tutti nella qualità di eredi di C.F._6 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a Roma il 25.12.2012, rappresentati e Per_1 difesi dall'avv. Antonio Bruno (c.f. ) e dall'avv. Roberta de Mauro (c.f. C.F._7
), in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta C.F._8 CONVENUTI E Controparte_4
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 10 presso il C.F._9 suo studio, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA NONCHE'
Controparte_5 Parte_2
(P IVA , in persona del procuratore speciale, dott.
[...] P.IVA_2
, domiciliato, per la carica, presso la sede legale in Milano, alla Via Benigno Crespi n. Parte_3 2 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 27 is.17/18, presso lo studio dell'avv. Patrizia Antonini (c.f. ), che la rappresenta e difende, C.F._10 giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta CHIAMATA IN CAUSA
pagina 1 di 17 Oggetto: responsabilità professionale Conclusioni: all'udienza del 27.2.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.10.2020, deducendo Parte_1 di aver subìto danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito dell'intervento di mastoplastica additiva eseguito in data 7.5.2012 presso la , proponeva domanda risarcitoria nei Controparte_4 confronti della suddetta struttura sanitaria, nonché nei confronti di Controparte_1 e , tutti in qualità di eredi di . CP_6 CP_7 Persona_1 A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva:
- che, nel 2012, si era recata presso lo studio del dott. specialista in chirurgia Persona_1 estetica, che le aveva consigliato di sottoporsi ad un intervento di mastoplastica additiva;
- che in data 7.5.2012, si era quindi ricoverata presso la Casa di Cura ” di Controparte_4 Napoli, con diagnosi di entrata "Ipoplasia mammaria bilaterale” e, in pari data, senza previa informazione circa i relativi rischi, era stata sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva bilaterale, che era stato effettuato, per l'appunto, dal dott. Persona_1
- che, dopo l'intervento, l'attrice aveva lamentato un'asimmetria dei due seni e dolore, che le causavano per di più un rifiuto del proprio corpo, con gravi disagi anche nei rapporti con il proprio partner;
- che il dott. l'aveva rassicurata dicendole che l'asimmetria ed il dolore sarebbero Per_1 scomparsi entro qualche mese;
- che successivamente, persistendo la asimmetria ed il dolore, dopo aver tentato ripetutamente ma invano di mettersi in contatto con il dott. si era rivolta al dott. Per_1 [...]
specialista di chirurgia plastica, il quale le aveva diagnosticato Per_2
“dislocamento verso il basso del polo inferiore sx con alterazione dinamica del polo inferiore con dolore spontaneo ed alla palpazione”;
- che, per risolvere il problema dell'asimmetria e del dolore, il dott. le aveva Per_2 consigliato un secondo intervento di mastoplastica additiva bilaterale, con la sostituzione bilaterale delle protesi mammarie;
- che tale intervento era stato eseguito dal dott. ECCELLENTE in data 25.6.2014 presso la Co Casa di Napoli;
CP_8 Controparte_4
- che l'intervento in questione era consistito in un “cambio protesi mammarie” per “esiti di mastoplastica additiva sottoghiandolare e sottomuscolare bilaterale”. Tanto premesso, l'attrice, ritenendo sussistente una condotta imperita, imprudente e negligente del dott. e della , chiedeva il risarcimento dei danni non Persona_1 Controparte_4 patrimoniali (sub specie di danno biologico con personalizzazione, danno morale, danno esistenziale e danno alla vita di relazione) e del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e per il mancato guadagno conseguente al lavoro da casalinga. Instauratosi il contraddittorio, con atto depositato in data 10.2.2021, si costituivano in giudizio e , tutti in qualità di eredi del dott. Controparte_1 CP_6 CP_7 Per_1 i quali contestavano in fatto e in diritto ogni addebito e chiedevano il rigetto della
[...] domanda attorea.
pagina 2 di 17 In via preliminare, eccepivano la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. e, nel merito, osservavano che il danno lamentato dall'attrice non era riconducibile ad un errore tecnico del chirurgo, bensì ad un possibile “rigetto” delle protesi ovvero ad un comportamento negligente della paziente stessa. In subordine, chiedevano di limitare la responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo e colpa grave ex art. 2236 c.c. In ogni caso, deducendo che il de cuius era assicurato per la responsabilità professionale, i convenuti, in virtù della polizza in atti, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la compagnia assicurativa , al fine di farsi Controparte_9 manlevare dalla stessa in caso di condanna. Cont Con atto depositato in data 12.2.2021, si costituiva in giudizio altresì la società di CP_11 gestione della contestando, in fatto ed in diritto, tutto quanto dedotto dall'attrice. Controparte_4 In particolare, la struttura sanitaria convenuta, stante l'assenza di qualsiasi inadempimento da parte sua e l'assenza della qualifica di “ausiliario” della in capo al dott. eccepiva CP_4 Per_1 il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e, in subordine, chiedeva, in caso di condanna, di essere manlevata dagli eredi del dott. Per_1 deducendo che i danni asseritamente subiti dall'attrice erano conseguenza esclusivamente dell'inadempimento della prestazione professionale resa dal medico chirurgo. Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa e differita l'udienza, si costituiva tempestivamente in giudizio la , la Controparte_9 quale eccepiva la nullità dell'atto introduttivo e, comunque, la carenza di copertura assicurativa, deducendo che la polizza era stata annullata nel 2014 e che comunque la stessa conteneva la clausola claims made. Infine, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata. Quindi, espletata CTU medico-legale e rigettate le richieste di prova orale articolate dalle parti in quanto ritenute superflue ai fini del decidere, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è agevole rilevare la determinazione del petitum, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, che non è in alcun modo carente in parte narrativa o eccessivamente sintetica. Deve essere, altresì, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla struttura sanitaria convenuta, dal momento che l'attrice ha dedotto un inadempimento di quest'ultima, precisando di essere stata ricoverata presso la stessa ed ivi sottoposta ad un intervento chirurgico di mastoplastica additiva in data 7.5.2012. Tale circostanza, del resto, è pacifica tra le parti, in quanto non è stata contestata neanche dalla convenuta;
ne consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata e CP_4 deve essere rigettata, attenendo ad una questione di merito l'accertamento della eventuale responsabilità della struttura sanitaria.
pagina 3 di 17 2. Nel merito, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice è parzialmente Parte_1 fondata e deve essere, quindi, accolta, nei sensi di cui in motivazione.
3. La prospettazione di parte attrice postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico del dott. per l'intervento di mastoplastica additiva eseguito in data Persona_1
7.5.2012 presso la ”, nonché nei confronti di quest'ultima, per essersi avvalsa Controparte_4 della prestazione professionale del sanitario. La domanda, invero, è stata proposta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 cd. “Gelli-Bianco” (1.4.2017), ma in relazione a fatti accaduti in data 7.5.2012 e, quindi, in un periodo temporale antecedente anche alla data di entrata in vigore del d.l. n. 159/2012 convertito nella legge n. 189/2012, vale a dire il c.d. “decreto Balduzzi” (14.9.2012). Sul punto, deve dirsi che la Corte di Cassazione ha ormai da tempo chiarito che il nuovo riparto di responsabilità previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge Gelli-Bianco – contrattuale, per quanto riguarda la struttura sanitaria, ed extracontrattuale, per quanto concerne quella del medico
– non opera retroattivamente (cfr., sul punto, Cass., sez. III, sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, a mente della quale “le norme sostanziali contenute nella legge n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore”). Occorre dunque considerare il titolo di responsabilità civile riguardante la struttura medica applicabile all'epoca dei fatti (2012). In proposito, deve rilevarsi che, già con la sentenza n. 589/1999, la Suprema Corte aveva qualificato come di natura “contrattuale” la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, facendo leva sulla teoria del cd. “contatto sociale”. Inoltre, con la sentenza n. 577/2008 delle SS.UU. della Cassazione, è stata ribadita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), sorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e l'ottimale gestione di eventuali complicazioni od emergenze. Come ha avuto modo di precisare più volte la Suprema Corte, infatti, “l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 1620 del 3.2.2012)”. La responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie nei confronti del paziente, dunque, può derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, dipendente o intraneo alla struttura, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. Nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario e questi commetta un errore, infatti, la prima è responsabile in solido con il secondo, quanto meno ai sensi dell'art. 1228 c.c., secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
pagina 4 di 17 In particolare, la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico presuppone un rapporto anche solo di mera collaborazione con il professionista sanitario e non è ricollegabile né alla “culpa in vigilando”, né alla “culpa in eligendo”, ma rientra nella specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume nel momento in cui si avvale di collaboratori, a nulla rilevando la circostanza che il medico in questione sia "dipendente" della stessa, in quanto legato a quest'ultima da un rapporto di lavoro subordinato, ovvero esegua l'intervento in qualità di sanitario di fiducia del paziente. Ne discende che, dovendo trovare applicazione ratione temporis la disciplina anteriore alla legge n. 24/2017 cd. “Gelli-Bianco”, tanto la responsabilità civile della struttura sanitaria, quanto quella dei medici dei quali la struttura stessa si è avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione devono essere accertate secondo le regole proprie della responsabilità da inadempimento contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c. Orbene, la riconduzione della ipotizzata responsabilità in capo alla struttura sanitaria e ai medici intervenuti al paradigma della responsabilità da inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. comporta, sul piano processuale, che “il paziente danneggiato che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il
“contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cass, 26907/2020; nonché Cass. 28991/2019)”. In buona sostanza, quindi, grava sul creditore della prestazione sanitaria l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione – almeno colposa – degli operatori sanitari e il danno di cui domanda il risarcimento. Orbene, nel caso di specie, l'attrice ha imputato al dott. una scorretta esecuzione Per_1 dell'intervento di mastoplastica additiva che non le avrebbe consentito di raggiungere il risultato estetico sperato. Ciò posto, deve appena precisarsi che, dalla documentazione prodotta e precisamente dal certificato di morte versato in atti, risulta che il dott. è deceduto in data 25.12.2012. Per_1 Ne deriva che correttamente l'azione risarcitoria è stata proposta nei confronti degli eredi del de cuius (e, precisamente, della moglie e dei due figli dello stesso, Controparte_1 [...]
e ). CP_6 CP_7
4. Ciò posto, occorre esaminare nel merito le condotte denunciate nell'atto introduttivo, costituenti allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato alla convenuta struttura sanitaria ed al medico chirurgo, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare i danni come lamentati dall'attrice. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente, dai sanitari della Parte_1 struttura convenuta può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CCTTUU, prof. Per_3
, specialista in medicina legale, e dott. , specialista in chirurgia plastica,
[...] Persona_4 che è stato depositato in data 1.2.2024. Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“il caso concerne una 48enne che nell'aprile 2012, in quanto affetta da ipoplasia mammaria bilaterale, giunse all'osservazione del dott. per sottoporsi ad un trattamento di Persona_5 mastoplastica additiva, intervento eseguito in data 7/5/12 presso la di Napoli Controparte_4 con applicazione di protesi mammarie di 280 cc in sede sotto-muscolare. La successiva
pagina 5 di 17 scansione biologica della vicenda clinica rileva la presenza, pur dopo il predetto trattamento, di una asimmetria tra le due mammelle con slivellamento di posizione delle protesi, la sinistra dislocata più in basso rispetto alla controlaterale, nonché dolore. Pertanto, in data 25/6/14, presso la predetta , il dott. , riscontrando una condizione di dislocazione del CP_4 Per_2 polo inferiore della mammella sinistra con mammelle asimmetriche ed alterazione dinamica bilaterale, procedette ad impianto retromuscolare di nuove protesi. Allo stato viene lamentato la persistenza di inestetismi della mammella bilateralmente, pur dopo il secondo intervento che, secondo parte attrice, li riduceva ma non li eliminava del tutto. (…). L'intervento di mastoplastica additiva ha, appunto, la finalità di ottenere un aumento volumetrico delle mammelle ed è abitualmente eseguito mediante l'impianto di protesi. Esse andrebbero adoperate quando si devono correggere asimmetrie mammarie o una ipoplasia mammaria associata ad una ptosi mammaria o in caso di ricostruzione mammaria post mastectomia: le protesi mammarie possono essere utilizzate anche nelle mastoplastiche additive con finalità esclusivamente estetiche ovvero per aumentare il volume del seno in assenza di ipoplasie e/o asimmetrie (…). Le protesi vengono impiantate mediante un'incisione cutanea limitata a 5-6 cm localizzata in corrispondenza del solco sottomammario, lungo la circonferenza areolare o a livello del cavo ascellare. Esse vengono posizionate in uno spazio (“tasca”) realizzato tra la ghiandola mammaria e la superficie anteriore del muscolo pettorale (posizione retro-ghiandolare), tra la fascia del muscolo pettorale ed il muscolo stesso (posizione sotto-fasciale) ed al di sotto del muscolo pettorale (posizione sotto-muscolare). Come con qualsiasi intervento chirurgico, l'aumento della mammella basato su impianti è associato ad una serie di eventi avversi ben noti in medicina. Tra gli eventi avversi più comuni (oltre alla possibile comparsa di ematoma, sieroma, infezioni, perdita della sensibilità del complesso areola-capezzolo, rottura e svuotamento della protesi, necrosi cutanea, rotazione e rovesciamento della protesi all'interno della tasca chirurgica, cicatrici patologiche, pieghe cutanee, contrattura capsulare, malposizionamento delle protesi) può verificarsi come risultato squisitamente estetico, l'asimmetria delle mammelle per dislocazione della protesi con associata alterazione dinamica delle medesime mammelle, condizioni che rappresentano, comunque, frequente motivo di reintervento. Ancora si deve precisare che, al fine di conseguire un adeguato risultato estetico, l'intervento deve essere eseguito in assenza di pregressi squilibri, in modo tale da impiantare le protesi in maniera simmetrica ed ottenere, con la giusta tolleranza fisiologica, un'immagine speculare di un lato rispetto alla controlaterale. Per quanto di nostro specifico interesse, un inadeguato allestimento dello spazio destinato all'accoglimento della protesi (“tasca”) comporta, inevitabilmente, un'asimmetria bilaterale delle mammelle (…). Tanto premesso può riferirsi che l'indicazione all'intervento di mastoplastica additiva del 7/5/12, con applicazioni di protesi in regione sotto-muscolare, per affrontare la condizione di ipoplasia mammaria bilaterale, deve ritenersi del tutto corretta. Condivisibile è anche la scelta di collocare la protesi in regione sotto-muscolare, posto che la letteratura specialistica internazionale ne raccomanda la collocazione in tale sede. Tuttavia, in fattispecie, in base ai dati desumibili dalla documentazione allegata in atti (cfr. supra) e da quanto identificabile dai relativi rilievi iconografici disponibili (cfr. infra), risulta che la Sig.ra in seguito all'intervento effettuato dal dott. il 7/5/12, ebbe un esito Pt_1 CP_2 estetico insoddisfacente caratterizzato da: dislocazione del polo inferiore della mammella sinistra ed eccessiva animazione dinamica delle medesime mammelle bilateralmente (distorsione del profilo protesico e, quindi, della mammella sotto contrazione).
pagina 6 di 17 Tale condizione, secondo i dati di letteratura scientifica di cui sopra, può essere causalmente ascrivibile quale conseguenza di una impropria preparazione della tasca mammaria sinistra per eccessivo scollamento della tasca in sede caudale e di una non adeguata disinserzione delle fibre muscolari (pettorale) nella loro porzione inferosternale sia a destra che a sinistra. Sicché, può dirsi che l'impropria progettazione/preparazione della tasca mammaria in uno con una incongrua disinserzione delle fibre muscolari del pettorale, con qualificata probabilità o nell'ottica del più probabile che non, comportò un risultato non adeguato con le esigenze estetiche della p., stante una documentata condizione, dopo il trattamento di mastoplastica additiva del 7/5/12 (condotto dal dott. , di asimmetria bilaterale delle mammelle in uno con CP_2 distorsione del profilo protesico della mammella sotto contrazione. Peraltro, dalla cartella clinica del 7/5/12 non risulta (come, invece, dovrebbe esserci) allegato il planning pre-operatorio e, soprattutto, la descrizione delle modalità tecniche di preparazione della tasca della mammella bilateralmente. Quindi, si presume (fino a prova contraria) che non vi fu una corretta progettazione/preparazione della tasca sotto-muscolare mammaria da parte del dott. soprattutto a sinistra, non essendovi alcuna traccia di ciò. Persona_5 È di immediata evidenza che l'operato del dott. non fu adeguato, sotto il profilo tecnico, alle CP_2 esigenze cliniche che il caso richiedeva. Quanto sopra realizza un difetto di comportamento tecnico professionale del dott. nella fase assistenziale che egli prestò alla Sig.ra Persona_5
nel corso del trattamento di mastoplastica additiva del 7/5/12, dovendosi Parte_1 specificare che nessun addebito in sé può essere attribuito alla struttura ospedaliera in questione ( di Napoli), stante l'assenza di difetti di responsabilità oggettiva di tale ente. Controparte_4 Una diversa condotta assistenziale, con una adeguata progettazione/preparazione della tasca mammaria, con la medesima probabilità di cui sopra, avrebbe evitato i suddetti inestetismi della mammella. Pertanto, si rese necessario procedere ad un trattamento correttivo della predetta alterazione estetica mediante revisione chirurgica di mastoplastica additiva secondaria (unica opzione terapeutica percorribile), con risoluzione delle alterazioni estetiche lamentate da parte attrice. Di fatti, l'attuale condizione estetica della Sig.ra tenuto conto del lasso di tempo Pt_1 intercorso dall'ultimo intervento, deve ritenersi congrua con il risultato atteso dopo un corretto trattamento (cfr. esame obiettivo e rilievi iconografi allegati). In altri termini, l'originario dismorfismo estetico delle mammelle, quale conseguenza della condotta tecnica tenuta dal dott.
