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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17752 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Luigi ARGAN Presidente
Dr.ssa Clelia TESTA PICCOLOMINI Giudice
Dr. Mario CODERONI Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 45926/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'Avv. FANCELLI EMANUELA, C.F._2
ATTORI
e
(CF: ), (CF: Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 [...]
, (CF: ), quali eredi di C.F._4 Controparte_3 CodiceFiscale_5
, con l'Avv. TESTA ANTONIO, Persona_1
CONVENUTI nonché
, , , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
, , , CP_8 Controparte_9 Controparte_10
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, provvedere come segue: 1) In via principale accertare la falsità del testamento olografo del dante causa sig. e, per l'effetto, accogliere la domanda di parte Persona_2 attrice in quanto totalmente fondata in fatto ed in diritto, con conseguente devoluzione dei beni ereditari e dei relativi frutti agli aventi diritto;
2) In via subordinata, accertata la falsità del testamento del sig. , accertare e dichiarare l'indegnità della sig.ra Persona_2
alla successione (ex art. 463 c.c.) con conseguente decadenza dai diritti Persona_1
successori e condanna alla restituzione di tutti i beni ereditari e dei frutti percepiti (ex art.
646 c.c.) con devoluzione dei beni ereditari agli aventi diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CAP come per legge”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, in via preliminare: a) accertare il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in materia successoria, ex art 5, co. 1bis, Dlgs 28/2010 in virtù di quanto esposto al punto 1 e 3 e, per l'effetto, sospendere il giudizio ordinando a controparte l'introduzione della procedura di mediazione;
b) accertare e dichiarare la nullità/inesistenza della notifica e/o nullità insanabile della citazione, come esposto nel punto 2 e per l'effetto pronunziare la relativa inesistenza/nullità; c) accertare e dichiarare il difetto di integrità del contraddittorio, in virtù mancata chiamata in giudizio degli ulteriori possibili successibili della famiglia , così come individuati nel presente atto Per_2 al punto 3 e, per l'effetto, ordinare a controparte l'integrazione del contraddittorio sia dal lato attivo che passivo;
d) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità per il decorso del termine previsto ex art 480 cc in virtù di quanto esposto al punto 4 e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice con la conseguente estinzione del giudizio;
e) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad impugnare il testamento, per il decorso del termine previsto ex art 606 cc in virtù di quanto esposto al punto 5 e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice;
nel merito, in via principale: accertata l'infondatezza della domanda attorea, in ordine alla presunta falsificazione del testamento olografo impugnato e, per l'effetto, rigettare le domande contenute nella citazione;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della falsità del testamento olografo impugnato, rigettare la domanda avente ad oggetto la
Pagina 2 di 9 dichiarazione di indegnità nei confronti della Sig. ra in quanto totalmente Persona_1
sfornita dei presupposti giuridici e fattuali per i motivi esposti in atti al punto 6 e, per
l'effetto, dichiararla erede legittima pro-quota, in quanto coniuge superstite del de cuius, il tutto con vittoria di spese, competenze et onorari di causa, oltre 15%, ed accessori di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sintetica esposizione dell'oggetto del giudizio e questioni preliminari processuali.
La presente causa riguarda la successione di deceduto in data 11.02.1997, Persona_2 successione regolata da un testamento olografo, pubblicato il 15.07.1997, con il quale il de cuius nominava sua unica erede la moglie i due odierni attori sostengono Persona_1 di essere figli, e quindi eredi, del fratello del defunto ovvero il sig. a Per_2 Persona_3
sua volta deceduto in data 1.10.2010, e, a tale titolo, impugnano il testamento olografo di
, sostenendone la falsità e chiedono la declaratoria di indegnità a succedere di Persona_2
, perché avrebbe formato il testamento apocrifo o, comunque, se ne sarebbe Persona_1
avvalsa e, in ogni caso, di aprire la successione legittima di , con condanna Persona_2 della convenuta alla restituzione dei beni ereditari nella quota spettante agli attori, nonché dei frutti percepiti.
Si sono costituiti i convenuti, eredi di (nel frattempo, anch'essa deceduta, Persona_1
prima dell'instaurazione del giudizio), contestando nel merito le avverse domande e svolgendo diverse eccezioni preliminari, sia processuali sia di merito.
