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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/09/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Nicola Antonio
D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 7341/2022 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Fabio Schirone, Parte_1
Attrice contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli CP_1
Avv.ti Camilla Caporusso e Michele Dell'Anna,
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 10.9.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue. ha citato in giudizio il per l'udienza del 30.9.2022 Parte_1 CP_1 affinché fosse condannato al risarcimento dei danni patiti a seguito della caduta verificatasi in il 23.6.2020. All'uopo, l'attrice ha dedotto che: CP_1
- in data 23.6.2020, alle ore 18:00 circa in alla via De Gemmis, in prossimità della CP_1
Scuola elementare Montello, ella riportava lesioni a seguito di una caduta occorsa mentre percorreva il marciapiedi, in quanto sconnesso, qualificando tale circostanza come insidia e trabocchetto, perché non visibile, né prevedibile per l'utente medio e non addebitabile a condotta colposa della stessa;
Pag. 1 a 8 - a seguito della caduta, l'attrice rifiutava l'immediato trasporto al Pronto Soccorso, ma vi si recava il giorno seguente per persistenza del dolore alla spalla sinistra, ove le veniva diagnosticata una contusione con artralgia;
gli accertamenti successivi evidenziavano lesioni compatibili con l'evento traumatico;
- l'attrice si sottoponeva a visita ortopedica, terapia farmacologica e successivo intervento chirurgico in artroscopia presso il Policlinico di in data 22.2.2021, con postumi CP_1 invalidanti;
la consulenza medico-legale del 27.8.2021 accertava un nesso causale tra la caduta e le lesioni, quantificando l'invalidità permanente nel 6%, con 30 giorni di inabilità temporanea assoluta e 40 giorni di inabilità parziale, rilevando una significativa compromissione delle attività quotidiane.
Pertanto, l'attrice ha chiesto di: “accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il sinistro di cui in premessa e le lesioni subite dall'istante e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del p.t., con sede in al C.so Vittorio Emanuele II, n. 84, al
[...] CP_2 CP_1 risarcimento in favore della IG.ra , come sopra identificata, di tutti i Parte_1 danni dalla stessa patiti in conseguenza del sinistro descritto in premessa e quantificati in Euro 11.899,14.”.
Il si è costituito il 5.9.2022, contestando le pretese attoree, in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto, in ordine all'an e al quantum ed eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria.
In particolare, il convenuto ente comunale ha richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. dichiarare la domanda attorea improcedibile per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del d.l. n.
132/2014, convertito nella l. n. 162/2014; in subordine, 2. dichiarare la domanda attorea inammissibile o improponibile, rigettandola perché infondata in fatto e in diritto, in ordine all'an e al quantum, previo accertamento della insussistenza della responsabilità invocata e di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo, in capo al CP_1
3. in via gradata, determinare quantomeno un concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi del sinistro.
4. in via estremamente gradata, ridimensionare l'entità e
l'ammontare della pretesa risarcitoria in relazione alle responsabilità accertate ed agli effettivi danni conseguenti.
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Con ordinanza del 5.10.2022 è stato disposto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e con ordinanza del 26.4.2023 sono stati assegnati i richiesti termini
Pag. 2 a 8 ex art. 183 c. 6 c.p.c. All'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c., in ultimo per l'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 17.7.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione. Sul punto, va rilevato che le richieste istruttorie articolate dall'attrice con la memoria ex art. 183 c. 6 n.