può ritenersi completamente emendato attraverso l'intervento di revisione del Persona_5 25/6/15. In termini più espliciti, allo stato non residuano postumi estetici percentualmente valutabili. Quindi la stima del danno resta confinato solo a quello temporaneo ed emergente relativamente alle spese sanitarie affrontate”. Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“Ai fini della valutazione del danno alla persona, si ripete, che allo stato non residuano postumi estetici e/o funzionali percentualmente valutabili, stante la completa emendabilità del danno estetico conseguito al primo trattamento del dott. Va, invece, riconosciuto solo Persona_5 una invalidità temporanea parziale (ITP) di 4 giorni sul 25%”. Ebbene, in base alla relazione peritale, la condotta colpevole imputabile al dott. è Per_1 consistita in un'inadeguata progettazione/preparazione della tasca mammaria che ha cagionato inestetismi della mammella e dolore e ha reso necessario procedere ad un trattamento correttivo dell'alterazione estetica mediante revisione chirurgica di mastoplastica additiva. Per le ragioni suesposte, quindi, si ritiene accertata la responsabilità del dott. per il Per_1 pregiudizio alla salute occorso all'attrice (con conseguente obbligo risarcitorio a carico degli pagina 7 di 17 Contr eredi del professionista sanitario), ma anche della in Controparte_12 qualità di società di gestione della ”. Controparte_4 La circostanza che la CTU abbia escluso una responsabilità per fatto proprio della struttura sanitaria, infatti, per quanto opinabile, in ragione dell'accertata incompletezza della cartella clinica (che, però, non sembra aver inciso sulla determinazione del danno lamentato dall'attrice, ma al più sull'accertamento dei fatti), in ogni caso non elide la sua responsabilità per fatto altrui, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
5. Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali, si condividono le considerazioni medico-legali contenute nella CTU in ordine alla valutazione del danno biologico temporaneo patito dalla Tali considerazioni, infatti, risultano ben argomentate e sostenute da un Pt_1 percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che può quindi essere fatto proprio anche da questo giudice. Può pertanto affermarsi che, in conseguenza della condotta negligente del dott. si è Per_1 determinata una invalidità temporanea parziale (ITP) al 25% per la durata di 4 giorni. Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno, tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età della paziente (48 anni all'epoca dell'intervento chirurgico). Avuto riguardo ai criteri di liquidazione di cui sopra, l'importo astrattamente liquidabile - in via di equità – per una invalidità temporanea dell'integrità psico-fisica in soggetto di sesso femminile di 48 anni di età all'epoca dei fatti, risulta corrispondente alla somma di € 115,00 (centoquindici/00). Non si è determinata, invece, una invalidità permanente, atteso che l'intervento riparatorio posto in essere dal dott. in data 25.6.2014 ha fatto venir meno gli inconvenienti Per_2 determinatisi con il primo intervento, quello effettuato dal dott. n data 7.5.2012. Per_1 Ne deriva che in assenza di un danno permanente all'integrità psico-fisica dell'attrice, alcun risarcimento può essere disposto in suo favore a tale titolo. Nel caso di specie, deve essere invece riconosciuto il danno morale ed alla vita di relazione invocati dall'attrice. L'istruttoria, infatti, ha consentito di accertare che, nel periodo compreso tra il primo intervento chirurgico (7.5.2012) ed il secondo (25.6.2014), la non soltanto ha patito una Pt_1 condizione di sofferenza fisica a causa del dolore transeunte, comparso subito dopo l'inserimento delle protesi mammarie e sofferto fino alla rimozione delle stesse;
ma è stata anche costretta a vivere con un seno asimmetrico, che le ha comportato con tutta evidenza una intuibile difficoltà di relazionarsi con il mondo esterno e di intrattenere serenamente rapporti di natura sessuale. È sufficiente analizzare le fotografie che sono state prodotte dall'attrice, infatti, per comprendere che l'inestetismo derivante dall'intervento chirurgico mal eseguito era di tale gravità da deturpare in maniera vistosa il suo aspetto fisico e da compromettere, quindi, la sua fiducia in sé stessa, pregiudicando i suoi rapporti interpersonali e le sue relazioni sentimentali. Ne deriva che tali pregiudizi, ancorché siano venuti meno con il secondo intervento chirurgico, devono essere senz'altro risarciti in relazione al periodo temporale limitato in cui gli stessi sono stati sofferti;
e ciò tanto più in considerazione del fatto che il mancato riconoscimento di un danno biologico esclude in radice il rischio di “duplicazioni” indebite di poste risarcitorie.
