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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Paolo Caliman Consigliere dr.ssa Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1234 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 23.10.2024, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Di Lorenzo (c.f. ) e C.F._2
Gianluca Pennazzi (c.f. per procura in atti – APPELLANTE C.F._3
–
E
– APPELLATO CONTUMACE – Controparte_1
OGGETTO: spese processuali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Parte_1
Roma n. 19319/2019, che, nell'accertare l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, in suo favore, della proprietà dell'immobile sito in Roma località Valleranello, in Catasto Terreni al Foglio 1152, particella n. 1171, Qualità Classe,
Ferrovia SP, superficie (catastale) mq 1126. ha dichiarato la compensazione delle spese. I motivi di appello sono due e riguardano esclusivamente la regolamentazione delle spese processuali. Con il primo, il lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, Pt_1
92, 118 comma 2 disp. att., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 111 Cost., o, comunque, un difetto di motivazione. Richiama il dettato dell'art. 92 c.p.c. che attribuisce al giudice il potere di disporre la compensazione delle spese o lasciarle a carico della parte vittoriosa, in caso di contumacia, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni;
la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 e l'obbligo di motivare adeguatamente le decisioni, previsto, in via generale, a pena di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 132 cpc, e, nel particolare, in modo da consentire di comprendere le ragioni che giustificano la compensazione, ai sensi del citato art. 92; obbligo che non può ritenersi soddisfatto dall'uso di clausole di stile, come nella fattispecie, ove la decisione è sorretta dall'espressione “peculiarità della materia del contendere”. Con il secondo motivo, l'appellante fa discendere, dalla violazione dei principi esposti, la lesione del diritto, costituzionalmente garantito, alla tutela giurisdizionale ed alla difesa.
L'appello è infondato. L'art. 92 cpc, nel testo applicabile ratione temporis, anche in ragione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, stabilisce che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”. La norma, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", può essere intesa come “…elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”. Cass. civ. n. 2883/2014; n. 21157/2019; ord. 7992/2022. La Suprema Corte, con quest'ultima ordinanza, ha poi precisato che “… anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.” Nella fattispecie, manca una motivazione esplicita, ma può essere ricavata e, comunque, integrata in appello, attraverso le ragioni esposte riguardo al merito della controversia. Dalla lettura integrale della sentenza, si può ritenere che il giudice abbia dato rilievo alla complessità degli accertamenti, svolti dal ctu, per arrivare a stabilire la natura e l'estensione del terreno oggetto di causa. La controversia ha riguardato essenzialmente la natura demaniale del terreno ed, in sentenza, si da atto della puntuale ricostruzione delle vicende che lo hanno interessato, per poi giungere alla conclusione di una
“sdemanializzazione tacita” del bene e del conseguente passaggio al patrimonio disponibile dello Stato. Solo una puntuale indagine sugli atti ha consentito di individuare la consistenza dell'immobile, in contestazione, all'attualità - tenendo anche conto di un frazionamento nell'anno 1995 e 2015 - e che esso abbia costituito oggetto della convenzione dell'anno 1924 inerente la concessione alla Sefi della ferrovia sull'area in proprietà dello Stato;
del trasferimento in proprietà alla Sefi, nell'anno 1925, in esecuzione della detta convenzione;
delle vicende intervenute successivamente riguardo alla concessione della ferrovia e fino all'anno 1969, quando l'area è stata trasferita in proprietà del demanio dello Stato e data in consegna alla quale concessionaria della ferrovia, CP_2 ma ha perso la qualifica di bene demaniale accidentale (demanio ferroviario) per mancata costruzione del raccordo o di altre infrastrutture e mancato riuso del vecchio tracciato L'appello va, dunque, rigettato e non si provvede alle spese, per questo grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell' . Controparte_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 19319/2019, del Tribunale Ordinario di Roma, così
[...] provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) nulla per spese di lite
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 8.1.2025
