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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 4988/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) , nata a [...] il giorno 10 gennaio 1967, codice fiscale Parte_1 C.F._1
, cittadina italiana, residente in [...],
[...] con l'Avv. Maria Rosaria De Pasquale, presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) , nato a [...] il 1° agosto 1964, codice fiscale , Parte_2 CodiceFiscale_2 cittadino italiano, residente in [...], con l'Avv. Maria Rosaria De Pasquale, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Basiglio il giorno 10 luglio 1993 (Atto n. 8, Parte
I, Anno 1993, in regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, in ragione di ciò, il IG
[...]
si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 30 settembre 2025 ed a Parte_2 trasferire la propria residenza anagrafica presso altro indirizzo.
In caso di mancato adempimento a tale obbligo, la IG avrà diritto di pretendere Parte_1 dal IG le somme da lui in proporzione dovute per la TARI relativa all'anno Parte_2
2025.
In ogni caso, ogni e qualsivoglia tassa o onere anche pregresso relativo all'immobile in parola, resteranno ad esclusivo carico della IG . Parte_1
2) In relazione alla casa coniugale ed al vano ad uso autorimessa siti in Basiglio (MI) via Giuseppe Verdi, Residenza Ginestre n. 111, attualmente di proprietà nella misura del 50% di entrambi i coniugi, il IG si impegna a cedere alla IG , la quale si impegna ad Parte_2 Parte_1 acquistare, la propria quota di proprietà di 1/2 (un mezzo) sui seguenti beni:
. appartamento uso abitazione in Basiglio (MI), Via Giuseppe Verdi Residenza Ginestre, distinto al catasto fabbricati del Comune di Basiglio al Foglio 1, Mappale 283, Sub. 11, Categoria A/2, Classe
3, Consistenza vani 6,5, Superficie Catastale mq. 125, totale Escluse Aree Scoperte mq. 118, Rendita
Euro 856,03;
. vano uso autorimessa in Basiglio (MI), Via Giuseppe Verdi Residenza Ginestre, distinto al catasto fabbricati del Comune di Basiglio al Foglio 1, Mappale 283, Sub. 6, Categoria C/6, Classe 8,
Consistenza mq. 24, Superficie Catastale mq. 34, Rendita Euro 110,73;
I coniugi convengono che tale cessione dovrà essere formalizzata entro e non oltre il 31 dicembre
2025 presso lo studio del Notaio che verrà incaricato dalla IG . Parte_1
3) Successivamente a tale cessione la IG non avrà più nulla a pretendere dal Parte_1 IG in relazione a qualsivoglia rapporto di debito/credito sorto tra le Parti in Parte_2 costanza di matrimonio.
4) I beni (arredi e suppellettili) contenuti all'interno dell'abitazione rimarranno in uso e diverranno di proprietà della IG , la quale per tale uso ed acquisto non dovrà corrispondere Parte_1 alcuna somma al IG . Parte_2
5) Il IG provvederà, entro e non oltre il prossimo 30 maggio 2025, ad asportare Parte_2 dalla casa coniugale i propri effetti ed indumenti personali, senza alcuna altra pretesa.
6) In relazione al conto deposito/gestione patrimoniale ed al conto corrente n. 001913595-2 cointestati ai coniugi presso Banca Mediolanum, la IG ed il IG si Parte_1 Parte_2 impegnano, entro e non oltre il 30 maggio 2025, a compiere ogni azione volta alla definitiva chiusura dei detti rapporti.
Dal momento, poi, che il conto deposito presso Banca Mediolanum è stato alimentato esclusivamente dai proventi dell'attività lavorativa della IG , le Parti convengono che le somme Parte_1 ivi depositate saranno a lei unicamente destinate dopo la chiusura del detto conto;
7) La IG , in relazione alle unità immobiliari di cui al punto 2) provvederà Parte_1 all'integrale pagamento delle spese ordinarie e straordinarie relative alla gestione condominiale per l'annualità 2024/2025, o anche pregresse che dovessero risultare rispetto a tale gestione.
8) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento.