pagina 8 di 17 L'esclusione di una lesione permanente all'integrità psicofisica (c.d. danno “biologico”), infatti, consente di ritenere pienamente risarcibili i diversi danni, consistenti, per un verso, nella sofferenza fisica transeunte patita dall'attrice (che, per comodità, si può definire danno “morale”) e, per altro verso, nella compromissione temporanea alla vita di relazione (danno “esistenziale”), che qui si intende riconoscere. Orbene, la liquidazione di tali voci di danno deve essere operata in via equitativa, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del fatto (48 anni), della durata temporale in cui la sofferenza si è protratta (quasi due anni) e della gravità dell'inestetismo (chiaramente visibile ad occhio nudo e ad una distanza “di conversazione”). Alla luce di quanto sopra, quindi, appare equo determinare in € 5.000,00 (cinquemila/00) la somma dovuta per il ristoro del danno “morale” e del danno “alla vita di relazione” patiti dall'attrice nel periodo compreso tra il 7.5.2012 ed il 25.6.2014. Ne consegue che i convenuti devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 5.115,00 (cinquemilacentoquindici/00), a titolo di danno non patrimoniale. All'importo sopra liquidato va aggiunto il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di maggio 2012 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
6. Per quanto concerne il risarcimento del danno patrimoniale concernente le spese mediche sostenute dall'attrice, deve dirsi che lo stesso può essere riconosciuto nelle spese mediche sostenute per il secondo l'intervento di revisione chirurgica di mastoplastica additiva e per gli accertamenti ad esso connessi. È chiaro, infatti, che l'attrice non avrebbe sopportato tali costi se il primo intervento fosse stato eseguito correttamente dal dott. Per_1 Non può, invece, riconoscersi quale danno patrimoniale patito dall'attrice il costo relativo al primo intervento di mastoplastica additiva censurato in questa sede, dal momento che si tratta di una spesa che la avrebbe comunque dovuto sostenere in proprio, anche se Pt_1 l'intervento chirurgico fosse stato eseguito correttamente, e che tale voce di danno in ogni caso non può che porsi in alternativa rispetto alla seconda. A ciò si aggiunga che il secondo intervento ha del tutto eliminato il pregiudizio alla salute patito dall'attrice in via solo temporanea ed ha fatto raggiungere alla stessa il risultato estetico inizialmente sperato, motivo per cui non appare immaginabile che i costi di entrambi gli interventi debbano essere sostenuti dai danneggianti, se non a costo di determinare un indebito vantaggio all'attrice. Ciò posto, il danno patrimoniale può essere riconosciuto nella misura di € 4.733,10 (quattromilasettecentotrentatre/10), così come quantificato dai CCTTUU e corrispondente alle somme versate dalla per il secondo intervento di revisione chirurgica di mastoplastica Pt_1 additiva e per gli accertamenti ad esso connessi. Su tale importo, devono essere calcolati gli interessi legali dalla data di effettivo esborso (a partire dal maggio 2012), fino alla pubblicazione della presente sentenza. Infine, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativo alla dedotta perdita del reddito da lavoro casalingo, non essendo stato prodotto, sul punto, alcun elemento di prova a sostegno della richiesta.
pagina 9 di 17 7. Quanto, infine, all'istanza risarcitoria conseguente alla dedotta inadeguatezza del consenso informato, va rilevato che la stessa è inammissibile, in quanto tardiva. Una espressa domanda di risarcimento del danno per lesione da consenso informato, infatti, non è stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio, nel quale l'attrice si è limitata ad affermare che, in data 7.5.2012, “prima dell'intervento, non era stata fornita alcuna seria e completa informazione sui rischi ad esso connessi”. A ciò si aggiunga che, nella prima udienza di trattazione, svoltasi in modalità di trattazione scritta, e nella prima memoria istruttoria depositata ex art. 183 comma 6 c.p.c. in data 2.3.2022, la difesa della scriveva che, “quanto al consenso informato, disconosce[va] – ai sensi e Pt_1 per gli effetti degli artt. 2719 c.c. e 215, n. 2 c.p.c. – la conformità della copia, prodotta dagli eredi del Dott. all'originale”. CP_2 Soltanto in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., invero, l'attrice formulava espressamente, ma tardivamente, una domanda di risarcimento del danno “da mancato consenso informato”. In ogni caso, quand'anche fosse stata proposta tempestivamente, deve dirsi che tale domanda risarcitoria dovrebbe essere comunque rigettata, in quanto infondata. Nel caso di specie, infatti, parte convenuta ha prodotto un atto, sottoscritto dall'attrice e recante la data del 30.4.2012, dal quale si evince chiaramente che la stessa venne correttamente informata di tutti i possibili rischi dell'intervento chirurgico, ivi compreso quello di una possibile “errata disposizione delle protesi con asimmetria e/o slivellamento delle mammelle”. Non a caso, anche i CTU, alle pagg. 15 e ss. della relazione peritale, hanno rilevato che il consenso informato fornito alla risulta esaustivo e tale da permetterle di effettuare Pt_1 una scelta libera e consapevole. Né vale a privare di efficacia un siffatto documento la circostanza che la data di sottoscrizione dell'atto (30.4.2012) non corrisponda a quella dell'intervento (7.5.2012), ma risalga verosimilmente al momento della visita effettuata sulla paziente