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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/05/2024, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
N. 2258/2017 Reg. Gen.
Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della
Previdenza Ilario Nasso, ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 2258 del Reg. Gen. dell'anno 2018, riservato in decisione – previa trattazione scritta – nella data del 22 maggio 2024, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso, per procura in calce al
[...] CodiceFiscale_1 ricorso introduttivo, dall'avvocato Francesco Giosuè Monardo, del Foro di Vibo Valentia) e
, in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa, per procura generale alle liti rilasciata in calce P.IVA_1 alla memoria di costituzione, dall'avvocata Fiorino Pasqualina Ethel, del Foro di Cosenza),
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia contenziosa.
2. La parte ricorrente agisce per l'accertamento dell'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo del veicolo targato EL 195 BG, avente numero 139 80201800000223000, relativamente alla quale sostiene la nullità della notificazione degli atti presupposti
(rappresentati dalle cartelle di pagamento recanti i numeri 13920070000046005000,
13920080007112869000, 13920090007159352000, e 13920090009904670000, e di quella
– correttamente individuata a verbale nella prima udienza del 30 maggio 2019 – recante numero 139 2010 000 2667435 000, e spiccata per crediti intestati all' . Controparte_2
3. Il Concessionario resiste al ricorso e ne chiede il rigetto.
1 4. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Giova preliminarmente rammentare, giusta l'art. 4, I c., d. l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati».
6. Nella specie risulta – dalla disamina del carteggio versato al procedimento – l'afferenza della totalità dei carichi rivendicati (dall'Amministrazione pensionistica per tramite dell'Agente riscossore) all'alveo operativo della disposizione summenzionata.
7. A questo riguardo non si tralasci di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V
Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
8. Va conclusivamente dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
9. L'epilogo della lite, influenzato dalla sopravvenienza normativa, giustifica nondimeno la compensazione integrale delle spese giudiziali fra le parti.
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1
2 persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese giudiziali.
Vibo Valentia, 22 maggio 2024.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Ilario Nasso
Provvedimento redatto con la collaborazione di Daniele Di Leo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, in servizio presso il Settore Lavorativo e Previdenziale del
Tribunale ordinario di Vibo Valentia.
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Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della
Previdenza Ilario Nasso, ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 2258 del Reg. Gen. dell'anno 2018, riservato in decisione – previa trattazione scritta – nella data del 22 maggio 2024, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso, per procura in calce al
[...] CodiceFiscale_1 ricorso introduttivo, dall'avvocato Francesco Giosuè Monardo, del Foro di Vibo Valentia) e
, in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa, per procura generale alle liti rilasciata in calce P.IVA_1 alla memoria di costituzione, dall'avvocata Fiorino Pasqualina Ethel, del Foro di Cosenza),
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia contenziosa.
2. La parte ricorrente agisce per l'accertamento dell'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo del veicolo targato EL 195 BG, avente numero 139 80201800000223000, relativamente alla quale sostiene la nullità della notificazione degli atti presupposti
(rappresentati dalle cartelle di pagamento recanti i numeri 13920070000046005000,
13920080007112869000, 13920090007159352000, e 13920090009904670000, e di quella
– correttamente individuata a verbale nella prima udienza del 30 maggio 2019 – recante numero 139 2010 000 2667435 000, e spiccata per crediti intestati all' . Controparte_2
3. Il Concessionario resiste al ricorso e ne chiede il rigetto.
1 4. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Giova preliminarmente rammentare, giusta l'art. 4, I c., d. l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati».
6. Nella specie risulta – dalla disamina del carteggio versato al procedimento – l'afferenza della totalità dei carichi rivendicati (dall'Amministrazione pensionistica per tramite dell'Agente riscossore) all'alveo operativo della disposizione summenzionata.
7. A questo riguardo non si tralasci di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V
Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
8. Va conclusivamente dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
9. L'epilogo della lite, influenzato dalla sopravvenienza normativa, giustifica nondimeno la compensazione integrale delle spese giudiziali fra le parti.
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1
2 persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese giudiziali.
Vibo Valentia, 22 maggio 2024.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Ilario Nasso
Provvedimento redatto con la collaborazione di Daniele Di Leo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, in servizio presso il Settore Lavorativo e Previdenziale del
Tribunale ordinario di Vibo Valentia.
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