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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/12/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1786/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice dott. Lucia Angela Marletta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1786/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025 con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 29 aprile 2025, vertente tra (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eugenio Parte_1 C.F._1 Conforti e Giorgio Conforti;
OPPONENTE E (C.F. ) in persona del lrpt., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 Vincenzo Aiello;
OPPOSTA Oggetto: opposizione a D.I. n. 207/2021 del 19.2.2021 (R.G. 509/2021); Conclusioni delle parti: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto all'intestato Tribunale ed ottenuto l'emissione nei confronti Controparte_1 del Sig. di decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 20.917,24, oltre Parte_1 interessi moratori dalla data emissione delle fatture di prestazioni socio-sanitarie erogate presso la R.S.A. San Carlo Borromeo, ubicata in Panettieri (CS) alla via Risorgimento, giuste fatture n. 60 del 31.5.2020 relativa alle prestazioni erogate per il mese di maggio 2020; n. 72 del 30.6.2020 relativa alle prestazioni erogate per il mese di giugno 2020; n. 82 del 31.7.2020 relativa alle prestazioni erogate per il mese di luglio 2020; n. 92 del 31.8.2020 relativa alle prestazioni erogate per il mese di agosto 2020; n. 103 del 30.9.2020 relativa alle prestazioni erogate per il mese di settembre 2020 e n. 112 del 31.10.2020 relativa alle prestazioni erogate per il mese di ottobre 2020, emesse per un importo complessivo di € 31.395,64, detratto l'importo di € 10.478,40, già corrisposto, ed oltre spese del monitorio.
/// Il Sig. con atto di citazione notificato il 30.4.2025 ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo (di cui ha prodotto la notifica, che attesta che il plico è stato consegnato al Servizio postale per la notifica in data 19.3.2021, come da copia del D.I. allegata da parte opponente), eccependo la carenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo pagina 1 di 7 ex art. 633 c.p.c., non essendo stata fornita prova scritta del credito, non essendo a ciò sufficiente la produzione delle fatture azionate di cui non sarebbe stata documentata la consegna e l'accettazione; non essendo stato prodotto, inoltre, l'estratto del registro contabile con relativa autentica notarile. Ha eccepito, inoltre, la nullità della notifica per violazione delle disposizioni dettate all'art. 138 c.p.c., che prevede espressamente la notificazione di “copia a mani del destinatario, presso la casa di abitazione, se ciò non è possibile, ovunque si trovi…..” , posto che la notifica del decreto ingiuntivo è stata eseguita presso l'indirizzo di residenza anagrafica benché lo stesso fosse al tempo ricoverato presso la struttura sanitaria San Carlo Borromeo. Ha eccepito, altresì, l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. in quanto tardivamente notificato oltre il termine di giorni 60 dalla sua emissione, termine che sarebbe scaduto alla data del 20 aprile 2021. Ha poi contestato nel merito la fondatezza della domanda di pagamento, evidenziando che il ricovero del Sig. presso la R.S.A. San Carlo Borromeo era stato autorizzato, a seguito di visita Pt_1 specialistica eseguita presso l'ASP ed a causa delle sue precarie condizioni di salute, con apposito provvedimento, nel quale è stato previsto, ai sensi della L.R. n. 22/2007, che la corresponsione della retta giornaliera è posta proporzionalmente a carico del almeno per il 70 % e a carico del CP_2 degente in rapporto alle proprie capacità pensionistiche, comunque in misura mai superiore al 30 %. Ha esposto in proposito che “l'art. 1 comma 1 della L. 328/2000 dispone che “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”…” e che tali princìpi sono richiamati anche all'art. 8 comma 1, “….ove si specifica che “Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonchè di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria”….”. Ancora, che la Regione Calabria, nella sua competenza “…si è occupata di disciplinare e riordinare
“…..gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,…” (art. 1 comma 1 denominata “Principi e finalità”) con l'emanazione della L.R. 23/2003….” Che all'art. 7 (livelli essenziali delle prestazioni sociali) alla lettera g) prevede che “…gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) (secondo i princìpi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14/2/2001, nel DPCM 29/11/2001 e nelle Linee- Guida Ministeriali n. 1/2004), come da schema seguente:
100% Controparte_3 Controparte_4
70% (con partecipazione
[...] Controparte_5 ospite)……”, essendo, pertanto, nel caso specifico la quota di partecipazione divisa quanto al 70% a pagina 2 di 7 carico del Fondo Sanitario Regionale e quanto al 30% a carico del Fondo Sociale (con una quota di partecipazione dell'ospite. Ha eccepito, quindi, che, dal ricovero, l'opponente ha sempre corrisposto la propria quota parte nella misura prevista dalla normativa di settore, richiamata nel provvedimento autorizzativo dell'ASP e che infondata pertanto sarebbe la pretesa creditoria della (subentrata nella Controparte_1 gestione della R.S.A. San Carlo Borromeo da circa due anni) di ottenere il pagamento della intera retta ed ha eccepito, di conseguenza, il difetto di sua legittimazione passiva rispetto alla richiesta di pagamento dell'intera degenza giornaliera per il periodo di tempo dedotto. Ha eccepito inoltre la mancanza di prova della ricevuta relativa alla raccomandata AR del 27.4.2020 allegata al ricorso ex art. 633 c.p.c. indirizzata al Sig. e con la quale veniva comunicato che a Pt_1 far data dal I maggio la retta giornaliera a carico del Sig. sarebbe stata pari ad euro 139,91 e Pt_1 sarebbe stata fatturata ad ogni fine del mese, atteso il ritardo nell'accreditamento della struttura, essendo stati sino a quel momento i relativi costi sostenuti dalla CP_1 Di tale raccomandata l'opponente, in ogni caso, ha contestato il merito, posto che in base alla normativa regionale è previsto a carico dell'ospite il pagamento di una quota commisurata al proprio reddito e comunque mai superiore al 30 % della retta giornaliera. Ha concluso, pertanto, chiedendo di “revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando nel merito l'ingiunzione opposta perché infondata per le ragioni esposte;
condannare la Società opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.”.
/// La società opposta si è costituita resistendo all'opposizione e deducendo che l'opponente è tenuto al pagamento. Ha rilevato che la ricorrenza del rapporto contrattuale è provata dalla documentazione clinica relativa alle prestazioni erogate al Sig. presso la RSA;
ha dedotto la regolarità della notifica del decreto Pt_1 ingiuntivo nel rispetto del codice di rito;
ha evidenziato che, in ogni caso, la nullità della notifica sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo;
ha evidenziato che il D.I. è stato notificato nei termini di legge;
ha ribadito nel merito la fondatezza della pretesa creditoria, posto che la Regione Calabria, con DCA del Commissario ad Acta n. 24 del 12 febbraio 2019 aveva revocato l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento della struttura San Carlo Borromeo, cosicché a decorrere dall'ottobre 2019 i ricoveri presso la detta RSA sarebbero avvenuti in regime privatistico, circostanza della quale tutti i degenti erano stati avvisati con missiva del 27.4.2020, che era stata riscontrata, in varie forme, dai degenti anche per il tramite del sindaco del Comune di Panettieri e anche a mezzo di un legale incaricato. Ha chiesto, pertanto, “rigettare l'opposizione proposta, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 207/2021 emesso il 19.2.2021 dal Tribunale di Cosenza;
condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
/// La causa, a seguito di astensione del precedente giudice titolare, è stata assegnata a questo giudice che, con ordinanza del 13.12.2022 ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che non risultavano chiarite “….le modalità di insorgenza di nuove intese contrattuali con il degente Sig. a seguito alla intervenuta revoca Parte_1
pagina 3 di 7 dell'accreditamento della RSA San Carlo Borromeo….” ed ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. La causa è stata istruita mediante espletamento di prova per testi, all'esito della quale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 4.2.2025 i difensori hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e questo giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. La sola parte opponente ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
********************* L'opposizione è fondata e deve essere accolta. In via preliminare occorre rilevare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, effettuata, per come pacifico fra le parti, presso l'indirizzo di residenza anagrafica del Sig. (cfr. la busta contenente Pt_1 il plico spedito a mezzo posta, allegata al DI notificato depositato da parte opponente). Occorre rilevare in proposito che, per come emerge dagli atti e per come, ancora una volta, incontestato fra le parti, all'epoca della notifica del decreto ingiuntivo il Sig. era di fatto -e da Parte_1 più anni- domiciliato presso la RSA Borromeo nel Comune di Panettieri (cfr. la lettera di dimissione dalla RSA Borromeo del Sig. datata 31.5.2021 in écui si attesta che lo stesso era ivi degente Pt_1 dal 28.6.2013). Tale circostanza era chiaramente a piena conoscenza della società avente in gestione la RSA. Stante la valenza meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche, nel caso in esame superate dalla conoscenza da parte della che il Sig. di fatto si trovava ospite della RSA ed era, quindi, CP_1 Pt_1 ivi domiciliato- avrebbe dovuto procedere alla notifica del decreto ingiuntivo presso il luogo che costituiva l'effettiva dimora dell'opponente. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “In tema di notificazioni, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni, come quelle desunte dall'indicazione di dimora abituale quale emerge dall'esecuzione del contratto intercorso tra le parti. Il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata” (Cass. 26985/2009, ex multis). Parte opposta, per contro, non ha allegato l'avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta del D.I. e non ha documentato l'avvenuto ricevimento (ed in quale data ed a mani di quale soggetto) del plico, cosicché ulteriore profilo di nullità della notifica del decreto ingiuntivo è rappresentato dalla mancata prova della ricezione dell'atto. Ed allora, precisato che risulta per tabulas che il D.I. è stato tempestivamente portato alla notifica nel rispetto del termine previsto ex art. 644 c.p.c dalla sua emissione (Cass. 25716/2018), deve ritenersi pertanto tempestiva la proposta opposizione, con conseguente sanatoria -per come rilevato dalla medesima parte opposta- della nullità della notifica del ricorso, che resta sanata “per effetto della opposizione stessa ordinaria o tardiva” (Cass. 1038/1995). Passando ad esaminare la fondatezza della domanda di pagamento, non può prescindersi dal considerare che l'opposizione all'ingiunzione introduce un giudizio di merito a cognizione piena in cui l'opponente debitore riveste la posizione di convenuto sostanziale e l'opposto creditore quella di attore sostanziale, con la conseguenza che incombe su parte opposta l'onere di provare la fonte, la scadenza e pagina 4 di 7 l'entità del credito azionato e su parte opponente quello di allegare e dimostrare di avere adempiuto alla prestazione di pagamento ovvero la sussistenza di fatti modificativi, integrativi o impeditivi della obbligazione a suo carico (cfr. Cass. SS.UU. 13533/2001). Per quanto sopra già esposto, è incontestato fra le parti, ed è altresì documentato dalla citata lettera di dimissione in data 31.5.2021 del Sig. dalla RSA San Carlo Borromeo, che il Sig. Pt_1 Pt_1 nel periodo di interesse (maggio 2020-ottobre 2020) oggetto delle fatture azionate in
[...] monitorio era ricoverato presso la R.S.A. San Carlo Borromeo. Parte opposta ha inteso agire per ottenere il pagamento dell'importo corrispondente all'intera diaria di degenza per il ridetto periodo, evidenziando di essere subentrata nella gestione della R.S.A. San Carlo Borromeo. Esponendo, inoltre, che la Regione Calabria e, nello specifico il Commissario ad acta per l'emergenza sanitaria con DCA n. 24 del 12 febbraio 2019 aveva revocato l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento della struttura San Carlo Borromeo, cosicché a far data dall'ottobre del 2019 i ricoveri presso la RSA sarebbero potuti avvenire solamente in regime privatistico ed i relativi costi sarebbero stati interamente a carico dei degenti, non essendovi copertura regionale per i costi di degenza. Ha prodotto, a dimostrazione delle circostanze dedotte, i verbali delle riunioni tenute il 7.10.2019 tra l' e la società presso la sede dell'ASP e l'8.10.2019 tra l' la CP_6 CP_1 CP_6 società e il Comune di Panettieri presso la RSA San Carlo Borromeo, in cui: CP_1 si dà atto che (verbale del 7.10.2019)
e che e la dott.ssa per l'ASP e il lrpt di dott. così precisano: Per_1 CP_1 Per_2
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/ pagina 5 di 7 ed ancora, con cui (verbale dell'8.10 2019, cui è allegato l'elenco dei pazienti a quella data ricoverati, fra cui il Sig. ) si procedeva a formalizzare il passaggio di gestione della RSA alla Parte_1