in precedenza dal dott. Per_1 presso il proprio studio professionale. Allo stesso modo, non rileva ai fini del decidere il fatto che l'attrice, in maniera assolutamente generica, abbia disconosciuto la conformità all'originale di tale atto (che parte convenuta ha inizialmente prodotto soltanto in copia) e si sia riservata di disconoscere anche la propria sottoscrizione all'esito del deposito dell'originale. Ciò che rileva, infatti, è che gli eredi del dott. dopo aver prodotto l'originale dell'atto, Per_1 abbiano dichiarato in ogni caso di volersene avvalere e che abbiano avanzato istanza di verificazione del documento, nel caso in cui l'attrice abbia inteso disconoscere la propria sottoscrizione. A ciò si aggiunga che il disconoscimento della sottoscrizione da parte dell'attrice non vi è mai stato, essendosi limitata quest'ultima a dedurre l'irrilevanza dell'atto, “considerata la notevole differenza di contenuto tra quello prodotto dall'attrice (non contestato dai convenuti, allegato alla cartella clinica, che reca la sottoscrizione del Dott. e predisposto su modulo della CP_2
, il cui rappresentante ha anche apposto sottoscrizione) e quello oggetto di Controparte_4 contestazione”: cfr. memoria depositata in data 4.2.2023). In ogni caso, la sottoscrizione apposta in calce al documento del consenso informato del 30.4.2012 risulta, con tutta evidenza, assolutamente identica alle sottoscrizioni riferibili all'attrice e riportate nella cartella clinica che è stata prodotta dalla difesa della Pt_1 Infine, deve darsi atto che la Corte di Cassazione, intervenendo a confermare ed a chiarire gli orientamenti già precedentemente formatisi in argomento, per lo specifico caso di concorso della pagina 10 di 17 violazione del dovere informativo con l'inesatto adempimento della prestazione del sanitario, ha affermato che “in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 28985 dell'11.11.2019)”. In motivazione viene poi chiarita espressamente la regola di giudizio che l'interprete è chiamato ad applicare nella risoluzione del caso concreto. La sentenza evidenzia in premessa che “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico-paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicché non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, bene essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.” Orbene, nel caso di specie, non si riscontra un autonomo pregiudizio alla sfera della libera autodeterminazione della paziente, a prescindere dal danno derivante dalla inesatta prestazione medica, comunque riconosciuto. Invero, manca in radice l'allegazione di puntuali, specifici e circostanziati argomenti utili a ricostruire l'ipotetica volontà della paziente, sicché resta preclusa in questa sede la possibilità di effettuare il dovuto giudizio controfattuale volto a verificare la sussistenza di un autonomo pregiudizio alla libera autodeterminazione della medesima.
8. Venendo alla domanda riconvenzionale c.d. “trasversale” avanzata dalla convenuta
[...]
in qualità di società di gestione della ” Controparte_4 Controparte_4 avente ad oggetto domanda di rivalsa nei confronti del dott. e, in ragione del decesso di Per_1 quest'ultimo, nei confronti dei suoi eredi, si osserva che la stessa è inammissibile, in quanto tardiva.
pagina 11 di 17 Tale domanda, infatti, doveva essere proposta, a pena di decadenza, ex art. 167 comma 2 c.p.c., con la comparsa di risposta, la quale, in base all'art. 166 c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), doveva essere depositata “almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione”. Orbene, considerato che in citazione era stata indicata quale data di udienza di prima comparizione il 2.3.2021 (martedì), il termine ultimo per la tempestiva costituzione dei convenuti era il 10.2.2021 (giorno nel quale, sia detto per inciso, si costituivano in giudizio gli eredi del dott. chiedendo la chiamata in causa della compagnia assicurativa). Per_1 Come ha avuto modo di precisare più volte la Corte di Cassazione, infatti, “ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 c.p.c., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma c.p.c., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., e quale "dies ad quem", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 6601 del 30.4.2012)”. Senonché deve rilevarsi che la convenuta si è costituita in giudizio soltanto in data CP_4 12.2.2012 e, quindi, senza il rispetto del termine a comparire di 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione. Né rileva, in senso contrario, la circostanza che, non tenendo udienza il giudice designato nel martedì indicato in citazione, la comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c., veniva differita d'ufficio al giovedì 4.3.2021, quale prima udienza immediatamente successiva. In proposito, infatti, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 2299 del 30.1.2017; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 1127 del 22.1.2015)”. Ne deriva che la convenuta essendosi costituita in giudizio tardivamente, è CP_4 decaduta dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, con la conseguenza che la domanda di rivalsa proposta dalla stessa nei confronti degli eredi del dott. deve essere Per_1 dichiarata inammissibile.
9. Va, infine, rigettata la domanda di garanzia azionata dai convenuti Controparte_1 e , nei confronti della CP_6 CP_7 Controparte_9
, atteso che la polizza invocata (n. 225807101), stipulata dal de cuius dott.
[...] Per_1 in data 30.4.2008, con scadenza 30.4.2013, per mezzo della ED (Consulenza
[...] Assicurativa Medici) – come risulta dalla documentazione che è stata prodotta – non risulta operativa in relazione al sinistro dedotto in giudizio. In proposito, deve rilevarsi che la , nel Controparte_9 costituirsi in giudizio, ha eccepito la carenza di copertura assicurativa, in considerazione della pagina 12 di 17 operatività della clausola "claims made" e della intervenuta disdetta della polizza al momento della morte dell'assicurato. Più precisamente, la compagnia assicurativa chiamata in causa ha dedotto che, in base alle condizioni di validità della polizza, “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo di validità della polizza e posti Parte_4 in essere non oltre tre anni prima della data di effetto della presente polizza (…). Restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di durata della polizza” e che “nel caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di morte, entro tre mesi dalla data in cui si è verificata la cessazione o la morte, l'Assicurato o i suoi eredi possono richiedere alla Compagnia – che si riserva la facoltà di valutare /accettare – di poter disporre di un ulteriore massimale (non superiore a quello indicato in polizza) a consumo per tutte le richieste di risarcimento che pervengono nei DIECI anni successivi alla data di cessazione del contratto (…) e sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di durata della polizza stessa”. Nel caso di specie, l'assicurazione chiamata in causa ha dedotto che gli eredi del dott. non Per_1 avevano mai avanzato tale richiesta;
che la polizza era stata “annullata e stornata il 31.3.2014” allorquando era stato trasmesso il certificato di morte dell'assicurato e che la richiesta di risarcimento era stata avanzata per la prima volta nel 2017. Sul punto, giova appena ricordare che la giurisprudenza di legittimità, i cui approdi risultano efficacemente sintetizzati nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13877 del 6.7.2020, ha ormai da tempo affermato quanto segue: “In linea con le recenti pronunce di questa S.C. a sezioni unite (9140/2016 e 22437/2018), va innanzitutto premesso, in termini generali, che, nel corpo del tipo "assicurazione contro i danni" (artt. 1882 e 1904-1918 cc), si inquadra il sottotipo "assicurazione della responsabilità civile", caratterizzato dalla circostanza che il sinistro, delle cui conseguenze patrimoniali l'assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell'assicurato danneggiante, ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per detta condotta;
ove, infatti, al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, non sorge ovviamente nessun diritto di indennizzo e, specularmente, nessun obbligo di manleva;
siffatto sottotipo, delineato dall'art. 1917 cc, è improntato al sistema "loss occurrence" o "act committed" (e cioè della "insorgenza del danno"), ove la copertura opera, come evidente dal tenore letterale del menzionato art. 1917, comma 1, cc, in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nel periodo di durata del contratto, indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria;
siffatto modello codicistico, tuttavia, non essendo l'art. 1917, comma 1, cc, menzionato dall'art. 1932 cc tra le norme inderogabili, non è intangibile, sicchè è consentito alle parti, nell'esercizio della loro facoltà di determinare il contenuto del contratto (art. 1322, comma 1 cc), modulare il predetto obbligo del garante di tenere indenne il garantito;
nell'ambito di detta determinazione del contenuto contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola "claims made" (e, cioè, "a richiesta fatta"), che si caratterizza per il fatto che la
pagina 13 di 17 copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. "sunset clause"); detta clausola "claims made", a sua volta, può essere "pura", se la copertura assicurativa è condizionata solo alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito;
oppure "impura" (o "mista"), se la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che sia la denuncia, sia il fatto illecito intervengano nel periodo di efficacia del contratto (con retrodatazione, in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente;
in genere due o tre anni dalla stipula del contratto). Ciò precisato in termini generali, va poi evidenziato, in particolare, che, per quanto concerne la sostenuta vessatorietà, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (e, cioè, la clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, in quanto non può essere qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cc (Cass. S.U. 9140/2016). Una clausola, invero, è limitativa di responsabilità quando limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o esclude il rischio garantito, e cioè esclude una responsabilità che, rientrando nell'oggetto del contratto, sarebbe altrimenti (in mancanza appunto della clausola) insorta;
la clausola "claims made", invece, è da ritenersi limitativa dell'oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto ed i limiti stessi della garanzia assicurativa, atteso che la stessa specifica il rischio garantito, allo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti;
in altre parole, la clausola in questione circoscrive la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, e stabilisce quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 cc, i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità (Cass. 17783/2014; Cass. S.U. 9140/2016). In ordine, poi, alla meritevolezza, va ribadito che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", caratterizzato dal predetto meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore, non incide sulla funzione assicurativa (e, quindi, sulla causa in astratto del contratto), in quanto il contratto assicurativo è pur sempre volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato; siffatto modello, già ampiamente diffuso nell'ambito del mercato assicurativo (anche internazionale), ha trovato, peraltro, di recente, espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento all'art. 11 L. 24/2017 e 3, comma 5, d.l. 138/2011, convertito con modificazioni in L. 148/2011, come novellato dall'art. 1, comma 26, L. 124/2017), ed è divenuto, pertanto, legalmente tipico;
dette disposizioni, infatti, nell'imporre l'obbligatorietà (per le strutture sanitarie) dell'assicurazione per la responsabilità civile, prevedono, al riguardo, un meccanismo non legato al "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui al primo comma dell'art. 1917 cc (le dette norme stabiliscono, infatti, tra l'altro, una operatività
pagina 14 di 17 temporale della garanzia anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza, e, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, prevedono un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi); da siffatta collocazione del modello "claims made" nell'area della tipicità legale, consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. (che presuppone l'aticipità), e la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della "causa concreta" del contratto (e, cioè dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei "limiti imposti dalla legge", ai sensi dell'art. 1322, comma 1, cc;
siffatto test, necessario per ogni intervento conformativo sul contratto inerente al tipo (in ragione del suo farsi concreto regolamento dell'assetto di interessi perseguiti dai contraenti), può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto (v. obblighi informativi sul contenuto del contratto) sino a quella dell'attuazione del rapporto (v. facoltà di recesso, da parte dell'assicuratore, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati;
a tal fine va dato massimo rilievo all'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, occorrendo accertare se vi sia stato un "arbitrario squilibrio giuridico" tra rischio assicurato e premio (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 22437/2018)”. Orbene, nel caso di specie, dalla lettura degli atti prodotti si evince che al contratto assicurativo stipulato tra le parti accedeva una clausola claims made c.d. “impura”. Infatti, nel contratto di assicurazione si prevedeva che la garanzia esplicasse la propria operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa, nonché per fatti posti in essere sino a tre anni prima, con clausola di ultrattività o postuma (“sunset clause”), volta a rendere effettiva la copertura anche rispetto a richieste risarcitorie intervenute dopo la scadenza del contratto. Ciò posto, i convenuti eredi del dott. hanno sostenuto l'inopponibilità delle condizioni di Per_1 polizza – e, in particolare, della clausola “claims made” – in ragione del fatto che il de cuius, quale soggetto assicurato, non avrebbe mai sottoscritto tali condizioni di polizza e non avrebbe mai prestato specifica accettazione alla clausola “claims made”, la quale nel caso di specie richiedeva espressamente una sottoscrizione aggiuntiva. Inoltre, i convenuti lamentano il fatto che, al momento della comunicazione del decesso dell'assicurato, la compagnia non avrebbe mai informato gli eredi circa la possibilità di estendere la garanzia o attivare eventuali coperture postume, in evidente contrasto con i principi di buona fede e correttezza che presiedono l'esecuzione dei contratti. Senonché, deve ribadirsi che la clausola “claims made”, come si è già detto, non è considerata dalla giurisprudenza di legittimità una clausola “vessatoria” e, come tale, non richiede, ai sensi pagina 15 di 17 dell'art. 1341 c.c., una specifica approvazione per iscritto, apparendo del tutto isolata la sentenza n. 8894/2020 della Suprema Corte, richiamata dalla difesa dei convenuti, che ha sostenuto il contrario, andando contro l'orientamento delle Sezioni Unite del 2016 e del 2018. Inoltre, nel caso che occupa, dalla documentazione prodotta, risulta che il de cuius, sottoscrivendo il contratto di assicurazione del 30.4.2008, dichiarava “di conoscere, di accettare ed aver ricevuto le condizioni generali di polizza dell'allegato Mod. 2007/1 e le note informative che formano parte integrante del contratto stesso”, motivo per cui non può condividersi l'argomentazione dei convenuti secondo cui il loro dante causa non avrebbe mai avuto conoscenza di tali pattuizioni contrattuali. Sotto altro profilo, poi, risulta provato che gli eredi – invece di chiedere di disporre dell'ulteriore massimale a consumo per le eventuali richieste di risarcimento nei 10 anni successivi – si sono limitati a comunicare la morte dell'assicurato, senza avanzare alcuna richiesta, e hanno omesso il pagamento dei premi dopo il decesso del loro dante causa, motivo per cui la polizza è venuta a cessare automaticamente alla naturale scadenza del 30.4.2013. Né può dirsi sussistente in capo alla compagnia assicurativa un obbligo di comunicazione della possibilità di attivare “la copertura ultrattiva postuma”, atteso che era semmai un onere degli eredi informarsi delle condizioni di validità della polizza. Alla luce di quanto sopra, quindi, l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa risulta fondata e, per l'effetto, la domanda di manleva avanzata dai convenuti Controparte_1
e nei confronti della CP_3 CP_2 Controparte_9
non può trovare accoglimento.
[...]
10. L'accoglimento soltanto parziale delle domande avanzate dall'attrice giustificano una compensazione delle spese di lite tra la e i convenuti, nella misura del 50%. Pt_1 La restante quota del 50% delle spese di lite sostenute dall'attrice deve essere posta, in solido, a carico dei convenuti. Tali spese, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori medi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014). Quanto alle spese di CTU, le stesse – già liquidate con separato decreto – in ragione della indisponibilità dei convenuti ad effettuare una qualsiasi offerta risarcitoria nel corso del processo, devono essere poste definitivamente a carico di tutti i convenuti, che con il loro comportamento ne hanno reso necessario l'espletamento; ne deriva il conseguente diritto dell'attrice di ripetere le somme eventualmente già versate agli ausiliari a titolo di anticipo. In ultimo, le spese di lite tra i convenuti , e la Controparte_1 CP_3 CP_2 chiamata in causa, , devono essere Controparte_9 interamente compensate, in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
pagina 16 di 17 - accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per Parte_1 Cont l'effetto, condanna , , e la Controparte_1 CP_3 CP_2
[...] in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_12 dell'attrice della somma di € 5.115,00 (cinquemilacentoquindici/00), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (maggio 2012), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
Cont
- condanna , , e la Controparte_1 CP_3 CP_2
[...] in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_12 Pt_1
della somma di € 4.733,10 (quattromilasettecentotrentatre/10), a titolo di
[...] risarcimento del danno patrimoniale, unitamente agli interessi legali dalla data di effettivo esborso (a partire dal maggio 2012), fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- rigetta, nel resto, le domande avanzate dall'attrice; Cont
- condanna , , e la Controparte_1 CP_3 CP_2
[...] al rimborso in favore di della Controparte_12 Parte_1 metà delle spese di lite, che liquida in € 633,50 per spese vive (comprensivi delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, determinate in via equitativa) ed € 2.538,50 per compensi dei procuratori, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra l'attrice e i convenuti;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico di , , Controparte_1 CP_3 Cont
e della in solido tra CP_2 Controparte_12 loro;
Contr
- dichiara inammissibile la domanda di rivalsa avanzata da Controparte_12 ei confronti dei convenuti ,
[...] Controparte_1 CP_3 e;
CP_2
- rigetta la domanda di garanzia avanzata da , e Controparte_1 CP_3
nei confronti della CP_2 Controparte_9 ;
[...]
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra i convenuti , Controparte_1
e e la chiamata in causa CP_3 CP_2 Controparte_9
.
[...]
Napoli, 5.8.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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