2 c.p.c., non ammesse in corso di causa e reiterate nelle note scritte depositate per l'udienza del 10.9.2025, sono inammissibili, atteso che:
- la richiesta prova orale è irrilevante con riferimento ai capitoli aventi ad oggetto l'espletata procedura di negoziazione assistita (cfr. capitolo n. 9), nonché inammissibile con riferimento ai capitoli aventi ad oggetto circostanze valutative quali la prevedibilità del pericolo rappresentato dalla pavimentazione stradale o l'insidiosità dello stesso (cfr. capitolo n. 1);
- le ridette richieste istruttorie sono altresì inammissibili in quanto l'attrice ha introdotto nuove allegazioni che sarebbero dovute essere introdotte entro il termine di scadenza della memoria n. 1 (coincidente con la maturazione delle preclusioni assertive);
- inoltre, al di là dei rilievi sinora evidenziati, le istanze probatorie formulate dall'attrice risultano comunque inammissibili in quanto inidonee a provare gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, nonché a scalfire la circostanza dedotta dall'ente locale in ordine alla condotta colposa dell'attrice in occasione del sinistro, tale da elidere il nesso causale tra res ed evento di danno (cfr. infra).
Va poi osservato che infondate risultano le argomentazioni dell'attrice, espresse nelle note di trattazione per l'udienza del 10.9.2025, in ordine all'asserita omessa motivazione circa la mancata ammissione delle istanze istruttorie e della C.T.U.: invero, con ordinanza del 29.5.2024 la causa è stata rinviata per la decisione sulla scorta della seguente motivazione: “ritenuta la causa matura per la decisione” (cfr. disposto di cui all'art. 187
c.p.c.); ciò comporta che il Giudice ha accertato l'assenza di ulteriori attività istruttorie o di trattazione necessarie e ritiene il procedimento pronto per essere deciso, cioè per la stesura della sentenza, non essendo obbligato ad indicare nell'ordinanza i motivi della mancata ammissione dei mezzi istruttori, che, ovviamente saranno indicati in sentenza, come sopra effettuato.
Sempre in via preliminare, va rilevato che la procedura di negoziazione assistita è da intendersi comunque espletata, onde la domanda è procedibile.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Pag. 3 a 8 Il caso di specie si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c.
(“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”), atteso che il sinistro oggetto di causa è avvenuto su una strada rientrante nel perimetro urbano: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai riconosciuto che in astratto l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi della disposizione normativa sopra citata, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa (cfr. Cass. n. 23919/2013).
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di
Pag. 4 a 8 sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato
(che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo
Pag. 5 a 8 a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018; Trib. Bari n. 207/2024).
Tornando all'esame del caso concreto, va osservato quanto segue.
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice ricollega la propria caduta ad una disconnessione del “marciapiedi” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione), invece nella perizia medico-legale, allegata alla citazione, si fa riferimento ad una “rottura localizzata nella pavimentazione della strada” e successivamente ad una “buca della profondità di alcuni centimetri” (cfr. pagg. 1 e 3 della perizia medico-legale di parte).
In seguito, nel domandare l'ammissione della prova testimoniale, l'attrice ha chiesto di provare che i testi rispondano al quesito di aver assistito ad un sinistro cagionato da “un marciapiedi sopraelevato (tanto da costituire un piccolo ma insidioso gradino)”, introducendo tardivamente un nuovo e diverso fatto costitutivo della propria pretesa risarcitoria, attività non consentita nell'ambito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., considerato, come sopra visto, che il thema decidendum trova la propria definizione con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. (non depositata dall'attrice), maturandosi, allora, le preclusioni assertive aventi ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa.
Alla luce di quanto sopra, non è dato comprendere se il sinistro sia avvenuto sul marciapiedi o sul manto stradale, ed eventualmente quale sia la tipologia di dissesto a cui si collegano eziologicamente i danni lamentati.
Inoltre, pur ammettendosi la sussistenza di un qualsivoglia dissesto del manto stradale o di una sconnessione del marciapiedi, nel caso di specie è riscontrabile una condotta colposa di parte attrice, tale da elidere il nesso eziologico tra la res e l'evento di danno.
Difatti, ai sensi dell'art. 2051 c.c. oggetto di prova non è solo la presenza di un elemento insidioso ma l'idoneità dello stesso, tenuto conto dello stato dei luoghi, a provocare l'evento (ossia il nesso tra la res e la caduta).