Con riferimento alle eccezioni di rito -nullità dell'atto di citazione, difetto di integrazione del contraddittorio, nullità della notifica ed improcedibilità- si richiamano le ordinanze del
GU in data 21.01.2022 (con la quale veniva disattesa l'eccezione di nullità della citazione e disposta l'integrazione del contraddittorio e la parziale rinnovazione della notifica) ed in data 4.10.2022 (con la quale si prendeva atto della rituale integrazione del contraddittorio, dichiarando la contumacia di alcuni convenuti, e si rigettava l'eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione).
Con riferimento alla eccezione di nullità della citazione, per omessa o non chiara indicazione del petitum e della causa petendi, si ribadisce come, sebbene nella parte narrativa dell'atto introduttivo si accenni ad una lesione della quota di legittima ed alla qualità di eredi legittimari degli attori (invocando anche l'art. 536 c.c.), tuttavia dalla lettura
Pagina 3 di 9 complessiva dell'atto e, soprattutto, dalle conclusioni, si evince inequivocabilmente come l'oggetto della domanda, oltre all'impugnativa di testamento, sia la petizione ereditaria, in forza della successione legittima a , che si aprirebbe a seguito della declaratoria Persona_2
di nullità del testamento.
La qualità di legittimari, del resto, è invocata dagli attori in quanto “figli” (pag. 3, punto 2 atto di citazione) e, quindi, soltanto in relazione alla successione di (loro dante Persona_3
causa) e non già a quella di , per la quale alcuna lesione di legittima sarebbe Persona_2 astrattamente configurabile in favore loro, né del fratello del de cuius, che non rientra, notoriamente, nella categoria degli eredi necessari.
Ogni dubbio è poi fugato dalla precisazione contenuta nella memoria 183, comma 6, n. 1
c.p.c. (dep. il 12.04.2023), in cui è espunto qualunque riferimento alla successione necessaria, alla quota di riserva ed a una eventuale reintegra, ribadendo e confermando la sola domanda di petizione ereditaria (oltre che quelle di impugnativa del testamento e di indegnità).
Fatte queste dovute premesse, le domande degli attori non sono fondate, sotto diversi profili.
Difetto di prova del rapporto di parentela dedotto in giudizio.
In primo luogo, manca del tutto la prova, in capo agli attori, della titolarità del diritto azionato in giudizio, ovvero della loro qualità di eredi legittimi del de cuius, o, meglio, di eredi del loro dante causa, , a sua volta asserito erede legittimo, in quanto Persona_3
fratello, del de cuius ; qualità che, trattandosi di successione legittima, discende Persona_2 dal rapporto di parentela (dovendosi provare l'appartenenza delle parti ad una delle categorie previste dagli artt. 565 e ss. c.c., che hanno diritto alla successione ab intestato) e che costituisce presupposto essenziale di tutte le azioni spiegate in questo giudizio, essendo essenziale sia per la legittimazione attiva (o, meglio, per la prova della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio), sia per l'interesse ad agire.
Infatti, come visto, il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di impugnativa di testamento olografo per falsità, e la conseguente domanda di accertamento della qualità di eredi legittimi degli attori e di petizione ereditaria nei confronti della convenuta (o dei suoi eredi), unica erede in forza del testamento impugnato.
Quanto alla declaratoria di nullità del testamento, invero, la qualità di erede (rectius: chiamato) legittimo fonda l'interesse della parte ad impugnare l'atto di ultima volontà,
Pagina 4 di 9 poiché, in caso di accoglimento, si aprirebbe la successione legittima, cui, in ipotesi, concorrerebbe l'erede impugnante.
Quanto alle domande di apertura della successione, di accertamento della qualità di eredi e di petizione ereditaria, la posizione di eredi legittimi costituisce il requisito essenziale di merito di tali azioni, che, in assenza di prova su tale qualità, devono essere rigettate.
Ebbene, la giurisprudenza è assolutamente consolidata nell'affermare che l'unico mezzo di prova ammissibile del rapporto di parentela, è costituito dagli atti dello stato civile, salvo il caso eccezionale che questi siano andati perduti o distrutti (ex multis, Cass. sez. 2, n. 19254 del 12/07/2024, n. 10519 del 18/04/2024 e n. 22192 del 14/10/2020).
Nel presente giudizio, gli attori non hanno prodotto alcuna documentazione a dimostrazione dei rapporti di parentela rilevanti in giudizio (quello di fratellanza di con Persona_3 Per_2
e quello di filiazione di e con ).
[...] Parte_1 Parte_2 Persona_3
È poi oggetto di dibattito in giurisprudenza se il rapporto di parentela possa essere oggetto di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ravvisandosi -ad avviso di questo Collegio- diversi ostacoli alla soluzione affermativa a tale questione.
