Trib. Cosenza, sentenza 20/12/2025, n. 1957
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Nullità della notifica del decreto ingiuntivo

    La notifica è nulla poiché effettuata presso l'indirizzo di residenza anagrafica anziché presso l'effettiva dimora del debitore, circostanza nota alla società creditrice. Inoltre, la società opposta non ha fornito prova della ricezione dell'atto.

  • Rigettato
    Inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica

    Sebbene la notifica sia stata effettuata oltre il termine di 60 giorni, l'opposizione è stata proposta tempestivamente, sanando la nullità della notifica.

  • Accolto
    Infondatezza della pretesa creditoria nel merito

    La società opposta non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare di aver raggiunto un accordo con il debitore riguardo alla modifica delle condizioni economiche della degenza, né ha fornito prova della comunicazione al debitore del mancato accreditamento regionale e delle conseguenti nuove condizioni economiche. Le fatture emesse unilateralmente non costituiscono prova di un accordo modificativo dei costi.

  • Rigettato
    Fondatezza della pretesa creditoria

    La società opposta non ha fornito prova della comunicazione al debitore del mancato accreditamento regionale e delle conseguenti nuove condizioni economiche, né ha provato di aver raggiunto un accordo con il debitore riguardo alla modifica delle condizioni economiche della degenza. Pertanto, la domanda di pagamento è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 20/12/2025, n. 1957
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 1957
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

    Testo completo