Nella fattispecie di cui trattasi, va evidenziato che il sinistro è avvenuto, per quanto dedotto dalla stessa parte attrice, alle ore 18.00 circa del giorno 23.6.2020, ossia in un orario tale da garantire, in un giorno estivo, la piena luminosità dell'ambiente circostante, fermo restando che dalle stesse foto depositate da parte attrice lo stato dei luoghi è ampiamente percepibile.
I summenzionati elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa della danneggiata, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso
Pag. 6 a 8 concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla stessa;
difatti, non è emerso che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche tali da rendere inevitabile e/o imprevedibile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità per la danneggiata di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui;
invero, dislivelli e discontinuità nella pavimentazione stradale o dei marciapiedi costituiscono situazioni assai frequenti, dal centro alla periferia, perciò non può ritenersi che l'irregolarità degli stessi abbiano il carattere dell'imprevedibilità e non può ritenersi che il pedone possa fare affidamento su una situazione di regolarità della pavimentazione in ogni angolo urbano (cfr. Trib. Milano, n. 8632/2008); da ultimo, sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha specificato, altresì, che in tema di responsabilità per cosa in custodia l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile
(cfr. Cass. n. 14228/2023; n. 2376/2024; Trib. Bari n. 207/2024).
Non può, quindi, ritenersi dimostrata la versione dei fatti descritta dall'attrice, se non la circostanza di essere caduta mentre percorreva la via De Gemmis in prossimità della
Scuola elementare Montello il 23.6.2020 intorno alle ore 18:00 e fermo restando che la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare che il danno si è verificato proprio a causa della res. Pertanto, la res deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè, deve presumersi, in base all'id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte della danneggiata.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
Pag. 7 a 8 comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo, Cass. n.
34886/2021 e n. 6568/2022).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte della danneggiata dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d. “principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno, sicché alcuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata al CP_1
[...]
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in ragione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, stanti la non particolare difficoltà delle questioni trattate e l'assenza di istruttoria giudiziale).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso
[...] spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 10.9.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Monica
Massarelli
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Nicola Antonio
D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 7341/2022 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Fabio Schirone, Parte_1
Attrice contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli CP_1
Avv.ti Camilla Caporusso e Michele Dell'Anna,
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 10.9.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue. ha citato in giudizio il per l'udienza del 30.9.2022 Parte_1 CP_1 affinché fosse condannato al risarcimento dei danni patiti a seguito della caduta verificatasi in il 23.6.2020. All'uopo, l'attrice ha dedotto che: CP_1
- in data 23.6.2020, alle ore 18:00 circa in alla via De Gemmis, in prossimità della CP_1
Scuola elementare Montello, ella riportava lesioni a seguito di una caduta occorsa mentre percorreva il marciapiedi, in quanto sconnesso, qualificando tale circostanza come insidia e trabocchetto, perché non visibile, né prevedibile per l'utente medio e non addebitabile a condotta colposa della stessa;
Pag. 1 a 8 - a seguito della caduta, l'attrice rifiutava l'immediato trasporto al Pronto Soccorso, ma vi si recava il giorno seguente per persistenza del dolore alla spalla sinistra, ove le veniva diagnosticata una contusione con artralgia;
gli accertamenti successivi evidenziavano lesioni compatibili con l'evento traumatico;
- l'attrice si sottoponeva a visita ortopedica, terapia farmacologica e successivo intervento chirurgico in artroscopia presso il Policlinico di in data 22.2.2021, con postumi CP_1 invalidanti;
la consulenza medico-legale del 27.8.2021 accertava un nesso causale tra la caduta e le lesioni, quantificando l'invalidità permanente nel 6%, con 30 giorni di inabilità temporanea assoluta e 40 giorni di inabilità parziale, rilevando una significativa compromissione delle attività quotidiane.
