Ordinanza cautelare 3 dicembre 2020
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/12/2025, n. 23698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23698 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23698/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08683/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8683 del 2020, proposto da
Comune di Morciano di Leuca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Scandale, Comune di Santamarialafossa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informatici e Statistici, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 5460 del 02/04/2020, di approvazione dell’elenco dei Comuni ammessi a finanziamento, nei limiti dell’interesse;
- della nota del Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 5837 del 14/04/2020, con la quale è stata motivata la non inclusione del ricorrente nell’elenco dei Comuni ammessi a finanziamento;
- della nota del Direttore Generale del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informatici e Statistici, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 6452 del 04/05/2020, con la quale è stata respinta l’istanza di rettifica/autotutela avanzata dal Comune di Morciano di Leuca;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. NI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso in riassunzione ex art. 15, comma c.p.a., ritualmente depositato a seguito dell’Ordinanza n. 981 del 09/09/2020 con cui la Terza Sezione del T.A.R. Lecce ha declinato la propria competenza in favore del T.A.R. Lazio – Roma, il Comune di Morciano di Leuca ha impugnato il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 5460 del 2 aprile 2020, con il quale l’Ente civico è stato escluso dal “Programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”, di cui al Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 400 in data 3 settembre 2019. Il Comune ricorrente ha impugnato, altresì, la nota del Direttore Generale del MIT prot. n. 5837 del 14 aprile 2020, con cui è stata motivata la non inclusione del medesimo Comune nell’elenco dei Comuni ammessi a finanziamento, nonché la nota dello stesso Direttore Generale prot. 6452 in data 4 maggio 2020, di conferma del suddetto provvedimento di esclusione.
2.- L’Ente ricorrente espone in fatto che con Decreto Interministeriale del MIT, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), n. 400 in data 3 settembre 2019, è stato previsto lo stanziamento della somma complessiva di € 7.535.118,69, quali “economie maturate” per interventi precedenti in favore dei Comuni, da destinare al “Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”, di cui all’art. 4 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito nella legge n. 55 del 2019, in favore di quelli inseriti nell’elenco allegato allo stesso Decreto Interministeriale, sulla base dei criteri stabiliti nell’art. 3 e con modalità e termini da stabilire con apposito Decreto Direttoriale.
Con Decreto Direttoriale n. 14472 del 11/11/2019, il Ministero resistente ha dettato puntuali disposizioni per la presentazione delle domande di ammissione e finanziamento.
Segnatamente all’articolo 5, comma 1 del predetto Decreto si è stabilito: “ i Comuni inviano, tramite pec…….il progetto esecutivo o, nei casi previsti dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 il progetto definitivo (costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico- estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso), dotato di tutti i pareri necessari, relativo all’intervento per cui si chiede l’accesso al finanziamento ”.
Il Comune di Morciano di Leuca, con istanza trasmessa via pec in data 6 dicembre 2019, ha presentato domanda di partecipazione al programma de quo , allegandovi il progetto esecutivo denominato “interventi di manutenzione straordinaria della viabilità del Comune di Morciano di Leuca” approvato dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 211 del 5 dicembre 2019.
Con atto prot. n. 1495 del 5 febbraio 2020, il Ministero ha definito i criteri di ammissibilità, esclusione, integrabilità delle domande di finanziamento presentate.
Con il gravato Decreto prot. n. 5460 del 2 aprile 2020, il Ministero ha approvato l’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle somme stanziate, tra i quali non vi figurava il Comune ricorrente.
A seguito della comunicazione di non ammissione al finanziamento, il Sindaco di Morciano di Leuca ha chiesto di conoscere le motivazioni dell’esclusione con istanza trasmessa a mezzo Pec in data 9 aprile 2020, riscontrata dalla Direzione Generale del MIT con la lettera del 14 aprile 2020, in cui si legge: “ all’esito della fase istruttoria, l’intervento proposto non è stato ritenuto ammissibile al finanziamento in quanto non conforme alle disposizioni di cui al decreto direttoriale n.14472 dell’11 novembre 2019.
In particolare, si rappresenta che il progetto esecutivo presentato è stato ritenuto non coerente rispetto al quadro normativo regolamentante i contenuti minimi e l’adeguatezza del livello di definizione del progetto; nella fattispecie gli elaborati grafici non possiedono il livello di dettaglio previsto per il progetto esecutivo ”.
Ha fatto seguito una nota in data 20 aprile 2020, con cui il Comune di Morciano di Leuca contestava la risposta del MIT e chiedeva la rivalutazione della domanda ai fini dell’inserimento a finanziamento.
Tuttavia la Direzione Generale del MIT, con nota prot. 6452 del 4 maggio 2020, ha confermato i motivi di esclusione già esplicitati con la nota prot. 5837 del 14 aprile 2020, precisando che il progetto esecutivo presentato dal Comune ricorrente non era conforme a quanto prescritto dall’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e che gli elaborati grafici presentati non possedevano il livello di dettaglio previsto per il progetto esecutivo, così come definito all’art. 36 del D.P.R. n. 207/2010; alla nota di che trattasi è stata inoltre allegata la “Relazione sui criteri di ammissibilità, esclusione, integrabilità delle istanze adottati in sede istruttoria”, che, tuttavia, non ha costituito oggetto dell’odierna impugnativa.
3.- Avverso i suddetti atti è insorto il Comune di Morciano di Leuca deducendo le seguenti doglianze:
“ 1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 23 DEL DLGS 50/2016 E 36 DEL DPR 207/2010. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E GENERICITA’. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITA’, ESCLUSIONE, INTEGRABILITA’ DELLE DOMANDE. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PERPLESSITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA”.
“2) VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DEL DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DEL DIM 400/2019. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO (SOTTO ALTRO PROFILO )”.
4.- In data 25/11/2020 si è costituito il Ministero intimato, che ha depositato agli atti di causa documenti e una memoria con cui ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della relazione in data 05/02/2020 (comunicata al Comune ricorrente con nota del 04/05/2020 nr. 6452), recante la formalizzazione di criteri oggettivi volti a garantire l’imparzialità della gestione nonché l’efficienza e la celerità della procedura, ed ha contrododetto nel merito, concludendo per il rigetto del gravame.
5.- Con ordinanza cautelare n. 7425/2020 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione degli effetti degli atti impugnati “ in ragione del valore meramente economico del “bene della vita” oggetto del contenzioso e della mancata allegazione di elementi idonei a far ritenere il sovvenzionamento in questione assolutamente indispensabile per le finanze del Comune ai fini della realizzazione dell’opera in questione ”.
6.- In prossimità dell’udienza di trattazione di merito il MIT ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle conclusioni rassegnate nella precedente memoria e chiedendone l’integrale accoglimento.
7.- All’udienza di smaltimento arretrato del 21 novembre 2025, tenutasi in collegamento da remoto, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
8.- Può prescindersi dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata dall’Amministrazione stante il rigetto nel merito del gravame. Il ricorso non è infatti meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
8.1.- Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce che oggetto della domanda di finanziamento avanzata dallo stesso sono gli “ interventi di manutenzione straordinaria [che] dovranno riguardare tratti di pavimentazione stradale particolarmente ammalorata che non necessita di particolari difficoltà progettuali, in quanto gli stessi non costituiscono modifiche sostanziali alle sagome stradali ed agli impianti tecnologici presenti, sicché la stessa può essere demandata al personale interno dell'ufficio tecnico ”.
Secondo le prospettazioni dell’Ente civico, considerato che il progetto esecutivo presentato contiene il dettaglio esecutivo del rifacimento del basolato (sostituzione di alcune porzioni di marciapiedi esistenti), la carenza progettuale grafica contestata dovrebbe riferirsi alla posa del tappetino di usura stradale, per la quale lavorazione effettivamente non è stato elaborato un dettaglio grafico.
La mancata rappresentazione grafica della lavorazione “tappetino d’usura” sarebbe giustificata dal fatto che, mentre l’opera del basolo è costituita da più lavorazioni (strato di fondazione, massetto in cemento armato, strato di sabbia e cemento, basolo con relativi giunti), il tappettino bituminoso rappresenta un’unica lavorazione (posa tappeto bituminoso di 3 cm senza nessun’altra lavorazione sottostante).
Sicché il Comune ritiene di aver prodotto gli elaborati esattamente previsti dall’art. 33 del D.P.R. n. 207/2010, rubricato “documenti componenti il progetto esecutivo”.
L’Ente civico ricorrente lamenta infine che il MIT, se avesse correttamente qualificato l’intervento in termini tecnici e concreti, avrebbe dovuto chiedere al Comune di integrare e/o chiarire le eventuali incongruenze rilevate e non già escluderlo, come previsto dalla nota prot. MIT 1495 del 05 febbraio 2020, con cui sono state indicate le ipotesi di necessità di soccorso istruttorio ai fini della integrazione delle domande non complete.
Tutti gli assunti di cui innanzi sono privi di pregio giuridico.
Le motivazioni poste a base della esclusione da parte del Ministero risultano chiare e circostanziate, come si evince dai contenuti della nota prot. 6452 del 4 maggio 2020 nella quale sono specificate puntualmente le carenze grafico-progettuali riscontrate nella documentazione presentata dal Comune di Morciano di Leuca e in particolare viene evidenziata la mancanza del dettaglio costruttivo del pacchetto stradale.
Segnatamente in detta nota venivano ravvisate le seguenti criticità:
“ Le planimetrie non consentono di cogliere i dati dimensionali dell’intervento quali larghezza e lunghezza;
- le strade sono individuate planimetricamente attraverso una area retinata colorata che non può rappresentare il tracciato stradale di progetto;
- mancano i profili longitudinali;
- l’unica sezione stradale rappresentata è priva di qualsiasi riferimento dimensionale e non contiene l’indicazione degli spessori del pacchetto stradale;
- diverse voci di lavorazione riportate nel computo metrico estimativo non trovano riscontro nella rappresentazione grafica dell’intervento ”.
Peraltro l’assenza di qualsiasi dettaglio relativo al pacchetto stradale nonché il grado di incoerenza e le carenze del progetto esecutivo presentato sono ammessi dallo stesso Comune ricorrente; ciò rende evidente la difformità del progetto alle previsioni dell’art. 42, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e del comma 2 dell’articolo 36, del medesimo D.P.R. secondo cui “ Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento ”.
Di poi non corrisponde al vero l’assunto di parte ricorrente secondo cui il tappetino di usura non viene considerato come un elemento da costruire, atteso che lo strato di usura è parte del pacchetto stradale e componente sostanziale del progetto.
Il progetto presenta quindi carenze di carattere sostanziale ponendosi in contrasto con l’art. 23, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 secondo cui: “ il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo ”.
L’inammissibilità della domanda di finanziamento del Comune ricorrente discende inoltre dalla puntuale applicazione ad opera del Ministero resistente della tabella 1 ( Casistiche determinanti l’inammissibilità degli istanti al finanziamento di cui al programma ) allegata all’atto prot. MIT 1495 del 05 febbraio 2020 - peraltro non impugnato - con cui sono stati definiti criteri oggettivi volti a garantire l’imparzialità della gestione, nonché l’efficienza e la celerità della procedura. Con detto atto il Ministero ha individuato le fattispecie al ricorrere delle quali attivare il soccorso istruttorio ai fini della integrazione delle domande non complete (enucleate nella tabella 2) e le fattispecie di incompletezza che avrebbero comportato l’esclusione automatica dei soggetti istanti (enucleate nella tabella 1, tra cui, per quanto di interesse al caso in esame, quella di cui al n. 7 inerente al “ Progetto esecutivo privo dei contenuti” ).
8.2.- Con la seconda censura l’Ente civico ricorrente asserisce che, posto che i lavori proposti a finanziamento consistono nella “manutenzione straordinaria della viabilità nel Comune di Morciano di Leuca”, senza alcun rinnovamento o sostituzione di parti strutturali, il progetto avrebbe dovuto ritenersi ammissibile anche qualora fosse stato definibile come progettazione definitiva e non già esecutiva ai sensi dell’art. 5 del Bando e dell’art. 1, comma 6 della legge 18 aprile 2019, n. 32.
Peraltro, nel motivare l’esclusione, il Ministero ha precisato che si “ è cercato di garantire l’efficacia e l’efficienza della procedura nell’ambito della mission di un Programma che mira alla immediata cantierabilità degli interventi ”, “ tenuto conto delle scarse risorse stanziate per questa prima fase del Programma, dell’ingente numero di domande pervenute, della esigenza di addivenire in tempi ragionevolmente brevi ad una definizione della graduatoria ”. In tal modo l’Amministrazione avrebbe introdotto un criterio di preferenza dei progetti esecutivi (immediatamente cantierabili) rispetto ai progetti definitivi, non previsto dal Disciplinare di partecipazione, né da altri atti.
Anche le suesposte prospettazioni si rivelano infondate.
Il progetto presentato dal Comune di Morciano di Leuca non può ritenersi conforme alla normativa disciplinante i contenuti del progetto esecutivo per il semplice fatto di essere composto da una serie di elaborati rispondenti all’elencazione di cui all’art. 33 del D.P.R. n. 207/2010, atteso che il progetto può essere qualificato come “esecutivo” solo se i suoi contenuti si manifestano adeguati, circostanza non riscontrabile nel caso di specie.
Va respinta quindi la tesi secondo cui, in mancanza dei requisiti previsti per il progetto esecutivo, lo stesso dovrebbe essere valutato come progetto definitivo, in quanto tale ricostruzione si pone in distonia con la ratio della norma che regolamenta l’articolazione della progettazione in più livelli.
Da ultimo si appalesa erroneo l’assunto secondo cui il Ministero avrebbe dato “preferenza” ai progetti esecutivi in quanto immediatamente cantierabili ed ha escluso il progetto del Comune di Morciano perché non ritenuto esecutivo. Ciò in quanto il livello di progettazione non è stato considerato condizione preferenziale per l’accesso al finanziamento de quo e tenuto conto che il bando ammetteva i progetti definitivi nei casi previsti dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 mentre il Comune di Morciano di Leuca ha spontaneamente predisposto, approvato e presentato un progetto esecutivo che il Ministero ha valutato non conforme al quadro normativo di riferimento.
9.- Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è infondato e va rigettato.
10.- Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio in considerazione della novità della questione esaminata e della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA CA, Presidente
NI AR, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AR | TA CA |
IL SEGRETARIO