In primo luogo, come noto, la non contestazione può operare soltanto in relazione a situazioni di diritti soggettivi disponibili (peraltro, disponibili dalla parte che non opera la contestazione) e tale non sembra essere lo status giuridico di una persona (essendo evidente che non sarebbe possibile “costituire” o, per lo meno, accertare, un rapporto di filiazione o coniugio, sulla sola base di una omessa contestazione, magari proveniente, proprio come nel caso di specie, da un soggetto diverso da quello con cui si vanta la parentela); in secondo luogo, è pure principio consolidato quello per cui la non contestazione può operare soltanto in relazione a fatti o eventi storici, che siano conosciuti dalla parte contro o nei confronti della quale sono dedotti (Cass. sez. 3, n. 4681 del 15/02/2023; sez. L., n. 87 del 4/01/2019 e n. 2174 del 01/02/2021), mentre non può applicarsi a valutazioni o soluzioni di questioni giuridiche (Cass. sez. 2, n. 8967 del 4/04/2024; sez. 3, n. 2844 del 30/01/2024, n. 25363 del
25/08/2022; sez. 6-1, n. 15339 del 17/07/2020); ebbene, spesso, il rapporto di parentela e, ancor più, quello di coniugio, hanno diversi presupposti giuridici (si pensi, quanto alla filiazione fuori dal matrimonio, al riconoscimento da parte dei genitori, oppure, quanto ai coniugi, alla persistenza del rapporto, all'assenza di una separazione con addebito, che priva il coniuge dei diritti successori, così come il divorzio), che non possono essere normalmente conosciuti direttamente dalle parti, o potrebbero esserlo in maniera errata, proprio perché
Pagina 5 di 9 implicanti valutazioni di diritto.
Nel caso in esame, peraltro, i convenuti sono eredi della sig.ra , già coniuge Persona_1 del de cuius e, quindi, non sono nemmeno parenti degli attori, né del defunto, ma soltanto affini, e non fanno parte della famiglia originaria di , sicché non possono avere Persona_2 alcuna conoscenza piena e diretta dei rapporti di parentela dedotti dagli attori.
Da ultimo, è bene precisare che, su tali aspetti, non sussiste l'obbligo di sollecitare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c..
La Suprema Corte ha più volte affermato che l'esercizio del potere ex art. 101 c.p.c. riguarda soltanto le circostanze idonee a modificare il quadro fattuale oggetto della causa ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, ovvero relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio
(giurisprudenza assolutamente costante e consolidata: Cass. sez. 6-3, n. 24861 del
6/11/2013; sez. 6-5, n. 19372 del 29/09/2015 e n. 6218 del 4/03/2019; sez. L., n. 35974 del
22/11/2021; sez. 2, n. 1617 del 19/01/2022; sez. 1, n. 11269 del 28/04/2023 e n. 31689 del
10/12/2024; SU, n. 30883 del 3/12/2024); solo in tal caso, infatti, emerge l'esigenza di tutelare il diritto di difesa ed il contraddittorio, poiché, appunto, il Giudice mette in evidenza
-ritenendolo rilevante ai fini della decisione- un aspetto che non era stato oggetto delle allegazioni delle parti;
viceversa, quando il rilievo officioso, come nella specie, riguarda i presupposti stessi della domanda, ovvero la verifica dell'esistenza e idoneità (ivi compresa la insufficienza o la totale mancanza) delle prove sui fatti costitutivi dei diritti azionati in giudizio, è evidente che non vi sia alcun dovere del Tribunale di sollecitare, sul punto, il contraddittorio delle parti, sia perché le questioni, proprio perché costituiscono i presupposti o le condizioni essenziali della domanda, fanno già parte del thema decidendum e probandum, come delineato dalle stesse parti, sia perché, in caso contrario, il Giudice verrebbe meno alla sua funzione ed al suo dovere di imparzialità, andando in soccorso di una parte, al fine di colmare le sue carenze od omissioni processuali ed il mancato assolvimento degli oneri probatori su di essa gravanti.
Prescrizione del diritto ad accettare l'eredità ex art. 480 c.c..
Laddove anche si volesse ritenere superata la questione della carenza di prova del rapporto di parentela, risulta comunque fondata l'eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità da parte degli odierni attori.
Pagina 6 di 9 È pacifico e documentale che, sia rispetto alla successione di (apertasi a Persona_2
febbraio 1997), sia rispetto a quella di (ottobre 2010), sia decorso il termine Persona_3 decennale ex art. 480 c.c., al momento dell'instaurazione del giudizio (luglio 2021, prima notifica dell'atto di citazione).