Pertanto, l'attrice ha chiesto di: “accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il sinistro di cui in premessa e le lesioni subite dall'istante e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del p.t., con sede in al C.so Vittorio Emanuele II, n. 84, al
[...] CP_2 CP_1 risarcimento in favore della IG.ra , come sopra identificata, di tutti i Parte_1 danni dalla stessa patiti in conseguenza del sinistro descritto in premessa e quantificati in Euro 11.899,14.”.
Il si è costituito il 5.9.2022, contestando le pretese attoree, in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto, in ordine all'an e al quantum ed eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria.
In particolare, il convenuto ente comunale ha richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. dichiarare la domanda attorea improcedibile per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del d.l. n.
132/2014, convertito nella l. n. 162/2014; in subordine, 2. dichiarare la domanda attorea inammissibile o improponibile, rigettandola perché infondata in fatto e in diritto, in ordine all'an e al quantum, previo accertamento della insussistenza della responsabilità invocata e di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo, in capo al CP_1
3. in via gradata, determinare quantomeno un concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi del sinistro.
4. in via estremamente gradata, ridimensionare l'entità e
l'ammontare della pretesa risarcitoria in relazione alle responsabilità accertate ed agli effettivi danni conseguenti.
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Con ordinanza del 5.10.2022 è stato disposto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e con ordinanza del 26.4.2023 sono stati assegnati i richiesti termini
Pag. 2 a 8 ex art. 183 c. 6 c.p.c. All'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c., in ultimo per l'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 17.7.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione. Sul punto, va rilevato che le richieste istruttorie articolate dall'attrice con la memoria ex art. 183 c. 6 n.
2 c.p.c., non ammesse in corso di causa e reiterate nelle note scritte depositate per l'udienza del 10.9.2025, sono inammissibili, atteso che:
- la richiesta prova orale è irrilevante con riferimento ai capitoli aventi ad oggetto l'espletata procedura di negoziazione assistita (cfr. capitolo n. 9), nonché inammissibile con riferimento ai capitoli aventi ad oggetto circostanze valutative quali la prevedibilità del pericolo rappresentato dalla pavimentazione stradale o l'insidiosità dello stesso (cfr. capitolo n. 1);
- le ridette richieste istruttorie sono altresì inammissibili in quanto l'attrice ha introdotto nuove allegazioni che sarebbero dovute essere introdotte entro il termine di scadenza della memoria n. 1 (coincidente con la maturazione delle preclusioni assertive);
- inoltre, al di là dei rilievi sinora evidenziati, le istanze probatorie formulate dall'attrice risultano comunque inammissibili in quanto inidonee a provare gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, nonché a scalfire la circostanza dedotta dall'ente locale in ordine alla condotta colposa dell'attrice in occasione del sinistro, tale da elidere il nesso causale tra res ed evento di danno (cfr. infra).
Va poi osservato che infondate risultano le argomentazioni dell'attrice, espresse nelle note di trattazione per l'udienza del 10.9.2025, in ordine all'asserita omessa motivazione circa la mancata ammissione delle istanze istruttorie e della C.T.U.: invero, con ordinanza del 29.5.2024 la causa è stata rinviata per la decisione sulla scorta della seguente motivazione: “ritenuta la causa matura per la decisione” (cfr. disposto di cui all'art. 187
c.p.c.); ciò comporta che il Giudice ha accertato l'assenza di ulteriori attività istruttorie o di trattazione necessarie e ritiene il procedimento pronto per essere deciso, cioè per la stesura della sentenza, non essendo obbligato ad indicare nell'ordinanza i motivi della mancata ammissione dei mezzi istruttori, che, ovviamente saranno indicati in sentenza, come sopra effettuato.
Sempre in via preliminare, va rilevato che la procedura di negoziazione assistita è da intendersi comunque espletata, onde la domanda è procedibile.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Pag. 3 a 8 Il caso di specie si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c.
(“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”), atteso che il sinistro oggetto di causa è avvenuto su una strada rientrante nel perimetro urbano: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai riconosciuto che in astratto l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi della disposizione normativa sopra citata, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa (cfr. Cass. n. 23919/2013).