CP_1
L'opponente ha eccepito che l'addebito dell'intero costo della degenza a suo carico sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale e da quella regionale, secondo la quale la quota di partecipazione ai costi gravante sui pazienti non può superare il -e al massimo può essere pari al- 30
% dell'intera tariffa. E però, all'atto del passaggio di gestione/subentro della nella gestione della RSA ed anche al CP_1 momento della cessazione del finanziamento regionale, parte opposta non ha fornito prova della comunicazione al Sig. del mancato accreditamento della RSA ove era ospite e delle Parte_1 conseguenze in ordine al sostenimento dei relativi costi, non più a carico del FSR e del Fondo Sociale. L'opposta, inoltre, non ha dato prova che la raccomandata datata 27.04.2020 di comunicazione delle nuove condizioni economiche per la degenza relative al pagamento, a far data dal I maggio 2020, della intera retta giornaliera di degenza sia stata effettivamente portata a conoscenza del Sig. . Pt_1 Alla luce di quanto esposto e rilevato, non essendo stato il Sig. debitamente Parte_1 informato del mutamento delle condizioni economiche in base alle quali sarebbe proseguito il suo ricovero al maggior costo rappresentato dall'intera retta giornaliera, rispetto alla quota sino a quel momento ritenuta (e che ha proseguito a versare, cfr. sul punto le dichiarazioni del teste , non Tes_1 essendovi in proposito contestazione di controparte, che infatti riconosce già in ricorso la quota parte corrisposta), deve concludersi che, alcun accordo sia intervenuto fra le parti circa la modifica delle condizioni economiche invocata da parte opposta stante il suo mancato accreditamento. Sul punto la produzione documentale rappresentata da pec del 6.6.2020 e del 17.7.2020 inviate dal Sindaco del Comune di Panettieri alla , alla Regione alla struttura Commissariale, alla CP_1 Prefettura, di sollecito per risolvere la situazione dei degenti della RSA San Carlo Borromeo in conseguenza del mancato accreditamento della struttura, da riciesta alla rsa di un incontro presentata da ospiti della RSA, dai solleciti del legale incaricato da alcuni degenti Avv. Gentile per un incontro datati 12.6.2020 e 14.9.2020 non riscontrano la partecipazione/adesione del Sig. a tali iniziative e Pt_1 non assumono valore probatorio le notizie di stampa circa le conseguenze del mancato accreditamento pagina 6 di 7 della struttura (cfr. l'articolo pubblicato in proposito su “Il Corriere della Calabria” del 15.9.2020) e non forniscono prova della conoscenza da parte del Sig. circa il mancato accreditamento della Pt_1 struttura e circa il fatto che i costi del ricovero presso la R.S.A sarebbero stati a carico non più per la sola quota di legge ma per l'intero retta quotidiana di degenza, in quanto non più a carico del FSR e del Fondo Sociale. Né parte opposta ha fornito prova della trasmissione e consegna al degente Sig. Pt_1 delle fatture, mese per mese emesse ed azionate in monitorio, fatture che, in quanto provenienti dall'opposta e di formazione unilaterale, non sono idonee a fornire la prova di un intervenuto accordo fra le parti circa la modifica dei costi di degenza. Si perviene a medesime conclusioni all'esito della espletata prova per testi, relativa al ricovero del Sig.
presso la RSA ed alla quota fissata ab origine a carico dell'opponente per il ricovero (e pari a Pt_1 circa 27-28 euro giornaliere, cfr. le dichiarazioni del teste nipote dell'opponente), di cui Tes_2 peraltro parte opponente ha documentato l'importo aggiornato per l'anno 2019 a titolo di quota giornaliera a suo carico, allegando la relativa comunicazione dell'ASP datata 6.5.2019 prot. 56642 e circa il passaggio di gestione della RSA alla e circa le iniziative attivate dai Sindaci di CP_1 Panettieri e di comunità vicine presso con il Prefetto di e con l' al fine di tutela CP_6 CP_6 delle condizioni di salute e di degenza dei pazienti ricoverati presso la RSA, iniziative alle quali ha preso personalmente parte il Sig. teste escusso all'udienza del 19.3.2024, nipote del Sig. Tes_2
, il quale si occupa delle pratiche relative al ricovero del predetto ed ai relativi Pt_1 Pt_1 pagamenti della quota a suo carico ed ha confermato che “l'attività della Rsa, dopo un breve periodo di sospensione e di gestione autonoma, è ripresa con le originarie modalità di ricovero e pagamento” e che, infatti il Sig. era ancora ricoverato presso la RSA. Pt_1 Parte opposta, pertanto, non ha assolto all'onere a suo carico di provare di avere raggiunto con il Sig.
un accordo in ordine alla modifica delle condizioni economiche della degenza e, quindi, di Pt_1 provare la fonte negoziale del suo credito, cosicché la domanda di pagamento formulata da parte opposta nei confronti del Sig. è da ritenersi infondata. Pt_1 L'opposizione proposta dal Sig. , per quanto ritenuto e considerato, deve essere Parte_1 accolta ed il decreto ingiuntivo opposto, di conseguenza, deve essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vanno liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal Sig. e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 207/2021 del 19.2.2021 (R.G. 509/2021) qui opposto;
- condanna parte opposta alla refusione in favore di parte opponente Sig. delle Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti. Cosenza, 20.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice dott. Lucia Angela Marletta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1786/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025 con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 29 aprile 2025, vertente tra (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eugenio Parte_1 C.F._1 Conforti e Giorgio Conforti;
OPPONENTE E (C.F. ) in persona del lrpt., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 Vincenzo Aiello;
OPPOSTA Oggetto: opposizione a D.I. n. 207/2021 del 19.2.2021 (R.G. 509/2021); Conclusioni delle parti: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto all'intestato Tribunale ed ottenuto l'emissione nei confronti Controparte_1 del Sig. di decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 20.917,24, oltre Parte_1 interessi moratori dalla data emissione delle fatture di prestazioni socio-sanitarie erogate presso la R.S.A. San Carlo Borromeo, ubicata in Panettieri (CS) alla via Risorgimento, giuste fatture n. 60 del 31.5.2020 relativa alle prestazioni erogate per il mese di maggio 2020; n. 72 del 30.6.2020 relativa alle prestazioni erogate per il mese di giugno 2020; n. 82 del 31.7.2020 relativa alle prestazioni erogate per il mese di luglio 2020; n. 92 del 31.8.2020 relativa alle prestazioni erogate per il mese di agosto 2020; n. 103 del 30.9.2020 relativa alle prestazioni erogate per il mese di settembre 2020 e n. 112 del 31.10.2020 relativa alle prestazioni erogate per il mese di ottobre 2020, emesse per un importo complessivo di € 31.395,64, detratto l'importo di € 10.478,40, già corrisposto, ed oltre spese del monitorio.
/// Il Sig. con atto di citazione notificato il 30.4.2025 ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo (di cui ha prodotto la notifica, che attesta che il plico è stato consegnato al Servizio postale per la notifica in data 19.3.2021, come da copia del D.I. allegata da parte opponente), eccependo la carenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo pagina 1 di 7 ex art. 633 c.p.c., non essendo stata fornita prova scritta del credito, non essendo a ciò sufficiente la produzione delle fatture azionate di cui non sarebbe stata documentata la consegna e l'accettazione; non essendo stato prodotto, inoltre, l'estratto del registro contabile con relativa autentica notarile. Ha eccepito, inoltre, la nullità della notifica per violazione delle disposizioni dettate all'art. 138 c.p.c., che prevede espressamente la notificazione di “copia a mani del destinatario, presso la casa di abitazione, se ciò non è possibile, ovunque si trovi…..” , posto che la notifica del decreto ingiuntivo è stata eseguita presso l'indirizzo di residenza anagrafica benché lo stesso fosse al tempo ricoverato presso la struttura sanitaria San Carlo Borromeo. Ha eccepito, altresì, l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. in quanto tardivamente notificato oltre il termine di giorni 60 dalla sua emissione, termine che sarebbe scaduto alla data del 20 aprile 2021. Ha poi contestato nel merito la fondatezza della domanda di pagamento, evidenziando che il ricovero del Sig. presso la R.S.A. San Carlo Borromeo era stato autorizzato, a seguito di visita Pt_1 specialistica eseguita presso l'ASP ed a causa delle sue precarie condizioni di salute, con apposito provvedimento, nel quale è stato previsto, ai sensi della L.R. n. 22/2007, che la corresponsione della retta giornaliera è posta proporzionalmente a carico del almeno per il 70 % e a carico del CP_2 degente in rapporto alle proprie capacità pensionistiche, comunque in misura mai superiore al 30 %. Ha esposto in proposito che “l'art. 1 comma 1 della L. 328/2000 dispone che “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”…” e che tali princìpi sono richiamati anche all'art. 8 comma 1, “….ove si specifica che “Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonchè di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria”….”. Ancora, che la Regione Calabria, nella sua competenza “…si è occupata di disciplinare e riordinare
“…..gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,…” (art. 1 comma 1 denominata “Principi e finalità”) con l'emanazione della L.R. 23/2003….” Che all'art. 7 (livelli essenziali delle prestazioni sociali) alla lettera g) prevede che “…gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) (secondo i princìpi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14/2/2001, nel DPCM 29/11/2001 e nelle Linee- Guida Ministeriali n. 1/2004), come da schema seguente:
100% Controparte_3 Controparte_4
70% (con partecipazione
[...] Controparte_5 ospite)……”, essendo, pertanto, nel caso specifico la quota di partecipazione divisa quanto al 70% a pagina 2 di 7 carico del Fondo Sanitario Regionale e quanto al 30% a carico del Fondo Sociale (con una quota di partecipazione dell'ospite. Ha eccepito, quindi, che, dal ricovero, l'opponente ha sempre corrisposto la propria quota parte nella misura prevista dalla normativa di settore, richiamata nel provvedimento autorizzativo dell'ASP e che infondata pertanto sarebbe la pretesa creditoria della (subentrata nella Controparte_1 gestione della R.S.A. San Carlo Borromeo da circa due anni) di ottenere il pagamento della intera retta ed ha eccepito, di conseguenza, il difetto di sua legittimazione passiva rispetto alla richiesta di pagamento dell'intera degenza giornaliera per il periodo di tempo dedotto. Ha eccepito inoltre la mancanza di prova della ricevuta relativa alla raccomandata AR del 27.4.2020 allegata al ricorso ex art. 633 c.p.c. indirizzata al Sig. e con la quale veniva comunicato che a Pt_1 far data dal I maggio la retta giornaliera a carico del Sig. sarebbe stata pari ad euro 139,91 e Pt_1 sarebbe stata fatturata ad ogni fine del mese, atteso il ritardo nell'accreditamento della struttura, essendo stati sino a quel momento i relativi costi sostenuti dalla CP_1 Di tale raccomandata l'opponente, in ogni caso, ha contestato il merito, posto che in base alla normativa regionale è previsto a carico dell'ospite il pagamento di una quota commisurata al proprio reddito e comunque mai superiore al 30 % della retta giornaliera. Ha concluso, pertanto, chiedendo di “revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando nel merito l'ingiunzione opposta perché infondata per le ragioni esposte;
condannare la Società opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.”.
/// La società opposta si è costituita resistendo all'opposizione e deducendo che l'opponente è tenuto al pagamento. Ha rilevato che la ricorrenza del rapporto contrattuale è provata dalla documentazione clinica relativa alle prestazioni erogate al Sig. presso la RSA;
ha dedotto la regolarità della notifica del decreto Pt_1 ingiuntivo nel rispetto del codice di rito;
ha evidenziato che, in ogni caso, la nullità della notifica sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo;
ha evidenziato che il D.I. è stato notificato nei termini di legge;
ha ribadito nel merito la fondatezza della pretesa creditoria, posto che la Regione Calabria, con DCA del Commissario ad Acta n. 24 del 12 febbraio 2019 aveva revocato l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento della struttura San Carlo Borromeo, cosicché a decorrere dall'ottobre 2019 i ricoveri presso la detta RSA sarebbero avvenuti in regime privatistico, circostanza della quale tutti i degenti erano stati avvisati con missiva del 27.4.2020, che era stata riscontrata, in varie forme, dai degenti anche per il tramite del sindaco del Comune di Panettieri e anche a mezzo di un legale incaricato. Ha chiesto, pertanto, “rigettare l'opposizione proposta, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 207/2021 emesso il 19.2.2021 dal Tribunale di Cosenza;
condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
/// La causa, a seguito di astensione del precedente giudice titolare, è stata assegnata a questo giudice che, con ordinanza del 13.12.2022 ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che non risultavano chiarite “….le modalità di insorgenza di nuove intese contrattuali con il degente Sig. a seguito alla intervenuta revoca Parte_1
pagina 3 di 7 dell'accreditamento della RSA San Carlo Borromeo….” ed ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. La causa è stata istruita mediante espletamento di prova per testi, all'esito della quale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 4.2.2025 i difensori hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e questo giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. La sola parte opponente ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