Ed è altrettanto pacifico ed indubbio, che né rispetto alla successione del Persona_3
fratello, né gli attori rispetto alla successione del loro (presunto) padre, abbiano compiuto atti di accettazione;
invero, a fronte dell'eccezione tempestivamente sollevata dai convenuti, gli attori nulla hanno replicato nel corso della prima udienza e nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c. e, soltanto nei successivi atti, si sono limitati ad affermare, genericamente, che l'accettazione dell'eredità è un atto a forma libera e che può anche avvenire tacitamente, senza però specificare (né, tanto meno, provare) in concreto quale atto di accettazione tacita dell'eredità di avrebbero compiuto;
ove vogliano fare Persona_3
riferimento all'instaurazione del presente giudizio, si è già detto che la stessa è comunque tardiva e fatta dopo che il termine era già decorso, in assenza di precedenti atti interruttivi.
Orbene, dal momento che gli attori hanno esplicitamente dichiarato di agire quali eredi di
, la mancata tempestiva accettazione dell'eredità di quest'ultimo da parte loro e Persona_3 la conseguente impossibilità di accettarla tardivamente (cfr. Cass. sez. 2, n. 12646 del
25/06/2020 e n. 3529 del 27/10/1969), a fronte della rituale eccezione di controparte, impedisce agli attori di azionare i diritti (asseritamente) spettanti al loro dante causa, in relazione alla successione di;
senza contare che anche l'ipotetico diritto di Persona_2
di accettare l'eredità del fratello, sarebbe comunque prescritto, essendo egli Persona_3 deceduto oltre 13 anni dopo e non avendo compiuto alcun atto idoneo a far valere le proprie prerogative successorie.
Prescrizione dell'azione di indegnità a succedere.
Da ultimo -fermi restando gli assorbenti motivi già sopra esposti- è parzialmente fondata anche l'eccezione di prescrizione in relazione alle domande svolte dagli attori;
non quella relativa all'impugnativa di testamento (imprescrittibile, errando, sul punto, i convenuti, laddove sostengono che l'azione sia soggetta a prescrizione quinquennale, trattandosi di ipotesi di nullità assoluta e non di annullabilità), bensì quella relativa alla domanda di indegnità a succedere, che è invece soggetta all'ordinaria prescrizione decennale.
Per la decorrenza del termine di prescrizione di tale azione, nell'ipotesi qui invocata di cui
Pagina 7 di 9 all'art. 463, n. 6), c.c., ovvero di formazione o uso di un testamento falso, la Suprema Corte ha affermato che -in ossequio al principio di cui all'art. 2935 c.c.- il termine decorre «dal giorno in cui il soggetto legittimato ad esercitare la stessa abbia la ragionevole certezza e consapevolezza sia della circostanza che una parte pretenda di essere erede e si qualifichi come tale in forza di un testamento che si ha motivo di ritenere falso, sia del proprio diritto
a conseguire l'eredità» (Cass. sez. 2, n. 24252 del 29/11/2016; conforme, n. 7266 del
29/03/2006), precisando, quanto a quest'ultimo aspetto, che la consapevolezza deve discendere da «indici oggettivamente univoci idonei a determinare detto convincimento in una persona di normale diligenza» e che, ancora, non rilevano impedimenti di mero fatto, quali l'ignoranza dell'avente diritto.
Posto che, anche su questo punto, la difesa degli attori non ha replicato alcunché all'avversa eccezione, si deve individuare la decorrenza del termine di prescrizione decennale dell'azione di indegnità, dalla data di pubblicazione del testamento olografo di Persona_2
(15.07.1997, doc. 1 citazione) e della successiva dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte di (17.07.1997, doc. 5 comparsa di costituzione), in quanto in tale Persona_1
momento si è manifestata palesemente la volontà della sig.ra di avvalersi del Per_1 testamento contestato.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori, in solido tra loro ex art. 97 c.p.c., nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per quella introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la decisionale), cui va applicato l'aumento del 30% per la difesa di più parti e, quindi, per complessivi € 9.900,80, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Nei confronti dei convenuti contumaci, le spese restano irripetibili a carico degli attori.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 45926/2021, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
Pagina 8 di 9 - condanna gli attori e in solido tra loro, alla refusione, in Parte_1 Parte_2
favore dei convenuti e , in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.900,80, oltre accessori di legge;
- spese irripetibili nei confronti dei convenuti contumaci.
