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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1398/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5242/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6194/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320199003128682 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 89060001 IRPEF-ALIQUOTE a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6194/2024, depositata il 30.07.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la intimazione di pagamento notificata il 07/11/2019 e la sottesa cartella di pagamento per Irpef e Addizionale regionale 2005, notificata mediante consegna a mani del padre del ricorrente, per non aver dato prova, l'Ufficio, di avere inviato al contribuente la raccomandata informativa della avvenuta notifica e condannava l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, al pagamento in solido delle spese di giudizio che liquidava in complessivi € 1.500,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
L' Agenzia delle Entrate - Riscossione ha impugnato la sentenza, rilevando, in via pregiudiziale, la non imputabilità alla stessa della pretesa invalidità della notifica della cartella di pagamento e, nel merito, chiedendo riformarsi la appellata sentenza, per esservi prova agli atti dell'avvenuta spedizione al ricorrente della raccomandata informativa dell'operata notifica della predetta cartella di pagamento a mani del padre del ricorrente, come vi era prova che due altre intimazioni di pagamento, fondate sull'anzidetta cartella, regolarmente notificate all'interessato, non si erano da questi impugnate, ha chiesto, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, rigettarsi il ricorso e confermarsi la intimazione di pagamento impugnata, con le spese.
In sede di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, rilevato, in via preliminare, che costituiva oggetto di giudizio unicamente l'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo e non la legittimità della azionata pretesa tributaria, nell'aderire, nel merito, all' appello dell'Agente della riscossione, ha insistito in quanto già dedotto in primo grado ed ha chiesto accogliersi l'appello, con le spese.
L'appellato, regolarmente intimato, non ha svolto attività difensiva.
Alla udienza del 23.01.2026 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei termini di cui in appresso.
L'Agente della riscossione, legittimato passivo in quanto chiamato a rispondere della validità della notifica della cartella di pagamento che è attività sua propria e contestata dal ricorrente, ha documentato di avere spedito al contribuente (all.to 5) la raccomandata informativa dell'avvenuta notifica della suddetta cartella di pagamento a mani del padre del destinatario ed ha, altresì, documentato (all.ti 7, 8 e 9) che, due altre intimazioni di pagamento, successive a quella oggetto di impugnativa, fondate sull'anzidetta cartella di pagamento, notificate il 12/12/2022 ed il 30/04/2024, non si erano impugnate dell'interessato.
Ne discende che è inammissibile il ricorso introduttivo per investire pretesi profili di illegittimità dell'atto presupposto, la già detta cartella di pagamento, censure ormai precluse per investire un atto definitivo, regolarmente notificato all'interessato e non impugnato a suo tempo, censure precluse, altresì, perché definitive le sopradette, altre, successive intimazioni di pagamento fondate su detta cartella e non impugnate dall'interessato, così che non può neppure farsi questione di pretesa decadenza e/o prescrizione della azionata pretesa tributaria.
L'appello va, pertanto, accolto ed, in riforma della impugnata sentenza, va rigettato il ricorso introduttivo e confermata la impugnata intimazione di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ADER ed ADE e per ciascuna, in € 1.000,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.500,00 per il giudizio di appello, oltre accessori di legge se dovuti, ponendole a carico di Resistente_1.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 17, accoglie l'appello proposto da
Agenzia delle Entrate - Riscossione ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso del contribuente e condanna l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione e di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, come liquidate.
Catania lì 23.01.2026 Il Presidente relatore
IA CH
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5242/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6194/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320199003128682 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 89060001 IRPEF-ALIQUOTE a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6194/2024, depositata il 30.07.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la intimazione di pagamento notificata il 07/11/2019 e la sottesa cartella di pagamento per Irpef e Addizionale regionale 2005, notificata mediante consegna a mani del padre del ricorrente, per non aver dato prova, l'Ufficio, di avere inviato al contribuente la raccomandata informativa della avvenuta notifica e condannava l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, al pagamento in solido delle spese di giudizio che liquidava in complessivi € 1.500,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
L' Agenzia delle Entrate - Riscossione ha impugnato la sentenza, rilevando, in via pregiudiziale, la non imputabilità alla stessa della pretesa invalidità della notifica della cartella di pagamento e, nel merito, chiedendo riformarsi la appellata sentenza, per esservi prova agli atti dell'avvenuta spedizione al ricorrente della raccomandata informativa dell'operata notifica della predetta cartella di pagamento a mani del padre del ricorrente, come vi era prova che due altre intimazioni di pagamento, fondate sull'anzidetta cartella, regolarmente notificate all'interessato, non si erano da questi impugnate, ha chiesto, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, rigettarsi il ricorso e confermarsi la intimazione di pagamento impugnata, con le spese.
In sede di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, rilevato, in via preliminare, che costituiva oggetto di giudizio unicamente l'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo e non la legittimità della azionata pretesa tributaria, nell'aderire, nel merito, all' appello dell'Agente della riscossione, ha insistito in quanto già dedotto in primo grado ed ha chiesto accogliersi l'appello, con le spese.
L'appellato, regolarmente intimato, non ha svolto attività difensiva.
Alla udienza del 23.01.2026 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei termini di cui in appresso.
L'Agente della riscossione, legittimato passivo in quanto chiamato a rispondere della validità della notifica della cartella di pagamento che è attività sua propria e contestata dal ricorrente, ha documentato di avere spedito al contribuente (all.to 5) la raccomandata informativa dell'avvenuta notifica della suddetta cartella di pagamento a mani del padre del destinatario ed ha, altresì, documentato (all.ti 7, 8 e 9) che, due altre intimazioni di pagamento, successive a quella oggetto di impugnativa, fondate sull'anzidetta cartella di pagamento, notificate il 12/12/2022 ed il 30/04/2024, non si erano impugnate dell'interessato.
Ne discende che è inammissibile il ricorso introduttivo per investire pretesi profili di illegittimità dell'atto presupposto, la già detta cartella di pagamento, censure ormai precluse per investire un atto definitivo, regolarmente notificato all'interessato e non impugnato a suo tempo, censure precluse, altresì, perché definitive le sopradette, altre, successive intimazioni di pagamento fondate su detta cartella e non impugnate dall'interessato, così che non può neppure farsi questione di pretesa decadenza e/o prescrizione della azionata pretesa tributaria.
L'appello va, pertanto, accolto ed, in riforma della impugnata sentenza, va rigettato il ricorso introduttivo e confermata la impugnata intimazione di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ADER ed ADE e per ciascuna, in € 1.000,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.500,00 per il giudizio di appello, oltre accessori di legge se dovuti, ponendole a carico di Resistente_1.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 17, accoglie l'appello proposto da
Agenzia delle Entrate - Riscossione ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso del contribuente e condanna l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione e di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, come liquidate.
Catania lì 23.01.2026 Il Presidente relatore
IA CH