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di
Pag. 4 a 8 sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato
(che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo
Pag. 5 a 8 a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018; Trib. Bari n. 207/2024).
Tornando all'esame del caso concreto, va osservato quanto segue.
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice ricollega la propria caduta ad una disconnessione del “marciapiedi” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione), invece nella perizia medico-legale, allegata alla citazione, si fa riferimento ad una “rottura localizzata nella pavimentazione della strada” e successivamente ad una “buca della profondità di alcuni centimetri” (cfr. pagg. 1 e 3 della perizia medico-legale di parte).
In seguito, nel domandare l'ammissione della prova testimoniale, l'attrice ha chiesto di provare che i testi rispondano al quesito di aver assistito ad un sinistro cagionato da “un marciapiedi sopraelevato (tanto da costituire un piccolo ma insidioso gradino)”, introducendo tardivamente un nuovo e diverso fatto costitutivo della propria pretesa risarcitoria, attività non consentita nell'ambito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., considerato, come sopra visto, che il thema decidendum trova la propria definizione con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. (non depositata dall'attrice), maturandosi, allora, le preclusioni assertive aventi ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa.
Alla luce di quanto sopra, non è dato comprendere se il sinistro sia avvenuto sul marciapiedi o sul manto stradale, ed eventualmente quale sia la tipologia di dissesto a cui si collegano eziologicamente i danni lamentati.
Inoltre, pur ammettendosi la sussistenza di un qualsivoglia dissesto del manto stradale o di una sconnessione del marciapiedi, nel caso di specie è riscontrabile una condotta colposa di parte attrice, tale da elidere il nesso eziologico tra la res e l'evento di danno.
Difatti, ai sensi dell'art. 2051 c.c. oggetto di prova non è solo la presenza di un elemento insidioso ma l'idoneità dello stesso, tenuto conto dello stato dei luoghi, a provocare l'evento (ossia il nesso tra la res e la caduta).
Nella fattispecie di cui trattasi, va evidenziato che il sinistro è avvenuto, per quanto dedotto dalla stessa parte attrice, alle ore 18.00 circa del giorno 23.6.2020, ossia in un orario tale da garantire, in un giorno estivo, la piena luminosità dell'ambiente circostante, fermo restando che dalle stesse foto depositate da parte attrice lo stato dei luoghi è ampiamente percepibile.
I summenzionati elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa della danneggiata, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso
Pag. 6 a 8 concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla stessa;
difatti, non è emerso che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche tali da rendere inevitabile e/o imprevedibile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità per la danneggiata di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui;
invero, dislivelli e discontinuità nella pavimentazione stradale o dei marciapiedi costituiscono situazioni assai frequenti, dal centro alla periferia, perciò non può ritenersi che l'irregolarità degli stessi abbiano il carattere dell'imprevedibilità e non può ritenersi che il pedone possa fare affidamento su una situazione di regolarità della pavimentazione in ogni angolo urbano (cfr. Trib. Milano, n. 8632/2008); da ultimo, sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha specificato, altresì, che in tema di responsabilità per cosa in custodia l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile
(cfr. Cass. n. 14228/2023; n. 2376/2024; Trib. Bari n. 207/2024).
Non può, quindi, ritenersi dimostrata la versione dei fatti descritta dall'attrice, se non la circostanza di essere caduta mentre percorreva la via De Gemmis in prossimità della
Scuola elementare Montello il 23.6.2020 intorno alle ore 18:00 e fermo restando che la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare che il danno si è verificato proprio a causa della res. Pertanto, la res deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè, deve presumersi, in base all'id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte della danneggiata.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
Pag. 7 a 8 comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo, Cass. n.
34886/2021 e n. 6568/2022).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte della danneggiata dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d. “principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno, sicché alcuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata al CP_1
[...]
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in ragione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, stanti la non particolare difficoltà delle questioni trattate e l'assenza di istruttoria giudiziale).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso
[...] spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 10.9.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Monica
Massarelli
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