Così deciso in Roma, in data 10/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Mario Coderoni Dr. Luigi ARGAN
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Luigi ARGAN Presidente
Dr.ssa Clelia TESTA PICCOLOMINI Giudice
Dr. Mario CODERONI Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 45926/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'Avv. FANCELLI EMANUELA, C.F._2
ATTORI
e
(CF: ), (CF: Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 [...]
, (CF: ), quali eredi di C.F._4 Controparte_3 CodiceFiscale_5
, con l'Avv. TESTA ANTONIO, Persona_1
CONVENUTI nonché
, , , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
, , , CP_8 Controparte_9 Controparte_10
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, provvedere come segue: 1) In via principale accertare la falsità del testamento olografo del dante causa sig. e, per l'effetto, accogliere la domanda di parte Persona_2 attrice in quanto totalmente fondata in fatto ed in diritto, con conseguente devoluzione dei beni ereditari e dei relativi frutti agli aventi diritto;
2) In via subordinata, accertata la falsità del testamento del sig. , accertare e dichiarare l'indegnità della sig.ra Persona_2
alla successione (ex art. 463 c.c.) con conseguente decadenza dai diritti Persona_1
successori e condanna alla restituzione di tutti i beni ereditari e dei frutti percepiti (ex art.
646 c.c.) con devoluzione dei beni ereditari agli aventi diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CAP come per legge”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, in via preliminare: a) accertare il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in materia successoria, ex art 5, co. 1bis, Dlgs 28/2010 in virtù di quanto esposto al punto 1 e 3 e, per l'effetto, sospendere il giudizio ordinando a controparte l'introduzione della procedura di mediazione;
b) accertare e dichiarare la nullità/inesistenza della notifica e/o nullità insanabile della citazione, come esposto nel punto 2 e per l'effetto pronunziare la relativa inesistenza/nullità; c) accertare e dichiarare il difetto di integrità del contraddittorio, in virtù mancata chiamata in giudizio degli ulteriori possibili successibili della famiglia , così come individuati nel presente atto Per_2 al punto 3 e, per l'effetto, ordinare a controparte l'integrazione del contraddittorio sia dal lato attivo che passivo;
d) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità per il decorso del termine previsto ex art 480 cc in virtù di quanto esposto al punto 4 e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice con la conseguente estinzione del giudizio;
e) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad impugnare il testamento, per il decorso del termine previsto ex art 606 cc in virtù di quanto esposto al punto 5 e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice;
nel merito, in via principale: accertata l'infondatezza della domanda attorea, in ordine alla presunta falsificazione del testamento olografo impugnato e, per l'effetto, rigettare le domande contenute nella citazione;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della falsità del testamento olografo impugnato, rigettare la domanda avente ad oggetto la
Pagina 2 di 9 dichiarazione di indegnità nei confronti della Sig. ra in quanto totalmente Persona_1
sfornita dei presupposti giuridici e fattuali per i motivi esposti in atti al punto 6 e, per
l'effetto, dichiararla erede legittima pro-quota, in quanto coniuge superstite del de cuius, il tutto con vittoria di spese, competenze et onorari di causa, oltre 15%, ed accessori di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sintetica esposizione dell'oggetto del giudizio e questioni preliminari processuali.
La presente causa riguarda la successione di deceduto in data 11.02.1997, Persona_2 successione regolata da un testamento olografo, pubblicato il 15.07.1997, con il quale il de cuius nominava sua unica erede la moglie i due odierni attori sostengono Persona_1 di essere figli, e quindi eredi, del fratello del defunto ovvero il sig. a Per_2 Persona_3
sua volta deceduto in data 1.10.2010, e, a tale titolo, impugnano il testamento olografo di
, sostenendone la falsità e chiedono la declaratoria di indegnità a succedere di Persona_2
, perché avrebbe formato il testamento apocrifo o, comunque, se ne sarebbe Persona_1
avvalsa e, in ogni caso, di aprire la successione legittima di , con condanna Persona_2 della convenuta alla restituzione dei beni ereditari nella quota spettante agli attori, nonché dei frutti percepiti.
Si sono costituiti i convenuti, eredi di (nel frattempo, anch'essa deceduta, Persona_1
prima dell'instaurazione del giudizio), contestando nel merito le avverse domande e svolgendo diverse eccezioni preliminari, sia processuali sia di merito.
Con riferimento alle eccezioni di rito -nullità dell'atto di citazione, difetto di integrazione del contraddittorio, nullità della notifica ed improcedibilità- si richiamano le ordinanze del
GU in data 21.01.2022 (con la quale veniva disattesa l'eccezione di nullità della citazione e disposta l'integrazione del contraddittorio e la parziale rinnovazione della notifica) ed in data 4.10.2022 (con la quale si prendeva atto della rituale integrazione del contraddittorio, dichiarando la contumacia di alcuni convenuti, e si rigettava l'eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione).
Con riferimento alla eccezione di nullità della citazione, per omessa o non chiara indicazione del petitum e della causa petendi, si ribadisce come, sebbene nella parte narrativa dell'atto introduttivo si accenni ad una lesione della quota di legittima ed alla qualità di eredi legittimari degli attori (invocando anche l'art. 536 c.c.), tuttavia dalla lettura
Pagina 3 di 9 complessiva dell'atto e, soprattutto, dalle conclusioni, si evince inequivocabilmente come l'oggetto della domanda, oltre all'impugnativa di testamento, sia la petizione ereditaria, in forza della successione legittima a , che si aprirebbe a seguito della declaratoria Persona_2
di nullità del testamento.
La qualità di legittimari, del resto, è invocata dagli attori in quanto “figli” (pag. 3, punto 2 atto di citazione) e, quindi, soltanto in relazione alla successione di (loro dante Persona_3
causa) e non già a quella di , per la quale alcuna lesione di legittima sarebbe Persona_2 astrattamente configurabile in favore loro, né del fratello del de cuius, che non rientra, notoriamente, nella categoria degli eredi necessari.
Ogni dubbio è poi fugato dalla precisazione contenuta nella memoria 183, comma 6, n. 1
c.p.c. (dep. il 12.04.2023), in cui è espunto qualunque riferimento alla successione necessaria, alla quota di riserva ed a una eventuale reintegra, ribadendo e confermando la sola domanda di petizione ereditaria (oltre che quelle di impugnativa del testamento e di indegnità).
Fatte queste dovute premesse, le domande degli attori non sono fondate, sotto diversi profili.
Difetto di prova del rapporto di parentela dedotto in giudizio.
In primo luogo, manca del tutto la prova, in capo agli attori, della titolarità del diritto azionato in giudizio, ovvero della loro qualità di eredi legittimi del de cuius, o, meglio, di eredi del loro dante causa, , a sua volta asserito erede legittimo, in quanto Persona_3
fratello, del de cuius ; qualità che, trattandosi di successione legittima, discende Persona_2 dal rapporto di parentela (dovendosi provare l'appartenenza delle parti ad una delle categorie previste dagli artt. 565 e ss. c.c., che hanno diritto alla successione ab intestato) e che costituisce presupposto essenziale di tutte le azioni spiegate in questo giudizio, essendo essenziale sia per la legittimazione attiva (o, meglio, per la prova della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio), sia per l'interesse ad agire.
Infatti, come visto, il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di impugnativa di testamento olografo per falsità, e la conseguente domanda di accertamento della qualità di eredi legittimi degli attori e di petizione ereditaria nei confronti della convenuta (o dei suoi eredi), unica erede in forza del testamento impugnato.
Quanto alla declaratoria di nullità del testamento, invero, la qualità di erede (rectius: chiamato) legittimo fonda l'interesse della parte ad impugnare l'atto di ultima volontà,
Pagina 4 di 9 poiché, in caso di accoglimento, si aprirebbe la successione legittima, cui, in ipotesi, concorrerebbe l'erede impugnante.
Quanto alle domande di apertura della successione, di accertamento della qualità di eredi e di petizione ereditaria, la posizione di eredi legittimi costituisce il requisito essenziale di merito di tali azioni, che, in assenza di prova su tale qualità, devono essere rigettate.
Ebbene, la giurisprudenza è assolutamente consolidata nell'affermare che l'unico mezzo di prova ammissibile del rapporto di parentela, è costituito dagli atti dello stato civile, salvo il caso eccezionale che questi siano andati perduti o distrutti (ex multis, Cass. sez. 2, n. 19254 del 12/07/2024, n. 10519 del 18/04/2024 e n. 22192 del 14/10/2020).
Nel presente giudizio, gli attori non hanno prodotto alcuna documentazione a dimostrazione dei rapporti di parentela rilevanti in giudizio (quello di fratellanza di con Persona_3 Per_2
e quello di filiazione di e con ).
[...] Parte_1 Parte_2 Persona_3
È poi oggetto di dibattito in giurisprudenza se il rapporto di parentela possa essere oggetto di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ravvisandosi -ad avviso di questo Collegio- diversi ostacoli alla soluzione affermativa a tale questione.
In primo luogo, come noto, la non contestazione può operare soltanto in relazione a situazioni di diritti soggettivi disponibili (peraltro, disponibili dalla parte che non opera la contestazione) e tale non sembra essere lo status giuridico di una persona (essendo evidente che non sarebbe possibile “costituire” o, per lo meno, accertare, un rapporto di filiazione o coniugio, sulla sola base di una omessa contestazione, magari proveniente, proprio come nel caso di specie, da un soggetto diverso da quello con cui si vanta la parentela); in secondo luogo, è pure principio consolidato quello per cui la non contestazione può operare soltanto in relazione a fatti o eventi storici, che siano conosciuti dalla parte contro o nei confronti della quale sono dedotti (Cass. sez. 3, n. 4681 del 15/02/2023; sez. L., n. 87 del 4/01/2019 e n. 2174 del 01/02/2021), mentre non può applicarsi a valutazioni o soluzioni di questioni giuridiche (Cass. sez. 2, n. 8967 del 4/04/2024; sez. 3, n. 2844 del 30/01/2024, n. 25363 del
25/08/2022; sez. 6-1, n. 15339 del 17/07/2020); ebbene, spesso, il rapporto di parentela e, ancor più, quello di coniugio, hanno diversi presupposti giuridici (si pensi, quanto alla filiazione fuori dal matrimonio, al riconoscimento da parte dei genitori, oppure, quanto ai coniugi, alla persistenza del rapporto, all'assenza di una separazione con addebito, che priva il coniuge dei diritti successori, così come il divorzio), che non possono essere normalmente conosciuti direttamente dalle parti, o potrebbero esserlo in maniera errata, proprio perché
Pagina 5 di 9 implicanti valutazioni di diritto.
Nel caso in esame, peraltro, i convenuti sono eredi della sig.ra , già coniuge Persona_1 del de cuius e, quindi, non sono nemmeno parenti degli attori, né del defunto, ma soltanto affini, e non fanno parte della famiglia originaria di , sicché non possono avere Persona_2 alcuna conoscenza piena e diretta dei rapporti di parentela dedotti dagli attori.
Da ultimo, è bene precisare che, su tali aspetti, non sussiste l'obbligo di sollecitare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c..
La Suprema Corte ha più volte affermato che l'esercizio del potere ex art. 101 c.p.c. riguarda soltanto le circostanze idonee a modificare il quadro fattuale oggetto della causa ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, ovvero relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio
(giurisprudenza assolutamente costante e consolidata: Cass. sez. 6-3, n. 24861 del
6/11/2013; sez. 6-5, n. 19372 del 29/09/2015 e n. 6218 del 4/03/2019; sez. L., n. 35974 del
22/11/2021; sez. 2, n. 1617 del 19/01/2022; sez. 1, n. 11269 del 28/04/2023 e n. 31689 del
10/12/2024; SU, n. 30883 del 3/12/2024); solo in tal caso, infatti, emerge l'esigenza di tutelare il diritto di difesa ed il contraddittorio, poiché, appunto, il Giudice mette in evidenza
-ritenendolo rilevante ai fini della decisione- un aspetto che non era stato oggetto delle allegazioni delle parti;
viceversa, quando il rilievo officioso, come nella specie, riguarda i presupposti stessi della domanda, ovvero la verifica dell'esistenza e idoneità (ivi compresa la insufficienza o la totale mancanza) delle prove sui fatti costitutivi dei diritti azionati in giudizio, è evidente che non vi sia alcun dovere del Tribunale di sollecitare, sul punto, il contraddittorio delle parti, sia perché le questioni, proprio perché costituiscono i presupposti o le condizioni essenziali della domanda, fanno già parte del thema decidendum e probandum, come delineato dalle stesse parti, sia perché, in caso contrario, il Giudice verrebbe meno alla sua funzione ed al suo dovere di imparzialità, andando in soccorso di una parte, al fine di colmare le sue carenze od omissioni processuali ed il mancato assolvimento degli oneri probatori su di essa gravanti.
Prescrizione del diritto ad accettare l'eredità ex art. 480 c.c..
Laddove anche si volesse ritenere superata la questione della carenza di prova del rapporto di parentela, risulta comunque fondata l'eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità da parte degli odierni attori.
Pagina 6 di 9 È pacifico e documentale che, sia rispetto alla successione di (apertasi a Persona_2
febbraio 1997), sia rispetto a quella di (ottobre 2010), sia decorso il termine Persona_3 decennale ex art. 480 c.c., al momento dell'instaurazione del giudizio (luglio 2021, prima notifica dell'atto di citazione).