********************* L'opposizione è fondata e deve essere accolta. In via preliminare occorre rilevare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, effettuata, per come pacifico fra le parti, presso l'indirizzo di residenza anagrafica del Sig. (cfr. la busta contenente Pt_1 il plico spedito a mezzo posta, allegata al DI notificato depositato da parte opponente). Occorre rilevare in proposito che, per come emerge dagli atti e per come, ancora una volta, incontestato fra le parti, all'epoca della notifica del decreto ingiuntivo il Sig. era di fatto -e da Parte_1 più anni- domiciliato presso la RSA Borromeo nel Comune di Panettieri (cfr. la lettera di dimissione dalla RSA Borromeo del Sig. datata 31.5.2021 in écui si attesta che lo stesso era ivi degente Pt_1 dal 28.6.2013). Tale circostanza era chiaramente a piena conoscenza della società avente in gestione la RSA. Stante la valenza meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche, nel caso in esame superate dalla conoscenza da parte della che il Sig. di fatto si trovava ospite della RSA ed era, quindi, CP_1 Pt_1 ivi domiciliato- avrebbe dovuto procedere alla notifica del decreto ingiuntivo presso il luogo che costituiva l'effettiva dimora dell'opponente. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “In tema di notificazioni, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni, come quelle desunte dall'indicazione di dimora abituale quale emerge dall'esecuzione del contratto intercorso tra le parti. Il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata” (Cass. 26985/2009, ex multis). Parte opposta, per contro, non ha allegato l'avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta del D.I. e non ha documentato l'avvenuto ricevimento (ed in quale data ed a mani di quale soggetto) del plico, cosicché ulteriore profilo di nullità della notifica del decreto ingiuntivo è rappresentato dalla mancata prova della ricezione dell'atto. Ed allora, precisato che risulta per tabulas che il D.I. è stato tempestivamente portato alla notifica nel rispetto del termine previsto ex art. 644 c.p.c dalla sua emissione (Cass. 25716/2018), deve ritenersi pertanto tempestiva la proposta opposizione, con conseguente sanatoria -per come rilevato dalla medesima parte opposta- della nullità della notifica del ricorso, che resta sanata “per effetto della opposizione stessa ordinaria o tardiva” (Cass. 1038/1995). Passando ad esaminare la fondatezza della domanda di pagamento, non può prescindersi dal considerare che l'opposizione all'ingiunzione introduce un giudizio di merito a cognizione piena in cui l'opponente debitore riveste la posizione di convenuto sostanziale e l'opposto creditore quella di attore sostanziale, con la conseguenza che incombe su parte opposta l'onere di provare la fonte, la scadenza e pagina 4 di 7 l'entità del credito azionato e su parte opponente quello di allegare e dimostrare di avere adempiuto alla prestazione di pagamento ovvero la sussistenza di fatti modificativi, integrativi o impeditivi della obbligazione a suo carico (cfr. Cass. SS.UU. 13533/2001). Per quanto sopra già esposto, è incontestato fra le parti, ed è altresì documentato dalla citata lettera di dimissione in data 31.5.2021 del Sig. dalla RSA San Carlo Borromeo, che il Sig. Pt_1 Pt_1 nel periodo di interesse (maggio 2020-ottobre 2020) oggetto delle fatture azionate in
[...] monitorio era ricoverato presso la R.S.A. San Carlo Borromeo. Parte opposta ha inteso agire per ottenere il pagamento dell'importo corrispondente all'intera diaria di degenza per il ridetto periodo, evidenziando di essere subentrata nella gestione della R.S.A. San Carlo Borromeo. Esponendo, inoltre, che la Regione Calabria e, nello specifico il Commissario ad acta per l'emergenza sanitaria con DCA n. 24 del 12 febbraio 2019 aveva revocato l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento della struttura San Carlo Borromeo, cosicché a far data dall'ottobre del 2019 i ricoveri presso la RSA sarebbero potuti avvenire solamente in regime privatistico ed i relativi costi sarebbero stati interamente a carico dei degenti, non essendovi copertura regionale per i costi di degenza. Ha prodotto, a dimostrazione delle circostanze dedotte, i verbali delle riunioni tenute il 7.10.2019 tra l' e la società presso la sede dell'ASP e l'8.10.2019 tra l' la CP_6 CP_1 CP_6 società e il Comune di Panettieri presso la RSA San Carlo Borromeo, in cui: CP_1 si dà atto che (verbale del 7.10.2019)
e che e la dott.ssa per l'ASP e il lrpt di dott. così precisano: Per_1 CP_1 Per_2
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/ pagina 5 di 7 ed ancora, con cui (verbale dell'8.10 2019, cui è allegato l'elenco dei pazienti a quella data ricoverati, fra cui il Sig. ) si procedeva a formalizzare il passaggio di gestione della RSA alla Parte_1
CP_1
L'opponente ha eccepito che l'addebito dell'intero costo della degenza a suo carico sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale e da quella regionale, secondo la quale la quota di partecipazione ai costi gravante sui pazienti non può superare il -e al massimo può essere pari al- 30
