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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G: 540/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott. Luigia Franzese Giudice dott. Maria Rita Guarino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540/2017 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. RAUCCIO CLEMENTINA, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. SGAMBATO FRANCESCO, presso Controparte_1 cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi.
Le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 19.09.1996 e dalla loro unione era nata in data [...] la figlia . Per_1
Le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale all'udienza del 13.04.2017 e il Presidente, con relativa ordinanza, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati ed assegnava la casa coniugale alla madre. Inoltre, in sede presidenziale si poneva a carico del ricorrente l'obbligo del versamento di un assegno di mantenimento di 2.000,00 euro in favore della resistente, e di un assegno di 1.000,00 euro a titolo di contributo al mantenimento alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, con versamento diretto a quest'ultima, attesa la palese inattendibilità delle dichiarazioni reddituali del ricorrente.
Avverso la suddetta ordinanza veniva esperito reclamo da parte del ricorrente (RG 1307/2017) dinanzi alla Corte D'Appello di Napoli, con cui si chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della resistente ed in subordine una diminuzione dell'importo dello stesso. Tale reclamo veniva rigettato con relativo decreto n. 3977/2017.
In data 27.04.2018 il Collegio pronunciava la separazione tra i coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio dinnanzi al G.I. per le statuizioni accessorie.
Nelle more del giudizio veniva instaurato il procedimento volto ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G. 7904/2018), pertanto quanto alle domande di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale, si osserva che, essendo intervenuti i provvedimenti presidenziali nel processo di divorzio, in merito agli stessi debba essere dichiarata cessata materia del contendere atteso che l'interesse delle parti alla decisione del giudice della separazione può sussistere esclusivamente rispetto alle domande di addebito formulate reciprocamente da entrambi i coniugi, nonché alla domanda relativa alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento sino alla data di emissione dell'ordinanza presidenziale in sede divorzile.
Sulla domanda di assegno di mantenimento
Con l'introduzione del giudizio volto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è sopravvenuta la potestà decisoria del giudice del divorzio, permanendo la competenza del giudice della separazione solo per il periodo temporale intercorrente dall'introduzione del giudizio sino alla sopravvenienza di statuizioni emesse nel divorzio. Sul tema la Suprema Corte ha affermato: “il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge
e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati
a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012)” (vd. Cass. Civ., Sez. I,
27/03/2020, n. 7547).
Pertanto, nel caso di specie, essendo stata già emanata ordinanza presidenziale di divorzio, in merito alle rimanenti statuizioni deve essere dichiarata cessata materia del contendere.
Tuttavia in questa sede occorre verificare unicamente la sussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento sino alla data dell'ordinanza presidenziale di divorzio.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, parte resistente ha chiesto infatti, in sede di comparsa conclusionale la conferma dell'assegno di mantenimento pari ad euro 2000,00 mensili, come stabilito nell'ordinanza presidenziale, mentre il ricorrente la revoca dell'assegno previsto a titolo di mantenimento, dalla data della domanda o in subordine dalla data della sentenza di divorzio.
Ritiene il Tribunale che vada confermato un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
E' noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (fr. tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. civ. n. 21504 del 2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, considerato che nel corso del giudizio di separazione non sono emersi elementi di prova idonei ad offrire prova della inesistenza di una disparità reddituale tra i coniugi, così come emersa in sede di udienza presidenziale, va confermato l'assegno di mantenimento disposto in sede presidenziale nella misura di euro 2000,00.
Ed infatti, emerge una significativa disparità reddituale atteso che la resistente ha svolto nel suddetto arco temporale la professione di medico, mentre il ricorrente, titolare dell'Azienda agricola “Zootecnica
Pagliosa di Capezzuto Giovanni” con sede in Falciano del Massico frazione Porto di Carro, è imprenditore ed appare avere una capacità economica di molto superiore a quanto dichiarato, atteso l'elevato tenore di vita goduto dal nucleo familiare (casa di grandi dimensioni con piscina oltre che numerosi viaggi all'estero) e una certa solidità finanziaria posto che nel periodo in esame ha contratto un mutuo di euro 6000,00 mensili per l'attività di impresa, mutuo regolarmente concesso dal Banco di
Napoli.
All'esito di tali considerazioni questo Tribunale ritiene dunque, che debba riconoscersi l'assegno di mantenimento alla moglie, sino alla data dell'ordinanza presidenziale di divorzio, considerato che esso in sede di separazione mira a preservare il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio al coniuge più debole.
Considerate altresì le differenti condizioni economiche tra le parti, va riconosciuta la sussistenza dei presupposti a carico del marito dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di € 2000,00 sino alla data dell'udienza presidenziale di divorzio.
Sulla domanda di addebito della separazione
Per quanto invece concerne la domanda di addebito della separazione, entrambe le parti formulano domanda di addebito della separazione alla controparte ed in particolare, la parte ricorrente deduce che la causa della crisi coniugale sia da ascriversi al comportamento della resistente, consistito in atteggiamenti vessatori che lo hanno portato all'abbandono del tetto coniugale. Parte resistente, d'altro canto, afferma che la crisi tra i coniugi sia scaturita dal tradimento del marito, il quale, avendo intrapreso una relazione con un'altra donna, nel mese di marzo 2014, abbandonava la casa coniugale.
Orbene si evidenzia che la pronuncia invocata presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.6.2006).
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla resistente si precisa che, relativamente all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143 c.c., comma
2), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità, (Cass. n. 13747 del
2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del 1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso specifico, all'esito dell'istruttoria non è stata raggiunta la prova del nesso causale tra la relazione extraconiugale del ricorrente e la crisi matrimoniale.
Difatti, dall'escussione testi, emerge prova che il marito ha intrapreso un'altra relazione solo a seguito dell'abbandono del tetto coniugale e quindi nel momento in cui era già in atto la separazione di fatto e pertanto, non vi è prova che tale relazione abbia dato causa alla fine dell'unione coniugale essendo invece piuttosto una conseguenza.
In particolare, all'udienza del 22.11.2022, all'escussione del fratello della resistente, tale Tes_1 circa la relazione extraconiugale del ricorrente, questi dichiarava: “tanto so in quanto mi è stato
[...] riferito da mia sorella che mi ha anche detto che lo aveva visto in compagnia della sign.ra. Non l'ho visto andare negli alberghi ma mi è stato solo riferito mentre devo precisare di averlo visto in compagnia della sig.ra in macchina Parte_2 sia prima che dopo la separazione in questi dieci anni. Preciso di averli visti insieme in macchina poiché le nostre macchine si sono incrociate mentre transitavano. Non ricordo esattamente il periodo in cui li ho incontrati insieme, ma ricordo di averli visti anche dopo che mia sorella ha scoperto la tresca e prima della separazione. Non ricordo né l'anno né le date.
Io ricordo che mia sorella ha scoperto la relazione o il Natale del 2012 o del 2013”. Veniva escussa altresì la sorella del ricorrente, tale , la quale dichiarava: “sì è Testimone_2 vero ma solo dopo la separazione con la moglie non so però dove andavano”
All'udienza del 14.04.2023 il teste sul punto affermava che: “non so tutto questo so Testimone_3 che aveva avuto questa relazione che mi ha confessato in confidenza. Non so dove andavano. Lui me lo ha detto che aveva questa relazione quando ormai stava dalla sorella e se ne era già andato via da casa”.
L'altra teste escussa alla medesima udienza, tale dichiarava: “sì è vero ne sono a conoscenza Testimone_4 perché è stato detto da alcune persone e perché riferito dalla mia amica. Io ho visto un paio di volte il ricorrente che parlava con tale che conosco di vista: Una volta a che parlavano in prossimità di un bar ed una Persona_2 Pt_3 volta lungo una provinciale lui stava in macchina e lei in bicicletta. Preciso che li ho visti solo parlare”
Orbene, alla luce delle prove testimoniali, la circostanza in base alla quale il ricorrente sia stato avvistato varie volte in compagnia di un'altra donna non è di per sé sufficiente ad offrire prova di una relazione con quest'ultima, in quanto i dedotti comportamenti non costituiscono in modo inequivoco prova della violazione dell'obbligo di fedeltà ed in ogni caso non possono costituire l'origine della crisi coniugale e della succitata intollerabilità della convivenza matrimoniale, essendo state tali condotte accertate in una fase successiva alla separazione di fatto tra i coniugi.
Allo stesso modo, non è ascrivibile alla resistente la causa della crisi coniugale.
Per quanto concerne la presunta negligenza della resistente rispetto ai propri doveri coniugali, non è provata la violazione di un obbligo coniugale da parte della resistente.
Nel caso di specie, risulta provato che manente matrimonio la resistente stava proseguendo gli studi per conseguire la laurea in medicina e chirurgia, e che dunque, era impegnata anche nella realizzazione delle sue aspirazioni professionali.
La decisione, condivisa dai coniugi, della prosecuzione degli studi da parte della resistente comportava necessariamente una ripartizione degli impegni familiari di gestione del menage familiare compatibili con l'impegno proficuo nella realizzazione di detta aspirazione della resistente.
Dunque, la dedotta scarsa cura per la vita domestica o ancora la circostanza meramente dedotta e in ogni caso non sufficientemente provata che non accompagnasse per tempo la figlia a scuola non costituiscono prova di una violazione dell'obbligo coniugale, atteso che in primo luogo, gli obblighi di assistenza materiale sono a carico di entrambi i coniugi ed in ogni caso, non appaiono nel caso di specie rigorosamente accertati o suffragati da elementi di prova univoci.
Infine, non si può non tener conto del procedimento penale (cfr. RGNR 2676/2019 Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere) a carico della resistente per atti persecutori, consistiti in pedinamenti, appostamenti e minacce, risalenti al 2016 e perpetrati sino al 2019, ai danni del marito e di altre donne in compagnia di quest'ultimo atteso che le condotte sono da ritenersi successive alla crisi coniugale ed allo stesso modo anche gli atteggiamenti persecutori della moglie sarebbero posteriori rispetto al momento in cui il marito decideva di allontanarsi volontariamente dalla casa coniugale, per cui non possono costituire la causa della fine dell'unione coniugale.
Pertanto, sono da ritenersi infondate le domande di addebito formulate reciprocamente dalle parti.
Spese di lite
Le spese sono compensate in considerazione della reciproca soccombenza sulle rispettive domande di addebito.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti,
e, in particolare, sulle domande accessorie alla separazione già pronunciata con sentenza non definitiva, così provvede:
• Accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura di euro 2000,00 mensili sino alla data dell'ordinanza presidenziale di divorzio;
• Dichiara cessata materia del contendere rispetto alle altre statuizioni richieste dalle parti;
• Rigetta le domande di addebito così come formulate da entrambe le parti;
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
23.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Maria Rita Guarino dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott. Luigia Franzese Giudice dott. Maria Rita Guarino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540/2017 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. RAUCCIO CLEMENTINA, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. SGAMBATO FRANCESCO, presso Controparte_1 cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi.
Le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 19.09.1996 e dalla loro unione era nata in data [...] la figlia . Per_1
Le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale all'udienza del 13.04.2017 e il Presidente, con relativa ordinanza, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati ed assegnava la casa coniugale alla madre. Inoltre, in sede presidenziale si poneva a carico del ricorrente l'obbligo del versamento di un assegno di mantenimento di 2.000,00 euro in favore della resistente, e di un assegno di 1.000,00 euro a titolo di contributo al mantenimento alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, con versamento diretto a quest'ultima, attesa la palese inattendibilità delle dichiarazioni reddituali del ricorrente.
Avverso la suddetta ordinanza veniva esperito reclamo da parte del ricorrente (RG 1307/2017) dinanzi alla Corte D'Appello di Napoli, con cui si chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della resistente ed in subordine una diminuzione dell'importo dello stesso. Tale reclamo veniva rigettato con relativo decreto n. 3977/2017.
In data 27.04.2018 il Collegio pronunciava la separazione tra i coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio dinnanzi al G.I. per le statuizioni accessorie.
Nelle more del giudizio veniva instaurato il procedimento volto ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G. 7904/2018), pertanto quanto alle domande di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale, si osserva che, essendo intervenuti i provvedimenti presidenziali nel processo di divorzio, in merito agli stessi debba essere dichiarata cessata materia del contendere atteso che l'interesse delle parti alla decisione del giudice della separazione può sussistere esclusivamente rispetto alle domande di addebito formulate reciprocamente da entrambi i coniugi, nonché alla domanda relativa alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento sino alla data di emissione dell'ordinanza presidenziale in sede divorzile.
Sulla domanda di assegno di mantenimento
Con l'introduzione del giudizio volto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è sopravvenuta la potestà decisoria del giudice del divorzio, permanendo la competenza del giudice della separazione solo per il periodo temporale intercorrente dall'introduzione del giudizio sino alla sopravvenienza di statuizioni emesse nel divorzio. Sul tema la Suprema Corte ha affermato: “il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge
e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati
a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012)” (vd. Cass. Civ., Sez. I,
27/03/2020, n. 7547).
Pertanto, nel caso di specie, essendo stata già emanata ordinanza presidenziale di divorzio, in merito alle rimanenti statuizioni deve essere dichiarata cessata materia del contendere.
Tuttavia in questa sede occorre verificare unicamente la sussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento sino alla data dell'ordinanza presidenziale di divorzio.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, parte resistente ha chiesto infatti, in sede di comparsa conclusionale la conferma dell'assegno di mantenimento pari ad euro 2000,00 mensili, come stabilito nell'ordinanza presidenziale, mentre il ricorrente la revoca dell'assegno previsto a titolo di mantenimento, dalla data della domanda o in subordine dalla data della sentenza di divorzio.
Ritiene il Tribunale che vada confermato un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
E' noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (fr. tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. civ. n. 21504 del 2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, considerato che nel corso del giudizio di separazione non sono emersi elementi di prova idonei ad offrire prova della inesistenza di una disparità reddituale tra i coniugi, così come emersa in sede di udienza presidenziale, va confermato l'assegno di mantenimento disposto in sede presidenziale nella misura di euro 2000,00.
Ed infatti, emerge una significativa disparità reddituale atteso che la resistente ha svolto nel suddetto arco temporale la professione di medico, mentre il ricorrente, titolare dell'Azienda agricola “Zootecnica
Pagliosa di Capezzuto Giovanni” con sede in Falciano del Massico frazione Porto di Carro, è imprenditore ed appare avere una capacità economica di molto superiore a quanto dichiarato, atteso l'elevato tenore di vita goduto dal nucleo familiare (casa di grandi dimensioni con piscina oltre che numerosi viaggi all'estero) e una certa solidità finanziaria posto che nel periodo in esame ha contratto un mutuo di euro 6000,00 mensili per l'attività di impresa, mutuo regolarmente concesso dal Banco di
Napoli.
All'esito di tali considerazioni questo Tribunale ritiene dunque, che debba riconoscersi l'assegno di mantenimento alla moglie, sino alla data dell'ordinanza presidenziale di divorzio, considerato che esso in sede di separazione mira a preservare il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio al coniuge più debole.
Considerate altresì le differenti condizioni economiche tra le parti, va riconosciuta la sussistenza dei presupposti a carico del marito dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di € 2000,00 sino alla data dell'udienza presidenziale di divorzio.
Sulla domanda di addebito della separazione
Per quanto invece concerne la domanda di addebito della separazione, entrambe le parti formulano domanda di addebito della separazione alla controparte ed in particolare, la parte ricorrente deduce che la causa della crisi coniugale sia da ascriversi al comportamento della resistente, consistito in atteggiamenti vessatori che lo hanno portato all'abbandono del tetto coniugale. Parte resistente, d'altro canto, afferma che la crisi tra i coniugi sia scaturita dal tradimento del marito, il quale, avendo intrapreso una relazione con un'altra donna, nel mese di marzo 2014, abbandonava la casa coniugale.
Orbene si evidenzia che la pronuncia invocata presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.6.2006).
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla resistente si precisa che, relativamente all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143 c.c., comma
2), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità, (Cass. n. 13747 del
2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del 1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso specifico, all'esito dell'istruttoria non è stata raggiunta la prova del nesso causale tra la relazione extraconiugale del ricorrente e la crisi matrimoniale.
Difatti, dall'escussione testi, emerge prova che il marito ha intrapreso un'altra relazione solo a seguito dell'abbandono del tetto coniugale e quindi nel momento in cui era già in atto la separazione di fatto e pertanto, non vi è prova che tale relazione abbia dato causa alla fine dell'unione coniugale essendo invece piuttosto una conseguenza.
In particolare, all'udienza del 22.11.2022, all'escussione del fratello della resistente, tale Tes_1 circa la relazione extraconiugale del ricorrente, questi dichiarava: “tanto so in quanto mi è stato
[...] riferito da mia sorella che mi ha anche detto che lo aveva visto in compagnia della sign.ra. Non l'ho visto andare negli alberghi ma mi è stato solo riferito mentre devo precisare di averlo visto in compagnia della sig.ra in macchina Parte_2 sia prima che dopo la separazione in questi dieci anni. Preciso di averli visti insieme in macchina poiché le nostre macchine si sono incrociate mentre transitavano. Non ricordo esattamente il periodo in cui li ho incontrati insieme, ma ricordo di averli visti anche dopo che mia sorella ha scoperto la tresca e prima della separazione. Non ricordo né l'anno né le date.
Io ricordo che mia sorella ha scoperto la relazione o il Natale del 2012 o del 2013”. Veniva escussa altresì la sorella del ricorrente, tale , la quale dichiarava: “sì è Testimone_2 vero ma solo dopo la separazione con la moglie non so però dove andavano”
All'udienza del 14.04.2023 il teste sul punto affermava che: “non so tutto questo so Testimone_3 che aveva avuto questa relazione che mi ha confessato in confidenza. Non so dove andavano. Lui me lo ha detto che aveva questa relazione quando ormai stava dalla sorella e se ne era già andato via da casa”.
L'altra teste escussa alla medesima udienza, tale dichiarava: “sì è vero ne sono a conoscenza Testimone_4 perché è stato detto da alcune persone e perché riferito dalla mia amica. Io ho visto un paio di volte il ricorrente che parlava con tale che conosco di vista: Una volta a che parlavano in prossimità di un bar ed una Persona_2 Pt_3 volta lungo una provinciale lui stava in macchina e lei in bicicletta. Preciso che li ho visti solo parlare”
Orbene, alla luce delle prove testimoniali, la circostanza in base alla quale il ricorrente sia stato avvistato varie volte in compagnia di un'altra donna non è di per sé sufficiente ad offrire prova di una relazione con quest'ultima, in quanto i dedotti comportamenti non costituiscono in modo inequivoco prova della violazione dell'obbligo di fedeltà ed in ogni caso non possono costituire l'origine della crisi coniugale e della succitata intollerabilità della convivenza matrimoniale, essendo state tali condotte accertate in una fase successiva alla separazione di fatto tra i coniugi.
Allo stesso modo, non è ascrivibile alla resistente la causa della crisi coniugale.
Per quanto concerne la presunta negligenza della resistente rispetto ai propri doveri coniugali, non è provata la violazione di un obbligo coniugale da parte della resistente.
Nel caso di specie, risulta provato che manente matrimonio la resistente stava proseguendo gli studi per conseguire la laurea in medicina e chirurgia, e che dunque, era impegnata anche nella realizzazione delle sue aspirazioni professionali.
La decisione, condivisa dai coniugi, della prosecuzione degli studi da parte della resistente comportava necessariamente una ripartizione degli impegni familiari di gestione del menage familiare compatibili con l'impegno proficuo nella realizzazione di detta aspirazione della resistente.
Dunque, la dedotta scarsa cura per la vita domestica o ancora la circostanza meramente dedotta e in ogni caso non sufficientemente provata che non accompagnasse per tempo la figlia a scuola non costituiscono prova di una violazione dell'obbligo coniugale, atteso che in primo luogo, gli obblighi di assistenza materiale sono a carico di entrambi i coniugi ed in ogni caso, non appaiono nel caso di specie rigorosamente accertati o suffragati da elementi di prova univoci.
Infine, non si può non tener conto del procedimento penale (cfr. RGNR 2676/2019 Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere) a carico della resistente per atti persecutori, consistiti in pedinamenti, appostamenti e minacce, risalenti al 2016 e perpetrati sino al 2019, ai danni del marito e di altre donne in compagnia di quest'ultimo atteso che le condotte sono da ritenersi successive alla crisi coniugale ed allo stesso modo anche gli atteggiamenti persecutori della moglie sarebbero posteriori rispetto al momento in cui il marito decideva di allontanarsi volontariamente dalla casa coniugale, per cui non possono costituire la causa della fine dell'unione coniugale.
Pertanto, sono da ritenersi infondate le domande di addebito formulate reciprocamente dalle parti.
Spese di lite
Le spese sono compensate in considerazione della reciproca soccombenza sulle rispettive domande di addebito.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti,
e, in particolare, sulle domande accessorie alla separazione già pronunciata con sentenza non definitiva, così provvede:
• Accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura di euro 2000,00 mensili sino alla data dell'ordinanza presidenziale di divorzio;
• Dichiara cessata materia del contendere rispetto alle altre statuizioni richieste dalle parti;
• Rigetta le domande di addebito così come formulate da entrambe le parti;
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
23.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Maria Rita Guarino dott. Giovanni D'Onofrio