Ed è altrettanto pacifico ed indubbio, che né rispetto alla successione del Persona_3
fratello, né gli attori rispetto alla successione del loro (presunto) padre, abbiano compiuto atti di accettazione;
invero, a fronte dell'eccezione tempestivamente sollevata dai convenuti, gli attori nulla hanno replicato nel corso della prima udienza e nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c. e, soltanto nei successivi atti, si sono limitati ad affermare, genericamente, che l'accettazione dell'eredità è un atto a forma libera e che può anche avvenire tacitamente, senza però specificare (né, tanto meno, provare) in concreto quale atto di accettazione tacita dell'eredità di avrebbero compiuto;
ove vogliano fare Persona_3
riferimento all'instaurazione del presente giudizio, si è già detto che la stessa è comunque tardiva e fatta dopo che il termine era già decorso, in assenza di precedenti atti interruttivi.
Orbene, dal momento che gli attori hanno esplicitamente dichiarato di agire quali eredi di
, la mancata tempestiva accettazione dell'eredità di quest'ultimo da parte loro e Persona_3 la conseguente impossibilità di accettarla tardivamente (cfr. Cass. sez. 2, n. 12646 del
25/06/2020 e n. 3529 del 27/10/1969), a fronte della rituale eccezione di controparte, impedisce agli attori di azionare i diritti (asseritamente) spettanti al loro dante causa, in relazione alla successione di;
senza contare che anche l'ipotetico diritto di Persona_2
di accettare l'eredità del fratello, sarebbe comunque prescritto, essendo egli Persona_3 deceduto oltre 13 anni dopo e non avendo compiuto alcun atto idoneo a far valere le proprie prerogative successorie.
Prescrizione dell'azione di indegnità a succedere.
Da ultimo -fermi restando gli assorbenti motivi già sopra esposti- è parzialmente fondata anche l'eccezione di prescrizione in relazione alle domande svolte dagli attori;
non quella relativa all'impugnativa di testamento (imprescrittibile, errando, sul punto, i convenuti, laddove sostengono che l'azione sia soggetta a prescrizione quinquennale, trattandosi di ipotesi di nullità assoluta e non di annullabilità), bensì quella relativa alla domanda di indegnità a succedere, che è invece soggetta all'ordinaria prescrizione decennale.
Per la decorrenza del termine di prescrizione di tale azione, nell'ipotesi qui invocata di cui
Pagina 7 di 9 all'art. 463, n. 6), c.c., ovvero di formazione o uso di un testamento falso, la Suprema Corte ha affermato che -in ossequio al principio di cui all'art. 2935 c.c.- il termine decorre «dal giorno in cui il soggetto legittimato ad esercitare la stessa abbia la ragionevole certezza e consapevolezza sia della circostanza che una parte pretenda di essere erede e si qualifichi come tale in forza di un testamento che si ha motivo di ritenere falso, sia del proprio diritto
a conseguire l'eredità» (Cass. sez. 2, n. 24252 del 29/11/2016; conforme, n. 7266 del
29/03/2006), precisando, quanto a quest'ultimo aspetto, che la consapevolezza deve discendere da «indici oggettivamente univoci idonei a determinare detto convincimento in una persona di normale diligenza» e che, ancora, non rilevano impedimenti di mero fatto, quali l'ignoranza dell'avente diritto.
Posto che, anche su questo punto, la difesa degli attori non ha replicato alcunché all'avversa eccezione, si deve individuare la decorrenza del termine di prescrizione decennale dell'azione di indegnità, dalla data di pubblicazione del testamento olografo di Persona_2
(15.07.1997, doc. 1 citazione) e della successiva dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte di (17.07.1997, doc. 5 comparsa di costituzione), in quanto in tale Persona_1
momento si è manifestata palesemente la volontà della sig.ra di avvalersi del Per_1 testamento contestato.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori, in solido tra loro ex art. 97 c.p.c., nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per quella introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la decisionale), cui va applicato l'aumento del 30% per la difesa di più parti e, quindi, per complessivi € 9.900,80, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Nei confronti dei convenuti contumaci, le spese restano irripetibili a carico degli attori.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 45926/2021, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
Pagina 8 di 9 - condanna gli attori e in solido tra loro, alla refusione, in Parte_1 Parte_2
favore dei convenuti e , in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.900,80, oltre accessori di legge;
- spese irripetibili nei confronti dei convenuti contumaci.
Così deciso in Roma, in data 10/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Mario Coderoni Dr. Luigi ARGAN
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