9) I coniugi danno atto di aver definito tutti i reciproci rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro e dichiarano di impegnarsi al reciproco rispetto e stima.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi IGi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Basiglio (MI) il 10 luglio 1993;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Basiglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott Giuseppe Gennari. Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) , nata a [...] il giorno 10 gennaio 1967, codice fiscale Parte_1 C.F._1
, cittadina italiana, residente in [...],
[...] con l'Avv. Maria Rosaria De Pasquale, presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) , nato a [...] il 1° agosto 1964, codice fiscale , Parte_2 CodiceFiscale_2 cittadino italiano, residente in [...], con l'Avv. Maria Rosaria De Pasquale, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Basiglio il giorno 10 luglio 1993 (Atto n. 8, Parte
I, Anno 1993, in regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, in ragione di ciò, il IG
[...]
si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 30 settembre 2025 ed a Parte_2 trasferire la propria residenza anagrafica presso altro indirizzo.
In caso di mancato adempimento a tale obbligo, la IG avrà diritto di pretendere Parte_1 dal IG le somme da lui in proporzione dovute per la TARI relativa all'anno Parte_2
2025.
In ogni caso, ogni e qualsivoglia tassa o onere anche pregresso relativo all'immobile in parola, resteranno ad esclusivo carico della IG . Parte_1
2) In relazione alla casa coniugale ed al vano ad uso autorimessa siti in Basiglio (MI) via Giuseppe Verdi, Residenza Ginestre n. 111, attualmente di proprietà nella misura del 50% di entrambi i coniugi, il IG si impegna a cedere alla IG , la quale si impegna ad Parte_2 Parte_1 acquistare, la propria quota di proprietà di 1/2 (un mezzo) sui seguenti beni:
. appartamento uso abitazione in Basiglio (MI), Via Giuseppe Verdi Residenza Ginestre, distinto al catasto fabbricati del Comune di Basiglio al Foglio 1, Mappale 283, Sub. 11, Categoria A/2, Classe
3, Consistenza vani 6,5, Superficie Catastale mq. 125, totale Escluse Aree Scoperte mq. 118, Rendita
Euro 856,03;
. vano uso autorimessa in Basiglio (MI), Via Giuseppe Verdi Residenza Ginestre, distinto al catasto fabbricati del Comune di Basiglio al Foglio 1, Mappale 283, Sub. 6, Categoria C/6, Classe 8,
Consistenza mq. 24, Superficie Catastale mq. 34, Rendita Euro 110,73;
I coniugi convengono che tale cessione dovrà essere formalizzata entro e non oltre il 31 dicembre
2025 presso lo studio del Notaio che verrà incaricato dalla IG . Parte_1
3) Successivamente a tale cessione la IG non avrà più nulla a pretendere dal Parte_1 IG in relazione a qualsivoglia rapporto di debito/credito sorto tra le Parti in Parte_2 costanza di matrimonio.
4) I beni (arredi e suppellettili) contenuti all'interno dell'abitazione rimarranno in uso e diverranno di proprietà della IG , la quale per tale uso ed acquisto non dovrà corrispondere Parte_1 alcuna somma al IG . Parte_2
5) Il IG provvederà, entro e non oltre il prossimo 30 maggio 2025, ad asportare Parte_2 dalla casa coniugale i propri effetti ed indumenti personali, senza alcuna altra pretesa.
6) In relazione al conto deposito/gestione patrimoniale ed al conto corrente n. 001913595-2 cointestati ai coniugi presso Banca Mediolanum, la IG ed il IG si Parte_1 Parte_2 impegnano, entro e non oltre il 30 maggio 2025, a compiere ogni azione volta alla definitiva chiusura dei detti rapporti.
Dal momento, poi, che il conto deposito presso Banca Mediolanum è stato alimentato esclusivamente dai proventi dell'attività lavorativa della IG , le Parti convengono che le somme Parte_1 ivi depositate saranno a lei unicamente destinate dopo la chiusura del detto conto;
7) La IG , in relazione alle unità immobiliari di cui al punto 2) provvederà Parte_1 all'integrale pagamento delle spese ordinarie e straordinarie relative alla gestione condominiale per l'annualità 2024/2025, o anche pregresse che dovessero risultare rispetto a tale gestione.
8) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento.
9) I coniugi danno atto di aver definito tutti i reciproci rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro e dichiarano di impegnarsi al reciproco rispetto e stima.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi IGi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Basiglio (MI) il 10 luglio 1993;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Basiglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott Giuseppe Gennari. Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG