TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/12/2025, n. 23698
TAR
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2020
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e 36 del D.P.R. 207/2010. Difetto di motivazione e genericità. Violazione e/o falsa applicazione dei criteri di ammissibilità, esclusione, integrabilità delle domande. Violazione della par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e perplessità dell’azione amministrativa

    Il Tribunale ha ritenuto che le motivazioni del Ministero riguardo le carenze grafico-progettuali fossero chiare e circostanziate, evidenziando la mancanza del dettaglio costruttivo del pacchetto stradale e l'incoerenza degli elaborati grafici rispetto alle prescrizioni normative. Ha inoltre sottolineato che il progetto non rispettava i requisiti di dettaglio del progetto esecutivo secondo il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010. La mancata impugnazione della relazione che definiva i criteri di ammissibilità e le cause di esclusione automatica (come la carenza del progetto esecutivo) ha ulteriormente indebolito la posizione del ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 5 del Disciplinare di Partecipazione. Violazione dell’art. 3 del DIM 400/2019. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di par condicio (sotto altro profilo)

    Il Tribunale ha rigettato questa censura, affermando che la qualifica di progetto esecutivo richiede che i suoi contenuti siano adeguati, cosa non verificatasi nel caso di specie. Ha respinto l'idea che un progetto carente dei requisiti di esecutivo debba essere valutato come definitivo. Ha inoltre chiarito che il livello di progettazione non è stato considerato una condizione preferenziale per l'accesso al finanziamento, e che il Comune ha presentato volontariamente un progetto esecutivo che è stato valutato non conforme.

  • Rigettato
    Motivazioni del rigetto dell'istanza di rettifica/autotutela

    Il rigetto dell'istanza è conseguente al rigetto nel merito del ricorso principale, poiché il Tribunale ha ritenuto fondate le motivazioni di esclusione addotte dal Ministero.

  • Rigettato
    Atti presupposti, connessi e/o consequenziali

    L'annullamento di tali atti consegue all'infondatezza del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/12/2025, n. 23698
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23698
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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