Il Presidente relatore
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Paolo Caliman Consigliere dr.ssa Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1234 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 23.10.2024, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Di Lorenzo (c.f. ) e C.F._2
Gianluca Pennazzi (c.f. per procura in atti – APPELLANTE C.F._3
–
E
– APPELLATO CONTUMACE – Controparte_1
OGGETTO: spese processuali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Parte_1
Roma n. 19319/2019, che, nell'accertare l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, in suo favore, della proprietà dell'immobile sito in Roma località Valleranello, in Catasto Terreni al Foglio 1152, particella n. 1171, Qualità Classe,
Ferrovia SP, superficie (catastale) mq 1126. ha dichiarato la compensazione delle spese. I motivi di appello sono due e riguardano esclusivamente la regolamentazione delle spese processuali. Con il primo, il lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, Pt_1
92, 118 comma 2 disp. att., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 111 Cost., o, comunque, un difetto di motivazione. Richiama il dettato dell'art. 92 c.p.c. che attribuisce al giudice il potere di disporre la compensazione delle spese o lasciarle a carico della parte vittoriosa, in caso di contumacia, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni;
la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 e l'obbligo di motivare adeguatamente le decisioni, previsto, in via generale, a pena di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 132 cpc, e, nel particolare, in modo da consentire di comprendere le ragioni che giustificano la compensazione, ai sensi del citato art. 92; obbligo che non può ritenersi soddisfatto dall'uso di clausole di stile, come nella fattispecie, ove la decisione è sorretta dall'espressione “peculiarità della materia del contendere”. Con il secondo motivo, l'appellante fa discendere, dalla violazione dei principi esposti, la lesione del diritto, costituzionalmente garantito, alla tutela giurisdizionale ed alla difesa.
L'appello è infondato. L'art. 92 cpc, nel testo applicabile ratione temporis, anche in ragione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, stabilisce che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”. La norma, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", può essere intesa come “…elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”. Cass. civ. n. 2883/2014; n. 21157/2019; ord. 7992/2022. La Suprema Corte, con quest'ultima ordinanza, ha poi precisato che “… anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.” Nella fattispecie, manca una motivazione esplicita, ma può essere ricavata e, comunque, integrata in appello, attraverso le ragioni esposte riguardo al merito della controversia. Dalla lettura integrale della sentenza, si può ritenere che il giudice abbia dato rilievo alla complessità degli accertamenti, svolti dal ctu, per arrivare a stabilire la natura e l'estensione del terreno oggetto di causa. La controversia ha riguardato essenzialmente la natura demaniale del terreno ed, in sentenza, si da atto della puntuale ricostruzione delle vicende che lo hanno interessato, per poi giungere alla conclusione di una
“sdemanializzazione tacita” del bene e del conseguente passaggio al patrimonio disponibile dello Stato. Solo una puntuale indagine sugli atti ha consentito di individuare la consistenza dell'immobile, in contestazione, all'attualità - tenendo anche conto di un frazionamento nell'anno 1995 e 2015 - e che esso abbia costituito oggetto della convenzione dell'anno 1924 inerente la concessione alla Sefi della ferrovia sull'area in proprietà dello Stato;
del trasferimento in proprietà alla Sefi, nell'anno 1925, in esecuzione della detta convenzione;
delle vicende intervenute successivamente riguardo alla concessione della ferrovia e fino all'anno 1969, quando l'area è stata trasferita in proprietà del demanio dello Stato e data in consegna alla quale concessionaria della ferrovia, CP_2 ma ha perso la qualifica di bene demaniale accidentale (demanio ferroviario) per mancata costruzione del raccordo o di altre infrastrutture e mancato riuso del vecchio tracciato L'appello va, dunque, rigettato e non si provvede alle spese, per questo grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell' . Controparte_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 19319/2019, del Tribunale Ordinario di Roma, così
[...] provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) nulla per spese di lite
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 8.1.2025
Il Presidente relatore