% dell'intera tariffa. E però, all'atto del passaggio di gestione/subentro della nella gestione della RSA ed anche al CP_1 momento della cessazione del finanziamento regionale, parte opposta non ha fornito prova della comunicazione al Sig. del mancato accreditamento della RSA ove era ospite e delle Parte_1 conseguenze in ordine al sostenimento dei relativi costi, non più a carico del FSR e del Fondo Sociale. L'opposta, inoltre, non ha dato prova che la raccomandata datata 27.04.2020 di comunicazione delle nuove condizioni economiche per la degenza relative al pagamento, a far data dal I maggio 2020, della intera retta giornaliera di degenza sia stata effettivamente portata a conoscenza del Sig. . Pt_1 Alla luce di quanto esposto e rilevato, non essendo stato il Sig. debitamente Parte_1 informato del mutamento delle condizioni economiche in base alle quali sarebbe proseguito il suo ricovero al maggior costo rappresentato dall'intera retta giornaliera, rispetto alla quota sino a quel momento ritenuta (e che ha proseguito a versare, cfr. sul punto le dichiarazioni del teste , non Tes_1 essendovi in proposito contestazione di controparte, che infatti riconosce già in ricorso la quota parte corrisposta), deve concludersi che, alcun accordo sia intervenuto fra le parti circa la modifica delle condizioni economiche invocata da parte opposta stante il suo mancato accreditamento. Sul punto la produzione documentale rappresentata da pec del 6.6.2020 e del 17.7.2020 inviate dal Sindaco del Comune di Panettieri alla , alla Regione alla struttura Commissariale, alla CP_1 Prefettura, di sollecito per risolvere la situazione dei degenti della RSA San Carlo Borromeo in conseguenza del mancato accreditamento della struttura, da riciesta alla rsa di un incontro presentata da ospiti della RSA, dai solleciti del legale incaricato da alcuni degenti Avv. Gentile per un incontro datati 12.6.2020 e 14.9.2020 non riscontrano la partecipazione/adesione del Sig. a tali iniziative e Pt_1 non assumono valore probatorio le notizie di stampa circa le conseguenze del mancato accreditamento pagina 6 di 7 della struttura (cfr. l'articolo pubblicato in proposito su “Il Corriere della Calabria” del 15.9.2020) e non forniscono prova della conoscenza da parte del Sig. circa il mancato accreditamento della Pt_1 struttura e circa il fatto che i costi del ricovero presso la R.S.A sarebbero stati a carico non più per la sola quota di legge ma per l'intero retta quotidiana di degenza, in quanto non più a carico del FSR e del Fondo Sociale. Né parte opposta ha fornito prova della trasmissione e consegna al degente Sig. Pt_1 delle fatture, mese per mese emesse ed azionate in monitorio, fatture che, in quanto provenienti dall'opposta e di formazione unilaterale, non sono idonee a fornire la prova di un intervenuto accordo fra le parti circa la modifica dei costi di degenza. Si perviene a medesime conclusioni all'esito della espletata prova per testi, relativa al ricovero del Sig.
presso la RSA ed alla quota fissata ab origine a carico dell'opponente per il ricovero (e pari a Pt_1 circa 27-28 euro giornaliere, cfr. le dichiarazioni del teste nipote dell'opponente), di cui Tes_2 peraltro parte opponente ha documentato l'importo aggiornato per l'anno 2019 a titolo di quota giornaliera a suo carico, allegando la relativa comunicazione dell'ASP datata 6.5.2019 prot. 56642 e circa il passaggio di gestione della RSA alla e circa le iniziative attivate dai Sindaci di CP_1 Panettieri e di comunità vicine presso con il Prefetto di e con l' al fine di tutela CP_6 CP_6 delle condizioni di salute e di degenza dei pazienti ricoverati presso la RSA, iniziative alle quali ha preso personalmente parte il Sig. teste escusso all'udienza del 19.3.2024, nipote del Sig. Tes_2
, il quale si occupa delle pratiche relative al ricovero del predetto ed ai relativi Pt_1 Pt_1 pagamenti della quota a suo carico ed ha confermato che “l'attività della Rsa, dopo un breve periodo di sospensione e di gestione autonoma, è ripresa con le originarie modalità di ricovero e pagamento” e che, infatti il Sig. era ancora ricoverato presso la RSA. Pt_1 Parte opposta, pertanto, non ha assolto all'onere a suo carico di provare di avere raggiunto con il Sig.
un accordo in ordine alla modifica delle condizioni economiche della degenza e, quindi, di Pt_1 provare la fonte negoziale del suo credito, cosicché la domanda di pagamento formulata da parte opposta nei confronti del Sig. è da ritenersi infondata. Pt_1 L'opposizione proposta dal Sig. , per quanto ritenuto e considerato, deve essere Parte_1 accolta ed il decreto ingiuntivo opposto, di conseguenza, deve essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vanno liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal Sig. e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 207/2021 del 19.2.2021 (R.G. 509/2021) qui opposto;
- condanna parte opposta alla refusione in favore di parte opponente Sig. delle Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti. Cosenza, 20.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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